Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario, è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., l'omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2013, n. 46244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46244 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 23/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 1933
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 27379/2013
ha pronunciato la seguente: 24279/2013
SENTENZA
sui ricorsi straordinari ex art.625-bis cod. proc. pen. proposto nel procedimento a carico di:
ER UI, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza n. 23336 del 17/1/2013 della Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione che, nel concludere per la infondatezza del ricorso, ha omesso per mero errore materiale di dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell'errore.
RITENUTO IN FATTO
1. I due procedimenti in oggetto prendono le mosse dalle richieste con cui si evidenzia come con sentenza n. 23336 del 17/1/2013 la Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, nel concludere per la infondatezza del ricorso, abbia omesso per mero errore materiale di dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2. In particolare, le richieste di correzione che hanno dato origine ai separati procedimenti, poi riuniti in camera di consiglio, segnalano che il reato per cui si procede (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) ha natura contravvenzionale e risulta commesso in data 19/8/2006, con conseguente maturazione dei termini prescrizionali in data 19/8/2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che la Corte, considerato che i due procedimenti hanno ad oggetto richieste di correzione del medesimo errore di fatto che sarebbe stato commesso nell'unica sentenza, sopra ricordata, ha disposto in camera di consiglio la riunione dei procedimenti.
2. Venendo al contenuto delle richieste di correzione, si rileva che, in assenza di periodi di sospensione, il termine prescrizionale massimo del reato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), matura cinque anni dopo la data di commissione. Nel caso in esame, detto termine risulta maturato in data 19/8/2011: successivamente alla pronuncia della sentenza di appello e nelle more del giudizio avanti questa Corte.
3. A ciò consegue che la Corte, ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/7/2011, nella decisione del 17/1/2013 avrebbe dovuto prendere atto che il termine massimo di prescrizione era nelle more spirato e conseguentemente annullare senza rinvio la sentenza di appello.
Considerato che
in motivazione il tema non è stato affrontato, può concludersi che si è in presenza di un evidente errore percettivo e come tale riconducibile al dettato dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Tale disposizione legittima la Corte a provvedere alla correzione che può avere luogo, quando ne sussistano i presupposti, non soltanto procedendo alla revoca della decisione affetta da errore, ma anche procedendo nello stesso contesto a pronunciare sul ricorso originariamente proposto avverso la sentenza della Corte di appello, citata (si veda Sez. 6, n. 40628 del 16/10/2008, Iannò, rv 241526). Si tratta di pronuncia che è in questo caso possibile alla luce del contenuto della richiesta formulata dalla difesa del sig. Chierici e rubricata col n. 27379/2013 R.G..
4. Conclusivamente, preso atto dell'intervenuta maturazione dei termini prescrizionali nelle more del giudizio di legittimità, questa Corte deve procedere alla revoca della sentenza sopra ricordata e all'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello per essere il reato estinto.
P.Q.M.
Riunito il procedimento n. 24279/13 R.G. al procedimento n. 27379/13 R.G., revoca la sentenza della Corte di Cassazione, sez. 4, del 17/1/2013, n. 23336 e annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data 12/7/2011 perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013