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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12181 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di OR AN, nata in [...] il [...], avverso la sentenza del 27/1/2021 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12181 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO - Con sentenza in data 27 gennaio 2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 27 settembre 2012, che aveva accertato la responsabilità dell'imputata per il reato di usura a lei ascritto in concorso ai capi C e Ca, condannandola (nella stimata equivalenza delle circostanze di segno diverso) alla sanzione penale di anni due di reclusione oltre la multa. 1. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, che lamenta le violazioni della legge penale ed i vizi di motivazione in appresso indicati: 1.1. Inosservanza della legge penale processuale (artt. 516, 521, 522, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.), in quanto la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, riconoscendo tuttavia in sentenza un fatto diverso (concorso ab origine in condotta usuraria, prima quale cofinanziatrice e poi quale agente diretta ed in concorso con TA KO per la riscossione dei ratei usurari dalla persona offesa) rispetto a quello contestato (subingresso a seguito di cessione nel rapporto creditorio già in essere con altri precedenti finanziatori) e dunque così operando in violazione di quanto previsto dal legislatore processuale agli artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.. 1.2. Inosservanza della legge penale processuale e vizio di illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca della motivazione (artt. 192, 195, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c ed e cod. proc. pen.) per la operata valutazione di utilizzabilità ed apprezzamento delle dichiarazioni "relate" riferite da persona coimputata di fatto connesso. 1.3. Vizio esiziale di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in ordine alla necessità di dimostrare il dolo di concorso in usura, non potendo affatto ritenersi dimostrato che la ricorrente fosse consapevole di concorrere con la sua azione ad una più complessa vicenda creditoria di natura e carattere usurario;
nulla infatti la ricorrente sapeva del tasso di interessi da altri praticato. 1.4. Ancora, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, quanto alle ragioni poste a sostegno del rigetto dei motivi di gravame spesi in tema di immotivato rigetto del giudizio di prevalenza richiesto per circostanze attenuanti generiche, riconosciute semplicemente equivalenti alle contestate aggravanti speciali e dosimetria eccessivamente rigorosa della sanzione irrogata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO- 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Deve escludersi la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato da nullità ai sensi del successivo articolo 522), in quanto la Corte di appello ha soltanto più diffusamente argomentato (richiamando alla memoria condotte antecedenti rispetto a quelle contestate) in ordine alla prova dei fatti contestati, per i quali era intervenuta condanna (poi confermata) in primo grado. KO AN e AN sono infatti subentrati nella gestione del rapporto creditizio usurario già perfezionato dalla coppia De AR con il ND (si richiama il fol. 7 della sentenza di appello). Non muta pertanto il fatto contestato, in quanto la circostanza della erogazione di due distinti prestiti alla De CC, dai quali origina quello contestato alla ricorrente era ben nota agli imputati, per essere stata dagli stessi introdotta nel processo nel corso dell'interrogatorio reso. Il coimputato non ricorrente, KO TA, aveva inoltre ammesso di essere ben consapevole della destinazione del secondo prestito al debitore finale ND. Nessuna condanna "a sorpresa" si è pertanto realizzata nel corso della fattispecie processuale scrutinata. 1.2. La presente fattispecie processuale rappresenta a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme", sia nel merito della decisione che sotto il profilo sanzionatorio, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295, del 12/6/2019, Rv. 277218). Consegue che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso 3 verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere-della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, PP e altro, Rv. 271635). Ciò posto, la Corte ha ampiamente motivato in modo congruo e logico in merito alla responsabilità dell'imputata ed alla perfetta consapevolezza della natura usuraria del finanziamento, traendo in ciò argomento logico dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta ampiamente credibile dai giudici di merito, dalle stesse dichiarazioni del coimputato KO TA e, inoltre, anche dal contenuto delle conversazioni telefoniche. Viceversa, i motivi di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di motivazione pongono questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda ed alla "lettura" delle evidenze raccolte, il che pone la deduzione fuori dall'ambito di ciò che può formare oggetto di rivisitazione nella sede di legittimità. Il compito del giudice di legittimità non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì quello di controllare che nel merito siano stati esaminati tutti gli elementi utilizzabili, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; tra le più recenti applicazioni del principio si ricorda Sez. 5, n. 19318 del 20/1/2021, Rv. 281105 - 01) Con specifico riferimento alla dedotta inutilizzabilità della dichiarazione del relato proveniente da soggetto imputato nel medesimo procedimento, deve comunque ribadirsi che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195, cod. proc. pen., non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso (Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Rv. 271165, che richiama, a sua volta, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Rv. 255142; più recentemente v. Sez. 2, n. 4866, del 19/1/2021, non massimata). 1.3. Ecco quindi che risulta argomentata, attraverso la piana esposizione delle circostanze di fatto, logicamente analizzate, la perfetta consapevolezza della ricorrente di contribuire con la propria condotta al più complesso rapporto di 4 natura usuraria già in essere, con autonoma richiesta di tassi sopra soglia e incasso delle corrispondenti somme. 1.4. Del pari è a dirsi per il motivo versato in tema di misura della sanzione e bilanciamento delle circostanze d segno diverso, avendo il doppio giudizio conforme di merito efficacemente argomentato sui punti dedotti, attingendo ai criteri legali indicati all'art. 133 cod. pen., in ordine alla misura della sanzione adesa al minimo edittale. La Corte ha dunque adeguatamente e congruamente motivato le proprie determinazioni anche in tema di bilanciamento, che implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12181 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO - Con sentenza in data 27 gennaio 2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 27 settembre 2012, che aveva accertato la responsabilità dell'imputata per il reato di usura a lei ascritto in concorso ai capi C e Ca, condannandola (nella stimata equivalenza delle circostanze di segno diverso) alla sanzione penale di anni due di reclusione oltre la multa. 1. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, che lamenta le violazioni della legge penale ed i vizi di motivazione in appresso indicati: 1.1. Inosservanza della legge penale processuale (artt. 516, 521, 522, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.), in quanto la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, riconoscendo tuttavia in sentenza un fatto diverso (concorso ab origine in condotta usuraria, prima quale cofinanziatrice e poi quale agente diretta ed in concorso con TA KO per la riscossione dei ratei usurari dalla persona offesa) rispetto a quello contestato (subingresso a seguito di cessione nel rapporto creditorio già in essere con altri precedenti finanziatori) e dunque così operando in violazione di quanto previsto dal legislatore processuale agli artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.. 1.2. Inosservanza della legge penale processuale e vizio di illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca della motivazione (artt. 192, 195, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c ed e cod. proc. pen.) per la operata valutazione di utilizzabilità ed apprezzamento delle dichiarazioni "relate" riferite da persona coimputata di fatto connesso. 1.3. Vizio esiziale di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in ordine alla necessità di dimostrare il dolo di concorso in usura, non potendo affatto ritenersi dimostrato che la ricorrente fosse consapevole di concorrere con la sua azione ad una più complessa vicenda creditoria di natura e carattere usurario;
nulla infatti la ricorrente sapeva del tasso di interessi da altri praticato. 1.4. Ancora, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, quanto alle ragioni poste a sostegno del rigetto dei motivi di gravame spesi in tema di immotivato rigetto del giudizio di prevalenza richiesto per circostanze attenuanti generiche, riconosciute semplicemente equivalenti alle contestate aggravanti speciali e dosimetria eccessivamente rigorosa della sanzione irrogata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO- 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Deve escludersi la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato da nullità ai sensi del successivo articolo 522), in quanto la Corte di appello ha soltanto più diffusamente argomentato (richiamando alla memoria condotte antecedenti rispetto a quelle contestate) in ordine alla prova dei fatti contestati, per i quali era intervenuta condanna (poi confermata) in primo grado. KO AN e AN sono infatti subentrati nella gestione del rapporto creditizio usurario già perfezionato dalla coppia De AR con il ND (si richiama il fol. 7 della sentenza di appello). Non muta pertanto il fatto contestato, in quanto la circostanza della erogazione di due distinti prestiti alla De CC, dai quali origina quello contestato alla ricorrente era ben nota agli imputati, per essere stata dagli stessi introdotta nel processo nel corso dell'interrogatorio reso. Il coimputato non ricorrente, KO TA, aveva inoltre ammesso di essere ben consapevole della destinazione del secondo prestito al debitore finale ND. Nessuna condanna "a sorpresa" si è pertanto realizzata nel corso della fattispecie processuale scrutinata. 1.2. La presente fattispecie processuale rappresenta a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme", sia nel merito della decisione che sotto il profilo sanzionatorio, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295, del 12/6/2019, Rv. 277218). Consegue che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso 3 verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere-della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, PP e altro, Rv. 271635). Ciò posto, la Corte ha ampiamente motivato in modo congruo e logico in merito alla responsabilità dell'imputata ed alla perfetta consapevolezza della natura usuraria del finanziamento, traendo in ciò argomento logico dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta ampiamente credibile dai giudici di merito, dalle stesse dichiarazioni del coimputato KO TA e, inoltre, anche dal contenuto delle conversazioni telefoniche. Viceversa, i motivi di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di motivazione pongono questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda ed alla "lettura" delle evidenze raccolte, il che pone la deduzione fuori dall'ambito di ciò che può formare oggetto di rivisitazione nella sede di legittimità. Il compito del giudice di legittimità non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì quello di controllare che nel merito siano stati esaminati tutti gli elementi utilizzabili, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; tra le più recenti applicazioni del principio si ricorda Sez. 5, n. 19318 del 20/1/2021, Rv. 281105 - 01) Con specifico riferimento alla dedotta inutilizzabilità della dichiarazione del relato proveniente da soggetto imputato nel medesimo procedimento, deve comunque ribadirsi che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195, cod. proc. pen., non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso (Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Rv. 271165, che richiama, a sua volta, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Rv. 255142; più recentemente v. Sez. 2, n. 4866, del 19/1/2021, non massimata). 1.3. Ecco quindi che risulta argomentata, attraverso la piana esposizione delle circostanze di fatto, logicamente analizzate, la perfetta consapevolezza della ricorrente di contribuire con la propria condotta al più complesso rapporto di 4 natura usuraria già in essere, con autonoma richiesta di tassi sopra soglia e incasso delle corrispondenti somme. 1.4. Del pari è a dirsi per il motivo versato in tema di misura della sanzione e bilanciamento delle circostanze d segno diverso, avendo il doppio giudizio conforme di merito efficacemente argomentato sui punti dedotti, attingendo ai criteri legali indicati all'art. 133 cod. pen., in ordine alla misura della sanzione adesa al minimo edittale. La Corte ha dunque adeguatamente e congruamente motivato le proprie determinazioni anche in tema di bilanciamento, che implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023.