Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 1
Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione della indennità di accompagnamento - per la quale è comunque richiesta la qualifica di invalido civile, conseguente, per gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, e, quindi, in termini di totale o parziale inabilità, alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, ex art. 2, terzo comma, della legge n. 118 del 1971, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 1988 - consistono alternativamente, e indistintamente per tutte le età, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2001, n. 8009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8009 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 72, presso lo studio dell'avvocato DI LOLLO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMEGNA CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1912/98 del Tribunale di LECCE, depositata 29/06198; R.G.N. 671/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Federica ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 22 gennaio 1989 al Pretore di Taranto, NC MA chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno a pagargli l'indennità d'accompagnamento e che, costituitosi il convenuto ed esperita una consulenza tecnica d'ufficio, la domanda veniva accolta con decisione dell'8 marzo 1995;
che l'appello del Ministero veniva accolto dal Tribunale il quale, con sentenza del 29 giugno 1998, rigettava la domanda del MA:
questi infatti, a quanto risultava dalla nuova consulenza tecnica, poteva camminare senza aiuto d'altri e sia pure servendosi di due bastoni;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il MA, mentre il MA resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, 1 d.lgs. 21 novembre 1988 n. 508, 2 l. 30 marzo 1971 n. 118, 6 d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509,
osservando che gli accertamenti svolti dal consulente tecnico in grado d'appello riguardarono la sussistenza dei requisiti per l'indennità d'accompagnamento (impossibilità di camminare senza aiuto di un accompagnatore oppure di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) posti dal cit. art. 1 l. n. 18 del 1980, e non - come avrebbe dovuto essere in considerazione dell'età del richiedente - del requisito della difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dei soggetti ultrasessantacinquenni (art. 2, terzo comma, l. n. 118 del 1971, modif. dall'art. 6 d.lgs. n. 509 del 1988);
che col secondo motivo il ricorrente ritiene avere erroneamente la sentenza impugnata considerato soltanto la capacità deambulatoria e non anche l'idoneità agli altri atti della vita;
che i motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, non sono fondati;
che infatti l'art. 1, primo comma, l. n. 18 del 1980 attribuisce l'indennità d'accompagnamento "ai mutilati ed invalidi totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118";
che detti artt. 2 e 12 prevedono minorazioni congenite o acquisite tali da ridurre o da annullare la capacità lavorativa;
che tali minorazioni non sono, per contro, richieste quanto agli ultrasessantacinquenni, i quali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, l. n. 118 del 1971, sono considerati come "invalidi civili" per il solo fatto di presentare "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età";
che, ferma tale diversità di condizione, fra infra ed ultrasessantacinquenni, per la qualifica di invalido civile, la quale è anche condizione dell'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento, ai fini di quest'ultima la legge richiede inoltre, indistintamente per ogni età ed alternativamente, l'impossibilità di camminare ("deambulare") oppure di compiere gli atti quotidiani della vita (Cass. 19 dicembre 1993 n. 1339, 3 febbraio 1999 n. 931, 13 maggio 2000 n. 6180), senza assistenza continua;
che nel caso di specie il Tribunale, riscontrata nell'ultrasessantacinquenne una coxoartrosi bilaterale quale unica affezione rilevante ai fini della detta indennità, ha tuttavia escluso che essa impedisse all'attore di camminare senza l'aiuto altrui (nel senso della non equivalenza tra deambulazione difficile e incapacità di deambulare: Cass. 9 ottobre 1998 n. 10056);
che, così decidendo, il Tribunale si è legittimamente fondato sul risultato della consulenza tecnica disposta d'ufficio, da ritenersi parte integrante della sentenza, dalla quale risultava anche, ed espressamente, l'assenza del requisito dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita;
che, depositata tale consulenza tecnica, nessun nuovo e contrario accertamento fu chiesto dall'appellato, il quale ora non dice quali atti quotidiani della vita (assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, l'indossare gli indumenti) gli siano impediti dalla coxoartrosi, così rivelandosi la sua censura non accoglibile anche per genericità;
che perciò il ricorso va rigettato, mentre sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001