Sentenza 14 maggio 2007
Massime • 1
La sopravvenienza, al ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato, di una causa di estinzione del reato con efficacia "ex nunc" (nella specie, morte) non vale ad obliterare l'acquisizione al processo della più favorevole formula di proscioglimento (nella specie, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) la cui prevalenza impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2007, n. 24152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24152 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 14/05/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - N. 1084
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41587/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
avverso la sentenza in data 22.1.2004 del GUP del Tribunale di Savona;
e nei confronti di:
VA CA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato. FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 22.1.2004 del GUP del Tribunale di Savona che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di CA IV in ordine all'imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dopo aver analiticamente esposto le risultanze processuali e ricordato il rinvenimento - nel corso di una perquisizione avvenuta a casa del fratello dell'imputato - di grammi 125,430 di hashish (corrispondenti a circa 390 dosi) detenuti dal IV che del fratello era ospite, l'ufficio ricorrente censura le conclusioni raggiunte dal giudice dell'udienza preliminare che ha ritenuto non esservi prova certa della destinazione, almeno in parte, ad uso di terzi della sostanza stupefacente. In particolare il Procuratore generale sostiene l'erroneità dell'affermazione del giudice secondo cui vi sarebbero "molteplici fattori di variabilità nell'assorbimento" dell'hashish, l'arbitrarietà della individuazione del IV come soggetto in grado di assumere personalmente quantità particolarmente elevate di hashish e la contraddittorietà di tale (arbitrario) assunto con le dichiarazioni rese dall'imputato che ha affermato di farsi "due canne con un grammo" e di consumare dagli otto ai dieci grammi alla settimana (con la conseguenza che il periodo di consumo della quantità detenuta si dilata a circa quindici settimane e non a qualche giorno come affermato in sentenza).
DIRITTO
Dagli atti del procedimento risulta che CA IV - nei cui confronti il GUP del Tribunale di Savona ha dichiarato non luogo a procedere in ordine all'imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.73 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - è
deceduto.
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova nei confronti dell'imputato prosciolto va dichiarato inammissibile in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa "ex nunc", non può porre nel nulla la realtà acquisita nel procedimento che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della sopravvenuta morte del reo;
ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente, di mantenimento in carcere), non v'è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza (cfr., Cass., SSUU, n. 6682 del 4.2.1992).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007