Art. 4.
Con le stesse misure, modalita' e decorrenze stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 3, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.
Con le stesse misure, modalita' e decorrenze stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 3, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.