Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19972
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso è inammissibile perché non percorre profili di violazione di legge o di assoluta carenza della motivazione, ma introduce sostanziali note di dissenso rispetto alla ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame. Il Tribunale ha congruamente descritto i plurimi indicatori che depongono per la posizione apicale assunta dalla prevenuta nell’impresa individuale JP TE di YA QU. Il secondo motivo è aspecifico ed elusivo del confronto con le repliche del provvedimento impugnato, orientato a censurare l'incedere argomentativo e non la corretta applicazione della legge. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale in materia di qualificazione giuridica delle bollette doganali e dei relativi contenuti attestativi. La dichiarazione dell'importatore confluisce nell'atto pubblico della bolletta doganale, attestando la destinazione del bene e la sua introduzione fisica in un deposito fiscale, con integrazione del delitto di falso ideologico. Non è consentito il deposito virtuale, essendo la merce importata tenuta a transitare materialmente nei locali del deposito fiscale. Il meccanismo utilizzato è stato strumentale all'evasione dell'IVA all'importazione, inclusa tra i diritti di confine. La prospettazione difensiva di estraneità della ricorrente è stata contrastata dal Tribunale del riesame, che ha ritenuto inverosimile che l'impresa importatrice non fosse partecipe del disegno ordito. Le obiezioni del ricorso non si misurano con i passaggi dell'ordinanza impugnata e offrono una differente chiave di lettura degli accadimenti, meramente alternativa alle ragionate inferenze del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19972
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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