Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
In tema di messa alla prova (art. 28 d.P.R. 448/1989), gli elementi di cui il giudice deve tenere conto ai fini di una prognosi in ordine all'esito dell'esperimento possono essere molteplici, ma essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2003, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/11/2003
1. Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1481
3. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 018874/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AR, n. Melito P. Salvo 11.6.1984;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 27 febbraio 2003, di conferma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in data 11 ottobre 2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso per annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza della aggravante di cui al capoverso dell'art. 628 c.p. e rinvio degli atti alla Corte di Appello di Messina per la determinazione della pena;
rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, avv. Vincenzo D'Ascola, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 27 febbraio 2003, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in data 11 ottobre 2002, nei confronti di AR AR, alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di concorso in estorsione aggravata.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
a) erronea applicazione della legge penale sul punto della ritenuta sussistenza di un contributo casualmente efficiente da parte del AR alla commissione del delitto contestato, perché l'imputato, per come è descritta la condotta nella sentenza impugnata, si sarebbe limitato a vigilare la zona dove altro complice doveva apprendere il denaro oggetto della richiesta estorsiva, di modo che, collocandosi nell'ottica di un giudizio ex post si potrebbe affermare che nel caso in esame esuli una partecipazione punibile;
b) difetto di motivazione in ordine alla spiegazione fornita circa la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di estorsione, che sarebbe affermato nella sentenza impugnata con argomenti apodittici, meramente ipotetici e congetturali;
c) difetto di motivazione e violazione di legge, perché la Corte di Appello avrebbe affermato la sussistenza di una estorsione consumata, quando invece sarebbe ravvisabile un mero tentativo, atteso che l'impossessamento della somma oggetto della richiesta si sarebbe realizzato solo fittiziamente e per pochi attimi, per effetto dell'immediato intervento dei militari concordato con la parte offesa;
d) violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare l'esistenza della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p.;
e) violazione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene la sussistenza della aggravante della violenza o della minaccia commessa da più persone riunite, in quanto sarebbe illogico l'argomentare del giudice di merito che desumerebbe la sussistenza della suddetta aggravante dal testo della lettera estorsiva, ove viene utilizzato il plurale, nonché dal comportamento del soggetto ideatore della vicenda criminosa che sarebbe tipico non dell'estorsore isolato ma del malfattore che opera avendo dietro di sè un entourage;
secondo la tesi difensiva difetterebbe assolutamente la prova che l'imputato avesse partecipato alla prima parte della vicenda delittuosa, allorquando è stato confezionato il testo della lettera estorsiva;
f) violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe fornito un'interpretazione dell'istituto della messa alla prova non conforme al diritto, nonché una erronea, difettosa ed illogica motivazione in ordine ai motivi di rigetto dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988; il giudice di merito avrebbe ricavato la proclività a delinquere, in primo luogo, dal fatto che l'imputato avrebbe ostinatamente negato ogni responsabilità, con ciò rendendo l'istituto della messa alla prova incompatibile con la presunzione di non colpevolezza e con il diritto di difesa, in secondo luogo, dalle circostanze delle pregresse frequentazioni dell'imputato e dei carichi pendenti, con ciò valorizzando dati che non potrebbero costituire motivo di reiezione dell'istanza di messa alla prova, trattandosi di istituto che guarderebbe al futuro del minorenne e non al suo passato;
ulteriore vizio della sentenza impugnata sarebbe, poi, costituito dall'omessa considerazione sul punto delle relazioni degli educatori allegate al fascicolo e ritenute irrilevanti ai fini della concessione del beneficio di cui si parla;
g) violazione di legge e difetto di motivazione per quanto concerne la omessa applicazione della circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in quanto l'ingiusto profitto conseguito soltanto per pochi istanti dall'estorsore ha avuto ad oggetto una somma di denaro pari a 100 euro, di gran lunga inferiore a quella richiesta;
h) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto il medesimo elemento, la capacità a delinquere sarebbe stato valutato più volte, dapprima ai fini dell'esclusione del beneficio della messa alla prova, poi quale criterio per la commisurazione della pena e per il diniego di concessione delle suddette attenuanti;
per di più il giudice di merito avrebbe illegittimamente valutato il comportamento difensivo dell'imputato nonché la sua posizione di mero indiziato in altri processi;
i) assoluta mancanza di motivazione riguardo il mancato riconoscimento della prevalenza della diminuente della minore età sulla contestata aggravante, a fronte di una espressa richiesta contenuta nei motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Infondato è il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale sul punto della ritenuta sussistenza di un contributo casualmente efficiente da parte del AR alla commissione del delitto contestato, perché l'imputato, per come è descritta la condotta nella sentenza impugnata, si sarebbe limitato a vigilare la zona, dove altro complice doveva apprendere il denaro oggetto della richiesta estorsiva. Infatti, dal punto di vista del diritto, è principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che l'opera del cosiddetto "palo", non ha importanza minima nella esecuzione del reato, anzi colui che svolge tale compito è un partecipante essenziale a qualsiasi reato commesso da più persone in concorso tra di loro, poiché contribuisce attivamente alla realizzazione del crimine, facilitandola e rafforzando l'efficienza dell'opera dei correi di cui garantisce l'impunità.
Dal punto di vista della fattispecie concreta, poi, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, insindacabile in questa sede di legittimità, mette in evidenza l'"atteggiamento di vigile osservazione della zona", dove si svolgeva la vicenda delittuosa, tenuto dal AR, con ciò confermando la sua partecipazione al delitto contestato in applicazione del principio di diritto come sopra formulato.
Infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di estorsione, poiché sul punto la sentenza impugnata si basa su fonti testimoniali (gli operatori di p.g.), sulle dichiarazioni dei coimputati e su prove logiche, svolgendo un percorso argomentativo per nulla viziato da argomenti apodittici e congetturali, come denuncia il ricorrente, bensì correttamente sviluppato, sicché qualsiasi diversa valutazione esula dall'ambito di cognizione di questo giudice di legittimità, risolvendosi in un inammissibile "rilettura" degli elementi di fatto posti dal giudice di merito a fondamento della decisione, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.(Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
Del tutto infondata è anche la configurabilità, prospettata dal ricorrente, nel caso di specie, del mero tentativo in luogo della contestata estorsione consumata. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, infatti, hanno già chiarito che, in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (sez. Un. 27/10- 14/12/ 1999, n. 19, Campanella, riv. 214642). Il motivo con il quale il ricorrente si duole che non sia stata concessa l'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., non è consentito, in quanto non proposto con i motivi di appello e, comunque, è manifestamente infondato alla luce dei principi giurisprudenziali sopra citati in tema di concorso nel reato del c.d. "palo".
Infondata è anche la censura di violazione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene la sussistenza della aggravante della violenza o della minaccia commessa da più persone riunite. Infatti, i giudici di merito argomentano la sussistenza della aggravante (pag. 9 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello) dalle circostanze che la minaccia è stata attuata attraverso uno scritto anonimo in cui viene utilizzata una inequivocabile formula al plurale e che il denunciante ha espressamente fatto riferimento agli autori del gesto criminoso come ad una pluralità; in tal modo è stata fatta corretta e logica applicazione del principio di diritto, più volte formulato da questa Suprema Corte, secondo il quale è configurabile l'aggravante di più persone riunite nel delitto di estorsione, anche nell'ipotesi in cui la minaccia sia perpetrata a mezzo di comunicazione scritta, allorquando il soggetto passivo abbia percepito di essere esposto all'azione costrittiva proveniente da più persone coalizzate ai suoi danni.
Del tutto irrilevante, poi, è l'affermazione - peraltro di puro fatto e quindi non valutabile in questa sede - della mancanza di prova che l'imputato abbia partecipato alla confezione del testo della lettera estorsiva, ben potendo il concorrente inserirsi nella vicenda criminosa anche in itinere.
Anche il motivo di ricorso sul punto del diniego di applicazione dell'istituto della messa alla prova deve ritenersi infondato. Il collegio osserva che l'utilizzo di tale istituto è rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve unicamente dare congrua e logica motivazione dell'esercizio del relativo potere (Sez. 4^, 13/11/1992-13/5/1993, n. 4902, Pangallo, riv. 194168). Gli elementi di cui il giudice deve tenere conto ai fini di una prognosi in ordine all'esito dell'esperimento possono essere molteplici, ma essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non invece rivelatore di un sistema di vita (Sez. 1^, 27/9-15/11/1993, n. 10333, Capriati, riv. 197891), che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sulla evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. Ebbene, i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato abbia dimostrato una "proclività al delitto ormai maturata quale scelta di vita antisociale" (sentenza di primo grado, pag. 10 e sentenza di appello, pag. 8) ed a tale conclusione sono giunti sulla base delle "pregresse frequentazioni" e del comportamento processuale (la cui valutazione ai fini dell'applicazione dell'istituto in questione non si vede in qual modo possa contrastare con la presunzione di non colpevolezza e con il diritto di difesa che attengono unicamente alla prova della responsabilità per un fatto illecito); d'altro canto, i giudici di merito non hanno omesso di valutare le relazioni degli educatori, ma hanno invece formulato un preciso apprezzamento del loro contenuto, che non può essere sindacato in questa sede di legittimità.
Il motivo concernente la omessa applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno non è consentito, in quanto non formulato con i motivi di appello.
Infondata è anche la censura di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, questa Suprema Corte ha già chiarito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Pertanto, anche il comportamento processuale può essere valutato, poiché l'ordinamento penale, nel garantire all'imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia, nonché alla reticenza sul proprio operato, attribuisce al giudice la facoltà di valutare il comportamento da questi tenuto durante lo svolgimento del processo, sicché è legittimo il diniego delle attenuanti predette motivato sulla negativa personalità dell'imputato stesso o sulla capacità a delinquere desunta dal descritto comportamento processuale. D'altro canto, il giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale può utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti - come nel caso di specie - un significato polivalente.
Il motivo concernente il mancato riconoscimento della prevalenza della diminuente della minore età sulla contestata aggravante non è consentito, in quanto non formulato con i motivi di appello, che riguardano esclusivamente le attenuanti generiche. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Trattandosi di procedimento a carico di minorenni è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. Un., 31/5- 11/10/2000, n. 15, Radulovic, riv. 216704).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004