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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14636 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 51841/2020 R.G. il 16.10.2020 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesco Cipolloni, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Napoleoni e Ilenia Sambucci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Colonna, giusta procura in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2020, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, chiedeva condannarsi la e l'ing. al risarcimento, CP_1 CP_2 in solido tra loro, dei danni patiti in conseguenza dell'esclusione dal 2018 per il Parte_2
complessivo ammontare di € 208.650,30 (corrispondente agli esborsi sostenuti per l'acquisto dei beni strumentali) o, in subordine, al pagamento del minor importo di € 130.000,00
(corrispondente all'ammontare del finanziamento che avrebbe ottenuto in caso di ammissione al bando), nonché al pagamento di € 4.320,00 (in relazione alle spese di consulenza stragiudiziale) e la sola alla restituzione dell'importo di € 2.500,00 oltre IVA, percepito a titolo di CP_1
corrispettivo per l'attività di consulenza di cui al contratto del 13.4.2018; si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel Controparte_1
contestare l'avversa domanda e nel chiederne l'integrale rigetto, formulava domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni derivati dalla violazione del diritto di esclusiva e corrispondenti al mancato guadagno per l'importo di € 7.619,40; si costituiva,
altresì, in giudizio l'ing. che, nel chiedere il rigetto della domanda spiegata nei suoi CP_2
confronti, formulava istanza di chiamata in causa della nei cui confronti formulava CP_3
domanda di garanzia e manleva in ordine a quanto oggetto di eventuale condanna in favore di parte attrice.
In corso di causa veniva autorizzata la chiamata in causa della che, nonostante CP_3
regolare notifica, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del
16.3.2022; successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta delle parti;
precisate le conclusioni all'udienza del 14.5.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda risarcitoria proposta nell'ambito del presente giudizio dalla trae origine dalle Parte_1
vicende relative all'esecuzione del contratto del 13.4.2018, avente ad oggetto lo svolgimento, da parte della del servizio di consulenza e gestione delle pratiche in riferimento (per CP_1
quanto di interesse in questa sede) al 2018 e, sul presupposto del negligente e Parte_2 scorretto espletamento delle attività di consulenza e di gestione delle pratiche da parte della odierna convenuta, ha ad oggetto la condanna della stessa, in solido con l'ing. (redattore CP_2
della perizia giurata allegata alla documentazione di partecipazione al bando), al risarcimento del danno derivato dalla esclusione della società attrice dal bando predetto, disposta con provvedimento dell del 4.4.2019 (e non fatto oggetto di impugnazione) e riveniente, in Pt_2
particolare, dagli esborsi sostenuti per l'acquisto dei beni strumentali (non ammessi al finanziamento) per € 208.650,30 o, in subordine, dal minor importo di € 130.000,00
(corrispondente all'ammontare del finanziamento che avrebbe ottenuto in caso di ammissione al bando), nonché dalle spese di consulenza stragiudiziale per € 4.320,00, con la condanna della sola alla restituzione dell'importo di € 2.500,00 oltre IVA, percepito a titolo di CP_1
corrispettivo per l'attività di consulenza di cui al contratto del 13.4.2018.
Risulta ammissibile, in quanto fondata sui medesimi fatti e sulla stessa causa petendi sottesa alla domanda originaria, la domanda, formulata da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183
c.p.c., di declaratoria di risoluzione del contratto del 13.4.2018 per il grave inadempimento della cui conseguono, in punto di petitum, le medesime conseguenze risarcitorie e CP_1
restitutorie già oggetto della domanda rassegnata in atto introduttivo;
si rileva che detto capo di domanda, sebbene non esplicitamente formulato in sede di conclusioni rassegnate in atto introduttivo, era sostanzialmente ed implicitamente ricompreso nella formulazione delle richieste risarcitorie e restitutorie, la cui causa petendi, con ogni evidenza, è ravvisabile proprio nel dedotto e grave inadempimento contrattuale della odierna convenuta, oltre che sottinteso nella richiesta di condanna della alla restituzione dell'importo di € 2.500,00 oltre IVA, incassato a CP_1
titolo di corrispettivo contrattuale (restituzione da porsi, evidentemente, in diretta correlazione allo scioglimento del vincolo negoziale in ragione del grave inadempimento della società
convenuta).
Nel merito, la composita domanda proposta dalla società attrice risulta parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Risulta ampiamente comprovato in atti il grave inadempimento della nell'esecuzione CP_1
degli obblighi a suo carico previsti dal contratto di consulenza del 13.4.2018, con particolare riferimento all'attività di “…preparazione e gestione delle pratiche…relative al Bando ISI INAIL
2018…”.
In particolare, emerge con chiarezza dalla disamina della documentazione in atti che l'attività
preparatoria della partecipazione al bando svolta dalla in favore della società attrice CP_1
sia stata inficiata da grave negligenza e/o imperizia della odierna convenuta proprio in riferimento alla individuazione di quei beni strumentali che sarebbero stati suscettibili di ammissione al finanziamento e che, a prescindere dal soggetto che concretamente li avrebbe individuati (la secondo la prospettazione difensiva attorea, che li avrebbe specificamente indicati CP_1
ed individuati;
la secondo la prospettazione difensiva della convenuta, secondo cui i Parte_1
beni sarebbero stati preventivamente scelti e selezionati dalla stessa attrice ancor prima della sottoscrizione del contratto – questione sulla quale ampiamente si è articolato il contraddittorio tra le parti), in ogni caso, non erano ricompresi nell'elenco dei beni ammissibili al finanziamento
(almeno in riferimento ai due magazzini automatici), come chiarito nel provvedimento di esclusione del 4.4.2019.
Le dichiarazioni testimoniali rese dall'ing. risultano particolarmente chiare ed Testimone_1
Part illuminanti sul punto;
riferisce il testimone di essere stato “…contattato dalla nel marzo
2019…mi fu chiesto di verificare la procedura di partecipazione al bando a seguito dell'esito Pt_2
negativo della verifica tecnico amministrativa…i beni in questione erano esclusi dalla finanziabilità
prevista dal bando…i beni finanziabili erano solo quelli specificamente indicati nella relativa
tabella, in cui non figuravano quelli oggetto di causa…” (cfr. il verbale di udienza del 19.1.2024).
E' evidente che la anche laddove i beni strumentali fossero stati scelti e selezionati CP_1
autonomamente dall'attrice, avrebbe dovuto, nel corretto espletamento delle proprie mansioni di consulente nell'ambito dell'attività preparatoria di partecipazione al bando, evidenziare e far presente la non ammissibilità dei due magazzini automatici ai finanziamenti ivi previsti. L'inadempimento contrattuale della inoltre, emerge in tutta la sua gravità anche in CP_1
riferimento all'attività di gestione delle pratiche relative alla partecipazione al bando, con particolare riguardo all'attività di corretta redazione, ai fini della verifica tecnico amministrativa prevista dal bando, della documentazione necessaria e del tempestivo e corretto invio della stessa;
risulta documentalmente comprovato che la perizia giurata non venne correttamente trasmessa all entro i termini previsti dal bando (cfr. la comunicazione di cui all'allegato 2 Pt_2
all'atto di citazione) nonché, sul punto, le dichiarazioni testimoniali della sig.ra
[...]
, dipendente della società attrice con mansioni di segretaria, che ha riferito come Tes_2
“…dell'invio della documentazione si è occupata la e noi abbiamo appreso soltanto dalla CP_1
PEC inviata dall del fatto che mancasse la perizia giurata, il cui invio era richiesta dall Pt_2 Pt_2
ho quindi richiesta alla l'invio di copia della perizia;
dopo diversi giorni mi è stato inviato un CP_1
file Word, che mi sembrava strano avesse potuto essere inviato all in tale formato;
quindi Pt_2
mii è stato inviato un file PDF praticamente illeggibile, recante una data diversa;
solo
successivamente è arrivata la perizia asseverata, recante una data successiva a quella prevista dal
bando (credo recasse la data di ottobre, mentre avrebbe dovuto essere prodotta entro il 31
luglio…” (cfr. il verbale di udienza del 19.1.2024).
Se è vero che il contenuto della perizia giurata e le rilevate incongruenze tra la stessa ed il DVR
(come evidenziate nel provvedimento di esclusione del 4.4.2019) non possono essere ascritte alla responsabilità della trattandosi di documenti formati da terzi soggetti dotati delle CP_1
necessarie competenze tecniche, è pur vero che l'intera gestione della consulenza fornita alla
[...]
in forza del contratto del 13.4.2018 presenta lacunosità, inottemperanze e negligenze di tale Pt_1
gravità (mancato inoltro della perizia giurata entro i termini previsti dal bando e mancata indicazione circa la non finanziabilità dei beni strumentali poi acquistati dall'attrice) da condurre necessariamente alla declaratoria di risoluzione contrattuale in suo danno, con le conseguenze restitutorie e risarcitorie correlate allo scioglimento del vincolo negoziale.
Sotto tale profilo si evidenzia che, a fronte della declaratoria di risoluzione contrattuale per il grave inadempimento della risulta sicuramente dovuta, in favore di parte attrice, la CP_1 restituzione dell'importo di € 2.500,00 oltre IVA, dalla stessa incassato a titolo di corrispettivo,
come previsto nel contratto del 13.4.2018 e come comprovato dal documento allegato sub 11)
all'atto di citazione.
Per quanto attiene, invece, alle conseguenze risarcitorie, si rileva che il pregiudizio lamentato dalla
è stato individuato, in via principale, nel danno riveniente dall'esborso della somma di € Parte_1
208.650,30 (pagata per l'acquisto dei beni strumentali non ammessi al finanziamento) o, in via subordinata, nel minor importo di € 130.000,00 (corrispondente all'ammontare del finanziamento astrattamente ottenibile nel caso di positiva conclusione della procedura di ammissione al bando);
se risulta comprovata la circostanza dell'effettivo esborso dell'importo necessario all'acquisto dei beni (cfr. il documento allegato sub 10 all'atto di citazione), non risulta comprovata l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità immediata e diretta tra i pregiudizi lamentati in questa sede in ordine al pagamento dei beni strumentali ed il comportamento, pur gravemente inadempiente,
della alle obbligazioni di cui al contratto di consulenza del 13.4.2018. CP_1
Si osserva in primo luogo che, a prescindere dalla (lungamente dibattuta) questione della individuazione dei beni strumentali e del loro successivo acquisto da parte della società attrice su specifica indicazione (e rassicurazione di finanziabilità) della ovvero di propria CP_1
autonoma iniziativa, i beni in questione risultano essere stati acquistati dalla in epoca Parte_1
largamente antecedente rispetto al compiuto espletamento della verifica tecnico amministrativa e,
quindi, alla definitiva ammissione al finanziamento previsto dal bando oggetto del presente giudizio;
sono in atti (in allegato sub 10 all'atto di citazione) le disposizioni di pagamento effettuate dalla per l'acquisto dei beni strumentali di cui alle fatture emesse, fin dal Parte_1
31.12.2018 dalla FA RE s.p.a. e fin dal 22.6.2018 (con emissioni progressive per il pagamento dei successivi acconti) dalla per l'acquisto dei magazzini verticali. Controparte_4
Risulta, pertanto, documentalmente riscontrabile l'imprudenza e l'avventatezza della stessa
[...]
che, prima ancora di aver acquisito definitiva certezza dell'ammissione al finanziamento Pt_1
previsto dal bando ed a seguito del superamento del solo click day, procedeva all'acquisto dei beni oggetto di domanda, assumendosi, in tal modo, il pieno rischio economico derivante dal pagamento degli stessi per il caso di futura non ammissione al finanziamento;
irrilevanti appaiono in proposito le rassicurazioni che, secondo la gran parte delle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio, la avrebbe fornito in ordine alla sicura ammissione al finanziamento CP_1
ed al superamento della verifica tecnico amministrativa: anche laddove tale circostanza potesse considerarsi effettivamente comprovata in atti, non sarebbe sufficiente ad escludere l'esclusiva e diretta imputabilità del lamentato pregiudizio (come riveniente dall'acquisto dei beni) alla responsabilità ed alla imprudenza della odierna attrice, senza che il comportamento della CP_1
(consistito nella semplice rassicurazione circa la futura ammissione al finanziamento) possa
[...]
considerarsi direttamente causativo del pregiudizio;
in altre parole, non si ravvisa il necessario nesso eziologico tra un comportamento sicuramente poco avveduto della (che CP_1
rassicurava la circa la futura ammissione al finanziamento) ed il danno a quest'ultima Parte_1
derivato dalla sua stessa unilaterale ed imprudente decisione di immediato acquisto dei beni strumentali in oggetto, prima di conoscere gli esiti della verifica tecnico amministrativa.
Se risulta infondato, per le motivazioni sopra espresse, il capo di domanda risarcitoria formulato in via principale dall'attrice per il rimborso dell'intero prezzo d'acquisto dei beni strumentali non ammessi al finanziamento, il capo di domanda subordinata, avente ad oggetto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno riveniente dalla mancata ammissione al finanziamento nella misura del 65% del valore dei beni strumentali in oggetto, appare meritevole di parziale accoglimento per i motivi che si andranno di seguito ad esporre.
La mancata ammissione della al finanziamento di cui al Bando ISI 2018 è stata Parte_1 Pt_2
determinata dalla duplice circostanza della esclusione dei magazzini automatici dalla lista dei beni ammissibili al finanziamento e, quanto al carrello elevatore, dalla insussistenza dei requisiti tecnici di ammissibilità; se non può sicuramente essere imputata alla alcuna responsabilità CP_1
in ordine alle incongruenze tecniche tra le risultanze della perizia giurata ed il DVR (documenti redatti da terzi e non ricadenti nella sua diretta responsabilità contrattuale), sicuramente può
essere ravvisato nel suo comportamento contrattuale gravemente inadempiente un profilo di responsabilità in ordine alla attività di consulenza svolta per la ed al mancato rilievo Parte_1 della non ammissibilità al finanziamento dei magazzini verticali acquistati dalla predetta;
sarebbe stato precipuo compito della nella sua veste di consulente e nell'ambito dell'attività CP_1
preparatoria per la partecipazione al bando, indicare alla le categorie di beni idonei Parte_1
all'ottenimento dei previsti finanziamenti ed evidenziare la non inclusione dei due magazzini verticali nella lista degli stessi (diversamente opinando, sarebbe stato del tutto inutile, per la società attrice, stipulare un contratto di consulenza, con il pagamento del relativo compenso); al contrario, emerge da quasi tutte le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa, che la ebbe ad indicare come finanziabili i beni poi effettivamente acquistati dall'attrice e, di CP_1
fatto, esclusi dal finanziamento ed a fornire ampie rassicurazioni in tal senso;
in particolare, la testa ha affermato “…sono stata presente all'incontro svoltosi in occasione del Testimone_2
contratto del 13.4.2018 tra le odierne contendenti…in quell'occasione si parlò di una serie di beni
strumentali da acquistare e il sig. indicò i tre beni elencati nel capitolo di prova come CP_1
idonei per poter accedere al bando, in quanto beni agevolabili…il ci ha detto che i beni in CP_1
questione erano finanziabili e che l'unica incognita era rappresentata dal superamento del click
day…ho personalmente ascoltato le assicurazioni fornite dal in ordine alla totale CP_1
Part ammissibilità al bando…in particolare evidenziò che la non aveva alcun tipo di problema e che
i beni erano finanziabili…”; ed ancora “…sono stato presente a diversi incontri tra la con il CP_1
sig. ed il direttore tecnico della società attrice, pertanto ricordo che è stato Controparte_1
prescritto all'attrice l'acquisto dei beni indicati nel capitolo di prova;
la ha indicato CP_1
specificamente i beni strumentali da acquistare con le caratteristiche di ammissibilità…il CP_1
assicurò che l'unica alea era costituita dal click day e che, un volta superato, non vi sarebbe stato
Part alcun problema in ordine all'ammissibilità al finanziamento INAIL…la aveva un ventaglio di
preventivi di beni che potevano essere di suo interesse, ma ha scelto i beni in oggetto solo grazie
alle indicazioni della in ordine all'ammissibilità degli stessi al finanziamento…” (cfr. le CP_1
dichiarazioni rese dal teste;
“…si è discusso varie volte in azienda della Testimone_3
partecipazione al bando e dell'acquisto dei beni strumentali;
io ho sempre partecipato a tali
incontri; la ci indicò i beni descritti nel capitolo di prova come quelli idonei ad essere CP_1 ammessi al bando INAIL…ero presente quando il sig. ci garantì la totale ammissibilità CP_1
dei beni strumentali indicati al finanziamento…la ci aveva assicurato la totale ammissibilità CP_1
dei beni al finanziamento, rappresentandoci quale unica incognita quella del superamento del click
day…” (così il teste . Testimone_4
E pertanto, se l'avventato e prematuro acquisto dei beni strumentali da parte della Parte_1
prima del superamento della verifica tecnico amministrativa non può che essere imputato all'imprudenza della stessa, l'errata individuazione dei predetti beni strumentali come pienamente ammissibili al finanziamento previsto dal bando non può che ricadere nella diretta ed immediata responsabilità contrattuale della che, contravvenendo ai propri obblighi, forniva alla CP_1
odierna attrice informazioni errate e fuorvianti che la inducevano all'improvvido acquisto di beni non ricompresi nelle liste di quelli ammissibili al finanziamento;
è, pertanto, proprio in ragione del ruolo di consulenza svolto dalla nell'attività preparatoria di partecipazione al bando CP_1
(tra cui rientra a pieno titolo l'individuazione e la scelta dei beni strumentali oggetto di futuro finanziamento) e nella palese violazione dei connessi obblighi, che si configura la sua responsabilità risarcitoria in ordine alla mancata ammissione della ai finanziamenti Parte_1
oggetto del bando in questione e rapportabili alla misura del 65% dell'importo dei beni oggetto di domanda.
Sotto il profilo del quantum, si osserva che dal complessivo importo di € 208.650,30 (indicato dalla stessa attrice come il costo complessivo dei tre beni strumentali oggetto di domanda)
dev'essere detratta la somma pagata alla FA RE s.p.a. per l'acquisto del carrello elevatore (bene incluso nella lista dei beni finanziabili e non ammesso per altre ragioni); il costo del carrello elevatore, sulla base del documento allegato sub 10 all'atto di citazione, risulta pari ad
€ 40.748,00 e pertanto dev'essere calcolato (a titolo di risarcimento del danno derivato dal mancato finanziamento sui magazzini verticali) il 65% del residuo (€ 167,902,30), pari ad €
109.136,50, al cui pagamento dev'essere pronunciata condanna della oltre agli CP_1
accessori di legge. Né pare idoneo e sufficiente ad escludere la responsabilità risarcitoria della società convenuta l'assunto secondo cui la esclusa dal bando oggetto di causa, avrebbe potuto godere Parte_1
della procedura di iper ammortamento in riferimento ai beni oggetto del presente giudizio;
al netto della considerazione che non risulta in alcun modo dimostrato (né dimostrabile) l'esito di detta procedura, si rileva che tale circostanza risulta totalmente estranea alla odierna materia del contendere, avente ad oggetto l'inadempimento della al contratto del 13.4.2018 in CP_1
riferimento all'attività di consulenza svolta per la società attrice in riferimento al bando ISI Pt_2
2018 e le conseguenze restitutorie/risarcitorie conseguenti al suo conclamato (e grave)
inadempimento contrattuale;
né risulta idonea ad escludere (o limitare) la responsabilità
risarcitoria della la circostanza dell'effettivo utilizzo dei beni non ammessi a CP_1
finanziamento da parte della società attrice, restando del tutto irrilevante la concreta destinazione dei beni (ormai di piena proprietà della a fronte del conclamato inadempimento della Parte_1
convenuta agli obblighi contrattuali nei confronti della controparte.
Risulta pure dovuto, in favore di parte attrice, il rimborso delle spese sostenute per l'attività
stragiudiziale, come documentate in atti per l'importo di € 3.111,60 (cfr. documento allegato sub
15 all'atto di citazione) e liquidabili nel complessivo ammontare di € 4.320,00 sulla base delle vigenti tariffe forensi, dal momento che “…le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura
di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi…” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez.
6, Ord. n. 2644 del 2.2.2018).
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda risarcitoria spiegata dalla nei confronti Parte_1
dell'ing. , sul presupposto di una indefinita responsabilità del predetto, senza alcuna CP_5
specificazione dei relativi termini giuridici (natura contrattuale ovvero extracontrattuale); si osserva, in ogni caso ed in ossequio al principio della ragione più liquida, che non si ravvisa la sussistenza di alcun nesso eziologico diretto tra il comportamento del professionista (e gli asseriti errori contenuti nella perizia giurata da lui redatta) ed il danno lamentato dall'attrice in ordine alla mancata ammissione ai finanziamenti previsti dal bando. In primo luogo è da escludere qualsivoglia responsabilità del professionista in ordine alla manca inclusione dei magazzini verticali tra i beni finanziabili, essendo stata l'opera del predetto successiva alla presentazione della domanda di ammissione al bando e limitata alla redazione della sola perizia giurata, con la conseguenza che, anche laddove la perizia dallo stesso redatta fosse stata corretta e priva di qualsivoglia errore, in ogni caso la non sarebbe stata Parte_1
ammessa a finanziamento per i due magazzini verticali, in ragione della non inclusione degli stessi nella lista dei beni finanziabili.
Per quanto attiene, invece, al carrello elevatore, si osserva che il provvedimento di esclusione del
4.4.2019 si fonda sulla considerazione delle incongruenze presenti tra la perizia giurata ed il DVR
(documento redatto da soggetti terzi), con la conseguenza che non risulta possibile ascrivere l'esclusiva responsabilità della mancata ammissione a finanziamento per il carrello elevatore alle errate e/o approssimative e generiche valutazioni di cui alla perizia giurata redatta dall'ing. CP_2
(ovvero ad eventuali errori contenuti del DVR).
Nel rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei confronti dell'ing. resta assorbita la CP_2
disamina della domanda di garanzia e manleva dallo stesso formulata nei confronti del terzo chiamato;
la declaratoria di risoluzione del contratto di consulenza del 13.4.2018 per il grave inadempimento della è assorbente della disamina della domanda riconvenzionale dalla CP_6
stessa proposta nei confronti della (la declaratoria di risoluzione contrattuale ex art. Parte_1
1453 e segg. c.c. postula, infatti, il grave inadempimento della e non già quello della CP_1
società attrice).
Il non integrale accoglimento della domanda giustifica la compensazione, in ragione di un terzo,
delle spese di giudizio tra la e la le spese residue, liquidate come da Parte_1 CP_1
dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico delle parti in ragione delle rispettive soccombenze.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 7.10.2020 nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e di , con la chiamata in causa della in persona del CP_2 CP_3
legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di consulenza stipulato in data 13.4.2018 per il grave inadempimento della Controparte_1
, e per l'effetto condanna la predetta alla restituzione, in favore di parte
[...]
attrice, del complessivo importo di € 2.500,00 oltre IVA ed accessori di legge a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di €
4.320,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale, oltre al risarcimento del danno per il complessivo importo di € 109.136,50, oltre agli accessori di legge;
3) rigetta il per il resto la domanda;
---
4) rigetta la domanda riconvenzionale;
---
5) condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio, che liquida
(quanto ai due terzi) in complessivi euro 9.602,00 in favore dell'avv. Francesco Cipolloni
per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
6) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 in favore del convenuto, ing.
, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
… CP_2
7) compensa tra le parti le restanti spese.---
Roma, 22.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi