Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 1
In tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova la confessione o la parziale ammissione dell'addebito da parte del minore rappresenta un elemento sintomatico da cui desumerne il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2008, n. 27754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27754 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
27754 /08
Udienza pubblica del 6 giugno del 2008
Registro Gen. N 657108 Sentenza n 1437 IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DIL P.D. 1,01A A.D. G.A. (art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati person
25/3/09 IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)
BLICA ITALIANA نہیں REPUB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
IDEPOSIT Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Claudio Vitalone presidente
R LUG 2008 Dott Ciro Petti consigliere Dott Mario Gentile consigliere IL CANCELL Dott. Maria Silvia Sensini consigliere (Paolo Mensurati). Dott. Santi Gazzarra consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sul ricorso proposto da P.D. già A.D. Lavverso la sentenza;
nato a "omissis" della corte d'appello sezione per i minori di Palermo del 10 ottobre del 2007; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott.
Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv Melchiorre Piscitello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza impugnata osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 19 ottobre del 2007,la corte d'appello. di Palermo, sezione per i minori, confermava quella resa il 14 marzo del 2006 con il rito abbreviato dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con cui, applicata la diminuente della minore età e tenuto conto della diminuizione P.D. (già per il rito, A.D. JE stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, quale
responsabile dei seguenti reati unificati a norma dell'articolo 81 capov c.p.: del delitto di cui agli artt..110 .609.octies,1°e 3° co. in relazione artt.609 bis,1° co. CP:,per avere in concorso con P.E. (giudicato separatamente),con violenza fisica consistita nel tenerla ferma contro un albero per le spalle (
) e spogliandola ( [ costrettoP.E. P.D. contro la sua volontà G.A. di anni missis a subire contemporaneamente penetrazione anale da parte di
P.E. e penetrazione vaginale da parte di
P.D. (già A.D. e successivamente nuova penetrazione vaginale da parte di P.D. mentre continuava a tenerla immobilizzata.P.E.
B) del reato di cui all'art. 110-527 CP., per avere, in separatamente giudicato, posto in concorso con P.E. essere la condotta di cui al capo che precede nella parte terminale della Via "omissis" luogo aperto al pubblico. Fatti commessi in "omissis" il 7\10\2003
In base alle sentenze dei giudici del merito il fatto va ricostruito nella maniera seguente
Il presente procedimento ha avuto origine dalla denuncia/querela sporta alle ore 2,35 della notte del 12.10.2003 dai genitori di per abusi subiti da quest'ultimaG.A. ad opera di alcuni giovani.
I querelanti esposero di avere appreso la notizia del patito abuso intorno alle ore 21,00 dell' 11 ottobre del 2003, in quanto la madre della ragazza era stata chiamata da UO I. volontaria presso la Parrocchia di "omissis" In "omissis"
particolare la suora aveva riferito che la ragazza aveva consegnato una lettera - mai ritrovata e mai acquisita agli atti ma confermata integralmente nel suo contenuto ad un'altra
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volontaria della parrocchia : tale In tale C.E. lettera la ragazza affermava di essere stata violentata da due giovani la sera del 7 ottobre precedente. La ☐ C. aveva subito informato il parroco, il quale a sua volta aveva incaricato Suor I. di avvisare i genitori. La madre di A. precisava che il giorno 7 ottobre quest'ultima era uscita di casa per recarsi alle prove di canto in parrocchia e che essa, non vedendola ancora tornare, verso le ore 19,00, aveva chiesto a suo figlio di andarla a cercare;
quest'ultimo aveva visto sua sorella parlare con un'amica e aveva riferito alla madre che A. in un primo momento non voleva tornare a casa;
che lei era molto adirata per il ritardo della figlia e che quest'ultima, quella sera, contrariamente al solito, aveva lavato da sola la sua biancheria 5
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La ragazza, escussa come teste la stessa sera della intima. denuncia, confermava di avere incontrato D. ( ragazzo di circa "omissis" che descriveva fisicamente) e S. di circa "omissis" riferiva di non conoscere i cognomi dei due giovani ma di sapere che gli stessi abitavano entrambi in via| "omissis" ]. I predetti le erano stati presentati da e che erano L.M.L. cugini fra loro. Riferiva che i giovani l'avevano afferrata per le braccia costringendola a recarsi "alla fabbrica"; che S. l'aveva bloccata e D. invece l'aveva spogliata;
chiariva che lei era come paralizzata, in quanto non riusciva a muoversi e che D.
l'aveva penetrata davanti e S. dietro;
aggiungeva che mentre tornava a casa, dopo la violenza, lei aveva cominciato a piangere;
che sua madre l'aveva picchiata per il ritardo e che andando in bagno si era accorta di avere perdite di sangue. Raccontava ancora che il giorno dopo aveva deciso di scrivere una lettera ad una volontaria della parrocchia di cui lei si fidava. Successivamente il medico-legale,dott.ssa A.N. su incarico della Procura, accertava che la ragazza aveva un incisura all'imene compatibile con la deflorazione, come descritta dalla ragazza.
I due prevenuti, prima negarono qualsiasi addebito e successivamente all'udienza preliminare ammisero parzialmente l'addebito assumendo di non avere penetrato la ragazza ma di essersi solo masturbati su di lei, assumendo che la stessa era pienamente consenziente. P.E. tuttavia precisava che la ragazza non voleva essere toccata da lui ma, nonostante tale dissenso, egli aveva continuato ugualmente La corte richiamata la decisione impugnata, dopo avere premesso che non v'era la necessità di rinnovare le perizie disposte in primo grado al fine di meglio verificare l'attendibilità della parte lesa, a fondamento della decisione osservava che la ragazza era attendibile perché ritenuta capace di testimoniare;
che la materialità del fatto era incontestabile per le parziali ammissioni dell'attuale ricorrente e per le dichiarazioni confessorie dell'altro correo giudicato separatamente;
che siffatti elementi non erano scalfiti dal mancato riscontro della violenza anale;
che le condizioni d'immaturità psichica della parte offesa non invalidavano le sue dichiarazioni;
che non poteva accedersi alla richiesta di sospensione del processo avanzata dal difensore perché l'attuale ricorrente, a differenza del correo, non aveva manifestato alcuna resipiscenza
Ricorre per cassazione l'imputato denunciando:
1)la violazione della norme incriminatici e dei criteri di valutazione della prova nonché mancanza e manifesta illogicità
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della motivazione su punti decisivi: assume in sintesi che le dichiarazioni della parte offesa, la quale viene descritta come soggetto con palesi ritardi cognitivi, sarebbero inattendibili ed inverosimili ed in contrasto con le risultanze processuali perché,
a parte la deflorazione compatibile con un rapporto consensuale, non sarebbero state rilevate tracce della violenza anale;
2)la violazione degli artt 9,28 e 29 per la mancata sospensione del processo e della messa alla prova di P.D. assume che a lui sarebbe stato riservato inopinatamente un trattamento diverso rispetto a quello attribuito all'altro coimputato il quale potrebbe avere P.E. parzialmente ammesso l'addebito proprio per usufruire della sospensione del processo IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge si risolve in censure in ordine all'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito le cui motivazioni si integrano a vicenda e non presentano manifeste illogicità Invero i giudici del merito hanno sottolineato che le dichiarazioni della minore erano state accreditate, oltre che dalla perizia ginecologica, anche dalle parziali ammissioni di P.D. e dalla confessione di il quale ha P.E. ammesso che, mentre l'amico D. palpeggiava la minore davanti, egli la violentava da tergo. Orbene, di fronte a tale ammissione, ritenuta genuina dai giudici del merito, assume scarsa rilevanza la circostanza che nella regione anale non siano stati rinvenuti segni della violenza Invero, come sottolineato dalla corte, il mancato rinvenimento di riscontri potrebbe essere stato determinato dal tempo trascorso. D'altra parte potrebbe anche essersi trattato di una penetrazione superficiale che non esclude la rilevanza penale del fatto e non sminuisce l'attendibilità della parte lesa.. Si tenga conto che la ragazza era contemporaneamente abusata da entrambi gli imputati e per la concitazione del momento non era in grado di percepire l'intensità della penetrazione soprattutto anale. In definitiva la confessione di di avere abusato della ragazza P.E. che aveva palesato il suo dissenso scredita completamente la versione del cugino in ordine all'asserito consenso della vittima. Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'attuale ricorrente sarebbe, invero,sufficiente l'attuazione di atti masturbatori sulla ragazza ancorché con il consenso di lei,ammessi dal prevenuto, posto che l'amico non avrebbe comunque potuto commettere l'abuso anale,se il cugino non avesse tenuto impegnata la ragazza. In definitiva, anche se il fatto
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si fosse svolto nella maniera confessata dal ricorrente, quest'ultimo sarebbe comunque corresponsabile dell'abuso violento confessato dal cugino. Ma nella fattispecie la versione della ragazza è stata accreditata dai giudici del merito perchè obiettivamente confermata dalla perizia ginecologica e sostanzialmente non contrastata dalla versione dei due imputati Il secondo motivo è infondato
La concessione del beneficio della messa alla prova di cui all'art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448, caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione, è consentita nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sull'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell'imputato minorenne, superabile attraverso l'impegno in un progetto di vita socialmente integrato. Nel processo minorile l'istituto della sospensione con messa alla prova configura una particolare forma di probation applicabile al minore nella fase giudiziale anziché in quella esecutiva .Di conseguenza è necessario che il prevenuto dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento sociale ( Cass n23719 del 2006). Pertanto la confessione costituisce un utile elemento dal quale inferire l'avvenuta rimeditazione .Non v'è quindi alcuna disparità di trattamento tra la posizione dell'attuale ricorrente e quella del coimputato In tema di P.E. sospensione del processo e di messa alla prova del minore, l'accertamento C la valutazione degli elementi richiesti dall'art.28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sono riservati in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di non disporre l'affidamento del minore ai competenti servizi sociali per l'assenza di ravvedimento
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma il 6 giugno del 2008- Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Pett Claudio Vitalone
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