Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2001, n. 8009
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Sentenza 14 giugno 2001

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Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione della indennità di accompagnamento - per la quale è comunque richiesta la qualifica di invalido civile, conseguente, per gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, e, quindi, in termini di totale o parziale inabilità, alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, ex art. 2, terzo comma, della legge n. 118 del 1971, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 1988 - consistono alternativamente, e indistintamente per tutte le età, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2001, n. 8009
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8009
    Data del deposito : 14 giugno 2001

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