Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento di liquidazione di una provvisionale, anche in assenza dello stato di bisogno in capo agli aventi diritto, adottato dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, e dell'art. 5 L. 21 febbraio 2006, n. 102, recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudizio di primo grado indicato dalla norma menzionata come fase di esclusiva adozione della misura deve ritenersi comprensivo anche dell'udienza preliminare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2007, n. 8080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8080 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 18/12/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2149
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - N. 013652/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
nel procedimento
contro
:
MANGIACASALE ALESSIO N. IL 30/04/1978;
avverso ORDINANZA del 19/02/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) La s.p.a. FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI, in qualità di responsabile civile, ha proposto ricorso avverso il provvedimento 19 febbraio 2007 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano che, nel corso dell'udienza preliminare del procedimento instaurato nei confronti di MANGIACASALE ALESSIO - nei confronti del quale era stata esercitata l'azione penale per il delitto di omicidio colposo in danno di NE AM MI, di undici anni, deceduto a seguito di investimento da parte di un autocarro condotto dall'imputato - ha liquidato alle parti civili costituite, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 24, e della L. n. 102 del 206, art. 5, la somma di Euro
628.444,45 a titolo di provvisionale non ravvisando peraltro l'esistenza dello stato di bisogno in capo agli aventi diritto. Secondo il responsabile civile ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe abnorme perché non previsto da alcuna norma. In particolare la L. n. 990 del 1969, art. 24, sarebbe stato abrogato e la L. n. 102, art. 5, non consentirebbe al giudice dell'udienza preliminare di adottare il provvedimento indicato.
Ha replicato con memoria il difensore delle parti civili il quale ha indicato le ragioni a sostegno della piena legittimità del provvedimento impugnato e ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
2) Il primo problema da esaminare è quello relativo alla ammissibilità dell'impugnazione. Il provvedimento in questione non è infatti, in astratto, impugnabile e può divenirlo solo se viene considerato abnorme.
Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani e 20 dicembre 1997 n. 17) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste.
Si è aggiunto, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Premesso che il provvedimento oggi impugnato non ha determinato una stasi del processo non rimediabile altrimenti ne' ha provocato una regressione non consentita del processo deve dunque verificarsi se il medesimo - indipendentemente dalla sua correttezza - possa ritenersi completamente avulso dall'ordinamento processuale vigente. A tal fine è necessario esaminare la normativa in tema di provvisionale per i danni subiti a seguito di incidenti stradali e la successione nel tempo delle norme che disciplinano questa materia. 3) Com'è noto la L. 24 dicembre 1969, n. 990, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha introdotto, con l'art. 24, un istituto volto ad offrire alle vittime degli incidenti da circolazione un acconto sulla futura prevedibile liquidazione dei danni.
In base a questo articolo "Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengono a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il Giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza".
La L. n. 990 del 1969, è stata integralmente ed espressamente abrogata dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 354, (codice delle assicurazioni private) il cui art. 147, ha peraltro ripreso (con gli opportuni aggiornamenti: non si parla più del giudice istruttore penale) il testo della L. n. 990 del 1969, art. 24. Anche in base alla nuova norma il presupposto è che l'avente diritto al risarcimento si trovi in stato di bisogno a causa del sinistro;
e la norma prevede espressamente che la concessione possa avvenire "nel corso del giudizio di primo grado".
Più recentemente la L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 5, (disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali) ha ampliato il campo di applicazione dell'istituto prevedendo che l'assegnazione della somma da imputarsi nella liquidazione definitiva possa essere concessa, sia pure in misura inferiore, anche agli aventi diritto che non si trovino in stato di bisogno. In questo caso la norma parla espressamente di "provvisionale" e, con tecnica singolare, introduce la norma come ultimo comma della L. n. 990 del 1969, art. 24, dimenticandosi che questa legge era stata integralmente abrogata.
Nel nostro caso il giudice dell'udienza preliminare ha adottato il provvedimento contenente la concessione della provvisionale ai sensi della L. n. 102 del 2006, art. 5, perché non ha ritenuto provato lo stato di bisogno degli aventi diritto.
4) Il responsabile civile ricorrente sostiene l'abnormità del provvedimento in base alle seguenti considerazioni: innanzitutto perché il provvedimento è stato adottato in forza di una norma abrogata (la L. n. 990 del 1969, art. 24); in secondo luogo perché la norma introdotta dalla L. n. 102 del 2006, art. 5, non può avere "forza normativa" avendo aggiunto un comma "ad una norma ormai espunta dall'ordinamento giuridico"; infine perché in ogni caso, anche a voler consentire all'operazione di "ortopedia giuridica" effettuata dal primo giudice - che ha ritenuto il comma ricordato aggiunto non alla L. del 1969, art. 24, ma al D.Lgs. del 2005, art. 147, - la pronunzia del provvedimento non sarebbe consentita al giudice per le indagini preliminari ma soltanto al giudice del dibattimento.
I primi due argomenti sono manifestamente infondati. L'improprietà del richiamo alla norma del 1969 non può certo porre nel nulla una disposizione legislativa che può essere agevolmente collocata, sul piano interpretativo, nella cornice costituita dalla innovazione legislativa del 2005 ben chiara essendo l'intenzione del legislatore di immutare il sistema di concessione della somma da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno anche nel caso in cui non sussista lo stato di bisogno dell'avente diritto.
Ma v'è un'altra considerazione da fare: il D.Lgs. 209, art. 354, comma 4, ha previsto che le disposizioni di cui al comma 1, (nel quale è ricompresa l'abrogazione espressa della L. n. 990 del 1969) "continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 355, comma 2" (ventiquattro mesi dal 1 gennaio 2006).
La norma non brilla per chiarezza ma, per i fini che interessano (valutazione dell'abnormità del provvedimento impugnato), è sufficiente rilevare che l'abrogazione della L. del 1969, non è stata immediata ma per i singoli istituti disciplinati dal nuovo codice delle assicurazioni private è prevista una graduale applicazione in un arco di tempo che, alla data della presente pronuncia, non si è ancora esaurito.
5) Resta da esaminare l'ultimo argomento, quello che si riferisce all'incompetenza del giudice dell'udienza preliminare ad emettere il provvedimento di concessione della provvisionale. Questa tesi è fondata sulla lettera del D.Lgs. del 2005, art. 147, che, per il caso di stato di bisogno, fa riferimento - quanto alla delimitazione temporale per la concessione del provvedimento - al giudizio di primo grado. Secondo la ricorrente questa espressione ("nel corso del giudizio di primo grado") sarebbe inequivocabilmente diretta a consentire esclusivamente al Giudice del dibattimento (o del giudizio abbreviato) la possibilità di riconoscere la provvisionale.
V'è però da dubitare che, se anche fosse fondata la tesi della ricorrente, ne conseguirebbe la necessità di riconoscere al provvedimento impugnato carattere di abnormità essendo ravvisabile nel medesimo un elemento di nullità (l'incompetenza) ma non caratteristiche che lo pongono al di fuori del sistema normativo. In ogni caso, la tesi della ricorrente non appare condivisibile non tanto per ragioni formali (la previsione riguarda espressamente il caso di stato di bisogno;
al di fuori di questa il comma aggiunto parla di "Giudice civile o penale") l'argomento letterale è infatti ambivalente ben potendo riallacciarsi il comma in questione alla precedente previsione del caso di stato di bisogno laddove si parla di giudizio di primo grado - quanto perché l'intendimento del legislatore, venuta meno la figura del giudice istruttore penale, sembra essere stato quello di eliminare ogni dubbio sulla possibilità, espressamente esclusa, che la provvisionale possa essere concessa prima dell'esercizio dell'azione penale. Appare dunque logico ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi alla fase giurisdizionale ma non limitare questa possibilità solo al giudice del dibattimento o dell'abbreviato, affermazione che peraltro non è contenuta nella legge. Del resto l'espressione "giudizio di primo grado" consente un'interpretazione idonea a ricomprendere anche l'udienza preliminare per cui è ragionevole ritenere che se il legislatore avesse voluto escludere questa fase avrebbe utilizzato una formulazione inequivoca (per es. "dibattimento" o altro).
Ma v'è di più: l'interpretazione proposta dal responsabile civile creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a favore degli aventi diritto alla provvisionale nel caso di imputazioni per i quali è prevista la citazione diretta i quali avrebbero, concluse le indagini preliminari, una immediata possibilità di tutela civilistica invece ingiustificatamente negata a coloro che risultano danneggiati per reati di maggiore gravità.
6) In conclusione va esclusa la natura abnorme del provvedimento e, non essendo da alcuna norma prevista la possibilità di impugnare il medesimo provvedimento (del quale anzi le norma ricordate prevedono l'irrevocabilità fino alla decisione di merito), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con le pronunzie conseguenti e con la precisazione che non si ravvisano ragioni per escludere la condanna della società ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008