Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 2
Allorché l'appello della parte civile sia stato dichiarato inammissibile per la morte dell'imputato assolto in primo grado, non può essere pronunciata condanna alle spese processuali nei suoi confronti, qualora l'impugnazione sia stata proposta quando l'imputato era ancora in vita.
La morte dell'imputato sopravvenuta, nelle more del giudizio di appello, alla sua assoluzione in primo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato" fa venir meno il rapporto processuale, con la conseguenza che l'appello della parte civile avverso la sentenza assolutoria deve essere dichiarato inammissibile e che le sue eventuali pretese restitutorie e risarcitorie possono essere fatte far valere dinanzi al giudice civile nei confronti degli eredi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 36220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36220 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/09/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 760
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 9264/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS NC, N. IL *20/02/1975*;
2) AS NE, N. IL *15/07/1956*;
1) DO OV, N. IL *09/11/1936*;
avverso la sentenza n. 7659/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Fraticelli, chiedeva l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile e il rigetto nel resto del ricorso.
Rilevato che il difensore non comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibili per morte dell'imputato gli appelli presentati dalle parti civili avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Avellino con la quale ST NN era stato assolto perché il fatto non costituiva reato dai delitti di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi e munizioni. Osservava che il reato era estinto per morte del reo e che gli appelli dovevano essere dichiarati inammissibili ai sensi del principio affermato dai giudici di legittimità secondo il quale la causa di estinzione del reato operava ex mine ma non poteva porre nel nulla quanto già acquisito nel corso di un giudizio penale nel quale si era accertato che i fatti ascritti all'imputato non costituivano reato, visto che non vi era ragione che gli eredi dovessero subire conseguenze civili inutilmente.
Avverso la decisione presentava ricorso la parte civile deducendo:
- violazione di norme processuali in quanto era stato dichiarato inammissibile un appello al di fuori dei casi in cui è consentito dall'art. 591 c.p.p., non essendoci nessun richiamo nella norma al caso in cui il reato risulti estinto per un qualche motivo;
- manifesta illogicità della motivazione in quanto non può ritenersi che difetti nella parte civile un interesse ad impugnare, visto che quando era stato presentato l'appello l'imputato era ancora in vita;
inoltre se era vero che difettava l'attualità dell'interesse per l'appello del P.M. non era venuto meno l'interesse per la parte civile che all'affermazione della responsabilità fa discendere il riconoscimento dei propri diritti risarcitoli;
per altro la Suprema Corte aveva sempre affermato la totale autonomia e indipendenza dell'impugnazione civile da quella penale, tanto che una inammissibilità dell'impugnazione del P.M. non trascina con se anche quella della parte civile e da ciò doveva dedursi che tali principi dovevano trovare attuazione anche quando il reato fosse estinto per morte del reo;
infine non poteva ritenersi che il proscioglimento in primo grado perché il fatto non costituisce reato non precludeva l'esercizio dell'azione in sede civile, visto che a causa dell'inammissibilità dell'appello l'assoluzione diventava definitiva e precludeva ogni azione civile;
nel caso di specie il giudice di appello doveva limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato e non doveva pronunciarsi sulla inammissibilità dell'appello, perché così facendo aveva violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. non garantendo a imputato e parte civile lo stessa opportunità di impugnare.
- Con memoria richiamava i motivi di ricorso ed osservava che di recente la Suprema Corte aveva affermato che anche in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione o amnistia il giudice di appello poteva condannare l'imputato al risarcimento dei danni alla parte civile, ponendosi nel solco della piena autonomia dal processo penale dell'impugnazione della parte civile;
inoltre la sentenza appariva illegittima anche in relazione alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali, visto che la causa estintiva era intervenuta dopo la presentazione dell'impugnazione. Con ulteriore memoria ribadiva che Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a prosciogliere per estinzione del reato e non dichiarare l'inammissibilità dell'appello della parte civile. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato ad eccezione del motivi attinenti alla condanna alle spese.
La giurisprudenza di legittimità, nella decisione assunta dalle Sezioni Unite in data 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191227, aveva affermato che le cause estintive del reato operavano ex mine ma non potevano prevalere sulla realtà acquisita nel corso di un procedimento penale che aveva affermato che il fatto non sussisteva, non era previsto dalla legge come reato o non era stato commesso dall'imputato; in tali casi la sopravvenuta morte del reo doveva prevalere. Successivamente, con decisione Sez. 6, 16 dicembre 1995 n. 2071, rv. 204154, aveva affermato che sia il ricorso del P.M. che il ricorso della parte civile, proposto avverso una sentenza di assoluzione dell'imputato dovevano essere dichiarati inammissibili se nelle more l'imputato era deceduto, nel primo caso perché non poteva instaurarsi il contraddittorio tra le parti, nel secondo caso perché nel processo penale non possono trovare applicazione le regole del processo civile che disciplinano l'evento morte ed in particolare quelle sulla sospensione del processo. Con decisione di Sez. 6, 8 gennaio 2004 n. 228375, r.v. 228375, affermava che la morte dell'imputato prosciolto con sentenza non definitiva dal GUP operava come causa di estinzione del reato e determinava il venir meno dell'interesse della parte offesa all'impugnazione e quindi questa doveva essere dichiarata inammissibile.
L'impostazione ora riportata deve trovare applicazione anche nel caso di specie in cui la sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado aveva la formula perché il fatto non costituisce reato in quanto la morte dell'imputato è un evento che elimina alla radice il presupposto processuale del contraddittorio con il soggetto imputato e pertanto anche nei confronti della parte civile deve essere pronunciata sentenza di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 4, 8 gennaio 2003 n. 49457, rv. 227069). Errata è poi l'impostazione avanzata nel ricorso, secondo la quale la pronuncia di inammissibilità dei motivi di impugnazione nel caso di specie precluderebbe alla parte civile la possibilità di adire il giudice civile per far valere le sue ragioni in quanto sul punto ha piena operatività la norma di cui all'art. 652 c.p.p. secondo la quale la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo solo quando ha comportato l'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso e che il fatto è stato commesso nell'adempimento di un dovere;
ne consegue che qualora l'irrevocabilità dipenda dalla morte del reo non si può neppure parlare di pronuncia irrevocabile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. perché il procedimento di accertamento della responsabilità penale è stato interrotto dalla morte dell'imputato.
Deve essere accolto il motivo inerente la condanna alle spese processuali inflitta alla parte civile in quanto i motivi di appello vennero presentati quando l'imputato era ancora in vita e quindi non sussisteva alcun profilo di responsabilità nell'aver instaurato il rapporto processuale.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali, che elimina.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010