Sentenza 26 ottobre 2012
Massime • 2
In materia di delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Capo II del titolo VI del cod. pen., il titolare del bene protetto dalle norme incriminatrici è esclusivamente lo Stato e deve escludersi che possa rivestire la qualità di persona offesa di tali reati un'associazione privata.
In materia di delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (nella specie, acque destinate all'alimentazione) rientra nella esclusiva competenza del giudice il solo giudizio circa l'effettiva possibilità di un pericolo per la salute pubblica, mentre gli accertamenti di natura tossicologica concernenti l'individuazione di sostanze inquinanti e la loro intrinseca pericolosità sono di spettanza del perito o dei consulenti delle parti, ai quali il giudice non può sostituirsi operando autonome valutazioni tecniche in luogo della critica verifica della prova tecnica come prodotto scientifico.
Commentario • 1
- 1. LA TUTELA DELLE ACQUE NEL CODICE PENALE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA TUTELA DELLE ACQUE NEL CODICE PENALE. (di Adriano Pistilli Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti) Il delitto di cui all'articolo 439 c.p. è norma la cui consistenza è collegata a tutta una categorizzazione di fattispecie penali nelle quali entra in funzione il meccanismo del beneficio. Quando il legislatore utilizza tecnicamente una espressione che dice specificamente chiunque avvelena evidentemente non fa riferimento ad un termine generico che è quello del corrompimento dell'acqua o della adulterazione o della caratterizzazione diversa dal punto di vista fisico-chimico, ma fa riferimento ad un qualche cosa che si ricollega alla categoria del beneficio, alla categoria della sostanza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2012, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/10/2012
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3042
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 3991/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
UL ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PESCARA;
e
ASSOCIAZIONE CODICI ABBRUZZO CENTRO per i DIRITTI del CITTADINO;
avverso la sentenza in data 10 maggio 2011 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara nel proc. n. 3991/2012;
nei confronti di:
D'MB RG, nato a [...] il [...];
NG RO, nato a [...] il [...];
DI NN EO, nato a [...] il [...];
EL AN, nato a [...] il [...];
LU RO, nato a [...] il [...];
FE CO, nato ad [...] il [...];
NC RG, nato a [...] il [...];
TE RU, nato a [...] il [...];
Con la costituzione di parti civili di enti e associazioni;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per il capo C) e l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile per il capo D);
sentito l'avvocato Pezone Angelo del foro di Chieti, difensore della parte civile "Codici Abbruzzo Centro per i Diritti del Cittadino", il quale ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
sentita l'avvocata Bongiorno Giulia del foro di Roma, difensore di VE OR, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi;
sentito l'avvocato Di Carlo Fabrizio del foro di Pescara, difensore degli imputati, ON RO e Di AN EO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dai ricorsi;
sentito l'avvocato Della Rocca RG del foro di Pescara, difensore di VE OR, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito l'avvocato Amicarelli Giuseppe del foro di Pescara, difensore di Di AN EO e sostituto processuale dell'avvocato Augusto La Morgia del foro di Pescara, difensore di RA RG, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 maggio 2011 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, riqualificato in motivazione il delitto contestato al capo C) ai sensi degli artt. 110, 442 e 440 cod. pen. (distribuzione per il consumo di acque corrotte), in luogo dell'originaria imputazione di cui agli artt. 110, 442 e 439 cod. pen. (distribuzione per il consumo di acque avvelenate), ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di D'RO RG, NA RU, Di AN EO, VE OR e ON RO, perché il fatto non sussiste;
riqualificato, inoltre, il reato ascritto al capo D) come delitto previsto dagli artt. 110 e 323 cod. pen. (abuso di ufficio), in luogo dell'originaria imputazione ai sensi dell'art. 110 c.p. e art. 353 c.p., comma 2 (turbata libertà degli incanti da parte di pubblici ufficiali), ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di D'RO RG, GE RO, IA CO e RA RG, perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata emessa nell'ambito di un più vasto procedimento che vede imputate altre diciannove persone contestualmente rinviate a giudizio per i seguenti reati: concorso in adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari anche con condotta omissiva, previsto dagli artt. 110 e 440 cod. pen., così riqualificato il fatto già contestato, nella richiesta di rinvio a giudizio, come delitto di avvelenamento di acque ai sensi degli artt. 110 e 439 cod. pen. (capo A, commesso In Castiglione a Casauria e Tocco da
Causaria a partire da epoca anteriore e prossima al 1 ottobre 2002 fino a data immediatamente successiva al 29 ottobre 2007); disastro ambientale previsto dLLart. 110 c.p. e dLLart. 434 c.p., comma 2, (capo B, commesso in BU UL RI, da epoca anteriore e prossima al 1 ottobre 2002).
I capi di imputazione ricostruiscono puntualmente i fatti e le responsabilità ascritte ai singoli imputati, che hanno origine nel grave inquinamento attribuito alla produzione chimico industriale nello stabilimento Montedison/Ausimont sito in BU UL RI (provincia di Pescara), con i quattro siti di smaltimento dei propri rifiuti realizzati nel tempo: una prima discarica abusiva di dimensioni gigantesche (circa 165.000 metri cubi), attiva dal 1963 fino al 1972, a meno di 20 metri di distanza dalla sponda destra del fiume Pescara, in località Tre Monti/Valle della Pola, destinata allo smaltimento di ogni genere di rifiuti, tra cui le tossiche peci clorurate (residui costituiti prevalentemente da pentacloretano ed esadoretano), che, fino LLanno 1963, venivano scaricate direttamente, allo stato liquido, nel fiume Pescara;
due ulteriori discariche, entrambe poste più a monte rispetto LLinsediamento industriale, nelle quali, in contrasto con le autorizzazioni regionali allo smaltimento, rispettivamente, di materiati inerti e di rifiuti speciali, venivano invece smaltiti, fino LLaprile 1990, anche rifiuti tossici e nocivi contenenti mercurio, piombo, zinco, tetracloroetilene, idrocarburi leggeri e pesanti, boro, cloroformio, dicloroetilene, tricloroetilene e tetracloroetilene;
una quarta discarica del tutto abusiva, adiacente a quella autorizzata per i materiali inerti, già attiva fino agli anni sessanta, nella quale furono smaltiti, in modo indifferenziato, tutti i rifiuti provenienti dai processi di lavorazione del polo chimico.
Secondo la contestazione di cui al capo A), i detti agenti inquinanti avevano attinto, a partire dai primi anni novanta, le falde acquifere superficiali e profonde (fino a 100 metri di profondità), le quali, attraversando il sito industriale, alimentavano otto pozzi di captazione per l'acqua potabile realizzati dalla locale Azienda Comprensoriale Acquedottistica (A.C.A.), negli anni ottanta/novanta, a circa due chilometri e mezzo a valle dell'insediamento industriale, in località Campo Pozzi di Colle Sant'Angelo, destinati a soddisfare il fabbisogno idricoalimentare di tutta la Val Pescara e riULtati irreversibilmente inquinati a partire dal 1 ottobre 2002 per la presenza di sostanze tossiche e nocive alla salute dell'uomo (e, in taluni casi, anche cancerogene), accertata, a termini di contestazione, non solo prima dell'attingimento per il consumo (rilevati valori superiori a quelli minimi consentiti nella falda superficiale e nella falda profonda), ma anche nei punti di distribuzione finale (In prossimità del pozzi e presso fontane pubbliche).
Tali condotte, attribuite agli amministratori, dirigenti e responsabili tecnici della Montedison/Ausimont nonché ad esperti esterni, in accordo con i quali i primi avrebbero rappresentato una situazione ambientale diversa e distorta da quella reale, al fine di eludere gli obblighi derivanti dalla necessità di eliminare le conseguenze dannose prodotte, avevano determinato, secondo la contestazione di cui al capo B), il disastro ambientale di un'area di elevato pregio naturalistico, collocata al confine tra il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale del Gran Sasso. Sui predetti fatti, descritti nei capi A) e B) della rubrica, si innestano le ulteriori condotte che qui rilevano di cui ai capi C) e D).
In particolare al D'RO, quale presidente pro tempore dell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale su cui sono organizzati i servizi pubblici integrati come quello Idrico e dei rifiuti); al NA quale presidente pro tempore del C.d.A. (consiglio di amministrazione) dell'A.G.A. (Azienda Comprensoriale Acquedottistica che sottende ai servizi idrici nei comuni di Pescara, Chieti e Teramo); al Di AN e al VE nelle qualità,
rispettivamente, di direttore generale e direttore tecnico della stessa A.C.A.; e al ON quale responsabile del S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) di Pescara, è stato contestato di avere, in tempi diversi e con condotte anche indipendenti tra loro, immesso nella rete idrica acque destinate LLalimentazione umana emunte dal Campo Pozzi Colle Sant'Angelo, di cui al suddetto capo A), contaminate da sostanze altamente tossiche per la salute umana, come emerso fin dal 1 ottobre 2002, per l'accertato superamento dei valori congiunti di tetracloroetilene e tricloroetilene, e ciò fino alla definitiva chiusura di quei pozzi avvenuta il 30 novembre 2007.
In particolare, secondo l'analitica contestazione formulata nel capo C), gli imputati avrebbero fatto ricorso alla miscelazione (vietata) delle acque contaminate con quatte non alterate provenienti dLLacquedotto denominato "del Giardino", nonostante le segnalazioni dell'A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) e dell'A.S.L., nell'agosto 2004, circa il superamento dei valori limite previsti dal D.M. n. 471 del 1999 nelle acque del Campo Pozzi Sant'Angelo; e avrebbero apprestato costosi quanto inefficaci filtri per impedire l'immissione in rete delle sostanze inquinanti, disponendo la riapertura dei pozzi Sant'Angelo, già chiusi il 7/11/2005, con provvedimenti dell'agosto 2006 e del gennaio e luglio 2007.
Con l'ultima contestazione di cui al capo D), originariamente qualificata ai sensi dell'art. 353 c.p., comma 2, ma derubricata dal Giudice dell'udienza preliminare, come si è detto, a quella prevista dLLart. 323 cod. pen., si attribuisce al D'RO, nella predetta qualità, LLGE e al IA (rispettivamente Vice presidente e componente del C.d.A. dell'A.T.O. 4 di Pescara) e a RA RG (direttore dei lavori), di avere impedito, con mezzi fraudolenti, la gara per l'aggiudicazione dei lavori di fornitura e posa in opera di un terzo gruppo filtrante da realizzare in Campo Pozzi del Comune di Castiglione a Casauria, così ingiustamente avvantaggiando la AS Group s.n.c. di tale Pianella, già aggiudicataria della diversa opera pubblica di realizzazione di due nuovi pozzi in territorio di BU UL RI (fatto commesso in Pescara, il 4 aprile 2007).
2. Tale essendo l'ambito della complessa vicenda descritta nelle articolate contestazioni sopra riassunte, il Giudice dell'udienza preliminare ha diffusamente motivato la riqualificazione del delitto sub capo C) come distribuzione per il consumo di acque corrotte anziché avvelenate, a norma dell'art. 442 In relazione LLart. 440 anziché LLart. 439 cod. pen., ULla base della considerazione che la qualità delle acque misurata in prossimità degli otto pozzi del Campo Sant'Angelo, tranne due lievi superamenti accertati nei campioni prelevati il 31 maggio e il 24 luglio 2007, non aveva mai valicato i valori delle CLA (concentrazioni limite accettabili) fissati dalle normative interne (D.Lgs. n. 156 del 2006 in tema di Inquinamento ambientale e D.Lgs. n. 31 del 2001 in tema di inquinamento di sostanze alimentari) e dagli organismi internazionali Europei ed americani (EPA e WHO), diversamente dai valori registrati in prossimità delle zone di accumulo di rifiuti tossici e immediatamente a valle del sito industriale che avrebbero rivelato concentrazioni altissime, fino a cinque ordini di grandezza (ovvero 100.000 volte) superiori ai valori limite, inquinando la falda acquifera, superficiale e profonda, prevalentemente con i solventi clorurati per la maggiore mobilità di quest'ultimi rispetto ai metalli pesanti.
Tale ridotta intensità dell'apporto inquinante delle acque provenienti dai pozzi di Campo Sant'Angelo non consentirebbe, secondo il giudice dell'udienza preliminare, di ravvisare un avvelenamento delle acque, bensì il solo corrompimento di esse, attesa la diversità di tipo quantitativo - da riferire cioè alla maggiore o minore entità dell'alterazione potenzialmente nociva - ravvisata come unica discriminante tra le ipotesi criminose previste dagli artt. 439 e 440 cod. pen., di cui la seconda sussidiaria rispetto alla prima.
E, una volta ricondotto il fatto di cui al capo C) nell'ambito della fattispecie meno grave prevista dLLart. 442 in relazione LLart.440 cod. pen., la necessaria verifica del concreto pericolo per la salute umana disceso dalla distribuzione delle acque, peraltro limitata a brevi periodi di emergenza idrica nelle estati degli anni 2004 e 2007, condurrebbe, ad avviso del decidente, ad un esito negativo.
In particolare, il Giudice esclude tale pericolo concreto per le seguenti ragioni: a) miscelazione delle acque provenienti dal pozzi contaminati con le acque (di quantità ben maggiore e non inquinate) del già citato acquedotto "del Giardino" e ricorso a sistemi di filtrazione a carboni attivi delle prime;
b) Lievi superamenti delle CLA (concentrazioni limite accettabili) accertati nei soli campioni prelevati il 31 maggio e il 24 luglio 2007, di cui si è detto;
c) ridotta significatività anche di tali sconfinamenti considerati i margini del possibile errore analitico e valutato il tempo limitato di effettiva erogazione di acqua potabile miscelata, in rapporto al presumibile uso di un certo numero di utenti.
Ne è discesa la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti degli imputati del delitto di cui al capo C), per ritenuta insussistenza del fatto e, segnatamente, dell'evento del reato integrato dal pericolo di danno.
Quanto al reato di turbata libertà degli incanti contestato al capo D), la sua riqualificazione come abuso di ufficio è stata fondata UL rilievo che l'Impresa avvantaggiata, la AS Group s.n.c., riULtava già aggiudicataria di una diversa opera - quella di realizzare due nuovi pozzi in un'area a monte ULla falda del RI, immune da contaminazioni industriali - che avrebbe rappresentato la corretta soluzione del problema dell'approvvigionamento idrico, perché idonea a sostituire del tutto i pozzi di Campo Sant'Angelo contaminati dai solventi clorulati. Gli ostacoli di natura politico-amministrativa alla realizzazione della detta opera (mancato accordo ULl'Indennizzo richiesto dal Comune di BU UL RI per la sdemanializzazione degli usi civici gravanti UL Campo Pozzi S. Rocco) avrebbero determinato la sostituzione della costruzione dei nuovi pozzi con l'approntamento di un ulteriore gruppo filtrante, finalizzato a trattare l'acqua dei pozzi contaminati, in aggiunta al due gruppi già oggetto di un precedente intervento e di una diversa procedura di gara. Così operando, secondo il decidente, sarebbe stato evitato, seppure indebitamente, il ricorso ad una ulteriore gara imposta dalla diversità dell'opera da realizzare rispetto a quella già aggiudicata, ma non si sarebbe prodotto alcun turbamento di gara pubblica perché quest'ultima non avrebbe mai avuto inizio. Da qui la derubricazione del fatto, contraddistinto dLLillegittimo ricorso dell'escamotage della variante in corso di opera per evitare la nuova procedura di gara, in abuso innominato di ufficio e la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti degli imputati per mancanza di prova dell'elemento soggettivo (dolo intenzionale) postulato dal medesimo reato: la realizzazione dell'ulteriore gruppo filtrante, Infatti, appariva rispondente LLinteresse, sempre più urgente ed indifferibile, di continuare ad alimentare la rete idropotabile della Val Pescara con le acque contaminate del Campo Pozzi, da sottoporre pertanto a più ampia filtrazione disinquinante.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara e la parte civile Associazione Codici Abruzzo - Centro diritti per il cittadino.
3. Il Procuratore della Repubblica deduce due motivi.
3.1. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle previsioni normative di cui agli artt.440 e 442 cod. pen. e art. 425 cod. proc. pen..
Il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe fondato il suo giudizio ULla base di una personale ed isolata attività interpretativa dei dati tecnici acquisiti nel corso del procedimento, facendo riferimento a non meglio individuate leggi scientifiche di copertura e anche a non esplicitati principi di tossicologia, prescindendo dalle fonti di prova raccolte nelle complesse indagini;
inoltre avrebbe proposto una errata ricostruzione delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 439 e 440 cod. pen., fondata esclusivamente UL parametro della quantità del rischio creato con le condotte di avvelenamento o corrompimento, alla stregua di un criterio di gradualità quantitativa del pericolo per la salute pubblica e non di offensività qualitativa delle condotte tipiche, operando un mutamento della definizione giuridica del fatto, peraltro non esplicitata nel dispositivo, rispetto alla contestazione del pubblico ministero, su cui ha innestato una ricostruzione del fatto del tutto autonoma da quella formulata dLLaccusa, finalizzata al proscioglimento degli imputati.
In tal modo, sarebbe stata violata la norma processuale di cui LLart. 425 cod. proc. pen., posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'Imputato, ma l'inutilità del dibattimento per l'inesistenza di una prevedibile possibilità che esso pervenga ad una diversa soluzione;
inoltre, sarebbero state erroneamente applicate le fattispecie penali di cui agli artt. 439 e 440 cod. pen., contraddistinta la prima dal pericolo presunto per la salute pubblica e la seconda dal pericolo concreto indotto da una condotta contraddistinta da frode, postulando il giudice, in entrambi i casi, la misurazione del rischio e proponendo al riguardo parametri numerici (ad esempio: 10 su 100) del tutto incerti.
3.2. Con il secondo motivo il pubblico ministero denuncia la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice, da un lato, avrebbe riconosciuto l'esistenza di superamenti dei limiti di sicurezza delle concentrazioni di sostanze tossiche (CLA) e ritenuto sussistente la contaminazione delle acque emunte dal Campo Pozzi Sant'Angelo, e, dLLaltro, avrebbe escluso il pericolo concreto per la salute pubblica, ancorandolo a fattori incerti quali l'esposizione nel tempo degli utenti al fattore di rischio e l'adeguato monitoraggio della distribuzione delle acque contaminate da sostanze nocive.
La negazione del pericolo per la salute della collettività sarebbe contraddetta, in particolare, dalle analisi effettuate presso laboratori privati il 31 maggio 2007 e il 24 luglio 2007, rivelatrici di valori di tetradorometano nelle acque distribuite per il consumo superiori alle CLA, e la miscelazione delle acque contaminate con le acque non contaminate provenienti da diversa fonte (la ricordata sorgente "del Giardino"), LLinterno del medesimo acquedotto, sarebbe stata arbitrariamente assunta come sicuro fattore di esclusione della pericolosità, In contrasto con la variabilità degli apporti e delle corrispondenti concentrazioni delle sostanze tossiche miscelate, non suscettibili di essere costantemente e rigorosamente controllate, donde la sussistenza del pericolo astratto postulato dal reato contestato.
La natura intrinsecamente tossica delle sostanze riscontrate sarebbe stata, pertanto, ingiustamente trascurata dal Giudice come elemento di per sè significativo di pericolosità, posto che, laddove si tuteli un bene diffuso come la salute pubblica, il pericolo astratto è l'unico che possa fornire ai soggetti terzi, esposti alle scelte politico-amministrative dei tecnici e gestori delle fonti di approvvigionamento non sempre ispirate a rigorosi criteri tecnico- scientifici, la dovuta tutela anticipata di tale interesse primario ed indisponibile, nel rispetto del principi di prevenzione e precauzione sanciti anche dal diritto sovranazionale in materia ambientale.
4. L'Associazione Codici - Centro per i diritti del cittadino, parte civile nel procedimento, tramite il procuratore speciale, avvocato Fausto Corti del foro di L'Aquila, propone con riferimento al capo C), dodici motivi di ricorso, corredati da ampi richiami agli atti delle indagini, che, in questa sede, per ragioni di economia espositiva, vengono meramente enunciati;
propone, inoltre, un motivo di ricorso anche con riguardo al capo D).
4.1. Con il primo motivo si deduce l'illogicità della motivazione in ordine ai tempi di esposizione della popolazione alle sostanze pericolose.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'esposizione totale, al fini della sussistenza del pericolo per la salute pubblica.
4.3. Con il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione nell'affermare che i valori delle sostanze pericolose ai rubinetti fossero nella norma.
4.4. Con il quarto motivo si deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riguardo LLerrata lettura degli esiti delle analisi ai rubinetti.
4.5. Con il quinto motivo si adduce la contraddittorietà della motivazione in merito LLefficacia dei filtri a carbone attivo.
4.6. Con il sesto motivo si sostiene l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine LLerrore statistico connesso alle misurazioni disponibili.
4.7. Con il settimo motivo si assume l'illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di pericolosità delle sostanze.
4.8. Con l'ottavo motivo si assume l'illogicità della motivazione e l'Inosservanza delle leggi nella parte in cui si ravvisa la sussistenza del pericolo soltanto in caso di valori sopra soglia.
4.9. Con il nono motivo si denuncia l'illogicità della motivazione e l'inosservanza di legge in ordine LLavvenuta omissione dei controlli.
4.10. Con il decimo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riguardo LLentità dei superamenti di soglia e alla possibilità di deroghe.
4.11. Con l'undicesimo motivo si assume la manifesta illogicità della motivazione in punto di asserita crisi idrica.
4.12. Con il dodicesimo motivo si deduce l'Inosservanza del D.M. n. 471 del 199 e del D.Lgs. n. 152 del 2006. Quanto al reato di cui al capo D), si denuncia la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione con riguardo LLeffettiva necessità di ricorrere al terzo gruppo di filtri a carbone attivo.
5. In data 12 settembre 2012 è stata depositata memoria nell'interesse degli imputati IA CO e RA RG, chiamati a rispondere del solo reato di cui al capo D), i quali rappresentano che il ricorso del Pubblico ministero non investe il detto reato e che l'Associazione Codici non è mai stata parte civile nei confronti degli stessi imputati, come da allegata ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare, cosicché la medesima Associazione non sarebbe legittimata a proporre impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere nei loro confronti perché il fatto ascritto al capo D), come sopra riqualificato, non costituisce reato.
6. Sono pervenute il 19 ottobre 2012 nell'interesse degli imputati NA RU, Di AN EO e VE OR memorie di confutazione dei ricorsi proposti;
e il 22 ottobre 2012 è pervenuta analoga memoria nell'interesse dell'imputato ON RO: in tutte le predette memorie si richiede la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va subito rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto dLLAssociazione "Codici Abruzzo Centro per i Diritti del Cittadino" avverso la sentenza di non luogo a procedere.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dopo le modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il cui art. 4 ha sostituito l'art. 428 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa LLesito dell'udienza preliminare, è ammesso esclusivamente agli effetti penali e, perciò, postula la contestuale ricorrenza nel proponente della qualità di persona offesa dal reato e di parte civile costituita (Sez. U, n. 25695 del 29/05/2008, dep. 24/06/2008, D'Eramo, Rv. 239701; Sez. 6, n. 16528 del 21/01/2010, dep. 28/04/2010, Mazza, Rv. 246997). Nel caso in esame, deve escludersi che la predetta Associazione sia persona offesa del delitto di cui al capo C), derubricato da distribuzione per il consumo di acqua da altri avvelenata (art. 442 in relazione LLart. 439 cod. pen.) a distribuzione per il consumo di acqua da altri adulterata o corrotta (art. 442 in relazione al meno grave fatto di cui LLart. 440 cod. pen.), poiché i delitti contro l'Incolumità pubblica, di cui al capo 2^ del titolo 6^ del codice, hanno come persona offesa ovvero titolare del bene protetto dalle norme incriminatrici esclusivamente lo Stato italiano e, per esso, il Ministro della Salute quale organo di vertice dell'esecutivo istituzionalmente preposto alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo la norma costituzionale di cui LLart. 32.
Parimenti va negata alla medesima Associazione la qualità di persona offesa del ritenuto delitto di abuso d'ufficio al sensi dell'art. 323 cod. pen., di cui al capo D), posto che il bene giuridico protetto dalla detta norma incriminatrice, compresa nel titolo 2^ del codice, va ravvisato esclusivamente nel regolare e ordinato svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione (conforme: Sez. 6, n. 39238 del 23/09/2011, dep. 28/10/2011, Santecchi, Rv. 251046, con riguardo al reato, compreso nel medesimo titolo, previsto dLLart.340 cod. pen.). Va aggiunto che, con riguardo al delitto di cui al capo D), l'Associazione Codici Abruzzo - Centro per i Diritti del Cittadino" non riULta neppure ammessa come parte civile, secondo il documentato rilievo contenuto nella memoria depositata, il 12 settembre 2012, dal difensore degli imputati, IA e CO, con allegata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, letta LLudienza del 12 aprile 2010, con la quale fu esclusa la costituzione di tutte le parti civili, limitatamente alle richieste di risarcimento nei confronti degli imputati del reato di cui al medesimo capo D).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna dell'Associazione Codici Abruzzo - Centro per i Diritti del Cittadino", al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro mille/00. 2. Passando LLesame del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Pescara, va precisato che esso investe la sentenza di non luogo a procedere limitatamente al delitto di cui al capo C), non essendo stata formulata alcuna censura con riguardo LLanaloga pronuncia relativa al reato, come sopra riqualificato, di cui al capo D).
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
È opportuno ricordare, In premessa, che il controllo del giudice di legittimità ULla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero, ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico applicato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. n. 20207 del 26/04/2012, dep. 25/05/2012, Braccio, Rv. 252719; conformi: n. 14253 del 2008, Rv. 239493; n. 2652 del 2009, Rv. 242500; n. 15364 del 2010, Rv. 246874; n. 28743 del 2010, Rv. 247860).
Ed è proprio tale riconoscibilità ad essere carente nel caso in esame.
La ritenuta insussistenza del delitto di distribuzione per il consumo di acque da altri adulterate o corrotte, ULla base dell'esclusa attitudine di esse a produrre nocumento alla pubblica salute, non riULta, infatti, ancorata dal decidente a valutazioni tecnico- scientifiche e tossicologiche di fonte qualificata ULle quali si sia legittimamente innestato il suo giudizio critico nel motivato esercizio del libero convincimento del giudice.
L'esclusione del pericolo per la salute pubblica di acque, seppure miscelate e filtrate, certamente provenienti da pozzi inquinati da sostanze tossiche, come riconosciuto in sentenza, è fondata, invece, su nozioni tecniche, epidemiologiche e statistiche di autonoma ed isolata elaborazione da parte dello stesso giudice, non confortate da valutazioni di esperti nominati dalle parti o d'ufficio, non riULtando espletata perizia ne' adeguatamente confutate le conULenze delle parti civili di segno contrario e, in particolare, gli elaborati degli esperti, Comba e Leonardi, dell'Istituto superiore della Sanità con riguardo agli esiti delle analisi eseguite il 31 maggio e il 24 luglio 2007 ai rubinetti di alcune utenze pubbliche e private, attestanti valori di tetraclorometano superiori alla CLA stabilita dal WHO;
con la conseguenza che la decisione assume, in più passaggi, il tenore di una dissertazione scientifica ULle nozioni di avvelenamento e corrompimento delle acque, anziché quello di una valutazione rigorosamente fondata sugli elementi di prova acquisiti nel complesso procedimento. E, al riguardo, non è superfluo ricordare che, se rientra nell'esclusiva competenza del giudice il giudizio circa l'effettiva possibilità di un pericolo per la salute pubblica rappresentato dLLacqua inquinata secondo i criteri di cui LLart. 440 cod. pen., gli accertamenti di natura tossicologica concernenti l'individuazione delle sostanze inquinanti e la loro intrinseca pericolosità sono di spettanza del perito o dei conULenti delle parti, ai quali il giudice non può sostituirsi, operando autonome valutazioni tecniche in luogo della critica verifica della prova tecnica come prodotto scientifico.
Tale confusione epistemotogica del processo decisionale rende oscuro il criterio prognostico adottato per escludere la sostenibilità dell'accusa in giudizio con riguardo al reato di cui al capo C), secondo la giusta censura della parte pubblica, e impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara cui appartiene il Giudice dell'udienza preliminare che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'MB, NG, DI NN, EL e TE limitatamente al fatto di cui al capo C) e rinvia per nuovo esame UL capo al GUP del Tribunale di Pescara.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'ASSOCIAZIONE CODICI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013