Sentenza 4 gennaio 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame.
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Rassegna di giurisprudenza La sentenza di condanna emessa dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza il potere-dovere di dichiararne la inesistenza giuridica in dipendenza della estinzione del reato per morte del reo avvenuta anteriormente alla pronuncia dell'anzidetta sentenza (SU, 3489/1982). La morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale, sicché resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2017, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2017 |
Testo completo
06427-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 6 Domenico Carcano Pierluigi Di Stefano -UP 04/01/2017 Massimo Ricciarelli R.G.N. 4499/2016 Ersilia Calvanese Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Asti nei confronti di ZA FA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/09/2015 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte del reo. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2015, il Tribunale di Asti nei confronti di FA ZA ha assolto il medesimo dal reato di violazione di sigilli (capo A della rubrica) perché il fatto non costituisce reato e lo ha condannato alla Al र् pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 334, comma 2, cod. pen. (capo B della rubrica), con riferimento a condotte tenute relativamente ad un'autovettura di sua proprietà sottoposta a sequestro amministrativo in epoca anteriore e prossima al 17 agosto 2010. L'assoluzione dal reato di cui all'art. 349 cod. pen. è stata pronunciata sul rilievo che i sigilli servivano esclusivamente ad impedire l'uso dell'autovettura in sequestro amministrativo e non ad impedire la demolizione della stessa (condotta contestata sub B).
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, articolando un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in rapporto all'art. 349 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla esclusione della configurabilità del reato di violazione di sigilli, richiamando il principio affermato da Sez. U, n. 5385 del 26/11/2009, dep. 2010, D'Agostino, Rv. 245584. 3. E' stato successivamente acquisito certificato di morte relativo all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Progressivo ed articolato risulta essere il percorso della giurisprudenza di legittimità circa le sorti del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero, in caso di morte dell'imputato in pendenza del giudizio di impugnazione.
2.1. Il più risalente orientamento riteneva che, in caso di morte dell'imputato in pendenza di ricorso per cassazione, dovesse sempre e comunque pronunciarsi annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo (così, ad esempio, Sez. 4, n. 9157 del 28/04/1989, Iapicca, Rv. 181733). Detto orientamento fu superato da Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191227, la quale, ancora con riferimento alla disciplina del codice di rito del 1930, osservò che la realtà acquisita nel procedimento, secondo cui il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso, non può essere posta nel nulla dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa ex nunc, in coerenza con il principio espresso nell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., in forza 2 del quale le formule di proscioglimento nel merito prevalgono sulle altre. Si rilevò, inoltre, che la prevalenza della formula assolutoria si impone sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa dopo la morte, sia per le conseguenze derivanti per i congiunti e gli eredi, ad esempio con riferimento alle obbligazioni civili e alle spese processuali e di mantenimento in carcere. Di conseguenza, sempre secondo questa decisione, poi ripresa anche da Sez. 6, n. 24152 del 14/05/2007, Riva, Rv. 236701, sul giudice di legittimità, in caso di morte dell'imputato, incombe il dovere di saggiare il ricorso, privilegiando, qualora ne ricorrano le condizioni, la pronunzia assolutoria ampiamente liberatoria, già espressa dalla sentenza impugnata nel presupposto dell'assenza di prove di reità», e, quindi, se del caso, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. In prosieguo, si è fatto strada un ulteriore indirizzo che ancor più radicalmente esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero, ma anche dalla parte civile, avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, osservando che la riferita evenienza impedisce l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, e, quindi, determina la sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame (così, a partire Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995, dep. 1996, Ghezzi, Rv. 204154, v. Sez. 1, n. 7519 del 03/12/2001, dep. 2002, Malizia, Rv. 220890, e, più di recente, Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782). Proprio richiamando questo indirizzo, si è anche affermato che la morte dell'imputato sopravvenuta, nelle more del giudizio di appello, alla sua assoluzione in primo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato", determina l'inammissibilità dell'appello della parte civile, per il venir meno del rapporto processuale, sicché eventuali pretese restitutorie e risarcitorie nei confronti degli eredi possono essere fatte far valere dinanzi al giudice civile (Sez. 1, n. 36220 del 29/09/2010, Grasso, Rv. 248291). Sostanzialmente in linea con questa impostazione, inoltre, si è rilevato che la morte dell'imputato, prosciolto dal giudice delle indagini preliminari con sentenza impugnata con ricorso per cassazione dalla parte offesa, operando come causa di estinzione del reato, determina il venir meno dell'interesse della parte offesa all'impugnazione proposta, che deve essere dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 568, comma quarto e 591, lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4327 del 08/01/2004, Mincarelli, Rv. 228375).
2.2. L'indirizzo da ultimo indicato è condiviso dal Collegio proprio in ragione del suo argomento centrale: la morte dell'imputato impedisce l'instaurazione del contraddittorio tra le parti. Ed infatti, nel caso in cui la sentenza impugnata abbia un contenuto assolutorio nel merito, un esito diverso del giudizio di impugnazione determinerebbe effetti meno favorevoli in danno sia del 3 riconoscimento dell'innocenza dell'imputato, sia degli interessi anche patrimoniali dei congiunti e degli eredi, sulla base di un esercizio della giurisdizione al quale possono fornire alcun contributo proprio i soggetti potenzialmente non pregiudicati.
3. Nel presente giudizio, l'imputato risulta deceduto nelle more del giudizio di legittimità. Deve quindi applicarsi la regola precedentemente evidenziata secondo cui è sempre inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero, ma anche dalla parte civile, avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, per l'impossibilità di instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, deve escludersi la condanna della stessa alle spese del procedimento, in considerazione di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., ed anche a prescindere dal fatto della sopravvenienza della cessazione dell'interesse ad impugnare alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero per carenza di interesse. Così deciso il 4 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Antonio Corbo Aritorio Corte DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 FEB 2017 A IL FUNZIONATO G/DIZIARIO M E R P U Piera Esposito