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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/11/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 20 novembre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1254/2025 R.G., avente ad oggetto “altri istituti del diritto delle locazioni” (codice 144999), promossa da
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Eugenio Domenico Francesco Bozzone, del Foro di Torino
RICORRENTE
CONTRO
(p. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 30 ottobre
2025 ed a verbale d'udienza 20 novembre 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Nel merito, in via principale:
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
37.400,00 (alla data del 21 luglio 2025) o quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa, a titolo di indennità di occupazione senza titolo dell'immobile di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
in subordine:
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma ritenuta di giustizia per occupazione senza titolo dell'immobile di cui in narrativa, sino alla data di
pagina 1 di 6 effettivo rilascio (21 luglio 2025), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, era ad esporre: Parte_1
1) di essere proprietario in Bistagno (AL), Regione Campofaletto, civico numero 36, dell'immobile distinto al N.C.T. del Comune di Bistagno al Foglio 15, mappale 344, subalterno 2, in forza di decreto di trasferimento del 03 maggio 1991, nella procedura esecutiva immobiliare rubricata a n.° 30/1985 R.G.E. Tribunale di Acqui Terme [come da documenti prodotti sub n.° 1), 2) e 3)];
2) in data 29 aprile 1994, di aver concesso detto immobile in comodato, con contratto registrato in Acqui Terme in data 03 maggio 1994, a “Co.Mat Srl” (c.f. e p. IVA
), con sede in Bistagno (AL), Regione Campofaletto, civico numero 32, di cui P.IVA_2
egli stesso era socio per la quota del 17,4% [come da documento prodotto sub n.° 4)];
3) con contratto in data 07 ottobre 2010 (sconoscesi data e numero di relativa registrazione), “Co.Mat Srl” aver propria volta concesso in locazione (rectius: sublocazione), ad uso commerciale, il medesimo immobile a , titolare dell'impresa Controparte_2 individuale ” (p. IVA [come da documento prodotto sub Controparte_1 P.IVA_3
n.° 6)];
4) tale impresa essere cessata in data 29 agosto 2012 [come da documento prodotto sub
n.° 5)];
5) la suddetta locazione essere quindi proseguita, senza soluzione di continuità, nei confronti di , (p. IVA ), odierna resistente, di cui Controparte_1 P.IVA_1
(deceduto nel 2021) era socio per la quota del 1% e proprietaria, per il Controparte_2
restante 99%, nonché legale rappresentante, la di egli coniuge;
Persona_1
6) il relativo canone essere stato convenuto in € 13.200,00 annui, da pagarsi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 1.100,00 caduna, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.;
7) in data 19 settembre 2022, di aver comunicato il proprio recesso dal contratto di comodato 29 aprile 1994 nei confronti di “Co.Mat Srl” [come da documento prodotto sub n.°
8)];
pagina 2 di 6 8) dal successivo mese di ottobre 2022, non aver Controparte_1
mai provveduto a versare alcunché a titolo di canone di locazione o ad alcun altro titolo;
9) in data 02 gennaio 2023, aver intimato alla stessa il rilascio dell'immobile [come da documento prodotto sub n.° 9)];
10) tale richiesta essere rimasta inevasa;
11) in data 26 settembre 2024, “Co.Mat Srl” essere poi stata posta in liquidazione giudiziale [come da documento prodotto sub n.° 10)].
Ritenuto, sulla scorta di tali premesse, come Controparte_1
dovesse per gli effetti considerarsi propria debitrice dell'indennità di occupazione (in misura pari al canone di locazione in allora convenuto con la medesima “Co.Mat Srl”) dal mese di ottobre 2022, provvedeva a convocarla innanzi l'ODM presso l'Ordine Parte_1
degli Avvocati di Alessandria.
Il procedimento così instaurato si concludeva tuttavia con esito negativo [come da documento prodotto sub n.° 12)], per mancato accordo tra le parti. adiva pertanto il Tribunale di Alessandria al fine di veder Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
<Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte della Controparte_1
sull'immobile sito in Bistagno (AL), Regione Campofaletto, n. 36, distinto al NCT
[...]
Comune di Bistagno al Fg. 15, mapp. 344, sub. 2 di proprietà del ricorrente e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombero da persone e cose;
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
35.200,00 o quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa, a titolo di indennità di occupazione senza titolo dell'immobile di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
1.100,00 o quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa, per ogni mese di occupazione dell'immobile di cui in narrativa, sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
in subordine:
pagina 3 di 6 - condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma ritenuta di giustizia per occupazione senza titolo dell'immobile di cui in narrativa, sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge>>.
Debitamente notificata del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza dal procedente Ufficio adottato in data 27 maggio 2025, non si costituiva in giudizio la resistente
. Controparte_1
Nella di essa pertanto dichiarata contumacia, dato che, in data 12 luglio 2025, la stessa aveva provveduto al rilascio spontaneo dell'immobile, all'udienza del 20 novembre 2025 il giudizio perveniva infine in decisone delle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
La domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
è inammissibile per difetto di legittimazione processuale (oltre che Controparte_1
sostanziale) passiva della resistente stessa.
Parte ricorrente, difatti, risulta aver concesso in comodato l'immobile oggetto di causa a “Co.Mat Srl” a mezzo contatto sottoscritto in data 29 aprile 1994.
Quest'ultima risulta poi aver concesso in locazione l'unità immobiliare medesima all'impresa individuale ” (p. IVA ) a mezzo contratto Controparte_1 P.IVA_3
sottoscritto in data 07 ottobre 2010.
Per quanto sconoscendo di ulteriori atti negoziali intervenuti tra i plurimi soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa (in atti risultando esclusivamente visura camerale dell'odierna resistente attestante data di sua costituzione il 24 aprile 2017, data di sua iscrizione il 04 maggio 2017 e data di segnalazione certificata di inizio attività il 04 ottobre
2017; allorquando l'attività della predetta ” era viceversa cessata da Controparte_1
oltre cinque anni, ovverosia sin dal 29 agosto 2012), allega quindi Parte_1 come nel contratto di locazione da ultimo citato sarebbe subentrata la predetta CP_1
. Controparte_1
Sconoscendo altresì dell'evoluzione dei rapporti tra le parti del contatto di comodato 29 aprile 1994 successivamente la comunicazione dal comodante inoltrata alla comodataria in data 19 settembre 2022, l'odierno ricorrente, allegando la permanenza di CP_1
pagina 4 di 6 nel più volte citato immobile per cui è causa, è ora a chiedere Controparte_1
condanna della stessa al pagamento, in proprio favore, di indennità di occupazione, ex art. 1591 c.c., dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2025.
Evidente, allora, l'impostazione della domanda, in quanto azionata sul fondamento della citata norma, quale domanda ex contractu.
Altrettanto palese, quindi, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
alla proposizione della domanda stessa. Controparte_1
Il contratto in base al quale essa poteva (e può) essere svolta era (come è), evidentemente, solo un contratto di locazione;
ma, l'altrattanto, solo contratto di locazione allo stato degli atti conosciuto e conoscibile da parte del procedente Ufficio è quello concluso esclusivamente tra “Co.Mat Srl” e ” (tralasciando qualsivoglia Controparte_1
disquisizione in ordine alla allegata successione, nello stesso, di
[...]
). Controparte_1
Il comodante avrebbe pertanto dovuto agire (correttamente, in Parte_1 tal caso, ex contractu) nei confronti di “Co.Mat Srl”, al fine di vedere quest'ultima condannata al rilascio, in proprio favore, libero da persone e/o cose, dell'immobile sito in
Bistagno (AL), Regione Campofaletto, civico numero 36, distinto al N.C.T. del Comune di
Bistagno al Foglio 15, mappale 344, subalterno 2.
Mentre l'eventuale pronuncia favorevole, analogicamente applicando l'art. 1595 c.c., avrebbe quindi potuto costituire titolo esecutivo anche nei confronti di “ ” Controparte_1
o (sempre ammettendo come possibile la successione nel relativo contratto di locazione) nei confronti di . Controparte_1
Diversamente, avrebbe potuto in questa sede agire in via extracontrattuale (ex art. 2043
c.c. o, residualmente, ex art. 2041 c.c.); scelta per cui, tuttavia, non ha all'evidenza optato
(nemmeno in via di subordine).
In ogni caso, egli non può ora agire nei confronti della resistente stessa per il dedotto titolo contrattuale.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che pronunciare in conformità agli assunti motivi che precedono.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia della parte risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
pagina 5 di 6 - dichiara inammissibili le domande in questa sede proposte da Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 20 novembre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1254/2025 R.G., avente ad oggetto “altri istituti del diritto delle locazioni” (codice 144999), promossa da
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Eugenio Domenico Francesco Bozzone, del Foro di Torino
RICORRENTE
CONTRO
(p. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 30 ottobre
2025 ed a verbale d'udienza 20 novembre 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Nel merito, in via principale:
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
37.400,00 (alla data del 21 luglio 2025) o quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa, a titolo di indennità di occupazione senza titolo dell'immobile di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
in subordine:
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma ritenuta di giustizia per occupazione senza titolo dell'immobile di cui in narrativa, sino alla data di
pagina 1 di 6 effettivo rilascio (21 luglio 2025), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, era ad esporre: Parte_1
1) di essere proprietario in Bistagno (AL), Regione Campofaletto, civico numero 36, dell'immobile distinto al N.C.T. del Comune di Bistagno al Foglio 15, mappale 344, subalterno 2, in forza di decreto di trasferimento del 03 maggio 1991, nella procedura esecutiva immobiliare rubricata a n.° 30/1985 R.G.E. Tribunale di Acqui Terme [come da documenti prodotti sub n.° 1), 2) e 3)];
2) in data 29 aprile 1994, di aver concesso detto immobile in comodato, con contratto registrato in Acqui Terme in data 03 maggio 1994, a “Co.Mat Srl” (c.f. e p. IVA
), con sede in Bistagno (AL), Regione Campofaletto, civico numero 32, di cui P.IVA_2
egli stesso era socio per la quota del 17,4% [come da documento prodotto sub n.° 4)];
3) con contratto in data 07 ottobre 2010 (sconoscesi data e numero di relativa registrazione), “Co.Mat Srl” aver propria volta concesso in locazione (rectius: sublocazione), ad uso commerciale, il medesimo immobile a , titolare dell'impresa Controparte_2 individuale ” (p. IVA [come da documento prodotto sub Controparte_1 P.IVA_3
n.° 6)];
4) tale impresa essere cessata in data 29 agosto 2012 [come da documento prodotto sub
n.° 5)];
5) la suddetta locazione essere quindi proseguita, senza soluzione di continuità, nei confronti di , (p. IVA ), odierna resistente, di cui Controparte_1 P.IVA_1
(deceduto nel 2021) era socio per la quota del 1% e proprietaria, per il Controparte_2
restante 99%, nonché legale rappresentante, la di egli coniuge;
Persona_1
6) il relativo canone essere stato convenuto in € 13.200,00 annui, da pagarsi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 1.100,00 caduna, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.;
7) in data 19 settembre 2022, di aver comunicato il proprio recesso dal contratto di comodato 29 aprile 1994 nei confronti di “Co.Mat Srl” [come da documento prodotto sub n.°
8)];
pagina 2 di 6 8) dal successivo mese di ottobre 2022, non aver Controparte_1
mai provveduto a versare alcunché a titolo di canone di locazione o ad alcun altro titolo;
9) in data 02 gennaio 2023, aver intimato alla stessa il rilascio dell'immobile [come da documento prodotto sub n.° 9)];
10) tale richiesta essere rimasta inevasa;
11) in data 26 settembre 2024, “Co.Mat Srl” essere poi stata posta in liquidazione giudiziale [come da documento prodotto sub n.° 10)].
Ritenuto, sulla scorta di tali premesse, come Controparte_1
dovesse per gli effetti considerarsi propria debitrice dell'indennità di occupazione (in misura pari al canone di locazione in allora convenuto con la medesima “Co.Mat Srl”) dal mese di ottobre 2022, provvedeva a convocarla innanzi l'ODM presso l'Ordine Parte_1
degli Avvocati di Alessandria.
Il procedimento così instaurato si concludeva tuttavia con esito negativo [come da documento prodotto sub n.° 12)], per mancato accordo tra le parti. adiva pertanto il Tribunale di Alessandria al fine di veder Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
<Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte della Controparte_1
sull'immobile sito in Bistagno (AL), Regione Campofaletto, n. 36, distinto al NCT
[...]
Comune di Bistagno al Fg. 15, mapp. 344, sub. 2 di proprietà del ricorrente e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombero da persone e cose;
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
35.200,00 o quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa, a titolo di indennità di occupazione senza titolo dell'immobile di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
1.100,00 o quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa, per ogni mese di occupazione dell'immobile di cui in narrativa, sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
in subordine:
pagina 3 di 6 - condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma ritenuta di giustizia per occupazione senza titolo dell'immobile di cui in narrativa, sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge>>.
Debitamente notificata del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza dal procedente Ufficio adottato in data 27 maggio 2025, non si costituiva in giudizio la resistente
. Controparte_1
Nella di essa pertanto dichiarata contumacia, dato che, in data 12 luglio 2025, la stessa aveva provveduto al rilascio spontaneo dell'immobile, all'udienza del 20 novembre 2025 il giudizio perveniva infine in decisone delle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
La domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
è inammissibile per difetto di legittimazione processuale (oltre che Controparte_1
sostanziale) passiva della resistente stessa.
Parte ricorrente, difatti, risulta aver concesso in comodato l'immobile oggetto di causa a “Co.Mat Srl” a mezzo contatto sottoscritto in data 29 aprile 1994.
Quest'ultima risulta poi aver concesso in locazione l'unità immobiliare medesima all'impresa individuale ” (p. IVA ) a mezzo contratto Controparte_1 P.IVA_3
sottoscritto in data 07 ottobre 2010.
Per quanto sconoscendo di ulteriori atti negoziali intervenuti tra i plurimi soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa (in atti risultando esclusivamente visura camerale dell'odierna resistente attestante data di sua costituzione il 24 aprile 2017, data di sua iscrizione il 04 maggio 2017 e data di segnalazione certificata di inizio attività il 04 ottobre
2017; allorquando l'attività della predetta ” era viceversa cessata da Controparte_1
oltre cinque anni, ovverosia sin dal 29 agosto 2012), allega quindi Parte_1 come nel contratto di locazione da ultimo citato sarebbe subentrata la predetta CP_1
. Controparte_1
Sconoscendo altresì dell'evoluzione dei rapporti tra le parti del contatto di comodato 29 aprile 1994 successivamente la comunicazione dal comodante inoltrata alla comodataria in data 19 settembre 2022, l'odierno ricorrente, allegando la permanenza di CP_1
pagina 4 di 6 nel più volte citato immobile per cui è causa, è ora a chiedere Controparte_1
condanna della stessa al pagamento, in proprio favore, di indennità di occupazione, ex art. 1591 c.c., dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2025.
Evidente, allora, l'impostazione della domanda, in quanto azionata sul fondamento della citata norma, quale domanda ex contractu.
Altrettanto palese, quindi, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
alla proposizione della domanda stessa. Controparte_1
Il contratto in base al quale essa poteva (e può) essere svolta era (come è), evidentemente, solo un contratto di locazione;
ma, l'altrattanto, solo contratto di locazione allo stato degli atti conosciuto e conoscibile da parte del procedente Ufficio è quello concluso esclusivamente tra “Co.Mat Srl” e ” (tralasciando qualsivoglia Controparte_1
disquisizione in ordine alla allegata successione, nello stesso, di
[...]
). Controparte_1
Il comodante avrebbe pertanto dovuto agire (correttamente, in Parte_1 tal caso, ex contractu) nei confronti di “Co.Mat Srl”, al fine di vedere quest'ultima condannata al rilascio, in proprio favore, libero da persone e/o cose, dell'immobile sito in
Bistagno (AL), Regione Campofaletto, civico numero 36, distinto al N.C.T. del Comune di
Bistagno al Foglio 15, mappale 344, subalterno 2.
Mentre l'eventuale pronuncia favorevole, analogicamente applicando l'art. 1595 c.c., avrebbe quindi potuto costituire titolo esecutivo anche nei confronti di “ ” Controparte_1
o (sempre ammettendo come possibile la successione nel relativo contratto di locazione) nei confronti di . Controparte_1
Diversamente, avrebbe potuto in questa sede agire in via extracontrattuale (ex art. 2043
c.c. o, residualmente, ex art. 2041 c.c.); scelta per cui, tuttavia, non ha all'evidenza optato
(nemmeno in via di subordine).
In ogni caso, egli non può ora agire nei confronti della resistente stessa per il dedotto titolo contrattuale.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che pronunciare in conformità agli assunti motivi che precedono.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia della parte risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
pagina 5 di 6 - dichiara inammissibili le domande in questa sede proposte da Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Alessandria, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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