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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 7545 anno 2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa VI ON ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
Parte_1
(CF: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato
[...] P.IVA_1
a difeso dall'avv. Leandro Ricignano ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico. attore
E
(CF. ) E CP_1 C.F._1 [...]
(CF. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
IL E' IE ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico. convenuti
(CF. ), nella qualità di A.U. e legale CP_1 C.F._3 rapp.te p.t. della “ , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Luca Parillo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico. convenuto
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_3
(di seguito ), ha convenuto in giudizio
[...] Pt_4 [...]
[...]
[...]
(n. 19.10.1933), e (n. 1.3.1988) CP_1 Parte_2 CP_1 esponendo:
- di essere proprietaria del fondo agricolo sito in tenimento del Comune di Castel
Campagnano (CE), alla località Torello o Scogliera, in C.T. Foglio 10, Particella n. 5034, bosco ceduo, classe U, are 20.44, reddito dominicale 2,11, reddito agrario 0,74;
- che con atto per notar (Rep. n. 15407) del 09.12.2013, detto fondo Persona_1
veniva alienato dai coniugi (n. 19.10.1933) e CP_1 Parte_2
(dichiaratisi proprietari per intervenuta usucapione) al proprio nipote (n. CP_1
1.3.1988);
- che, tuttavia, (cl. 1933) e non hanno mai acquisito CP_1 Parte_2
la titolarità del bene richiamato perché non lo hanno giammai posseduto uti domini.
Sulla base di tali premesse l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità del suddetto atto di compravendita e, per l'effetto, ordinarsi alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari di provvedere agli incombenti del caso con esonero di responsabilità.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti (cl. 1933), CP_1 [...]
e (cl. 1988), i quali hanno: in via preliminare, eccepito la Parte_2 CP_1 nullità della notificazione nonché l'inammissibilità della domanda spiegata da parte attrice;
chiesto, in via riconvenzionale, dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto del presente giudizio;
dichiararsi valido ed efficace l'atto stipulato in data
09.12.2013 con atto per notar tra (cl. 1933) e Per_1 CP_1 [...]
da una parte, e (cl. 1988), dall'altra. Vinte le spese con Parte_2 CP_1 attribuzione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale.
Dopo vari rinvii in precisazione conclusioni, all'udienza del 3.10.2025 veniva fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
*****************
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della notificazione sollevata dai convenuti posto che, come anche da ultimo sottolineato dalla Suprema Corte, la costituzione in giudizio sana la notifica nulla con efficacia ex tunc e tale effetto si produce anche se la parte si costituisce al solo fine di eccepire la nullità della notifica. La ragione è logica e pragmatica: se la parte si costituisce, dimostra di essere venuta a conoscenza
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dell'atto e di essere stata messa in condizione di difendersi. Lo scopo della notifica, portare l'atto a conoscenza del destinatario, è stato raggiunto (Cass. Civ. Ord. n.
8919/2025).
In via ulteriormente preliminare, va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda spiegata dalla parte attrice, con conseguente rigetto della eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio avanzata dalla parte convenuta, per indeterminatezza della domanda.
Sul punto, vale osservare che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164
c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va, peraltro, operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti 'assolutamente' incerto (Cass. civ., Sez. Unite, n. 8077/2012).
Inoltre, non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della 'causa petendi' è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti (ex multiis
Trib. Torre Annunziata, Sent. n. 245/2014).
Inoltre, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. in tal senso. Cass. Civ.,
n. 17180/2007).
Ebbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali appena richiamati, questo Giudice ritiene sussistenti i requisiti formali e sostanziali richiesti ex lege per la validità ed efficacia dell'atto processuale, sì da potere individuare inequivocabilmente la situazione sostanziale oggetto della pronuncia richiesta al Giudice adito.
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Volgendo, quindi, al merito della questione, giova evidenziare che l'azione svolta dall'attore deve qualificarsi in primo luogo come azione volta alla dichiarazione di nullità di un atto di compravendita intervenuto inter alios e fondata sulla dedotta carenza di causa sul rilevo della mancata titolarità in capo agli alienanti del bene alienato.
A tal uopo, occorre premettere che la stessa Cassazione ha chiarito che “La vendita di un immobile, del quale l'alienante dichiari di essere proprietario per compiuta usucapione, non è affetta da nullità per il fatto che tale vantato diritto non sia stato ancora giudizialmente accertato…” (Cass.,
Sez. II, 5 febbraio 2007 n. 2485).
Ebbene, nel caso in esame, la domanda svolta dall'attore è proprio volta all'accertamento dell'assenza di titolarità del bene in capo agli alienanti con riferimento al contratto di compravendita per notar del 09.12.2013, con il quale i sigg. Persona_1 [...]
(n. 19/10/33) e asserendo di essere proprietari in virtù CP_1 Parte_2 di un possesso protrattosi per oltre 20 anni, hanno alienato al nipote Sig. CP_1
(n. 1/3/88), appezzamento di terreno sito in agro di Castel Campagnano (CE) Loc.
Torello o Scogliera, meglio indicato in premessa.
Avendo i convenuti (cl. 1933) e proposto in via CP_1 Parte_2 riconvenzionale eccezione di usucapione per protratto possesso ultraventennale uti dominus, la fondatezza della domanda principale non può che essere vagliata esaminando la fondatezza della eccezione riconvenzionale.
La prima questione giuridica da affrontare, e sottesa alla domanda di nullità dell'atto di compravendita, è se possa ritenersi valida la vendita di un bene in cui l'alienante assume di essere diventato proprietario del bene che va a vendere per usucapione, ove manchi l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione.
Un primo orientamento giurisprudenziale, che molti riconducono alla sentenza della
Corte di Cassazione del 12.11.1996, n. 9884, ritiene che l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto dell'usucapione, affinché possa essere fatto valere e formare oggetto di un contratto di vendita, deve essere dapprima accertato e dichiarato nei modi di legge.
Tale orientamento muove dal presupposto che oggetto di un contratto di compravendita può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto reale, con la conseguenza che detto contratto non può avere ad oggetto il trasferimento del possesso di un immobile in se e per se e da esso, ove comunque posto in essere, non possono derivare gli effetti dell'accessione del possesso di cui al comma 2 dell'art. 1146 c.c., in
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quanto il possesso unibile ai sensi di detta norma e esclusivamente quello del precedente titolare del diritto trasferito (cfr., Cass. civ., 12.11.1996, n. 9884).
A tale orientamento giurisprudenziale se ne contrappone un altro, affermatosi più di recente, secondo cui non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr., cass. civ., 5.2.2007, n. 2485). Aderendo a tale ultimo orientamento, e, quindi, ritenendo che sia possibile disporre di un bene, con atto traslativo, assumendo di essere divenuto proprietario dello stesso per effetto del possesso per il tempo sufficiente all'acquisto per usucapione, senza che sussista una sentenza che abbia previamente accertato l'acquisto per usucapione, occorre che il dante causa, (che abbia assunto nell'atto traslativo di essere proprietario del bene per usucapione), ove convenuto in giudizio da chi contesta l'acquisto per usucapione, assumendo di essere lui il proprietario del bene per averlo acquistato in virtù di un atto traslativo di cui fornisce la prova, e chiedendo che sia dichiarata la nullità dell'atto traslativo posto in essere dal presunto proprietario per usucapione, deve fornire la prova di aver effettivamente acquistato il bene attraverso il possesso per un tempo necessario al compimento dell'usucapione. Questo giudice ritiene di aderire al secondo orientamento indicato, in quanto non sembrano sussistere seri impedimenti a che il proprietario di un bene, che sia divenuto tale per effetto di acquisto per usucapione, disponga di tali beni a terzi, purché, però, ove convenuto in giudizio da chi assume di essere il proprietario formale, assolva all'onere di provare il dedotto acquisto per usucapione.
Ebbene, si osserva che l'acquisto della proprietà (o di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata – per il tempo necessario stabilito dalla legge - continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa (ovvero esercizio di fatto del diritto reale di godimento) da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa (cfr. Cass., 11 febbraio 2000
n.1530; Cass., 23 marzo 1998 n.3081).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile, in particolare, è richiesto che il possessore abbia esplicato con pienezza, esclusività e continuità il potere di
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fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (cfr. Cass. 25922/2005).
Orbene, dalle dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è risultato accertato che il terreno per cui è causa è stato nella piena, esclusiva ed ininterrotta disponibilità, a far data dal 1987/1988, dei sigg. (cl. 1933) e CP_1
terreno, poi, da questi venduto al proprio nipote, Parte_2 CP_1
(cl. 1988), con atto del 09.12.2013, sul presupposto di essere divenuti proprietari del bene per intervenuta usucapione a seguito del possesso esercitato per oltre un ventennio.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 04.05.2018, ha riferito: Tes_1
“Conosco e perché siamo compaesani e perché il Sig. CP_1 Parte_2 [...] mi ha chiamato per svolgere dei lavori agricoli di sistemazione dei terreni nel terreno sito in loc. CP_1
“Torello”. Questo è avvenuto nel 1988, lo ricordo perché comprai l'escavatore nuovo…Quando ci sono andato io, il grano era appena stato tagliato e c'erano alberi di noce lungo la stradina. Lungo il fiume un filare di pioppi che erano stati già tagliati e noi togliemmo le relative radici e pulimmo i rovi…Intorno al
2012/2013 sono tornato sul fondo per fare un livellamento...Fui chiamato sempre dal Sig. Ho CP_1 iniziato l'attività nel 1987”.
Dichiarazione sostanzialmente analoga è quella dell'altro teste, escusso alla Tes_2 medesima udienza, il quale ha riferito: “Lavoro con mio fratello che ha un'impresa edile…per i signori nel fondo loc. Torello siamo andati ad estirpare delle radici di alberi che stavano lungo CP_1
l'argine del fiume. Era il 1988, era il periodo estivo…Nel terreno dei signori e CP_1 Parte_2 tornammo nel 2013 per fare un livellamento…Quando sono andato nel fondo, c'era CP_1
Non c'erano altre persone”.
Il teste sentito all'udienza del 04.05.2018, ha altresì dichiarato: “Sono la Testimone_3 nuora di e , avendo sposato il loro figlio CP_1 Parte_2 CP_3
Conosco il fondo oggetto di causa. Sono sposata da 30 anni. Da quando mi sono sposata, i signori CP_1
e hanno sempre coltivato tale fondo. Lo coltivano direttamente e anche mio marito li aiutava. Parte_2
Vi erano colture di erba medica, grano, granturco…Nessuno si opponeva a tale utilizzo del fondo, né
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chiedevano il permesso a qualcuno per l'utilizzo dello stesso, né pagavano alcun canone. Nessun altro utilizzava tale terreno”.
Né divergono sostanzialmente da quanto innanzi riportato, le dichiarazioni degli ulteriori testi escussi, di cui ci è verbale agli atti.
Da tutto quando sinora detto, ne deriva che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, i convenuti (n. 19/10/33) e CP_1 Parte_2 vanno dichiarati proprietari per intervenuta usucapione del fondo per cui è causa. E dunque, accertato che gli alienanti, all'epoca della conclusione dell'atto compravendita del
09.12.2013, erano già divenuti proprietari del fondo de quo, per averlo acquistato per usucapione, per effetto del possesso ultraventennale iniziato nel 1987/1988, la domanda di nullità dell'atto di compravendita deve essere rigettata perché infondata.
La presente sentenza deve essere trascritta nei pubblici registri Immobiliari dal
Conservatore, che vi è tenuto, per legge, ai sensi dell'art. 2651 c.c., contenendo essa una pronuncia di usucapione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti e, per l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà in favore di (n. 19.10.1933) e CP_1 del fondo agricolo sito in tenimento del Comune di Castel Parte_2
Campagnano (CE), località Torello o Scogliera, in C.T. Foglio 10, Particella n. 5034, bosco ceduo, classe U, are 20.44, reddito dominicale 2,11, reddito agrario 0,74;
2. RIGETTA la domanda di nullità dell'atto di compravendita per notaio Persona_1
del 09.12.2013 (Rep. n. 15407);
3. ORDINA la trascrizione della presente sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, in relazione alla pronuncia di usucapione in essa contenuta, con esonero di responsabilità del
Conservatore;
4. ND l' , Parte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti in solido, (n. 19.10.1933) e che liquida CP_1 Parte_2
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complessivamente in euro 6.164,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. IL E' IE.
5. ND l' , Parte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto
(n. 1.3.1988), che liquida complessivamente in euro 6.164,00 oltre spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Parillo
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 21/11/2025.
Il giudice
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