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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 117/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Basilicata - Via Dei Mille-C.da Canale 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez. 1
e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TCAII0100001 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, ha proposto appello avverso la sentenza n. 86/2025 emessa dalla CGT di Potenza il 21.01.2025, depositata il
04.02.2025, con cui è stato rigettato il ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzioni notificato il giorno
11.03.2024 dalla Direzione Regionale della Basilicata per l'importo di euro 6.708,00, per avere l'interessato apposto un visto di conformità su dichiarazioni trasmesse da altro soggetto.
L'appellante ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento dell'atto di appello il contribuente ha dedotto:
- di non conoscere Nominativo_1;
- di non avere apposto alcun visto di conformità essendo stato l'inserimento del codice fiscale sulle contestate dichiarazioni effettuato in modo fraudolento;
- l'assenza di elementi di prova idonei a riconoscere l'effettiva riconducibilità della firma apposta sulla dichiarazione;
- di non avere mai avuto relazioni professionali con le società citate nell'atto di irrogazione.
Ha, di seguito, ribadito i motivi posti a fondamento dell'originario ricorso.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, mediante deposito di rituali controdeduzioni.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria, quanto al merito, ha dedotto:
- di avere, nel pieno rispetto delle disposizioni normative, contestato l'applicazione del visto di conformità su n. 26 dichiarazioni trasmesse da altro professionista, Nominativo_1, in violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità ed il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione;
- di avere irrogato la sanzione in virtù di quanto sopra accertato, con notifica al professionista del successivo atto.
Parte appellata ha, di seguito, rilevato:
- la genericità dei motivi di appello sostanzialmente riducibili alla totale dichiarata estraneità da parte dell'appellante, con inversione dell'onere probatorio da porsi a carico dell'Amministrazione di fatto non sussistente;
- la rilevanza della illegittima apposizione del visto anche sotto il profilo penale;
- l'inesistenza di una qualsiasi azione civile e/o penale promossa dal Ricorrente_1 nei confronti del controinteressato, essendo l'onere di accertare l'eventuale azione fraudolenta di quest'ultimo a carico esclusivo di chi la eccepisce.
Per l'effetto, l'Amministrazione finanziaria ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio. In data 30.01.2026, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi pretestuoso e palesemente infondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
I motivi dell'appello principale risultano essenzialmente ripetitivi delle questioni già sollevate innanzi al
Giudice di primo grado e tutte fondatamente disattese.
La CGT di Potenza, con ampia motivazione circa le ragioni poste a fondamento della decisione e con adeguata valutazione delle questioni sollevate in sede di ricorso, ha ritenuto legittimo il controllo rilevato dall'Amministrazione Finanziaria e legittima l'emissione del successivo atto di irrogazione sanzioni.
In sostanza, l'Agenzia, nel pieno rispetto delle disposizioni normative, ha contestato l'applicazione del visto di conformità su n. 26 dichiarazioni trasmesse da altro professionista, Nominativo_1, in violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità ed il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione e, per l'effetto, ha notificato al professionista, oggi appellante, l'atto impugnato.
Ebbene, i motivi di appello proposti risultano del tutto generici e sostanzialmente fondati sulla totale estraneità dichiarata da parte dell'appellante che, con inversione dell'onere probatorio, ha chiesto all'Amministrazione di identificare il soggetto effettivamente responsabile per le ragioni richiamate in premessa, a cui si rinvia.
In realtà, la irregolarità formale risulta pienamente accertata dall'Agenzia che ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente accertando le difformità di persona segnalate.
Discende che le contestazioni del ricorrente, che in sede di consegna del PVC ha dichiarato di non avere mai apposto il visto di conformità sulle relative dichiarazioni e di non avere mai conosciuto il sig. Nominativo_1, non hanno trovato alcun concreto riscontro.
L'appello del contribuente deve, quindi, ritenersi infondato e del tutto pretestuoso.
Va, quindi, integralmente respinto.
Alla soccombenza segue il pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 117/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Basilicata - Via Dei Mille-C.da Canale 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez. 1
e pubblicata il 04/02/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TCAII0100001 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, ha proposto appello avverso la sentenza n. 86/2025 emessa dalla CGT di Potenza il 21.01.2025, depositata il
04.02.2025, con cui è stato rigettato il ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzioni notificato il giorno
11.03.2024 dalla Direzione Regionale della Basilicata per l'importo di euro 6.708,00, per avere l'interessato apposto un visto di conformità su dichiarazioni trasmesse da altro soggetto.
L'appellante ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento dell'atto di appello il contribuente ha dedotto:
- di non conoscere Nominativo_1;
- di non avere apposto alcun visto di conformità essendo stato l'inserimento del codice fiscale sulle contestate dichiarazioni effettuato in modo fraudolento;
- l'assenza di elementi di prova idonei a riconoscere l'effettiva riconducibilità della firma apposta sulla dichiarazione;
- di non avere mai avuto relazioni professionali con le società citate nell'atto di irrogazione.
Ha, di seguito, ribadito i motivi posti a fondamento dell'originario ricorso.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, mediante deposito di rituali controdeduzioni.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria, quanto al merito, ha dedotto:
- di avere, nel pieno rispetto delle disposizioni normative, contestato l'applicazione del visto di conformità su n. 26 dichiarazioni trasmesse da altro professionista, Nominativo_1, in violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità ed il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione;
- di avere irrogato la sanzione in virtù di quanto sopra accertato, con notifica al professionista del successivo atto.
Parte appellata ha, di seguito, rilevato:
- la genericità dei motivi di appello sostanzialmente riducibili alla totale dichiarata estraneità da parte dell'appellante, con inversione dell'onere probatorio da porsi a carico dell'Amministrazione di fatto non sussistente;
- la rilevanza della illegittima apposizione del visto anche sotto il profilo penale;
- l'inesistenza di una qualsiasi azione civile e/o penale promossa dal Ricorrente_1 nei confronti del controinteressato, essendo l'onere di accertare l'eventuale azione fraudolenta di quest'ultimo a carico esclusivo di chi la eccepisce.
Per l'effetto, l'Amministrazione finanziaria ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio. In data 30.01.2026, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi pretestuoso e palesemente infondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
I motivi dell'appello principale risultano essenzialmente ripetitivi delle questioni già sollevate innanzi al
Giudice di primo grado e tutte fondatamente disattese.
La CGT di Potenza, con ampia motivazione circa le ragioni poste a fondamento della decisione e con adeguata valutazione delle questioni sollevate in sede di ricorso, ha ritenuto legittimo il controllo rilevato dall'Amministrazione Finanziaria e legittima l'emissione del successivo atto di irrogazione sanzioni.
In sostanza, l'Agenzia, nel pieno rispetto delle disposizioni normative, ha contestato l'applicazione del visto di conformità su n. 26 dichiarazioni trasmesse da altro professionista, Nominativo_1, in violazione dell'obbligo di identità soggettiva tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità ed il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione e, per l'effetto, ha notificato al professionista, oggi appellante, l'atto impugnato.
Ebbene, i motivi di appello proposti risultano del tutto generici e sostanzialmente fondati sulla totale estraneità dichiarata da parte dell'appellante che, con inversione dell'onere probatorio, ha chiesto all'Amministrazione di identificare il soggetto effettivamente responsabile per le ragioni richiamate in premessa, a cui si rinvia.
In realtà, la irregolarità formale risulta pienamente accertata dall'Agenzia che ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente accertando le difformità di persona segnalate.
Discende che le contestazioni del ricorrente, che in sede di consegna del PVC ha dichiarato di non avere mai apposto il visto di conformità sulle relative dichiarazioni e di non avere mai conosciuto il sig. Nominativo_1, non hanno trovato alcun concreto riscontro.
L'appello del contribuente deve, quindi, ritenersi infondato e del tutto pretestuoso.
Va, quindi, integralmente respinto.
Alla soccombenza segue il pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.