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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore NANIA LUCA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1990/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006042100000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1309/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
dichiarare estinto il giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe il contribuente, , proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020240006042100000, notificatagli il 16/4/2024, avente ad oggetto un'iscrizione a ruolo per IRPEF anno 2020 effettuata dall'Agenzia delle Entrate, D.P. di RO, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, contestando il difetto di motivazione della cartella nonché l'omessa notifica del presupposto atto impositivo. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso e nel merito, l'illegittimità e l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo, quindi, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente . Con nota del 25.11.2025 il ricorrente ha depositato copia del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione da lui avanzata ed ha chiesto alla Corte di Giustizia Tributaria di voler dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La resistente nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la ricorrente ammesso il suo debito con la richiesta di pagamento rateale, la materia del contendere deve dirsi cessata con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs nr. 546 del 1992. Le spese possono compensarsi attesa l'accettazione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. RO, 1.12.2025 Il giudice rel. Emanuela Romano
Il Presidente
LE SA
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore NANIA LUCA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1990/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006042100000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1309/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
dichiarare estinto il giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe il contribuente, , proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020240006042100000, notificatagli il 16/4/2024, avente ad oggetto un'iscrizione a ruolo per IRPEF anno 2020 effettuata dall'Agenzia delle Entrate, D.P. di RO, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, contestando il difetto di motivazione della cartella nonché l'omessa notifica del presupposto atto impositivo. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso e nel merito, l'illegittimità e l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo, quindi, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente . Con nota del 25.11.2025 il ricorrente ha depositato copia del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione da lui avanzata ed ha chiesto alla Corte di Giustizia Tributaria di voler dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La resistente nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo la ricorrente ammesso il suo debito con la richiesta di pagamento rateale, la materia del contendere deve dirsi cessata con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs nr. 546 del 1992. Le spese possono compensarsi attesa l'accettazione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. RO, 1.12.2025 Il giudice rel. Emanuela Romano
Il Presidente
LE SA