Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2002, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
0 68 71/02 REPUBBLICA IT. ME DEL POPOLO ITALIANQ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto giurisdizione SEZIONI UNITE CIVILI E G m posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G E L Dott. Vincenzo BALDASSARRE- Primo Presidente f.f. - R.G.N. 5694/99 Cron.19444 IANNIRUBERTO-Presidente di sezione Dott. Giuseppe Dott. TO VELLA Consigliere Rep. Consigliere Ud.14/02/02 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Ugo Consigliere VITRONE Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA CIALDINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2002 S.P.I. SOCIETA' PER LA PUBBLICITA' IN ITALIA S.R.L., 227 in persona del legale rappresentante pro-tempore, -1- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato NT CAIAFA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 21498/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato TO CAIAFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del quinto motivo, rimessione atti al Primo Presidente. -2- Ritenuto che con sentenza del 7 dicembre 1998 il Tribunale di Roma, in parziale riforma dell'impugnata decisione pretorile, dichiarava il diritto dell'appellata s.p.a. Società per la pubblicità in Italia (SIP), già datrice di lavoro, ad ottenere in restituzione dall'ex lavoratore TO RZ una somma indebitamente pagata a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto oltre agli interessi legali;
che contro tale sentenza ricorre per cassazione lo RZ e resiste con controricorso illustrato con memoria la società.
Considerato che
con il quinto motivo - l'unico ad essere ora esaminato da queste Sezioni unite ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. - la ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia negato la propria giurisdizione ed abbia ritenuto quella delle commissioni tributarie in ordine alla domanda, proposta davanti al Pretore in via subordinata e riconvenzionale dallo stesso attuale ricorrente, di risarcimento del danno derivatogli dal maggior prelievo fiscale sulle somme da restituire;
che il motivo è inammissibile poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione 3 in ordine alla detta domanda, con la conseguente titolarità, in capo all'attuale ricorrente, del solo interesse ad impugnarla per omessa pronuncia, ma non anche per un'inesistente declinatoria di giurisdizione;
che in ogni caso sul punto sussiste una preclusione proc.da regiudicata (art. 324 cod. civ.) poiché la declinatoria espressa di giurisdizione, contenuta nella sentenza di primo grado, non è stata impugnata con l'atto di appello (cfr. Sez. un. 30 giugno 1999 n. 364; 9 agosto 2001 nn. 10970 e 10971); che la causa va rimessa alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il quinto motivo di ricorso e trasmette gli atti alla 3 3 5 0 Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi. 1 . . N A T S R 3 S I A 7 A ' - D T L , 8 , L - Così deciso in Roma il 14 marzo 2002 E O A 1 L S D 1 L E I P O S Il Consigliere extensse E B N I G I E N D G S G Il Presidente E I O A L A T A S Fednico Rovell O A D O T L E P Vi Bellossance T L , I M E O I R I D R A D T S D I © E G T E R N E S E W ERE Sakals in Ca l 3 MAG My 4