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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 pendente tra
, C.F. , in persona del suo legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Grazia Tumbiolo e Daniela Grimaudo giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione parte attrice-opponente
e
, in persona del Controparte_1
commissario liquidatore pro tempore, domiciliato in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che la rappresenta e difende ex lege nel presente giudizio parte convenuta-opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.09.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione
1) Difese delle parti e svolgimento del procedimento
1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2022 del Tribunale di Marsala (emesso il 13 luglio
2022 e notificato il 18 luglio 2022), con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...] in liquidazione coatta amministrativa, della somma di € 730.760,80, oltre Controparte_1
interessi, accessori e spese di procedimento, per crediti maturati per forniture idriche.
Con la spiegata opposizione il : Parte_1 - contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, per carenza della prova scritta dei pretesi crediti;
- eccepiva la prescrizione dei crediti azionati in via monitoria per mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione nonché degli interessi maturati sulle somme asseritamente dovute;
- deduceva l'inesistenza dei crediti portati dalle fatture n. 215/1998, 40/2003, 238/2004, 59/2005,
28/2007 e 48/2008, stante il loro integrale pagamento;
- contestava la regolarità della fornitura nonché i consumi di cui alle fatture n. 70/2009, 12/2010 e
34/2010.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'opponente chiedeva al Tribunale di:
“> ritenere e dichiarare illegittimo il D.I. n. 421/2022 per assenza dei requisiti previsti dagli art. 633
e seg. c.p.c. e per l'effetto revocarlo e porlo nel nulla;
in subordine gradatamente:
> ritenere e dichiarare illegittimo il D.I. n. 421/2022 per prescrizione dell'asserito credito e per
l'effetto revocarlo e porlo nel nulla;
> ritenere e dichiarare nullo il D.I. n. 421/2022 relativamente alla somma ingiunta per insussistenza della pretesa creditoria in ordine alle fatture nn. 215/98, 40/2003, 238/2004, 59/2005, 28/2007 e
48/2008 e per l'effetto revocarlo e porlo nel nulla;
> ritenere e dichiarare nullo il D.I. n. 421/2022 per assenza di prova in ordine all'esistenza ed entità del credito azionato in relazione alle fatture n. 70/2009, n. 12/2010 e n. 34/2010 e per l'effetto revocarlo e porlo nel nulla;
> in ogni caso, ritenere e dichiarare nullo il D.I. n. 421/2022 relativamente agli interessi richiesti perché ampiamente prescritti e per l'effetto revocarlo e porlo nel nulla;
> con vittoria di spese di causa”.
1.2) Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
coatta amministrativa, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo:
[...]
- di avere stipulato un contratto di fornitura idrica con il opponente fino al 1° settembre del Pt_1
2010;
- di avere provveduto alla emissione delle fatture nei confronti del comune opponente previa sottoscrizione di un apposito verbale di lettura;
- che il comune, pur avendo ricevuto tutte le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e i relativi solleciti di pagamento, non aveva mai provveduto al versamento delle somme dovute
(neanche di quelle oggetto delle fatture di cui ai n. 215/1998, 40/2003, 238/2004, 59/2005, 28/2007
e 48/2008); - che, avuto riguardo alle fatture di cui ai n. 70/2009, 12/2010 e 34/2010, parte opponente aveva lamentato soltanto nel 2016 l'esistenza di alcune perdite nell'impianto idrico, del quale, peraltro, aveva assunto la gestione a decorrere dal 2 luglio 2010, e non anche il cattivo funzionamento del contatore;
- che il comune non aveva provato di avere posto in essere attività di riparazione dell'impianto;
- che, in ogni caso, le fatture di cui ai n. 70/2009, 12/2010 e 34/2010 indicavano i metricubi di acqua consumati;
- di essersi limitata a chiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di sorte capitale e non anche degli interessi maturati.
1.3) Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 23.11.2023.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione concernente la validità della convenzione stipulata dal Comune opponente con l'
[...]
amministrativa ai sensi degli artt. 284 e 288 d.p.r. n. Controparte_1
383/1934.
All'udienza del 26.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa assegnazione alle stesse dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) Il merito della lite
Ritiene il Tribunale che la presente controversia debba essere decisa in applicazione del consolidato principio processuale della c.d. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa e la domanda accolta o respinta sulla base di una questione assorbente ritenuta di più agevole scrutinio, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U., 09.10.2008, n.
24883; Cass. civ., sez. VI, 28.05.2014, n. 12002; Cass. civ., sez. II, 22.01.2015 n. 1193; Cass., sez. trib., 09.01.2019, n. 363).
In applicazione di detto principio, il Tribunale osserva quanto segue.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove la pubblica amministrazione - per la realizzazione delle finalità pubblicistiche al cui perseguimento risulta istituzionalmente preposta e nella spendita della propria autonomia negoziale - ricorra agli strumenti giuridici che sono ordinariamente propri dei soggetti privati, solo l'attività negoziale rimane assoggettata ai principi ed alle regole del diritto comune (salve le eventuali interferenze di norme di diritto pubblico integrative o modificative), restando - di converso - operanti le norme di impronta amministrativa sotto il profilo dell'organizzazione e della formazione ed estrinsecazione delle sue determinazioni.
In altri termini, a monte rispetto al momento perfezionativo dell'accordo negoziale deve necessariamente sussistere una fase preliminare che opera sul piano del diritto amministrativo, caratterizzata dalla formazione della volontà della p.a. e disciplinata dalle regole della c.d. 'evidenza pubblica', che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e con ciò a conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l'oggetto già specificati nel suddetto provvedimento amministrativo.
Detta delibera deve, poi, adeguarsi alle disposizioni già contenute agli artt. 284 e 288 del R.D. 383/34
– vigenti all'epoca della stipulazione della convenzione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, abrogati dal d. lgs. 267/2000 – le quali stabilivano che gli enti pubblici non possono assumere obbligazioni senza prendere piena ed esatta contezza delle relative implicazioni economiche e senza conoscere se e come farvi fronte, dovendo perciò indicare nelle relative deliberazioni - a pena di nullità – l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.
Il relativo obbligo è stato nuovamente ribadito dalla legge n. 144/1989, il cui art. 23, comma 3, ha disposto che per tutte le Amministrazioni provinciali, per i Comuni e le Comunità montane
“l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati”, nonché dall'art. 55 della legge n. 142/1990 (ora recepita dall'art. 191 D.P.R. n. 267/2000), a tenore del quale gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Questa fase - che si concreta in un'attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria e perciò inidonea a dar luogo all'incontro di consensi - conserva piena autonomia rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente pubblico, la quale deve tradursi nella stipula documentale del contratto da parte del sindaco, nella qualità di rappresentante legale dell'ente, secondo le disposizioni di cui agli artt. 1325 e 1350 c.c. Tale impianto normativo - inderogabile dalla volontà delle parti - risulta evidentemente ispirato alla finalità di neutralizzare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura, in ossequio al criterio di buona amministrazione dettato dall'art. 81 della Costituzione e al più rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali, di modo che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata agli organi deputati, per legge, a programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti di spesa fissati.
Nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (cfr. Cass., sez. un., 10 giugno 2005, n.
12195 e successive conformi), il legislatore tutela il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (cfr. Cass., sez. III, 19/12/2019, n.
33768).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., sez. I, 18/1118/11/2011, n. 24303; Cass., sez. I, 28/12/2010, n. 26202; Cass., sez. I, 26/05/2010, n. 12880).
Da quanto sino ad ora esposto deriva la nullità delle delibere del del Parte_1 Parte_1
1977 e del 1978 versate in atti nonché della convenzione del 02.04.1979, non risultando nelle dette delibere alcuna indicazione dei mezzi per fare fronte alle spese da sostenere per la fornitura di acqua
Contr ad opera dell'
Non sufficiente a tali fini appare l'approvazione resa dalla Commissione Provinciale di Controllo di
Trapani, concernendo essa la sola legittimità delle delibere adottate dal Pt_1
Non può infine trovare accoglimento la domanda formulata dall'odierna parte opposta ex art. 2041
c.c., poiché tardivamente formulata: secondo il disposto di cui all'art. 101, comma 3, c.p.c., le parti possono, nel termine assegnato dal Giudice, depositare memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio ma non anche proporre domande nuove rispetto a quelle originariamente formulate.
Devono intendersi assorbiti i motivi di opposizione formulati dal opponente. Pt_1
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La circostanza che il non abbia contestato l'effettiva esecuzione della fornitura e la Pt_1 circostanza che la controversia è stata decisa in forza di questione rilevata d'ufficio dal giudice suggeriscono l'opportunità di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Marsala, in data 12.02.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona