Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5295/2023 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa VAentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 21.04.2023, rimessa al
Collegio in data 01.03.2025 e discussa nella camera di consiglio del 05.03.2025.
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANETTI VITALI EMIDIA, presso il cui studio, sito in Indirizzo
Telematico, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti BOTTINELLI ALBERTO e BONESSA MONICA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Milano, Via Marcello Malpighi n. 4, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 08.05.2023.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Per (come da foglio di PC depositato in data 27.01.2025): Parte_1 voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria,
I.In via principale e nel merito:
1.affidare il figlio minore, , a entrambi i genitori e disporre che lo stesso rimanga collocato _1 presso la residenza del padre, sita a Milano (MI), in via Giuseppe Giusti, n.9;
Pagina 1 di 17
2.dare atto che i genitori hanno prestato il proprio consenso sia alla prosecuzione del percorso di sostegno presso lo studio Zona, nella persona del dottor sia alla prosecuzione del NA percorso di coordinazione genitoriale con la dottoressa e prescrivere ai genitori di Persona_3 attenersi alle indicazioni, che saranno fornite dagli specialisti appena indicati;
3.dare atto che i genitori hanno prestato il proprio consenso alla prosecuzione del percorso di sostegno individuale di , presso lo studio Zona, nella persona del dottor e _1 NA nella persona della dottoressa;
Controparte_2
4.disporre che le frequentazioni fra la madre e il figlio minore avvengano sulla base delle modalità, che saranno suggerite, di volta in volta, dal dottor oppure dalla dottoressa NA [...]
; CP_2
5.disporre che i genitori provvedano al mantenimento del figlio, sulla base delle modalità seguenti:
a.la signora corrisponderà, al signor a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, un importo pari a €500,00, importo rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat-costo della vita;
b.il signor manterrà a proprio carico integrale tutte le spese straordinarie, che si Parte_1 renderanno necessarie od opportune, in favore del figlio, sulla base delle modalità contenute nelle
“Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritto dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, in data 14 novembre 2017, spese, tutte, previamente concordate e, successivamente, documentate;
6.revocare il provvedimento in data 30 ottobre 2015, con cui è stata assegnata, alla signora
, la ex casa coniugale, sita a Milano, in via Petrarca, n.16, e le pertinenze relative, in CP_1 conseguenza del venire meno dei presupposti di legge per l'assegnazione, e disporre la cancellazione della trascrizione relativa;
7.rigettare le domande formulate da controparte, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.487bis.38 e art.487bis.39 cod.proc.civ., nell'ambito del procedimento contraddistinto dal R.G.n.5662/2023 V.G., riunito al presente procedimento, per connessione, con provvedimento in data 29 giugno 2023 e pubblicato in data 10 luglio 2023;
8.condannare la signora al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al CP_1 presente procedimento, nonché al procedimento contraddistinto dal R.G.n.5662/2023 V.G., ai cui atti la stessa ha rinunciato in data 13 luglio 2023, cui è seguita l'accettazione, da parte del signor in data 26 luglio 2023, il quale ha chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore, Parte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.306, comma 4°, cod.proc.civ.
III.In via istruttoria:
1.ammettere prova per testimoni, sui capitoli indicati a seguire:
1.vero che, nel corso delle vacanze di Natale dell'anno 2022, allorquando il signor e il figlio si trovavano in Parte_1 _1 montagna, a AN Cristina di VAgardena, comunicava il proprio desiderio di Parte_2 trasferirsi a vivere presso la residenza del padre;
2.vero che, nel corso del “ponte” dell' dell'anno 2022, Per_4 allorquando il signor e il figlio si trovavano in montagna, a AN Cristina di Parte_1 _1
VAgardena, comunicava il proprio desiderio di trasferirsi a vivere presso la Parte_2 residenza del padre;
Pagina 2 di 17 3.vero che, nel corso delle vacanze scolastiche di Pasqua dell'anno 2023, allorquando il signor e il figlio si trovavano in montagna, a AN Cristina di VAgardena, Parte_1 _1 [...] comunicava il proprio desiderio di trasferirsi a vivere presso la residenza del padre;
Parte_2
4.vero che, nel corso delle vacanze di Natale dell'anno 2022, allorquando il signor e il Parte_1 figlio si trovavano in montagna, ad Ortisei, profferiva le frasi seguenti, _1 Parte_2 riferendosi alla di lui madre: “se ne frega di me”; “mi tratta come un pacco”; pensa sempre e solo ai suoi interessi”; “mi racconta sempre un sacco di bugie e pensa che io non me ne accorga”; non posso mai contare su di lei”, e che, in tali occasioni, il signor cercava di tranquillizzare e Parte_1 rassicurare il ragazzo;
5.vero che, nel corso del periodo compreso fra l'anno 2017 e il mese di gennaio dell'anno 2023, la signora delegava, alla baby-sitter di LÒ, signora tutti i compiti CP_1 Parte_3 di cura di quest'ultimo, quali lo svolgimento dei compiti, la preparazione dello zaino, la preparazione pasti e l'acquisto del materiale didattico;
6.vero che, nel periodo compreso fra l'anno 2017 e il mese di gennaio dell'anno 2023, gli abiti forniti dalla madre, a , erano di taglie più piccole, rispetto a quelli adatti alla sua statura;
_1
7.vero che, nel periodo compreso fra l'anno 2017 e il mese di gennaio dell'anno 2023, _1 riferiva che lo stesso, nei tempi in cui era affidato alla madre, preparava i pasti, allorquando era a casa da solo;
8.vero che, nel corso dell'anno 2022, riferiva che, in più occasioni, nel corso dei fine _1 settimana di spettanza della madre, quest'ultima lasciava il primo alla cura di terze persone, anche per il pernottamento;
9.vero che, nel corso dell'anno 2022, telefonava al padre, in lacrime, chiedendo di essere _1 prelevato da quest'ultimo, perché si rifiutava di rimanere affidato alle cure di terze persone, nel corso dei fine settimana di spettanza materna;
10.vero che, nel corso delle vacanze di Natale dell'anno 2022, LÒ profferiva la frase seguente
“Io vorrei un natale nataloso, Mia madre non fa neanche mai l'albero di Natale”;
11.vero che, in occasione delle circostanze di cui ai capitoli n.1-3, e n.9-10, il signor Parte_1 rassicurava il ragazzo, evitando di esprimere giudizi negativi sulla persona materna.
Si indicano, in qualità di testimoni, i signori:
, residente a [...] (capitoli n.1, n.4, n.11); Testimone_1
residente a [...] (capitoli n.1- 4, n.11); Tes_2
domiciliata a AN CO (MI), via Papa Giovanni XXIII, n.50/1 (capitoli Parte_3
n.5-7);
residente a [...] (capitoli n.7-10, n.11). Testimone_3
2.Pronunciare gli ordini di esibizione seguenti:
a.ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.210 cod.proc.civ., alla signora Controparte_1
e a , con sede legale a Torino (TO), in piazza San Carlo, n.156, la esibizione Controparte_3 della documentazione relativa agli estratti-conto dei conti correnti (in particolare del conto corrente n.1000/118523); dei dossier titoli;
dei fondi di investimento, nonché della documentazione relativa a cassette di sicurezza (fra cui la cassetta n.01/000269), a decorrere dal mese di luglio dell'anno 2016, rapporti tutti intestati alla prima, in vigore presso l'istituto bancario citato - filiale di Milano (MI), sita in piazza Cordusio, n.4;
b.ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.210 cod.proc.civ., alla signora Controparte_1
e a con sede legale a Parma (PR), in via Università, n.1, la esibizione della Controparte_4
Pagina 3 di 17 contabile di incasso dell'assegno “circolare non trasferibile n.4300061007-08” emesso in data 26 ottobre 2020, “da CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA ed intestato a ” Controparte_1
c.ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.210 cod.proc.civ., alla signora Controparte_1
e a con sede legale a Milano (MI), in piazza Gae Aulenti, n.
3 - Tower A, , la Controparte_5 esibizione della documentazione relativa agli estratti-conto dei conti correnti;
dei dossier titoli;
dei fondi di investimento, nonché della documentazione relativa a cassette di sicurezza, a decorrere dal mese di luglio dell'anno 2016, rapporti tutti intestati alla prima, in vigore presso l'istituto bancario citato - filiale di Milano (MI), sita in corso Vercelli, n.1;
d.ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.210 cod.proc.civ., alla signora Controparte_1
e a Controparte_6
con sede legale a Milano (MI), in via Melchiorre Gioia, n.22, la esibizione della
[...] documentazione relativa agli estratti-conto dei conti correnti, dei dossier titoli, dei fondi di investimento, nonché della documentazione relativa a cassette di sicurezza, a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2020, rapporti tutti intestati alla prima, in vigore presso l'istituto bancario citato;
e.ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.210 cod.proc.civ., alla signora Controparte_1
e a con sede legale a Torino (TO), in via piazza Controparte_6
San Carlo, n.156, la esibizione della documentazione relativa agli estratti-conto dei conti correnti, dei dossier titoli, dei fondi di investimento, nonché della documentazione relativa a cassette di sicurezza, a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2020, rapporti tutti intestati alla prima, in vigore presso l'istituto bancario citato;
f.ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.210 cod.proc.civ., alla signora Controparte_1
e a con sede legale a Milano (MI), in via Camperio, n.14 (P.IVA ), Controparte_7 P.IVA_1 la esibizione della documentazione relativa ai contratti relativi all'attività di consulenza svolta dalla prima, in favore della seconda;
g.ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.210 cod.proc.civ., alla signora Controparte_1
e a , la esibizione della documentazione relativa ai contratti relativi Controparte_8 all'attività di consulenza svolta dalla prima, in favore della seconda.
3.Ammettere la documentazione allegata al presente atto.
Con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria e produzione documentale.
Per (come da foglio di PC depositato in data 27.01.2025): Controparte_1
Voglia il Tribunale Illustrissimo adito, previo ogni più opportuno accertamento del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria domanda e deduzione: in via principale e nel merito
− disporre l'affidamento di all'Ente con espressa limitazione dei genitori in ordine alle _1 scelte sanitarie – mai condivise dal padre con la madre – e delega al Servizio perché, in accordo con gli specialisti già coinvolti, provveda alla regolamentazione e al monitoraggio della regolare frequentazione con ciascun genitore, allo scopo con espressa previsione della possibilità di attivare uno Spazio Neutro nonché invito a segnalare qualsiasi condizione di pregiudizio per;
_1
− disporre che resti collocato in via prevalente presso il padre con cui continuerà ad _1 abitare in via Giuseppe Giusti n. 9;
Pagina 4 di 17 − disporre che , fino al raggiungimento di un regime paritetico tra genitori, e salvo _1 diverse disposizioni del Servizio affidatario all'esito dell'osservazione e del coordinamento con gli altri operatori intervenuti, stia con la madre almeno:
➢ a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattino quando lo stesso rientrerà a scuola, nonché
➢ un giorno a settimana (giovedì) quando il fine settimana è di spettanza materna e
➢ due giorni a settimana, (martedì e giovedì - già individuati anche in sede di accordi attuali tra le Parti, oppure mercoledì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alla mattina dopo quando andrà a scuola, quando la settimana termina con il weekend paterno.
− disporre che, quanto ai periodi di sospensione dell'attività scolastica, gli stessi, al netto degli impegni che, per età, assumerà in via autonoma, siano suddivisi equamente tra i _1 genitori.
In particolare prevendendo che comunque, il ragazzo trascorra ad anni alterni con la mamma il 24 o il 25 dicembre dalle 10.00 sino al mattino dopo nonché dal 26 al 31 o dal 31 al 6 preferendosi attribuire al genitore con cui passerà il giorno di Natale il primo periodo;
Pasqua, Carnevale e c.d. ponti ad anni alterni tra le Parti.
In subordine ossia ove la S.V. Ill.ma dovesse considerare la conservazione di un affidamento condiviso:
− disporre l'affidamento di a entrambi i genitori che assumeranno insieme le decisioni _1 di maggior interesse per lui e in via disgiunta quelle di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza,
− disporre che resti collocato in via prevalente presso il padre con cui continuerà ad _1 abitare in via Giuseppe Giusti n. 9;
− dare incarico al Servizio Territoriale per il monitoraggio del progetto.
− disporre che , fino al raggiungimento di un regime paritetico tra genitori, e salvo _1 diverse disposizioni del Servizio affidatario all'esito dell'osservazione e del coordinamento con gli altri operatori intervenuti, stia con la madre almeno:
➢ a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattino quando lo stesso rientrerà a scuola, nonché
➢ un giorno a settimana (giovedì) quando il fine settimana è di spettanza materna e
➢ due giorni a settimana, (martedì e giovedì - già individuati anche in sede di accordi attuali tra le Parti, oppure mercoledì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alla mattina dopo quando andrà a scuola, quando la settimana termina con il weekend paterno.
− disporre che, quanto ai periodi di sospensione dell'attività scolastica, gli stessi, al netto degli impegni che, per età, assumerà in via autonoma, siano suddivisi equamente tra i _1 genitori.
In particolare prevendendo che comunque, il ragazzo trascorra ad anni alterni con la mamma il 24 o il 25 dicembre dalle 10.00 sino al mattino dopo nonché dal 26 al 31 o dal 31 al 6 preferendosi attribuire al genitore con cui passerà il giorno di Natale il primo periodo;
Pasqua, Carnevale e c.d. ponti ad anni alterni tra le Parti.
− Disporre l'invio del nucleo presso i Servizi Sociali competenti per territorio per il monitoraggio del nucleo e, in particolare, dell'andamento del progetto con espressa
Pagina 5 di 17 previsione di procedere a segnalazione alla competente Autorità in caso venisse ravvisata una qualsiasi condizione di pregiudizio per . _1
− Disporre che i genitori garantiscano a il proseguimento del percorso di sostegno _1 psicologico avviato con la dr.ssa e, in caso di disaccordo, presso centro pubblico CP_2
o convenzionato individuato in base alla competenza territoriale.
− Invitare i genitori a proseguire nel percorso di Coordinazione Genitoriale avviato con la dr.ssa Per_3
In via riconvenzionale
- disporre che il signor in ragione della obiettiva disparità Parte_4 reddituale e patrimoniale tra le Parti, versi alla madre di , a titolo di contributo _1 perequativo per lo stesso , la somma pari ad almeno 3.000,00 € (comprensiva della _1 quota per la locazione di una casa adeguata alle esigenze e alle abitudini del minore),
- disporre che il signor in ragione della obiettiva disparità Parte_4 reddituale e patrimoniale tra le Parti mantenga a proprio carico il 100% delle spese straordinarie di e di cui al Protocollo della Corte d'Appello di Milano da intendersi _1 qui integralmente richiamato anche in punto di previo consenso;
- condannare ex art. 473 bis.39 c.p.c. il signor al Parte_4 risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente e/o dal minore, nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa in quanto genitore inadempiente sia rispetto alle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 6891/2020 del 28 ottobre/4 novembre 2020, sia perché in via generale egli ha omesso di collaborare preservando la figura materna agli occhi del figlio, costringendo lo stesso in una condizione dannosa quanto di pregiudizio.
In via istruttoria:
- delegare o autorizzare l'Ente, ove affidatario, a procedere con una valutazione psicosociale del nucleo finalizzata a individuare il migliore regime di affidamento e di collocamento del figlio minore, nonché il calendario di visita e di frequentazione fra quest'ultimo e il genitore non collocatario indicando altresì l'esigenza di modulare gli specifici presidi di cura e supporto per o la necessità di ulteriori diversi specifici interventi a sua tutela. _1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con ogni più ampia riserva.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Monforte d'Alba in data 07.07.2007 e dalla loro unione, in data 26.06.2009, è nato . _1
Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva n. 7179/2019 del 10-17.07.2019, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, successivamente, con sentenza n. 6891/2020 emessa il 28.10.2020 e pubblicata il 04.11.2020 (integralmente confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1018/2022 emessa il 24.02.2022), ha disposto l'affido di _1 in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente del minore presso la madre,
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlio a fine settimana alternati (venerdì-lunedì) oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore mediante la somma di € 2.000 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pagina 6 di 17 Con ricorso depositato in data 20.04.2023 , premesso che il figlio da aprile Parte_1
2023 si è trasferito stabilmente presso di lui rifiutandosi di vedere la madre, ha chiesto a questo
Tribunale, in via temporanea e urgente, di disporre il collocamento di presso il padre e la _1 regolamentazione delle frequentazioni madre-figlio, esonerando il padre dal pagamento dell'assegno mensile in favore del figlio;
in via principale, a parziale modifica della sentenza di divorzio, di assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni in ordine ad affido, collocamento, frequentazioni e mantenimento del minore, revocando sia l'assegnazione della casa coniugale alla madre sia il contributo paterno e ponendo a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore secondo le modalità ritenute conformi a giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.06.2023 Controparte_1 si è costituita in giudizio e, contestando quanto asserito da parte attrice, ha chiesto, in via riconvenzionale, di disporre, a parziale modifica della sentenza di divorzio, il contributo paterno nel mantenimento del figlio mediante una somma mensile di almeno € 2.500 oltre al 100% delle spese straordinarie relative al minore.
All'udienza dell'11.07.2023 il Giudice, sentite le parti e preso atto dell'accordo provvisoriamente raggiunto dalle stesse in ordine a collocamento, regolamentazione delle frequentazioni madre-figlio e mantenimento del minore, all'esito dell'ascolto di quest'ultimo, ha così provveduto:
“Recepisce l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti nei seguenti termini:
- resterà collocato in via prevalente presso l'abitazione paterna e frequenterà la mamma _1 secondo il seguente calendario: una sera a settimana con cena, terminata la quale la mamma riaccompagnerà presso l'abitazione del papà, e il sabato o la domenica di ogni fine settimana _1 per pranzo;
- Quanto alle vacanze estive 2023 vedrà la mamma a pranzo domenica 16 luglio, a cena _1 martedì 18 luglio e trascorrerà con la mamma dal 20 al 23 luglio in Sardegna;
dal 24 luglio al 24 agosto starà insieme al papà in Romagna e trascorrerà il weekend dal 25 agosto al 27 agosto _1 con la mamma;
-la casa famigliare resta assegnata alla resistente;
-il padre provvederà in via diretta al mantenimento di , ferma restando la suddivisione delle _1 spese straordinarie individuate come da Linee Guida del tribunale di Milano in ragione del 50%
- le parti si impegnano a rivolgersi ad un centro specializzato che conti professionisti neuropsichiatri infantili o psicologi infantili e professionisti per gli adulti che possano effettuare un lavoro di rete sul nucleo finalizzato alla ricostruzione di una corretta relazione e comunicazione tra i genitori e alla ripresa di serene frequentazioni di con la mamma”. _1
All'udienza dell'01.02.2024 il Giudice, dato atto della modifica, intervenuta concordemente tra i genitori, dell'accordo raggiunto alla precedente udienza nel senso che rimanesse collocato _1 presso il papà e vedesse la madre il lunedì e il giovedì di ogni settimana per cena dalle ore 18:30 alle ore 21:30, nonché del consenso di entrambe le parti di rimettere al dott. del Centro Zona la Per_2 predisposizione di un calendario dei tempi e delle modalità di frequentazione madre-figlio, su concorde richiesta delle parti, ha rinviato il procedimento all'udienza del 18.06.2024.
A tale udienza, dopo ampio confronto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, chiedendone l'integrale recepimento in provvedimento e rinunciando alle istanze istruttorie formulate in atti:
“1. proseguire la presa in carico da parte del Centro Zona manifestando l'adesione alle indicazioni fornite dal dott. di attivare un percorso con un professionista che lavori sulla ricostruzione Per_2
Pagina 7 di 17 di una comunicazione tra i genitori funzionale alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, rimettendosi alla valutazione del dott. quanto all'individuazione del tipo di Per_2 professionalità (mediatore, COGE, etc).
2. rilascerà la casa coniugale e le relative pertinenze di proprietà esclusiva di Controparte_1
entro e non oltre la data del 30.11.2024 Parte_1
3.il padre continuerà a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario di mentre le _1 spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori
4.l'assegno unico verrà percepito in ragione del 100% dal papà
4.durante le vacanze estive 2024 le parti concordano che : _1
-dal 23 giugno 2024 al 29.06.2024 si recherà ad un camp di calcio a Bellaria
-dal 29.06.2024 sera al 08.07.2024 in Sardegna con la mamma
-dal 21.07.2024 al 26.07.2024 si recherà ad un camp ad Asiago
-dal 25 agosto 2024 circa al 09.09.2024 in California con il papa
-le parti concordano di affrontare con il dott. e la Dott.ssa la possibilità di Per_2 CP_2 calendarizzare altri periodi di permanenza di con la mamma durante il mese di agosto 2024 _1
4.i genitori prestano entrambi il consenso per il rinnovo del passaporto di in vista del viaggio _1 in California con il papà”.
Quindi il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1.conferma, allo stato, l'affido condiviso del figlio minore nato il [...] con _1 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica presso e con il papà
2.dà atto dell'accordo delle parti di proseguire la presa in carico del nucleo famigliare da parte del
Centro Zona e di aderire alle indicazioni fornite dal dott. circa l'attivazione di un percorso Per_2 con un professionista che lavori sulla ricostruzione di una comunicazione tra i genitori funzionale alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, rimettendosi alla valutazione del dott. e della sua equipe quanto all'individuazione del tipo di professionalità a cui ricorrere Per_2 per il supporto (mediatore, COGE, etc).
3.dà atto dell'accordo delle parti di conferire mandato all'equipe del dott. in rete con il Per_2 professionista individuato per il lavoro sulla genitorialità delle parti (COGE, mediatore, etc), per la predisposizione del calendario delle frequentazioni madre/figlio, disponendo che medio tempore il minore continui a frequentare la madre quantomeno per due sere alla settimana dalle 19 alle 21.30 dopo cena
4.dà atto del seguente accordo delle parti in ordine alle vacanze estive 2024:
-dal 23 giugno 2024 al 29.06.2024 si recherà ad un camp di calcio a Bellaria _1
-dal 29.06.2024 sera al 08.07.2024 andrà in Sardegna con la mamma _1
-dal 21.07.2024 al 26.07.2024 si recherà ad un camp di calcio ad Asiago _1
-dal 25 agosto 2024 circa al 09.09.2024 il minore si recherà in California con il papa, che provvederà
a comunicare alla madre entro il 30.07.2024 le esatte date del viaggio
-le parti concordano di affrontare con il dott. e la Dott.ssa la possibilità di Per_2 CP_2 calendarizzare altri periodi di permanenza di con la mamma durante il mese di agosto 2024 _1
5.dispone, sull'accordo delle parti, che il padre continui a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario di mentre le spese extra assegno individuate come da Linee Guida _1 del Protocollo del Tribunale di Milano vengano suddivise in ragione del 50% tra i genitori
Pagina 8 di 17 6.dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale relativo al figlio minore venga percepito dal padre in ragione del 100%
7.dispone, sull'accordo delle parti, che rilasci la casa coniugale e le relative Controparte_1 pertinenze, di proprietà esclusiva di , entro e non oltre la data del 30.11.2024 Parte_1
8.dà atto che i genitori prestano il consenso per il rinnovo del passaporto di LÒ
B. Preso atto della rinuncia delle parti alle istanze istruttorie formulate in atti e fatta salvo il potere di attivazione d'ufficio del giudice ex art. 473 bis. 2 cpc, rinvia la causa per verificare l'evoluzione della situazione complessiva del nucleo all'udienza del 18.12.2024 ore 14.30 onerando le parti di depositare in atti entro il 30.11.2024 una relazione di aggiornamento a firma del dott. circa Per_2
l'andamento della presa in carico di e dei genitori nonché una relazione a firma del _1 professionista individuato dalle parti per il supporto alla genitorialità”. All'udienza del 18.12.2024 il Giudice, sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la rimessione in decisione, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e assegnando altresì alle parti termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 30.12.2024 il Giudice, dott.ssa VAentina Di Peppe, in temporanea sostituzione del Giudice delegato, ha così provveduto: letta l'istanza urgente depositata in data odierna dalla difesa di parte resistente con cui la stessa ha chiesto di disporre, ex artt. 473 bis 15 e 23 c.p.c., la modifica delle frequentazioni madre-figlio, disponendo in particolare che starà con la madre: - dal 2 al 7 gennaio 2025 p.v., quando la _1 stessa lo riporterà presso il padre, come individuato in sede di Coordinazione genitoriale;
nonché -
a far data da gennaio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina oltre a un giorno a settimana, il mercoledì, dall'uscita di scuola sino al giorno dopo;
Ritenuto che non ricorrono alla luce degli elementi dedotti a sostegno dell'istanza profili di pregiudizio imminente e irreparabile per il minore, per provvedere d'urgenza alla modifica delle frequentazioni nel senso richiesto dalla parte resistente;
Considerato che invece la rappresentata situazione disfunzionale del nucleo è già da tempo nota, oltre che su accordo delle parti in carico al dott. del Centro Zona;
Per_2
Rilevato altresì che la causa è fissata in decisione al prossimo 28/02/2025;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, dato atto che le stesse hanno articolato le proprie richieste per la definizione del procedimento, ha rimesso la causa al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.03.2025.
***
Sulle istanze istruttorie.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento (in particolare, l'ascolto del minore e gli accordi medio tempore raggiunti dai genitori) consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
Pagina 9 di 17 Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Con riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, deve innanzitutto osservarsi che il Giudice delegato, con provvedimenti temporanei e urgenti resi all'esito dell'udienza del 18.06.2024, ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in punto di affido condiviso di e _1 collocamento prevalente dello stesso con e presso il padre, ritenendo che tale assetto fosse conforme all'interesse del minore e non presentasse profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, mentre parte convenuta ha chiesto l'affido di all'Ente, con limitazione della _1 responsabilità di entrambi i genitori con riferimento alle scelte sanitarie relative al minore e incarico al Servizio sociale dell'Ente Affidatario di regolamentare e monitorare le frequentazioni del figlio con entrambi i genitori, rappresentando il proprio timore a che il padre, una volta definito il giudizio, possa interrompere il percorso di coordinamento genitoriale, unico momento in cui i genitori riuscirebbero a condividere la genitorialità e a scambiarsi informazioni circa il figlio.
Ritiene il Collegio che la situazione del nucleo familiare in questione, pur caratterizzata da incomprensioni e difficoltà comunicative, non giustifichi l'affidamento di a un soggetto terzo _1 né alcuna limitazione della responsabilità dei genitori, i quali singolarmente considerati sono in possesso di sufficienti competenze genitoriali.
Nel caso di specie, infatti, le rilevanti criticità che caratterizzano la coppia genitoriali attengono non alla di loro capacità di prendersi cura del figlio minore, bensì alla loro relazione, altamente disfunzione.
Deve tuttavia osservarsi che, allo stato, i genitori, hanno dimostrato di riconoscere le difficoltà le proprie difficoltà relazionali affidandosi a un supporto esperto per la ricostruzione di una comunicazione funzionale alla condivisione della responsabilità genitoriali.
La prosecuzione di tale supporto è condizione imprescindibile per l'affido condiviso del minore, con la conseguenza che se definito il procedimento uno dei due genitori dovesse decidere di interromperlo, le future valutazioni cui sarà chiamato il Tribunale non potranno non tenerne conto.
Invero, nel corso del coordinamento genitoriale, è emersa “l'esistenza di un quadro di conflittualità particolarmente esacerbata. Entrambi nutrono un'opinione molto compromessa dell'altro, esprimono giudizi di profonda sfiducia, e si dicono persuasi che l'altro genitore eserciti un ruolo disfunzionale nella relazione con il figlio” (cfr. relazione del 22.01.2024 redatta dal dott. . Per_2
Sono quindi ancora attuali le tensioni tra i genitori, “radicate in una profonda e reciproca sfiducia e in difficoltà ancora significative nella condivisione di comunicazioni anche molto semplici” e coinvolgenti anche “aspetti che impattano direttamente con la vita di ” (cfr. relazione cit.). _1
A ciò deve aggiungersi la ferma volontà di , manifestata a partire dall'aprile 2023, di vivere _1 presso l'abitazione paterna e di limitare le frequentazioni con la madre, verso la quale ha cominciato a nutrire frustrazione, rabbia e disorientamento.
La crisi della relazione madre-figlio ha, secondo i professionisti, radici ben più strutturate e profonde rispetto alla rottura dell'unione coniugale ed è tradotta dal ragazzo nella “sensazione che la madre sia poco trasparente nei suoi confronti, che le sue comunicazioni siano confusive o comunque fuori fuoco rispetto ai suoi bisogni”, oltre che nell'impressione “di essere esposto da lei a comunicazioni delatorie o recriminatorie più o meno esplicite nei confronti del padre, in relazione a eventi progressi o recenti” (cfr. relazione del 02.12.2024 del dott. . In particolare, è apparso “molto Per_2 _1 risentito nei suoi confronti, di una rabbia che egli fatica a circostanziare in singoli eventi ma che
Pagina 10 di 17 attinge, più probabilmente a una frustrazione, una sorta di delusione di fondo, nella quale appunto si mischiano temi evolutivi più tipicamente adolescenziali e reminiscenze del passato a cui è difficile attingere” (cfr. relazione dell'11.07.2024 del dott. . Per_2
Quanto alla figura materna, gli esperti hanno sottolineato come la madre fatichi “a cogliere e comprendere la dimensione specifica e personale della crisi relazionale con il figlio […] e il modo in cui il suo posizionamento affettivo e l'espressione delle sue istanze parentali genera spesso nel figlio risentimento, disorientamento e corroborazione della posizione di rifiuto.” (cfr. relazione del 02.12.2024 del dott. , evidenziando che “in assenza di una chiara evidenza che il padre Per_2 ostacoli nell'incontrarla, e atteso che in ragione della sua età sarebbe impossibile Per_5 costringerlo, è indispensabile che sia lei a impegnarsi al meglio per cogliere, nelle resistenze di
, bisogni affettivi frustrati e fatiche delle quali il ragazzo non ha alcuna responsabilità” (cfr. _1 relazione cit.).
Alla luce di quanto sopra, stante l'atteggiamento restio di ad approfondire la relazione con la _1 figura materna, appare necessario che tutti i componenti del nucleo assumano un ruolo partecipativo nel recupero della relazione madre-figlio, che parta dall'effettiva disponibilità materna a mettere in discussione il proprio modo di approcciarsi al figlio, dimostrando di saper cogliere e comprendere le esigenze di quest'ultimo, e sfoci nella collaborazione paterna a non ostacolare l'opportunità di di ridefinire la sua posizione nei confronti della madre. _1
In tale contesto, la disfunzionalità interna alla coppia genitoriale è elemento che inevitabilmente interferisce “in modo molto significativo con le traiettorie del possibile recupero della relazione madre-figlio” (cfr. relazione dell'11.06.2024 del dott. , non potendosi escludere che la Per_2 persistente diffidenza di verso la madre venga alimentata, da un lato, dalla sfiducia del padre _1 nella possibile positiva evoluzione della relazione madre-figlio e, dall'altro, dalla mancata piena presa di coscienza da parte della madre del proprio ruolo nella vicenda.
Gli stessi esperti hanno evidenziato come, nell'ottica di una ripresa, graduale ma effettiva, della relazione madre-figlio, sia necessario accompagnare nella elaborazione della rabbia _1 accumulata verso la madre, considerato che lo stesso “se è posto nella condizione di scegliere tenderà continuamente a riconfermare la propria scelta iniziale, ma ciò non lo aiuterebbe ad aprire spazi di riflessione né a temperare gli effetti abrasivi della cesura operata, né ad accedere in modo autentico ai propri movimenti affettivi in continua evoluzione.
È dunque probabilmente consigliabile, in prospettiva, che non sia posto reiteratamente nella _1 condizione di dover continuamente riposizionarsi in questa dialettica affettiva e scegliere quanto e come incontrare la madre.
Ciò significa per i genitori impegnarsi ad allestire uno scenario di lenta ma graduale ripresa di spazi relazionali più ampi con la madre, che non siano suscettibili di continui cambiamenti, rivisitazioni né siano troppo aperti a margini di discrezionalità di .” (cfr. relazione del 22.01.2024 redatta _1 dal dott. . Per_2
Pertanto, ritiene il Collegio necessario fissare nella prosecuzione del “percorso di supporto psicologico intrapreso, in forme compatibili con l'investimento del ragazzo, con l'auspicabile sostegno di entrambi i genitori” (i quali dovranno mostrarsi disposti a offrire “una seria disponibilità a ripristinare minime comunicazioni” senza che queste “tornino ad essere terreno di recriminazione per incomprensioni passate o pretesto per alimentare nuovi contenziosi”; cfr. relazione dell'11.06.2024 del dott. , il presupposto indispensabile per evitare una deroga alla Per_2 genitorialità condivisa, come indicato dagli operatori che hanno in carico il nucleo.
Pagina 11 di 17 Quanto al collocamento di e alle frequentazioni dello stesso con il genitore non collocatario, _1 il Collegio ritiene di dover confermare il collocamento del minore presso l'abitazione paterna, e la regolamentazione delle frequentazioni madre-figlio come attualmente in essere, tenuto conto del fatto che, in assenza di elementi di pregiudizio per il minore, tale assetto appare l'unico effettivamente realizzabile alla luce della volontà di , ormai sedicenne, e dell'esigenza di garantire allo stesso _1 gradualità e continuità nella relazione con la madre. Quest'ultima quindi incontrerà il minore per due cene a settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:30.
Tale assetto, con il contributo delle figure esperte che si auspica continueranno a sostenere il nucleo familiare, potrà essere rimodulato nell'ottica di ampliare, con gradualità e costanza, le frequentazioni tra madre e figlio secondo un calendario sempre meglio rispondente al prioritario interesse di , _1 che ha diritto a coltivare una relazione autentica anche con la figura materna.
Sull'assegnazione della casa coniugale. A mente dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
La ratio della norma è quella di garantire alla prole minorenne la conservazione del proprio contesto abitativo e ambientale anche dopo la disgregazione del nucleo, quale condizione funzionale a garantire alla prole una crescita serena.
Solo la suddetta esigenza di tutela legittima la compressione del diritto di proprietà (piena o parziale) della parte che, in quanto genitore non convivente in misura prevalente con il figlio, si vede impedita nel godimento e nella possibilità di disporre del bene.
Nel caso di specie, la casa familiare sita in Milano, via Petrarca n. 16, è interamente di proprietà del sig. ed è stata assegnata, sin dalla pronuncia di separazione, alla sig.ra , in quanto Parte_1 CP_1 genitore collocatario prevalente del figlio minore . _1
Tuttavia, a partire dall'aprile 2023, il minore ha espresso e attuato la volontà di vivere con e presso il padre, ove quindi ha fissato la sua attuale dimora abituale.
Da ciò consegue il venir meno delle esigenze di tutela poste a giustificazione dell'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario della prole in via prevalente, considerato che non _1 convive più con la madre nella casa oggetto di assegnazione e che già con provvedimenti temporanei e urgenti adottati all'esito dell'udienza del 18.06.2024 il Giudice delegato ha disposto, sull'accordo delle parti e in conseguenza del collocamento di presso il padre, il rilascio da parte della _1 madre della casa assegnata e delle relative pertinenze entro e non oltre il 30.11.2024.
Sul punto, osserva il Collegio che, stante la mancata ottemperanza al suddetto rilascio, parte convenuta ha agito in via esecutiva per il recupero dell'immobile e che, per l'effetto, in data
06.03.2025 è stata fissata la consegna delle chiavi alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario.
Per le ragioni sopra esposte e tenuto conto della disponibilità di parte convenuta, come dichiarata all'udienza del 18.06.2024 (pur rimasta inattuata per allegate difficoltà economiche) e successivamente confermata in sede di comparsa conclusionale, di aderire alla richiesta di rilascio formulata da parte attrice, la domanda di revoca di assegnazione della casa coniugale alla madre risulta fondata e deve pertanto essere accolta.
Sul contributo nel mantenimento del figlio.
Con riferimento alla previsione e determinazione del contributo economico nel mantenimento di
, il Collegio osserva, innanzitutto, che con provvedimenti temporanei e urgenti adottati _1
Pagina 12 di 17 all'udienza del 18.06.2024 il Giudice delegato ha disposto, sull'accordo delle parti, che il padre si facesse carico integralmente del mantenimento diretto del minore e che i genitori concorressero, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative allo stesso, con AUU interamente a favore del padre.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice, allegando l'inadempimento materno nella contribuzione delle spese straordinarie per la quota di sua spettanza, si è reso disponibile a sostenere integralmente le spese straordinarie relative a e ha chiesto porsi a carico della madre l'obbligo _1 di contribuire nel mantenimento del figlio mediante la somma complessiva mensile di € 500.
Di contro, parte convenuta, allegando l'obiettiva disparità economica tra i genitori, ha chiesto porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore mediante una somma pari ad almeno 3.000 € (comprensiva della quota per la locazione di una casa adeguata alle esigenze e alle abitudini del minore), oltre al 100% delle spese straordinarie.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che il sig. è titolare di Parte_1 un'impresa individuale che fornisce attività di consulenza finanziaria abilitata all'offerta fuori sede e produce un reddito complessivo pari ad € 91.542 nel 2023, € 204.375 nel 2022 ed € 40.952 nel 2021. Vive attualmente presso l'immobile sito in Milano, via Giusti n. 9, di proprietà della sua nuova moglie, sul quale grava un onere di mutuo cointestato fra i coniugi pari a circa € 4.600 mensili.
Quanto alla sua situazione patrimoniale, risulta che il sig. Parte_1
- È proprietario, in ragione del 100%, dell'immobile sito in Milano, via Petrarca n. 16, prima adibito a casa coniugale;
- È titolare, in ragione del 50%, della nuda proprietà dell'immobile sito in RG, via Noca
n. 1, dove attualmente vive la madre (che ne è usufruttuaria), e di cinque terreni nella campagna bergamasca;
- È proprietario, in ragione del 50%, dell'immobile sito in Gabicce (Pesaro), via Panoramica n.
168, adibito a casa vacanze;
- È titolare di due conti correnti, l'uno acceso presso il cui saldo attivo al 31.12.2024 CP_5
è pari a circa € 40.125, e l'altro acceso presso , il cui saldo attivo al 31.12.2024 è pari a CP_6 circa € 8.832.
Con riferimento, invece, alla situazione economico-patrimoniale della convenuta, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che la sig.ra continua a svolgere attività da CP_1 lavoro dipendente presso Mediaset R.T.I. S.r.l., per la quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa 3.000 €, alla quale si aggiungono ulteriori introiti per circa 4.000 € all'anno a titolo di attività da lavoro autonomo.
È titolare di due conti correnti, accesi l'uno presso , il cui saldo attivo al 31.12.2024 è pari a CP_6 circa € 6.903, e l'altro presso , il cui saldo attivo al 31.12.2024 è pari a circa € 365, nonché CP_6 di diversi depositi finanziari, il cui controvalore ammonta complessivamente a circa € 170.000.
Ciò posto, osserva il Collegio che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e artt. 315-bis c.c. ss.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Pagina 13 di 17 Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. Alle capacità economiche dei genitori: il Collegio sul punto registra un equilibrio che pende a favore del padre, il quale ha negli anni assunto una capacità lavorativa decisamente più retributiva della madre, rimasta invece costante negli emolumenti lavorativi percepiti. A ciò devono peraltro aggiungersi le incongruenze della situazione economico-reddituale delle parti, considerato che entrambe hanno allegato spese maggiori di quelle che effettivamente potrebbero sostenere con i redditi/risparmi dichiarati, e l'assenza di obiettività e trasparenza nella compilazione dei dati richiesti: da un lato, il padre, pur avendo subito nel corso degli anni una contrazione del proprio reddito lavorativo (considerati i complessivi 300/400 mila euro percepiti negli anni antecedenti alla pronuncia di divorzio, prima del licenziamento dalla Citigroup Global Markets), ha omesso di fornire precise allegazioni in ordine all'attuale partecipazione alla società di famiglia CP_9 operante a Praga, a quanto eventualmente ricevuto dalla successione paterna, alla destinazione degli ingenti risparmi, anche esteri, per come ricostruiti in sede di divorzio, trascurando di depositare in giudizio gli estratti conti completi dei conti correnti o deposito titoli delle ultime tre annualità; dall'altro, la madre ha documentato introiti ulteriori rispetto a quelli di fonte lavorativa, sulla base del costante supporto ricevuto dai genitori, della vendita dell'immobile di sua proprietà e della partecipazione societaria alla società familiare MAs (la cui quota è stata soltanto recentemente ritrasferita al padre).
2. Al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie, è il padre a farsi carico pressoché integralmente di ogni necessità, anche economica, del minore, avendo quest'ultimo manifestato, almeno per il momento, la ferma volontà di non pernottare presso l'abitazione materna e di essere disposto a frequentare la madre soltanto per due cene a settimana.
3. Alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di quasi 16 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della posizione economico-reddituale di entrambe le parti come emersa, considerata, oltre all'età del minore, le ridotte modalità e tempistiche di frequentazione con la madre, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico della madre l'obbligo di contribuire nel mantenimento indiretto di versando al padre, in via _1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, la somma mensile complessiva di € 350 (rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
prima rivalutazione aprile 2026), restando a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui lo stesso starà presso di lui.
Stante la disponibilità di parte attrice a farsi interamente carico delle spese straordinarie relative al minore, anche alla luce dell'equilibrio economico-patrimoniale dei genitori come sopra descritto,
Pagina 14 di 17 ritiene il Collegio equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di sostenere le spese straordinarie di in ragione del 100%. _1
L'AUU dovrà continuare ad essere percepito per intero dal padre. Deve in ogni caso essere rigettata, in quanto infondata nell'an e non definita nel quantum, la domanda di parte convenuta di ottenere la condanna di parte attrice ex art. 473 bis.39 c.p.c. al risarcimento dei danni: le inadempienze del sig. genericamente allegate, sono rimaste sfornite di alcun Parte_1 sostegno probatorio.
Sulle spese di lite.
In considerazione della prevalente soccombenza di parte convenuta, ritiene il Collegio che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbano essere poste per 2/3 a carico di e Controparte_1 compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica della sentenza n. 6891/2020 emessa dal Tribunale di Milano il 28.10.2020 e pubblicata il
04.11.2020, così decide:
1. Dispone l'affido di , nato il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, con _1 collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza, presso e con il papà;
2. Revoca l'assegnazione della casa familiare, sita in Milano, via Petrarca n. 16, e delle relative pertinenze alla madre;
3. Dispone che la regolamentazione delle frequentazioni tra madre e figlio, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto delle indicazioni dei professionisti che hanno in carico il nucleo familiare, nonché del primario interesse di , avvengano, almeno in un _1 primo momento, per due cene a settimana, individuate nelle giornate del lunedì e del giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:30;
4. Invita entrambi i genitori a mantenere attiva la presa in carico del nucleo presso il Centro
Zona, proseguendo tutti i percorsi di sostegno già avviati, in favore sia dei genitori (supporto alla genitorialità e sia di (sostegno psicologico), che supportino i genitori Per_6 _1 nella ricostruzione di un dialogo tra loro che sia funzionale, oltre che all'attuazione dell'assetto decisionale sulle scelte riguardanti , anche alla fattiva collaborazione degli _1 stessi nel recupero della relazione tra madre e figlio;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio Controparte_1 versando al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di marzo
2025, la somma mensile complessiva di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli Indici
Istat; prima rivalutazione aprile 2026);
6. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di sostenere Parte_1 integralmente le spese straordinarie relative al minore, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
Pagina 15 di 17 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
- spese di mensa scolastica, da sempre rimborsate;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
7. Dispone che l'AUU continui ad essere percepito per intero dal padre;
8. Liquida le spese di lite nella somma di € 3.000 per compensi, oltre al 15% di spese generali,
IVA se dovuta e CPA, disponendo che le stesse vengano poste a carico di Controparte_1 in ragione di 2/3 e compensate per il resto.
Si comunichi.
Pagina 16 di 17 Così deciso in Milano, il 5 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa VAentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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