Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2010, n. 28168
CASS
Sentenza 24 giugno 2010

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Massime1

L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, né il giudice d'appello può porvi rimedio, nell'assenza dell'impugnazione della parte civile, decidendo nel merito onde evitare così l'annullamento della sentenza.

Commentario1

  • 1Correzione dell'errore materiale, non concettuale (Cass. 40240/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025

    Non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, ed è ugualmente vietata quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice. L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma deve formare oggetto di impugnazione della parte civile CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 24/11/2025) 15/12/2025, n. 40240 Composta da Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2010, n. 28168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28168
Data del deposito : 24 giugno 2010

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