Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 36220
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Sentenza 29 settembre 2010

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Allorché l'appello della parte civile sia stato dichiarato inammissibile per la morte dell'imputato assolto in primo grado, non può essere pronunciata condanna alle spese processuali nei suoi confronti, qualora l'impugnazione sia stata proposta quando l'imputato era ancora in vita.

La morte dell'imputato sopravvenuta, nelle more del giudizio di appello, alla sua assoluzione in primo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato" fa venir meno il rapporto processuale, con la conseguenza che l'appello della parte civile avverso la sentenza assolutoria deve essere dichiarato inammissibile e che le sue eventuali pretese restitutorie e risarcitorie possono essere fatte far valere dinanzi al giudice civile nei confronti degli eredi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 36220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36220
    Data del deposito : 29 settembre 2010

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