CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19972 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Yu YU nata in (CINA) il 06/12/1982 avverso l'ordinanza del 30/01/2026 del Tribunale del riesame di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere AN SI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dr. Fulvio Baldi, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame reale avanzata nell’interesse di YU Yu avverso il sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in relazione ai delitti per cui la stessa è indagata in concorso con QU YA, consistenti nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 292 e 295, secondo comma, lett. c) e d-bis), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a lei ascritto in qualità di co-gestore di fatto della “JP Tex di YA QU” per aver importato presso la dogana di Bologna interporto merce di provenienza extra-UE sottraendo tale merce al pagamento dell’IVA mediante fittizia introduzione della merce importata nel Penale Sent. Sez. 5 Num. 19972 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 deposito IVA “Foppiani Shipping and Logistics s.r.l.”, e nel delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 110, 48, e 479, cod. pen., a lei ascritto nella medesima qualità per aver importato le citate merci redigendo bollette doganali contenenti la falsa dichiarazione circa il regime di importazione delle merci, traendo in errore il pubblico ufficiale in servizio presso l’ufficio delle dogane, il quale, recependo tale falsa indicazione, svincolava le merci senza richiedere il pagamento dell’IVA. 2. Il ricorso per cassazione si compone di un unico, articolato, motivo, che deduce molteplici profili di violazione di legge, tanto in relazione alla posizione soggettiva della ricorrente quanto in relazione alla posizione generale. In primo luogo, è eccepita la genericità dello status di co-gestore di fatto attribuito alla ricorrente, atteso che l’impresa coinvolta nell’indagine avrebbe natura di impresa individuale e che non sarebbe stata individuata una società di fatto, e in ragione della mancanza di un’esatta descrizione della condotta di concorso. Non si potrebbe infatti ricostruire lo status di “testa di legno” in capo alla titolare QU YA solo alla luce della scarsa esperienza d’impresa; sarebbe tra l’altro notorio che titolari cinesi di aziende in Italia si avvalgano di dipendenti con maggiore padronanza dell’italiano e della contabilità, con mansioni e qualifiche elevate. La ricorrente non sarebbe poi stata in possesso di documenti aziendali, né di alcuna password. Inoltre, se fosse stata titolare di fatto, sarebbe irrazionale la sua messa a disposizione della P.G., peraltro per attività esclusivamente operative. Non vi sarebbe alcuna prova di atti di gestione, né di contatti con clienti e venditori se non di natura esecutiva. Allo stesso modo non vi sarebbe nulla di patologico nel trattamento economico a lei corrisposto, in ragione della particolare utilità per l’impresa di cui si è detto. In relazione ai profili generali, la scelta di fare e dove fare il deposito fiscale sarebbe esclusivamente in capo allo spedizioniere, e su di essa non avrebbe incidenza alcuna manifestazione di volontà della ricorrente. In ogni caso, non vi sarebbe prova di un elemento sintomatico di conoscenza o ingerenza da parte dell’importatore sulle attività dello spedizioniere. In ogni caso, sarebbe anche problematico ritenere che l’ipotesi del deposito virtuale possa ex se integrare sia il reato di contrabbando sia il reato fiscale. Difatti, nel caso di merci divenute “comunitarie” in quanto immesse in libera pratica, non vi sarebbe evasione dell’IVA all’importazione, la quale (sia in ragione dell’emissione di autofattura con compensazione dell’imposta, sia perché con la presa in carico della merce l’operazione doganale sarebbe esaurita, con la merce stessa che non potrebbe più considerarsi estera in caso di destinazione del bene al consumo interno) perderebbe la sua natura assimilabile al “diritto di confine”, mutando in un ordinario tributo interno. Nondimeno, per le merci comunitarie tale imposta non sarebbe mai assimilabile ai dazi doganali;
non vi sarebbe dunque mai, in tale caso, evasione dell’IVA penalmente rilevante, trattandosi di IVA interna. Tutto ciò avrebbe anche influenza in relazione alla configurabilità del presunto falso, poiché sarebbe difficile configurare la fattispecie penale in relazione alla bolletta doganale, poiché l’ufficio doganale si limiterebbe a certificare la sola presa in carico della merce, e il documento risulterebbe pianamente aderente alla realtà 3 3 per tutti gli altri dati, non essendosi specificato che il bene non sarebbe stato immesso materialmente nel deposito, fatto peraltro non ineluttabilmente attinente alla presa in carico. Non si potrebbe poi configurare alcun reato fiscale, poiché la merca sarebbe stata venduta e l’IVA sarebbe stata versata dall’importatore. Il decreto di sequestro farebbe riferimento a non meglio precisati approfondimenti sul parco clienti della JP, da ritenersi tuttavia veritieri e solidi, in assenza di motivazione per il postulato giudizio negativo. L’IVA, a seguito della cessione ai clienti, non sarebbe stata versata solo qualora questi avessero prodotto la prescritta dichiarazione di intenti;
tuttavia, per ritenere che ciò configuri reato, si sarebbe dovuta dimostrare la falsità della dichiarazione e la compartecipazione del venditore. Non vi sarebbe poi prova di inaffidabilità dell’acquirente. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Fulvio Baldi, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare deve richiamarsi il costante principio di diritto, secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, [...], Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, [...], Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, [...], Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è 4 4 fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]). 2.1.In secondo luogo, quanto ai presupposti essenziali dello strumento cautelare del sequestro preventivo, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sia necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è adottato il vincolo, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (tra le tante: Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, Rv. 258279 – 01; Sez. U., 23.2.2000; Sez. 2, n. 2248 del 11.12.2013; Sez. 2, n. 5656 del 28.1.2014), che pure deve presentare i caratteri, in concreto, di una verosimile fondatezza. In tema di sequestro preventivo, in altre parole, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, [...], Rv. 215840; sez. U n. 4 del 25/03/1993, [...], Rv. 193117; Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015, [...]; cfr. anche Corte Cost. ord. n. 153 del 2007). La verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Cassazione non può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva, e deve invece limitarsi al controllo delle compatibilità fra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez. U n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327). E a tal proposito occorre precisare — per quanto qui di interesse - che, nell'esercizio di tale analisi, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, conseguendone che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu oculi" (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [...]). 3.Tracciato il rigoroso perimetro del sindacato autorizzato in questa sede, è agevole osservare come il primo motivo di ricorso, che investe pertinenza ed esaustività della struttura argomentativa del provvedimento impugnato a riguardo del ruolo di co-gestore di fatto attribuito all’indagata, precipiti senza meno nell’alveo dell’inammissibilità, perché non percorre profili di violazione di legge o di assoluta carenza della motivazione, ma introduce sostanziali note di dissenso rispetto alla ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame, che ha congruamente descritto i plurimi indicatori che depongono per la posizione apicale assunta dalla prevenuta nell’impresa individuale JP TE di YA QU (presenza in Italia da molti anni, contesto familiare titolare di diverse società, di beni mobili registrati ed immobili, ammontare della remunerazione significativamente più elevato rispetto a quello della formale intestataria 5 5 della ditta, disponibilità personale dell’indirizzo mail e dei dispositivi informatici dell’azienda, interazione costante ed esclusiva con gli operanti della polizia giudiziaria nel corso della perquisizione e diretta interlocutrice dei locatori delle unità immobiliari funzionali all’esercizio dell’impresa). Inoltre, alla prevenuta è stata assegnata nel capo provvisorio d’incolpazione la veste di contitolare dell’impresa e non di unica titolare;
dunque, nella sostanza di parte di un contratto sociale “di fatto” stipulato con YA QU, che non è stata pertanto definita una “testa di legno”, come impropriamente addotto nel ricorso. 4.Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, perché elusivo del confronto con le repliche, per il vero meditate e circostanziate, offerte dal tessuto espositivo del provvedimento impugnato, non consentito in questa sede, perché orientato a censurare non la corretta applicazione della legge, quanto piuttosto l’incedere argomentativo dell’ordinanza, e manifestamente infondato perché in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di qualificazione giuridica delle bollette doganali e dei relativi contenuti attestativi. 4.1.Quanto, in particolare, al delitto di falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale doganale, la dichiarazione dell’importatore, destinata a provare la verità del fatto, confluisce nell’atto pubblico rappresentato dalla bolletta doganale (che non coincide con il registro di carico e scarico dei beni), nella quale viene attestata dal pubblico ufficiale che ha ricevuto la dichiarazione, nel caso di specie contrariamente al vero, la destinazione del bene importato e la sua introduzione “fisica” in un deposito fiscale e in definitiva la regolarità fiscale dell’operazione, con piena integrazione del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. Il c.d. doganalista, che forma il c.d. DAU, Documento Amministrativo Unico, è soggetto che “fa le veci” dell’Ufficio doganale ed esercita pertanto una mansione pubblica. Nella formazione della bolletta doganale, pertanto, lo spedizioniere assume la veste di pubblico ufficiale (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 5224 del 24/01/2007, [...], Rv. 235865 - 01; Sez. 5, n. 4950 del 30/11/2006, Prudenziati, Rv. 235783 - 01). La bolletta doganale rientra insomma nella categoria dei provvedimenti, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, in cui il pubblico ufficiale, o chi ne fa le veci, dà atto, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato (così Sez. U n. 35488 del 28/06/2007, [...], in motivazione;
Sez. U n. 1827 del 03/02/1995, [...], Rv. 200117). 4.2.Il provvedimento impugnato ha congruamente chiarito che non è consentito ricorrere ad una forma di deposito c.d. virtuale, perché la merce importata deve transitare materialmente nei locali del deposito fiscale e che il meccanismo utilizzato dai protagonisti della vicenda si è rivelato strumentale all’evasione dell’ Iva all’importazione, inclusa tra i diritti di confine (che deve essere corrisposta, in altre parole, in occasione delle operazioni doganali: ex multis, Sez.3, n. 4978 del 13/01/2022, PMT C/Gostner, Rv. 282921), non versata dall’importatore e – allo stato dello sviluppo degli accertamenti, legati all’ontologica fluidità della fase delle indagini preliminari - neppure dai suoi acquirenti, le cui artificiose dichiarazioni d’intenti sono risultate 6 6 strumentali ai comuni obbiettivi fraudolenti;
essa non si “trasforma” in merce comunitaria con l’emissione della c.d. autofattura - documento che nella sostanza consente lo svincolo della merce dal deposito fiscale e precede, e di certo non surroga, il necessario assolvimento dell’obbligazione tributaria - in assenza del versamento dell’Iva all’importazione e una condotta di evasione d’imposta, callidamente escogitata attraverso la concertazione di condotte elusive, non può certo “legittimare” l’immissione in libera pratica della merce medesima. La prospettazione difensiva che assume l’estraneità della ricorrente ad operazioni autonomamente curate ed organizzate dallo spedizioniere è stata compiutamente contrastata, con illustrazione ineccepibile, dal Tribunale del riesame, che ha ritenuto inverosimile che l’impresa importatrice, beneficiaria dell’evasione dell’imposta, non fosse partecipe del perdurante disegno ordito e concretizzato, la cui ricostruzione è stata convalidata dal compendio intercettivo, comprovante le illecite sinergie tra lo spedizioniere, il doganalista delegato alle operazioni, il titolare del deposito fiscale. D’altro canto, gli esiti della perquisizione eseguita nei confronti della JP TE e le verifiche documentali operate dalla polizia giudiziaria hanno riscontrato l’ideazione e realizzazione, da parte dei contitolari della ditta individuale, di uno strutturato sistema di frode fiscale. Le obiezioni del ricorso non si misurano con gli eloquenti passaggi dell’ordinanza impugnata e si limitano ad offrire, con toni talvolta perplessi e puramente interrogativi, una differente chiave di lettura degli accadimenti, meramente alternativa alle ragionate inferenze del provvedimento, in contrasto con gli ineludibili presupposti previsti per il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi colpa nella redazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente AN SI NR IO SL LI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dr. Fulvio Baldi, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame reale avanzata nell’interesse di YU Yu avverso il sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in relazione ai delitti per cui la stessa è indagata in concorso con QU YA, consistenti nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 292 e 295, secondo comma, lett. c) e d-bis), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a lei ascritto in qualità di co-gestore di fatto della “JP Tex di YA QU” per aver importato presso la dogana di Bologna interporto merce di provenienza extra-UE sottraendo tale merce al pagamento dell’IVA mediante fittizia introduzione della merce importata nel Penale Sent. Sez. 5 Num. 19972 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 deposito IVA “Foppiani Shipping and Logistics s.r.l.”, e nel delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 110, 48, e 479, cod. pen., a lei ascritto nella medesima qualità per aver importato le citate merci redigendo bollette doganali contenenti la falsa dichiarazione circa il regime di importazione delle merci, traendo in errore il pubblico ufficiale in servizio presso l’ufficio delle dogane, il quale, recependo tale falsa indicazione, svincolava le merci senza richiedere il pagamento dell’IVA. 2. Il ricorso per cassazione si compone di un unico, articolato, motivo, che deduce molteplici profili di violazione di legge, tanto in relazione alla posizione soggettiva della ricorrente quanto in relazione alla posizione generale. In primo luogo, è eccepita la genericità dello status di co-gestore di fatto attribuito alla ricorrente, atteso che l’impresa coinvolta nell’indagine avrebbe natura di impresa individuale e che non sarebbe stata individuata una società di fatto, e in ragione della mancanza di un’esatta descrizione della condotta di concorso. Non si potrebbe infatti ricostruire lo status di “testa di legno” in capo alla titolare QU YA solo alla luce della scarsa esperienza d’impresa; sarebbe tra l’altro notorio che titolari cinesi di aziende in Italia si avvalgano di dipendenti con maggiore padronanza dell’italiano e della contabilità, con mansioni e qualifiche elevate. La ricorrente non sarebbe poi stata in possesso di documenti aziendali, né di alcuna password. Inoltre, se fosse stata titolare di fatto, sarebbe irrazionale la sua messa a disposizione della P.G., peraltro per attività esclusivamente operative. Non vi sarebbe alcuna prova di atti di gestione, né di contatti con clienti e venditori se non di natura esecutiva. Allo stesso modo non vi sarebbe nulla di patologico nel trattamento economico a lei corrisposto, in ragione della particolare utilità per l’impresa di cui si è detto. In relazione ai profili generali, la scelta di fare e dove fare il deposito fiscale sarebbe esclusivamente in capo allo spedizioniere, e su di essa non avrebbe incidenza alcuna manifestazione di volontà della ricorrente. In ogni caso, non vi sarebbe prova di un elemento sintomatico di conoscenza o ingerenza da parte dell’importatore sulle attività dello spedizioniere. In ogni caso, sarebbe anche problematico ritenere che l’ipotesi del deposito virtuale possa ex se integrare sia il reato di contrabbando sia il reato fiscale. Difatti, nel caso di merci divenute “comunitarie” in quanto immesse in libera pratica, non vi sarebbe evasione dell’IVA all’importazione, la quale (sia in ragione dell’emissione di autofattura con compensazione dell’imposta, sia perché con la presa in carico della merce l’operazione doganale sarebbe esaurita, con la merce stessa che non potrebbe più considerarsi estera in caso di destinazione del bene al consumo interno) perderebbe la sua natura assimilabile al “diritto di confine”, mutando in un ordinario tributo interno. Nondimeno, per le merci comunitarie tale imposta non sarebbe mai assimilabile ai dazi doganali;
non vi sarebbe dunque mai, in tale caso, evasione dell’IVA penalmente rilevante, trattandosi di IVA interna. Tutto ciò avrebbe anche influenza in relazione alla configurabilità del presunto falso, poiché sarebbe difficile configurare la fattispecie penale in relazione alla bolletta doganale, poiché l’ufficio doganale si limiterebbe a certificare la sola presa in carico della merce, e il documento risulterebbe pianamente aderente alla realtà 3 3 per tutti gli altri dati, non essendosi specificato che il bene non sarebbe stato immesso materialmente nel deposito, fatto peraltro non ineluttabilmente attinente alla presa in carico. Non si potrebbe poi configurare alcun reato fiscale, poiché la merca sarebbe stata venduta e l’IVA sarebbe stata versata dall’importatore. Il decreto di sequestro farebbe riferimento a non meglio precisati approfondimenti sul parco clienti della JP, da ritenersi tuttavia veritieri e solidi, in assenza di motivazione per il postulato giudizio negativo. L’IVA, a seguito della cessione ai clienti, non sarebbe stata versata solo qualora questi avessero prodotto la prescritta dichiarazione di intenti;
tuttavia, per ritenere che ciò configuri reato, si sarebbe dovuta dimostrare la falsità della dichiarazione e la compartecipazione del venditore. Non vi sarebbe poi prova di inaffidabilità dell’acquirente. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Fulvio Baldi, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare deve richiamarsi il costante principio di diritto, secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, [...], Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, [...], Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, [...], Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è 4 4 fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]). 2.1.In secondo luogo, quanto ai presupposti essenziali dello strumento cautelare del sequestro preventivo, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sia necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è adottato il vincolo, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (tra le tante: Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, Rv. 258279 – 01; Sez. U., 23.2.2000; Sez. 2, n. 2248 del 11.12.2013; Sez. 2, n. 5656 del 28.1.2014), che pure deve presentare i caratteri, in concreto, di una verosimile fondatezza. In tema di sequestro preventivo, in altre parole, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, [...], Rv. 215840; sez. U n. 4 del 25/03/1993, [...], Rv. 193117; Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015, [...]; cfr. anche Corte Cost. ord. n. 153 del 2007). La verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Cassazione non può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva, e deve invece limitarsi al controllo delle compatibilità fra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez. U n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327). E a tal proposito occorre precisare — per quanto qui di interesse - che, nell'esercizio di tale analisi, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, conseguendone che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu oculi" (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [...]). 3.Tracciato il rigoroso perimetro del sindacato autorizzato in questa sede, è agevole osservare come il primo motivo di ricorso, che investe pertinenza ed esaustività della struttura argomentativa del provvedimento impugnato a riguardo del ruolo di co-gestore di fatto attribuito all’indagata, precipiti senza meno nell’alveo dell’inammissibilità, perché non percorre profili di violazione di legge o di assoluta carenza della motivazione, ma introduce sostanziali note di dissenso rispetto alla ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame, che ha congruamente descritto i plurimi indicatori che depongono per la posizione apicale assunta dalla prevenuta nell’impresa individuale JP TE di YA QU (presenza in Italia da molti anni, contesto familiare titolare di diverse società, di beni mobili registrati ed immobili, ammontare della remunerazione significativamente più elevato rispetto a quello della formale intestataria 5 5 della ditta, disponibilità personale dell’indirizzo mail e dei dispositivi informatici dell’azienda, interazione costante ed esclusiva con gli operanti della polizia giudiziaria nel corso della perquisizione e diretta interlocutrice dei locatori delle unità immobiliari funzionali all’esercizio dell’impresa). Inoltre, alla prevenuta è stata assegnata nel capo provvisorio d’incolpazione la veste di contitolare dell’impresa e non di unica titolare;
dunque, nella sostanza di parte di un contratto sociale “di fatto” stipulato con YA QU, che non è stata pertanto definita una “testa di legno”, come impropriamente addotto nel ricorso. 4.Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, perché elusivo del confronto con le repliche, per il vero meditate e circostanziate, offerte dal tessuto espositivo del provvedimento impugnato, non consentito in questa sede, perché orientato a censurare non la corretta applicazione della legge, quanto piuttosto l’incedere argomentativo dell’ordinanza, e manifestamente infondato perché in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di qualificazione giuridica delle bollette doganali e dei relativi contenuti attestativi. 4.1.Quanto, in particolare, al delitto di falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale doganale, la dichiarazione dell’importatore, destinata a provare la verità del fatto, confluisce nell’atto pubblico rappresentato dalla bolletta doganale (che non coincide con il registro di carico e scarico dei beni), nella quale viene attestata dal pubblico ufficiale che ha ricevuto la dichiarazione, nel caso di specie contrariamente al vero, la destinazione del bene importato e la sua introduzione “fisica” in un deposito fiscale e in definitiva la regolarità fiscale dell’operazione, con piena integrazione del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. Il c.d. doganalista, che forma il c.d. DAU, Documento Amministrativo Unico, è soggetto che “fa le veci” dell’Ufficio doganale ed esercita pertanto una mansione pubblica. Nella formazione della bolletta doganale, pertanto, lo spedizioniere assume la veste di pubblico ufficiale (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 5224 del 24/01/2007, [...], Rv. 235865 - 01; Sez. 5, n. 4950 del 30/11/2006, Prudenziati, Rv. 235783 - 01). La bolletta doganale rientra insomma nella categoria dei provvedimenti, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, in cui il pubblico ufficiale, o chi ne fa le veci, dà atto, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato (così Sez. U n. 35488 del 28/06/2007, [...], in motivazione;
Sez. U n. 1827 del 03/02/1995, [...], Rv. 200117). 4.2.Il provvedimento impugnato ha congruamente chiarito che non è consentito ricorrere ad una forma di deposito c.d. virtuale, perché la merce importata deve transitare materialmente nei locali del deposito fiscale e che il meccanismo utilizzato dai protagonisti della vicenda si è rivelato strumentale all’evasione dell’ Iva all’importazione, inclusa tra i diritti di confine (che deve essere corrisposta, in altre parole, in occasione delle operazioni doganali: ex multis, Sez.3, n. 4978 del 13/01/2022, PMT C/Gostner, Rv. 282921), non versata dall’importatore e – allo stato dello sviluppo degli accertamenti, legati all’ontologica fluidità della fase delle indagini preliminari - neppure dai suoi acquirenti, le cui artificiose dichiarazioni d’intenti sono risultate 6 6 strumentali ai comuni obbiettivi fraudolenti;
essa non si “trasforma” in merce comunitaria con l’emissione della c.d. autofattura - documento che nella sostanza consente lo svincolo della merce dal deposito fiscale e precede, e di certo non surroga, il necessario assolvimento dell’obbligazione tributaria - in assenza del versamento dell’Iva all’importazione e una condotta di evasione d’imposta, callidamente escogitata attraverso la concertazione di condotte elusive, non può certo “legittimare” l’immissione in libera pratica della merce medesima. La prospettazione difensiva che assume l’estraneità della ricorrente ad operazioni autonomamente curate ed organizzate dallo spedizioniere è stata compiutamente contrastata, con illustrazione ineccepibile, dal Tribunale del riesame, che ha ritenuto inverosimile che l’impresa importatrice, beneficiaria dell’evasione dell’imposta, non fosse partecipe del perdurante disegno ordito e concretizzato, la cui ricostruzione è stata convalidata dal compendio intercettivo, comprovante le illecite sinergie tra lo spedizioniere, il doganalista delegato alle operazioni, il titolare del deposito fiscale. D’altro canto, gli esiti della perquisizione eseguita nei confronti della JP TE e le verifiche documentali operate dalla polizia giudiziaria hanno riscontrato l’ideazione e realizzazione, da parte dei contitolari della ditta individuale, di uno strutturato sistema di frode fiscale. Le obiezioni del ricorso non si misurano con gli eloquenti passaggi dell’ordinanza impugnata e si limitano ad offrire, con toni talvolta perplessi e puramente interrogativi, una differente chiave di lettura degli accadimenti, meramente alternativa alle ragionate inferenze del provvedimento, in contrasto con gli ineludibili presupposti previsti per il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi colpa nella redazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente AN SI NR IO SL LI