Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di procedimento concernente i minori, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova configura una particolare forma di "probation" - applicabile al minore nella fase giudiziale, anzichè, come di regola nel nostro ordinamento, in quella esecutiva - onde il giudizio di ammissibilità deve rispondere, pur se con il necessario adattamento ai principi ispiratori del processo minorile, ai criteri generali comuni anche alla messa alla prova del condannato (art.47 ord.penit.); ne consegue la necessità che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2006, n. 7781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7781 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/02/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO ER - Consigliere - N. 229
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 040972/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MU UMBERTO, N. IL 09/03/1987;
avverso SENTENZA del 30/06/2005 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G.;
udito il sostituto dei difensori.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli - Sezione per i Minorenni - ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione inflitta il 21/06/2004 dal G.U.P. del Tribunale per i Minorenni della sede ad MU ER per omicidio con futile motivazione e porto ingiustificato di coltello, in continuazione, con attenuanti generiche e diminuente dell'età equivalenti all'aggravante. Il delitto era avvenuto a seguito di un diverbio fra l'imputato e il suo amico LZ OR, da un lato, AT SC e AN LE dall'altro; questi ultimi avevano tentato un approccio con due ragazze che si trovavano in compagnia degli altri. L'AT era rimasto ucciso in conseguenza dell'emorragia provocata da nove coltellate infertegli dall'MU (di cui tre penetranti agli emitoraci ed altre, sul lato sinistro, alla fossa iliaca, alla regione lombare, alla coscia ed al braccio). Il giudice di appello ha anzitutto escluso che il fatto potesse essere preterintenzionale;
la forza e reiterazione dei colpi, le zone vitali attinte ed il mezzo usato (non ritrovato ma certamente micidiale, come emerso dai rilievi medico - legali) escludevano la volontà di procurare semplici lesioni, tanto più che lo stesso imputato riconosceva di essersi trovato ad un certo punto separato dall'antagonista e di avere solo a quel punto prelevato ed usato il coltello, che custodiva sotto la sella del proprio motorino, parcheggiato a qualche metro di distanza. È stata altresì confermata l'aggravante del futile movente e correlativamente esclusa la provocazione. Si osserva al proposito che, secondo la versione dello AN, egli e la vittima andavano in cerca di compagnia femminile, e si limitarono a scambiare degli sguardi con le due ragazze;
il LZ riferisce anche una frase certamente non offensiva ("come sei bellina"). È stato comunque escluso che siano state pronunciate espressioni volgari e provocatorie, riferite dalle due giovani verosimilmente sotto l'influenza di un ammesso, preventivo incontro con il padre dell'imputato ma chiaramente incompatibili con lo scopo di corteggiamento perseguito dalla vittima e dal suo amico. Nè, d'altra parte, esisteva una relazione stabile che potesse ragionevolmente scatenare l'ira o la gelosia dell'MU, il quale non ricordava neanche il cognome della ragazza che si trovava con lui. Neppure era sostenibile l'affermazione dell'imputato, di essersi armato solo dopo essere stato aggredito e duramente pestato dall'AT; infatti, quando si costituì due giorni dopo il fatto, non recava alcun segno dello scontro, all'infuori di una piccola macchia vicino alla tempia sinistra, mentre neppure sul cadavere vi erano tracce indicative di una violenta colluttazione anteriore al ferimento. In conclusione, quindi, l'azione criminosa era assolutamente sproporzionata al fatto scatenante, e ciò valeva a concretare la contestata aggravante ed escludere la provocazione.
La Corte Territoriale ha anche confermato la valutazione del G.U.P. in ordine al diniego della sospensione del processo con messa alla prova, in considerazione della gravita della condotta, delle efferate modalità esecutive, del futile movente, della negativa personalità dimostrata con il porto dell'arma e l'occultamento di essa, insieme ad altre tracce del reato, subito dopo il fatto. Ha anche rilevato che l'osservazione delle caratteristiche psicologiche dell'imputato - il quale attribuiva l'accaduto all'offesa subita ed all'incontrollabilità della reazione - non deponeva, allo Stato, per la possibilità di stimolare processi di riflessione e rielaborazione critica della vicenda, come riferito dal gruppo degli osservatori dell'istituto penitenziario minorile. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori, Avv. Claudio Davino e Saverio Senese. I motivi investono la qualificazione giuridica del fatto, le circostanze e - quanto al solo ricorso dell'Avv. Senese - il diniego della messa alla prova. L'Avv. Davino solleva preliminarmente una questione relativa all'utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni dello AN e - secondariamente - del LZ. Con sentenza del G.U.P. del Tribunale ordinario della sede, prodotta in appello, gli atti erano stati trasmessi al P.M. affinché procedesse per il reato di rissa, ravvisabile (fin dal momento delle prime dichiarazioni rese) nella reciproca azione aggressiva dei quattro giovani coinvolti nella vicenda. Perciò le dichiarazioni dei predetti, ove utilizzabili, erano soggette a valutazione solo unitamente ad elementi confermativi, non individuati dai giudici di merito;
in ogni caso, dovevano essere apprezzate tenuto conto dell'interesse di ciascun dichiarante a fornire una versione a sè favorevole. Erano state invece immotivatamente ritenute prevalenti sulle dichiarazioni delle testi GE SA e NA D'UR (le ragazze oggetto delle attenzioni della vittima e del suo amico). Per il resto, i due ricorsi, attraverso l'analisi delle prove rappresentative menzionate in sentenza, sostengono che il giudice "a quo" non ha dato esaustiva e coerente giustificazione della operata ricostruzione dei fatti;
in particolare, evidenziano che fu l'AT, dopo il richiamo verbale dell'imputato, a scendere dal motorino in atteggiamento di sfida e dare così esca alla rissa. Quanto al diniego della messa alla prova, il ricorso dell'Avv. Senese denuncia omessa motivazione sulle deduzioni formulate con l'appello, concernenti l'eventuale, momentanea interruzione della capacità di intendere e volere a causa della forte situazione emozionale determinatasi;
segnala che erano state immotivatamente disattese le conclusioni del gruppo di osservazione, favorevoli all'esperimento, sulla base di astratte considerazioni moralistiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato. Per ciò che riguarda l'accertamento della volontà omicida e l'esclusione del fatto "preterintenzionale i motivi sono praticamente inesistenti, riducendosi ad enfatizzare la pretesa offesa subita dall'imputato e dalla "sua" ragazza, a discutere sull'iniziativa della lite e ad ipotizzare una sorta di inavvertito eccesso conseguente alla perdita di autocontrollo nel corso del diverbio. Ora, secondo consolidata giurisprudenza, il dolo di omicidio va anzitutto verificato sulla base di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (il tipo e la micidialità dell'arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la parte del corpo presa di mira e quella concretamente attinta), in quanto indicative, secondo regole di comune esperienza, dell'intento perseguito dall'agente. Nel caso di specie numero, forza, profondità dei colpi e zone vitali raggiunte forniscono, come correttamente rilevato dai giudici di merito, univoca dimostrazione dell'intento omicida, vi è per di più la confessione, dalla quale risulta che l'imputato, al momento in cui prelevò il coltello, non era a contatto con la vittima, e si spostò per alcuni metri, sicché ebbe modo di riflettere;
ciò - unitamente alla mancanza di tracce visibili di una precedente colluttazione di particolare violenza - esclude una reazione emotiva incontrollata, d'altronde irrilevante quanto alla sussistenza del dolo e non idonea neppure ad influire sull'imputabilità (su cui peraltro non vi è gravame) per espressa previsione dell'art. 90 c.p.. Quanto alla circostanza riconosciuta (futile motivo) ed a quella esclusa (provocazione) la puntigliosa disamina delle prove rappresentative operata dai ricorrenti non evidenzia elementi di effettiva e macroscopica illogicità nella valutazione del giudice "a d'altra parte, ove si condivida la tesi difensiva della iniziale configurabilità del reato di rissa, la provocazione sarebbe automaticamente esclusa. Tale esclusione, salvo l'ipotesi residuale di un abnorme eccesso di uno dei rissanti (non ravvisabile in danno dell'MU, alla stregua dei dati obbiettivi menzionati in sentenza), consegue alla struttura del reato di cui all'art. 588 c.p., il quale presuppone sfide reciproche che si elidono vicendevolmente, anche perché la spontanea offerta al pericolo e la preparazione all'offesa dell'avversario sono impulsi psichici caratterizzati dall'intento di infliggere una punizione all'offensore e, pur se e quando ricollegabili ad una precedente azione provocatrice in termini di reazione ad un fatto altrui sentito come ingiusto, sono sintomatici di rancore e volontà di vendetta, trovando radice in sentimenti diversi dall'ira che, invece, deve plasmare il momento psicologico in cui matura e viene attuata la reazione causalmente legata al fatto provocatorio (cfr. Cass., Sez. 1^, 03/12/1987 - 06/07/1988, Stranieri;
14/12/1992 - 26/01/1993, Di Grande ed altri). Nè, sotto il correlato profilo della enorme sproporzione fra l'impulso iniziale e l'azione delittuosa qui in esame, assumono rilevanza il carattere pretesamente eccessivo ed inurbano dell'approccio con le due ragazze e l'atteggiamento di sfida che si sostiene assunto dalla vittima e dal suo amico, essendo decisivi, e non confutati, i rilievi della sentenza impugnata concernenti da un lato la mancanza di interesse degli estemporanei corteggiatori a trascendere in espressioni apertamente offensive e tali da suscitare ripulsa da parte delle ragazze adocchiate, dall'altro l'assenza di un rapporto sentimentale di qualche spessore che giustificasse la smodata reazione dell'MU (il quale neppure conosceva, o ricordava, il cognome della giovane che si trovava nell'occasione con lui). Un più serio movente dell'azione omicida non può rinvenirsi neanche nelle percosse subite e nel timore di più grave danno durante lo scontro a mani nude che, a detta dell'imputato, lo aveva visto soccombente: infatti, secondo le risultanze medico - legali menzionate in sentenza, non vi è traccia obbiettiva di una colluttazione di particolare violenza, e lo stesso MU ammette che vi fu (spontaneamente o per intervento di terzi) un'interruzione della lite, durante la quale ebbe modo di portarsi a qualche metro di distanza, prelevare il coltello dal motorino e venire di nuovo a contatto, questa volta armato, con la vittima. Ne segue che il movente dell'azione è in sostanza collegabile all'interferenza nella pretesa "esclusiva" su un'accompagnatrice neppure ben conosciuta, ed integra perciò il futile motivo, ravvisabile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionata all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (v. sul punto, ad es., Cass., Sez. 1^, 01/02 - 12/04/2000, Dolce). Quanto infine al diniego della sospensione del processo con messa alla prova D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ex art. 28, va rilevato che l'istituto configura una particolare forma di "probation" - applicabile al minore nella fase giudiziale, anziché, come di regola nel nostro ordinamento, in quella esecutiva - onde il giudizio di ammissibilità al beneficio deve rispondere, pur con il necessario adattamento ai principi ispiratori del processo minorile, ai criteri generali comuni anche alla messa in prova del condannato (Legge di Ordinamento Penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, e norme speciali correlate), postulando quindi l'avvio di una rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo inserimento nel contesto sociale, tali da essere efficacemente supportati dalla prevista attività di trattamento ed assistenza dei servizi specializzati. Il giudizio prognostico, pertanto, muovendo dalle precedenti esperienze di vita e dalla capacità criminale espressa nel reato commesso, non può prescindere da una valutazione probabilistica fondata sulla successiva evoluzione della personalità del soggetto e da un minimo di apertura verso le prospettive di risocializzazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 08/07 - 25/09/1999, Cherchi). Nel caso di specie sono stati evidenziati dati di partenza fortemente negativi: l'efferatezza e gratuità del delitto, la condotta anteriore (porto ingiustificato del coltello) e successiva (occultamento del corpo del reato). È stato soprattutto evidenziato che, al di là di verbali manifestazioni di pentimento, il soggetto fa tuttora risalire l'accaduto ad una sorta di inevitabilità della reazione posta in essere di fronte alla pretesa offesa subita, così dimostrando di non essersi distaccato dai disvalori che stanno alla base dell'impulso a delinquere;
oltretutto, secondo la relazione citata dalla sentenza impugnata, il gruppo specializzato di osservazione non vede nell'immediato possibilità di attivare un superamento di tale concezione di vita. Il rilievo è del tutto decisivo, e ad esso non vale opporre la pretesa perdita momentanea della capacità di intendere e volere, in occasione del delitto, per effetto di una scarica emotiva incontrollabile in soggetto immaturo;
si tratta, come già osservato, di ipotesi esclusa in diritto dall'irrilevanza penale degli stati emotivi e in punto di fatto dal meditato e indisturbato prelievo del coltello dal sellino ove era riposto, ma comunque ininfluente ai fini della messa alla prova, riguardando una preliminare condizione (imputabilità) che non forma oggetto di impugnazione e che, ove assente, non darebbe luogo ad alcun tipo di "probation", ma all'assoluzione. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2006