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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1161/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2339/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2090/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022671808 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso originariamente proposto alla CGT di I grado di Messina, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29520210022671808 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015, deducendo l'inesistenza della notifica, l'omessa allegazione dell'avviso di accertamento e la prescrizione della pretesa tributaria.
Il giudice di primo grado, con ordinanza del 12/10/2023, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Nessuna delle parti provvedeva a dare esecuzione all'ordine.
Successivamente, con sentenza n. 2090 del 19/04/2024, la CGT di I grado dichiarava l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio, condannando il contribuente alle spese.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva appello lamentando, tra l'altro:
l'illegittimità dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio;
la pretesa inesistenza della notifica della cartella;
la prescrizione maturata il 31/12/2018; la tardiva costituzione dell'AdER; il difetto di procura alle liti del difensore della resistente;
l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la contumacia della resistente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate–Riscossione insistendo per il rigetto dell'appello, richiamando la piena legittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio e documentando la propria litis denuntiatio all'Ente impositore del 25/07/2025.
In prossimità dell'udienza del 13/01/2026, l'appellante depositava memoria di replica reiterando:
l'assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella;
la prescrizione del tributo al 31/12/2018; la richiesta di integrale riforma della sentenza con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ordine di integrazione del contraddittorio
Il giudice di primo grado ha esercitato correttamente il potere di cui all'art. 107 c.p.c., applicabile al processo tributario, ordinando la chiamata dell'ente impositore.
La giurisprudenza della Cassazione – compresa quella richiamata dallo stesso appellante – riconosce che l'integrazione del contraddittorio è facoltativa nei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, potendo il giudice disporla discrezionalmente quando lo ritenga opportuno.
Nel caso di specie, l'ordine era formulato chiaramente e rivolto all'appellante.
La mancata ottemperanza all'ordine determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 270 e 307, comma
3, c.p.c.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha pronunciato l'improcedibilità del ricorso.
2. Sulla pretesa illegittimità dell'ordinanza e sulla contumacia dell'AdER Le censure dell'appellante volte a contestare l'illegittimità dell'ordinanza presidenziale non sono condivisibili.
Il potere esercitato dal giudice non necessita dei presupposti del litisconsorzio necessario e non è soggetto a reclamo.
Parimenti infondata è la censura di erronea mancata dichiarazione di contumacia dell'AdER: la resistente si è costituita, seppure tardivamente, ma tale circostanza non incide sull'obbligo dell'appellante di eseguire l'ordine di integrazione.
3. Sulla pretesa tardiva costituzione dell'AdER e sul difetto di procura
Le deduzioni dell'appellante relative alla tardività della costituzione dell'AdER e alla presunta mancanza della procura alle liti sono irrilevanti.
L'estinzione del giudizio, infatti, interviene prima di qualsiasi valutazione delle costituzioni di parte e impedisce la trattazione del merito e delle eccezioni processuali non attinenti all'ordine impartito.
4. Sui motivi di merito (notifica, avviso prodromico, prescrizione)
Le eccezioni di merito dedotte dal ricorrente – inesistenza della notifica, omessa allegazione dell'avviso di accertamento, prescrizione della pretesa – non possono essere esaminate da questo Collegio.
L'estinzione del giudizio di primo grado, correttamente dichiarata, preclude ogni decisione nel merito in sede di appello.
L'appellante non può trasformare il giudizio di secondo grado in un primo giudizio sul merito di questioni che non hanno trovato esame perché egli stesso non ha ottemperato all'ordine presidenziale.
La sentenza n. 2090/2024 merita conferma poiché correttamente ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio a causa della mancata integrazione del contraddittorio ordinata ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio Palermo, 13.1.26 Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2339/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2090/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022671808 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso originariamente proposto alla CGT di I grado di Messina, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29520210022671808 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015, deducendo l'inesistenza della notifica, l'omessa allegazione dell'avviso di accertamento e la prescrizione della pretesa tributaria.
Il giudice di primo grado, con ordinanza del 12/10/2023, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Nessuna delle parti provvedeva a dare esecuzione all'ordine.
Successivamente, con sentenza n. 2090 del 19/04/2024, la CGT di I grado dichiarava l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio, condannando il contribuente alle spese.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva appello lamentando, tra l'altro:
l'illegittimità dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio;
la pretesa inesistenza della notifica della cartella;
la prescrizione maturata il 31/12/2018; la tardiva costituzione dell'AdER; il difetto di procura alle liti del difensore della resistente;
l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la contumacia della resistente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate–Riscossione insistendo per il rigetto dell'appello, richiamando la piena legittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio e documentando la propria litis denuntiatio all'Ente impositore del 25/07/2025.
In prossimità dell'udienza del 13/01/2026, l'appellante depositava memoria di replica reiterando:
l'assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella;
la prescrizione del tributo al 31/12/2018; la richiesta di integrale riforma della sentenza con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ordine di integrazione del contraddittorio
Il giudice di primo grado ha esercitato correttamente il potere di cui all'art. 107 c.p.c., applicabile al processo tributario, ordinando la chiamata dell'ente impositore.
La giurisprudenza della Cassazione – compresa quella richiamata dallo stesso appellante – riconosce che l'integrazione del contraddittorio è facoltativa nei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, potendo il giudice disporla discrezionalmente quando lo ritenga opportuno.
Nel caso di specie, l'ordine era formulato chiaramente e rivolto all'appellante.
La mancata ottemperanza all'ordine determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 270 e 307, comma
3, c.p.c.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha pronunciato l'improcedibilità del ricorso.
2. Sulla pretesa illegittimità dell'ordinanza e sulla contumacia dell'AdER Le censure dell'appellante volte a contestare l'illegittimità dell'ordinanza presidenziale non sono condivisibili.
Il potere esercitato dal giudice non necessita dei presupposti del litisconsorzio necessario e non è soggetto a reclamo.
Parimenti infondata è la censura di erronea mancata dichiarazione di contumacia dell'AdER: la resistente si è costituita, seppure tardivamente, ma tale circostanza non incide sull'obbligo dell'appellante di eseguire l'ordine di integrazione.
3. Sulla pretesa tardiva costituzione dell'AdER e sul difetto di procura
Le deduzioni dell'appellante relative alla tardività della costituzione dell'AdER e alla presunta mancanza della procura alle liti sono irrilevanti.
L'estinzione del giudizio, infatti, interviene prima di qualsiasi valutazione delle costituzioni di parte e impedisce la trattazione del merito e delle eccezioni processuali non attinenti all'ordine impartito.
4. Sui motivi di merito (notifica, avviso prodromico, prescrizione)
Le eccezioni di merito dedotte dal ricorrente – inesistenza della notifica, omessa allegazione dell'avviso di accertamento, prescrizione della pretesa – non possono essere esaminate da questo Collegio.
L'estinzione del giudizio di primo grado, correttamente dichiarata, preclude ogni decisione nel merito in sede di appello.
L'appellante non può trasformare il giudizio di secondo grado in un primo giudizio sul merito di questioni che non hanno trovato esame perché egli stesso non ha ottemperato all'ordine presidenziale.
La sentenza n. 2090/2024 merita conferma poiché correttamente ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio a causa della mancata integrazione del contraddittorio ordinata ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio Palermo, 13.1.26 Il Presidente