Sentenza 12 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8355 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I 5 / Z . 4 / A el 67493 A N 6 I 08355 / 0 2 R 2 - R T . S B R A I . . P T G L . L E U D A R B REPUBBLICA L . I E B A D R A D I T T S IN N DE POLOTA NO A E N 1 I E T 3 S R 1 N I E E . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A T S N Oggetto E A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 1096/00 Presidente Cron. 23126 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER SPAGNA MUSSO -Rel. Consigliere Dott. Bruno Dott. Achille Consigliere MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 67493 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA TORINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ì
- ricorrente -
contro
AR NO;
NQ L.R. CESSATA COMPOSFOTO SHE. intimato 2002 avversO la sentenza n. 120/98 della Commissione 217 tributaria regionale di TORINO, depositata il -1- 18/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società Composfoto s.n.c., in persona del legale rappresentante RR Bruno, con ricorso in data 18-11-1996, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Torino l'avviso di mora per £ 7.582.000 a titolo di Iva non pagata per l'anno 1988, deducendo la nullità di detto av- viso per omessa notifica nei suoi confronti della relativa cartella esattoriale. Faceva presente, in particolare, che detta notifica era pervenuta al socio di minoranza non amministratore di detta, di- sciolta società ed inoltre che il richiesto tributo era da ritenersi prescritto in quanto iscritto a ruolo oltre i termini di cui agli artt. 2948, n. 4, c.c., 17, ultimo comma, D.P.R. n. 602/73 e 57 D.P.R. n. 633/72. L'adita Commissione accoglieva il ricorso, ritenendo verificatasi la dedotta prescrizione. A seguito dell'impugnazione proposta dall'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Pie- monte, con la decisione in esame, confermava la decisione di primo grado, ritenendo prescritto il credito erariale in questione. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, l'Amministrazione delle Finanze;
non ha svolto atti- vità difensiva l'intimata società. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si sostiene la violazione dell'art. 67, 2° comma, lett. b, del D.P.R. n. 43/1988 nonché degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 17 del D.P.R. n. 602/1973 per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che in tema di Iva non è previsto alcun termine par- ticolare per l'iscrizione a ruolo per cui deve ritenersi vigente il termine generale di prescrizione de- 2ি cennale di cui all'art. 2946 c.c., che nella specie non risulta violato. Il ricorso è inammissibile. E' incontestato che la vicenda in esame attiene non ad accertamento ma ad imposte liquidate in base alla dichiarazione presentata dal contribuente e non versate;
dette imposte ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 602/1973 devono essere iscritte nei ruoli a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 vale a dire entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Pienamente condivisibile, quindi, è l'assunto su tale punto della Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata, che ha fatto corretta interpretazione di detta normativa in ordine a date ed a circostanze di fatto non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata comporta non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 23-1-2002 L'estensore Il Presidente welso ОтриваOrestin IL CA RE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GIU, 2002 Oggi IL CANCE LIERE C1 Innocenzy Battista 6 8 E 9 N 1 5 / O 4 . I / Z N 6 A 2 A - I . R B R T . R . S P . I L A L D G T A A E L U D . E R B B D E I A I T T S R A N N T I 1 E E 3 R S S 1 I E E . A T N A M