Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
Integra la condotta criminosa di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio di false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale, dal momento che l'attività da questi svolta costituisce esercizio di una pubblica funzione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2007, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 24/01/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 118
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 30748/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA DO, nato a [...] il [...];
NT IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, sezione 3^ penale, in data 20.4.2005;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha chiesto che il ricorso di RA DO sia rigettato e che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di NT IO per essere i reati estinti per morte dell'imputato.
Udito il difensore di NT, avv. Falcolini Enrico Egidio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NT IO per essere i reati estinti per morte dell'imputato.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 6.11.2001, il G.U.P. del Tribunale di La Spezia, dichiarò RA DO, NT IO e OZ GI responsabili di associazione per delinquere e ricettazione di autovetture, nonché RA del delitto di falso di cui all'art.483 c.p. (in relazione a dichiarazioni effettuate allo spedizioniere doganale originariamente qualificati come falso ideologico in atto pubblico, attraverso l'induzione in errore del pubblico ufficiale) e - unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, con la diminuente per il rito abbreviato - condannò:
RA alla pena di anni 4 di reclusione e L.
3.000.000 di multa, interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
NT e OZ ciascuno alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e L.
1.600.000 di multa;
tutti in solido al pagamento delle spese processuali e RA altresì a quelle di custodia in carcere;
Con la stessa sentenza furono assolti NT e OZ dal reato di falso per non aver commesso il fatto.
Avverso tale provvedimento proposero impugnazione tutti i predetti imputati, ma la Corte di appello di Genova, con sentenza del 20.4.2005, confermò la pronunzia di primo grado, condannando gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali. Ricorrono per cassazione il difensore dell'imputato RA DO e NT IO personalmente.
Il difensore di RA deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 483 c.p. in relazione alla L. 6 febbraio 1992, n. 66, art. 7, comma 1, lett. b ed al D.M. 11 dicembre 1992, n. 549, art. 6 in quanto RA avrebbe effettuato dichiarazioni non ad un pubblico ufficiale, ma ad un privato spedizioniere doganale, il quale forma una bolletta che, per espressa deroga di legge non è un atto pubblico;
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello il D.M. 11 dicembre 1992, n.549, art. 6 confermerebbe la natura di documento privato della bolletta doganale;
in ogni caso, quand'anche lo spedizioniere fosse un incaricato di pubblico servizio, ciò non integra il reato di cui all'art. 483 c.p.;
2. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'esclusione del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, sia sotto il profilo della non ravvisata prova dell'assolutezza dell'impedimento che sotto quella della ritenuta non tempestività della comunicazione dell'impedimento stesso;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere pur in assenza di elementi dai quali desumere la struttura dell'associazione e della stabilità della stessa che non potrebbe essere desunta dalla pre esistenza di società utilizzate ai fini dell'esportazione delle auto ricettate.
NT deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza:
1. del reato associativo, in quanto la Corte d'appello si sarebbe limitata ad un rinvio alla sentenza di primo grado ed al richiamo alla preesistenza di società utilizzate per le spedizioni di auto ricettate, confondendo la stabilità di tali società con quella di una struttura associativa;
inoltre i giudici di merito hanno ritenuto di prescindere dagli elementi costitutivi di un sodalizio;
2. della partecipazione del ricorrente all'associazione dal momento che non viene neppure precisato il ruolo dello stesso e la misura del provento;
3. dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione che non potrebbe essere desunto dalla mera partecipazione ad operazioni di carico e scarico, seppur con modalità inconsuete ma tuttavia legittime.
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA è infondato.
La Corte territoriale ha affermato che l'attività dello spedizioniere doganale, disciplinata dal D.L. 30 dicembre 1991, n.417, art. 7, comma 1 septies convenuto con modificazioni nella L. 6 febbraio 1992, n. 66, ha natura tale da integrare l'esercizio di una pubblica funzione.
Tale interpretazione appare corretta.
Infatti il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66., nell'art. 7, comma 1 sexies stabilisce:
"Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con L. 22 dicembre 1960, n. 161, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:
a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;
c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43". Il comma 1 septies dello stesso articolo, a sua volta stabilisce:
"Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1 sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1 sexies, anche i seguenti compiti:
a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;
b) asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dal comma 1 sexies, lett. a), b) e c) per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria". Peraltro la lett. b è stata così modificata dalla L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 8 con decorrenza dal 16.08.2000.
All'epoca dei fatti il testo vigente era il seguente:
"b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dal comma 1 sexies, lett. a), b) e c) per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria". Secondo lo stesso articolo citato, il comma 1 octies:
"L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art.17, comma 3, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1 septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1 septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nella L.30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, comma 6, terzo e quarto periodo".
Il D.M. 11 dicembre 1992, n. 549, regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale, nell'art. 6 stabilisce:
"1, i centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, su richiesta degli operatori interessati, a rilasciare le merci oggetto di operazione doganale assegnandole alla destinazione doganale dichiarata, sempre che venga presentata la documentazione prevista per il compimento della specifica operazione, con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) i documenti doganali, di trasporto, commerciali relativi alle merci stesse devono essere iscritti negli appositi registri, previamente muniti del visto dell'autorità doganale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione;
b) deve essere prestata apposita cauzione a garanzia dei diritti e tributi ai quali le merci sono sottoposte;
c) entro due giorni lavorativi i documenti di trasporto e commerciali che accompagnano le merci devono essere consegnati all'ufficio doganale unitamente all'originale del documento emesso e devono essere versati i diritti doganali percepiti o garantiti, con l'osservanza delle modalità di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 77 (leggi doganali);
d) deve essere previamente e con congruo anticipo informato l'ufficio doganale, nei casi in cui l'operazione doganale debba essere effettuata presso la sede, lo stabilimento, aree o locali dell'operatore richiedente;
e) devono essere altresì consegnate tutte le documentazioni, originali, in base alle quali è stata consentita la specifica operazione doganale.
2. qualora nel compimento dell'operazione sorgano dubbi sull'esatta natura della merce, sulla regolarità dei documenti che l'accompagnano, sulla sua quantità e valore rispetto ai documenti doganali, di trasporto o commerciali presentati, l'operazione è sospesa e viene immediatamente informato l'ufficio doganale competente.
3. l'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri registri dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l'accertamento, gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza doganale negli appositi registri di cui alla lettera a).
4. i centri di assistenza doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere".
Il complesso di operazioni affidate a tali società integra dunque lo svolgimento di una pubblica funzione amministrativa, essendo un'attività disciplinata da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, come previsto dall'art. 357 c.p.. Infatti le società che svolgono siffatte attività possono asseverare i dati acquisiti con obbligo di conservare registri vidimati delle operazioni, nonché con il dovere di informare l'ufficio doganale competente in caso di dubbi sulla reale natura della merce.
In ogni caso la dichiarazione resa al centro di assistenza doganale non è diretta solo a tale centro, ma ha come destinatario finale l'amministrazione doganale dal momento che, secondo il regolamento sopra citato "l'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri registri dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l'accertamento, gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza doganale negli appositi registri di cui alla lettera a)". In fattispecie relativa all'importazione questa Corte ha del resto affermato che: "la bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione di parte - formata dall'interessato e presentata nei modi e alle condizioni di legge (D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 56 e 57), a cura dello spedizioniere doganale o da un suo procuratore - e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione da parte del pubblico ufficiale - il quale non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale da atto specificamente - della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato". (Cass. Sez. 5^ sent. n. 21355 del 9/4/2003 dep. 15/5/2003 rv 224770). Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché, attraverso la prospettazione del vizio di motivazione propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata dai giudici di merito con la considerazione che dal certificato medico non risultava che l'imputato fosse stato visitato dal medico che rilasciò l'attestazione e che l'impedimento non appariva assoluto, ma era solo consigliato riposo.
Già sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930 questa Corte aveva affermato che "l'ordinanza dichiarativa della contumacia risulta adeguatamente motivata allorché, dedotto dall'imputato l'impedimento a comparire per motivi di salute, il relativo certificato medico non evidenzia alcuna impossibilità dello stesso a presenziare all'udienza" (Cass. Sez. 1^ sent. 11973 del 3/7/1985 dep. 13/12/1985 rv 171343).
Inoltre tale motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato in relazione alla contestazione della tardività della comunicazione. La Corte territoriale ha infatti ricostruito i fatti ritenendo che il certificato medico recante al data del 15.4.2005 fu trasmesso al sostituto del difensore di fiducia il 18.4.2005 ed all'ufficio giudiziario a mezzo fax solo il 19.4.2005, quando era ormai difficoltoso disporre una visita fiscale in modo da avere l'esito della stessa per l'udienza del 20.4.2005.
Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto da NT sono infondati.
Anzitutto questa Corte ha affermato - ed il Collegio condivide l'assunto - che "per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere la legge non richiede la apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma l'uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 134 del 3/10/1989 dep. 12/1/1990 rv 182999. Fattispecie relativa ad imputati, amministratori di società esportatrice e società cooperative, i quali, utilizzando le rispettive varie società, avevano architettato una serie di falsi conferimenti di prodotto al fine di giustificare una maggiore quantità di merce da esportare, così da ottenere contributi ed agevolazioni in danno dell'AIMA ed altri enti). La partecipazione del NT è stata ritenuta sulla base della sua presenza in azienda al momento dell'effettuazione di carichi in equivoci, dall'acquisto da parte di NT dei conteneirs nei quali erano state rinvenute le auto ricettate, nonché nella stabilità della collaborazione all'attività illecita.
In tale motivazione non si ravvisa alcun vizio di logicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione.
Per le stesse ragioni appare infondato il terzo motivo di ricorso proposto da NT, dal momento che la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione priva di illogicità, che la sussistenza dell'elemento soggettivo fosse desumibile dalle modalità brusche con le quali gli autisti venivano allontanati al momento del carico e dall'insieme delle risultanze obiettive emerse dai sequestri, nonché dalla stabilità dei rapporti fra gli imputati.
Peraltro poiché NT è deceduto il 31.10.2006, come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di San Felice del Benaco, la sentenza nei suoi confronti deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato RA che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NT IO per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso di RA DO e condanna il predetto al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007