Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
La morte dell'imputato, prosciolto dal giudice delle indagini preliminari in applicazione degli artt. 425 e 129 cod. proc. pen. con sentenza non definitiva, perché impugnata con ricorso per cassazione dalla parte offesa ai sensi dell'art. 428, comma terzo cod. proc. pen., operando come causa di estinzione del reato, determina il venir meno dell'interesse della parte offesa all'impugnazione proposta, che deve essere dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 568, comma quarto e 591, lett. a) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/01/2004
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 3
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 020042/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE RI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Perugia 18 novembre 2002 n. 684, con la quale:
EL EL, nato il [...] a [...];
è stato prosciolto perché il fatto non sussiste;
dal reato p. e p. dall'art. 328 c.p., commesso in Teramo il 13 marzo 1997;
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lette le memorie del difensore della parte offesa, avv. Carmine MACRÌ, rispettivamente in data 23 dicembre 2003 e 8 gennaio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F. MANNINO;
osserva in:
FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Perugia 18 novembre 2002 n. 684, con la quale EL EL è stato prosciolto perché il fatto non sussiste dal reato ascrittogli - perché, quale giudice di pace di Teramo nella causa n. 799/06 tra BR RI e ST IO, rifiutato di consentire la discussione nonostante l'espressa richiesta del BR, assumendo la causa in decisione in violazione dell'art. 321 c.p.c. - hanno proposto ricorso per Cassazione RI BR, parte offesa, e appello il suo difensore, che la Corte d'appello il 2 maggio 2003 convertiva in ricorso ai sensi dell'art. 428 c.3 in relazione all'art. 419 c.7 c.p.p., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- il BR:
1. violazione dell'art. 419 c.p.p., che statuisce il diritto al contraddittorio, perché il G.U.P. ha dichiarato l'inesistenza della costituzione di parte civile benché questa fosse stata ritualmente formalizzata;
2. violazione dell'art. 419 c.p.p., che statuisce il diritto al contraddittorio, perché il G.U.P., dopo aver disposto il differimento dell'udienza dal 3 luglio al 18 novembre 2002, ha trattato la causa ignorando la comunicazione dell'impedimento (sinistro stradale) della parte offesa a presenziare all'udienza;
3. violazione dell'art. 419 cc. 1 e 4 c.p.p. per irregolarità della notificazione alla persona offesa dell'avviso dell'udienza preliminare;
4. violazione degli artt. 37 e coord. e 178 c.p.p. perché la sentenza è stata pronunciata da un organo giudiziario che versava in situazione d'incapacità alla pronuncia di provvedimento giurisdizionale;
5. abnormità del provvedimento del G.U.P.;
6. questione di legittimità costituzionale degli artt. 416, 419, 425 e 428 c.p.p. anche con riferimento agli artt. 2 e 3 L. n. 117/88, relativamente alla limitazione dei poteri della persona offesa-parte civile anche nel caso in cui la sentenza di proscioglimento risulti a un tempo priva di fondamento e tale da precludere l'esercizio dell'azione civile nei confronti dell'imputato;
- il Difensore;
1. sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto impedisce alla persona che abbia assolto l'onere di costituirsi parte civile d'impugnare il provvedimento adottato dal G.U.P. nella parte in cui preclude l'esercizio del diritto al risarcimento nella procedura penale, come pure nella parte in cui inibisce l'accertamento dibattimentale e la conseguente condanna a risarcire il danno occorso alla costituenda parte civile;
2. in subordine, nullità della sentenza per omesso avviso dell'udienza al difensore in persona del quale la p.o. si era costituita in giudizio;
ancor più in subordine, mancata considerazione degli elementi documentali acclusi al fascicolo e contrasto con la rappresentazione di fatto risultante dalle prove assunte al fascicolo;
3. vizio di motivazione per sconnessione rispetto ai fatti realmente verificatisi secondo la prova risultante dai documenti in atti e per le censure mosse in danno della parte offesa;
4. mancata motivazione in ordine alle questioni connesse, rilevate con memoria depositata ai sensi dell'art. 90 c.p.p., e nullità della sentenza perché pronunciata da giudice ricusando (art. 37 c. 2 c.p.p.). Preliminarmente si rileva che con memoria in data 23 dicembre 2003 il Difensore ha chiesto che, risultando il decesso dell'imputato EL EL, la Corte di Cassazione dichiari la sopravvenuta carenza d'interesse alla prosecuzione del giudizio d'impugnazione promossa dal ricorrente;
in subordine, rinvii ad altra data l'udienza dell'8 gennaio 2004 per consentire tutti gli atti relativi al procedimento instaurato innanzi all'A.G. di Perugia, inclusi i documenti a comprovare i fatti riferiti e idonei a sostenere le ragioni di diritto formulate col primo motivo.
Con successiva memoria, depositata l'8 gennaio 2004, ha trasmesso il certificato di morte dell'imputato e copia della memoria precedentemente inviata, ribadendo le richieste ivi formulate. In effetti la morte dell'imputato, prosciolto del giudice per le indagini preliminari in applicazione degli artt. 425 e 129 c. 2 c.p.p. con sentenza non definitiva perché impugnata con ricorso per
Cassazione dalla parte offesa ai sensi dell'art. 428 c. 3 c.p.p., operando ai sensi dell'art. 150 c.p. come causa d'estinzione del reato, determina il venir meno dell'interesse della parte offesa all'impugnazione proposta contro la sentenza di proscioglimento, che dev'essere dichiarata inammissibile ai sensi degli art. 568 c. 4 e 591 lett. a) c.p.p..
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004