Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, né il giudice d'appello può porvi rimedio, nell'assenza dell'impugnazione della parte civile, decidendo nel merito onde evitare così l'annullamento della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Correzione dell'errore materiale, non concettuale (Cass. 40240/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025
Non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, ed è ugualmente vietata quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice. L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma deve formare oggetto di impugnazione della parte civile CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 24/11/2025) 15/12/2025, n. 40240 Composta da Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2010, n. 28168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28168 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/06/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2608
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 44290/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR PP N. IL 20/02/1931;
2) TE GE N. IL 19/03/1937;
avverso la sentenza n. 10/2009 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, del 02/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI Giuliano;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Reale Alessandro che ha chiesto di rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 luglio 2009, il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede, appellata da SP NG e RE GI, con la quale erano stati dichiarati colpevoli entrambi del delitto di cui all'art. 632 c.p. e RE altresì del reato di cui all'art. 612 c.p. e condannati quest' ultimo alla pena di Euro 850 di multa e la prima alla pena di Euro 800 di multa, pene che dichiarava interamente condonate, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Di IS PI, liquidato in Euro 500,00, e alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile liquidate in Euro 800,00 oltre IVA e CPA, statuizioni queste ultime aggiunte con ordinanza del 12 gennaio 2009 di correzione di errore materiale a norma dell'art. 130 c.p.p.. Il Tribunale, rigettata preliminarmente l'eccezione di nullità dell'ordinanza al rilievo che la motivazione dava conto delle ragioni per le quali si erano liquidati i danni e le spese nella misura quantificata, riteneva infondato l'ulteriore motivo di appello relativo all'omessa compensazione delle spese per essere state le stesse attribuite in ragione della soccombenza. La pena era stata quantificata in misura di poco superiore al minimo;
la richiesta delle attenuanti generiche non era stata motivata. Analoga considerazione meritava la richiesta di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 2 e 4. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 130 c.p.p. perché l'omissione della pronuncia in ordine alle statuizioni civili non può essere emendata con la procedura della correzione degli errori materiali;
- manifesta illegittimità ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 191 e 192 c.p.p. stante l'illegittimità delle prove acquisite nel giudizio di primo grado nonché la carenza di validi elementi probatori, perché le prove acquisite appaiono insufficienti e discordanti e comunque per non avere il giudice valutato le prove raccolte che quindi devono ritenersi inutilizzabili ai sensi del citato art. 191 c.p.p.. Non credibili in particolare debbono ritenersi le dichiarazioni testimoniali di ON TR e D'GE GI ID perché non riscontrate da quelle del M.llo Ruffino;
- con riferimento all'art. 530 c.p.p. perché i ricorrenti avrebbero dovuto essere assolti atteso che dagli elementi raccolti non giudizio ma deve, entro i limiti del devoluto e nel rispetto del divieto di reformatio in peius, decidere nel merito sanando i difetti e le mancanza della sentenza impugnata".
Ma, osserva il Collegio, che proprio il limite del devolutum e il divieto della reformatio in peius inibiscono al giudice dell'appello, nell'assenza dell'impugnazione della parte civile, di surrogale l'omessa pronuncia in ordine alle statuizioni civili da parte dei primo giudice. Indiscusso essendo che l'omissione non poteva sanarsi con la procedura della correzione degli errori materiali e che quindi la pronuncia del primo giudice sul punto è tamquam non esset, in assenza di impugnazione della parte interessata ad ottenere la relativa pronuncia di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle relative spese, la conferma sul punto del giudice dell'appello si risolve in una riforma in danno della parte che ha proposto impugnazione. Si impone quindi l'annullamento della sentenza del Tribunale e di quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili, con eliminazione della relativa pronuncia.
2. I restanti motivi sono infondati, in ordine alla valutazione delle prove perché non ricorre alcuna ipotesi di inutilizzabilità e in ogni caso perché (relativamente alla pretesa violazione dell'art.192 c.p.p. e quindi ai connessi vizi di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado) la questione non era stata oggetto di devoluzione con l'appello e quindi è preclusa la sua deduzione per la prima volta in questa sede;
in ordine al mancato accoglimento dell'appello per le attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 2 e 4 perché non vi è critica alla motivazione adottata sul punto dal giudice dell'appello, ma semplice (e peraltro generica) doglianza sull'eccessività della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado come corretta con ordinanza del 16.1.2009, limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010