CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19931 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Ancona che aveva dichiarato attuale la pericolosità sociale di XX e, per l’effetto, aveva disposto darsi esecuzione alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale, applicata con sentenza del Tribunale di Ravenna del 13.2.2015. Il Tribunale di sorveglianza, premesso che l’appello aveva ad oggetto la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente e la presenza di cause ostative costituite da riferimenti personali e familiari in Italia, tali da integrare il divieto di espulsione, quanto alla pericolosità sociale rilevava che: l’appellante si era reso responsabile di plurimi e gravi reati, per i quali aveva maturato una pena complessiva di 11 anni, 9 mesi e 10 gg. di reclusione;
dalle relazioni delle FFOO e delle case di reclusione risultava una condotta ininterrottamente incline alla violenza, alla sopraffazione, all’assoluto spregio delle regole giuridiche e sociali, nonché di ogni altra forma di autorità; che, pur essendo giunto in Italia nel 2005 per Penale Sent. Sez. 1 Num. 19931 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 ricongiungimento familiare, non aveva mai dato segno di integrazione, non aveva mai svolto attività lavorativa, dedicandosi esclusivamente alla commissione di delitti e di reati in genere;
che, nonostante i lunghi ininterrotti anni di carcerazione, non era stato in grado di aderire a qualche forma di reale rieducazione e di cambiamento della personalità deviante, come si è evinto dalla condotta tenuta durante l’intero periodo di detenzione che ha portato a ripetuti cambiamenti di istituto detentivo per lo più dovuti a motivi di ordine e sicurezza. Quanto alle cause ostative all’espulsione, osservava che XXXXXX non si è mai integrato ed ha condotto uno stile di vita lontano da ogni canone civile;
i familiari presenti in Italia, pur avendo acquisito la cittadinanza italiana, negano la devianza del detenuto e si dubita siano realmente integrati posto che la madre non parla la lingua italiana ed il fratello ha portato in carcere stupefacenti da consegnare all’odierno ricorrente;
che, comunque, egli non conviveva con il nucleo familiare prima della carcerazione, essendo stato dapprima, dimorante in altro Comune e avendo vissuto con i familiari solo durante il periodo di arresti domiciliari che, peraltro, sono durati pochissimo tempo, essendo stata aggravata la misura con la custodia inframuraria;
la moglie di XXXXXX si è separata da tempo a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente, il quale è stato dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio minore, con il quale ha vissuto pochissimo e solo nei primi anni di vita del bambino e con il quale ha riagganciato i contatti solo negli ultimi tempi di carcerazione;
che egli non ha un valido permesso di soggiorno;
che nel paese di provenienza ha, ancora, membri della famiglia ovvero due fratelli. Concludeva, quindi, ritenendo che la spiccata pericolosità sociale poteva essere fronteggiata solo con l’espulsione in quanto altre misure non detentive quali la libertà vigilata non potevano ritenersi idonee a contenere la capacità criminale del soggetto, dato il fallimento di tutte le precedenti esperienze sia extracarcerarie, sia carcerarie.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza del disposto dell’art. 19, comma 2 lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, essendo egli convivente con i propri genitori e con il fratello e non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 13 comma 1, d.lgs. citato.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attuale pericolosità sociale del ricorrente, rilevando che quelle che vengono in gioco sono le eccezionali ragioni di pericolosità per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato previsti dall’art. 13 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998 che devono essere attuali. Nel caso in esame difetterebbe l’attualità, essendo i reati risalenti negli anni ed essendo stati gli illeciti disciplinari commessi in carcere di scarsa gravità, come si evince dal fatto che sono stati sanzionati solo la blanda sanzione dell’esclusione dalle attività comuni. Evidenzia, inoltre, la contraddittorietà della motivazione laddove dubita della effettiva integrazione del nucleo familiare di appartenenza e con cui è convivente e lamenta che sia stato sottovalutato il rapporto con il figlio minore, svilendosi l’esigenza di questi di avere il riferimento della figura paterna.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo basato su motivi manifestamente infondati CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’art. 235 cod. pen. disciplina la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ovvero dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea nei casi espressamente previsti dalla legge e quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Si tratta di misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale (Sez. 2, n. 16400 del 17/2/2012, Rv. 281123-01). Ai fini dell’applicazione della misura nei confronti del condannato extracomunitario, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato (Sez. 5, n. 1953 del 29/11/2018, [...], Rv. 274439-01; Sez. 3, n. 6707 del 12/01/2016, Rv. 266276-01; Sez. 1, n. 34562 del 12/06/2007, Rv. 237625-01), ha affermato che la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 235 cod. pen., o da disposizioni speciali, è disposta, in presenza delle ulteriori condizioni di legge, nei confronti dello straniero socialmente pericoloso, titolare o meno del permesso di soggiorno, sempre che non ricorrano i divieti previsti dall'art. 19 T.U. imm. Si tratta di divieti di portata generale in quanto collegati a prevalenti esigenze umanitarie o di tutela della persona del condannato o delle sue relazioni familiari e si applicano, quindi, a tutte le espulsioni giudiziali (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, [...], Rv. 270983-01; Sez. 6, n. 3516 del 1.2/01/2012, Farid, Rv. 251580-01; Sez. 3, n. 18527 del 03/02/2010, [...], Rv. 246974-01). Nel disporre la misura di sicurezza, il giudice dovrà, quindi, ponderare, da un lato, il carattere eccezionale della minaccia di pregiudizio ai valori dell'ordine e della sicurezza, alla luce in particolare delle pene previste o irrogate, del grado di coinvolgimento nell'attività criminosa, della portata del danno e, eventualmente, della tendenza alla recidiva, della natura e gravità della violazione commessa, della durata del soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, del periodo 3 trascorso dalla violazione commessa e della condotta dell'interessato durante tale periodo (Sez. 1, n. 23399 del 14/7/2020, Rv. 279440-01), e, d'altro lato, il rischio di compromettere il reinserimento sociale del cittadino e di violare i diritti fondamentali di cui l'Unione garantisce il rispetto, tra cui specialmente rileva il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito all'art. 7 della Carta di Nizza e all'art. 8 CEDU. «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 cod. pen. nei confronti di un condannato extracomunitario che abbia legami familiari, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con un cittadino dell'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato di sorveglianza è tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, non solo l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 19 del citato d.lgs., ma anche che ricorrano le rigide condizioni cui l'ordinamento europeo subordina l'adozione della misura dell'allontanamento del cittadino dell'Unione o del familiare "qualificato" (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, recepita nell'ordinamento interno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) » (Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Rv. 279440-01). Sotto tale profilo, questa Corte ha affermato che lo straniero, onde vantare una ostatività all'espulsione che lo attinge, deve dimostrare non solo di avere legami familiari entro il secondo grado con cittadini di nazionalità italiana, ma altresì che la convivenza con costoro è concreta ed effettiva e ciò quantomeno per evitare un uso strumentale della norma di salvaguardia (Sez.1, n. 22100 del 28.4.2011, Rv 250241-01, in motivazione) 2. Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza, con ampia motivazione, e il Tribunale di sorveglianza in sede di conferma in appello, hanno ampiamente motivato in ordine al presupposto della pericolosità sociale del ricorrente desunta: dalla pluralità e gravità dei delitti commessi (tra gli altri, porto d’armi, lesioni personali, violenza sessuale di gruppo, detenzione illecita di stupefacenti, rapina aggravata, sequestro di persona etc.), alcuni dei quali commessi anche durante la misura cautelare degli arresti domiciliari;
dalla mancata resipiscenza dell’interessato, pur nei lunghi anni di detenzione (durante i quali, la negativa condotta ha determinato lo spostamento in vari istituti, presso i quali è stato raggiunto anche da ripetute sanzioni disciplinari), elementi, che, da un lato, escludono che la detenzione abbia avuto efficacia rieducativa e di emenda e, dall’altro, inducono a ritenere assai concreto il rischio di recidiva tenuto anche conto della persistente mancanza di 4 attività lavorativa. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione degli elementi fattuali, incontestati nell’an, osservando che le violazioni disciplinari commesse in carcere sono di lieve entità. Si tratta di valutazione discrezionale, spettante al giudice del merito, sulla quale la valutazione di questa Corte è limitata alla verifica di logicità e non contraddittorietà. Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale è immune da vizi da motivazione che, comunque, non sono neanche dedotti, essendo la censura di natura meramente rivalutativa.
3. Con riferimento ai motivi ostativi, si osserva i giudici hanno fornito elementi per evidenziare che la convivenza con i familiari non è effettiva, evidenziando che il ricorrente non ha mai convissuto con i familiari, avendo sempre dimorato in altro Comune, se non nel brevissimo periodo in cui è stato ristretto agli arresti domiciliari, ben presto aggravati con la misura inframuraria;
che egli è separato dalla moglie, nei confronti della quale aveva posto in essere comportamenti maltrattanti;
che è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale ed ha intrattenuto in passato solo sporadici contatti con il figlio minore, solo di recente parzialmente ripresi;
che, peraltro, ha coinvolto nella condotta negativa anche il fratello, il quale ha introdotto in carcere stupefacenti per il ricorrente. A fronte di questi argomenti, la difesa del ricorrente eccepisce la violazione di legge sotto il profilo della omessa considerazione della causa ostativa della convivenza, ma non si confronta con gli argomenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza in ordine alla non effettività della convivenza, e produce documenti, esaminabili da questa Corte in quanto allegati al ricorso, che, in realtà, nulla provano. Si tratta della comunicazione all’Autorità di PS ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 286 del 1998, effettuata dal padre del ricorrente in relazione alla moglie e al figlio XXXXXXXXXXXX e la dichiarazione di assenso del proprietario di casa acchè il padre del ricorrente ospiti anche l’odierno ricorrente in casa. Si tratta, quindi, di documentazione, peraltro formata successivamente al provvedimento impugnato ovvero il 9.10.2025, che non prova affatto la convivenza e, anzi, costituisce dimostrazione che, almeno sino a quella data, XX non era convivente.
4. Alla luce di tali argomenti, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Ancona che aveva dichiarato attuale la pericolosità sociale di XX e, per l’effetto, aveva disposto darsi esecuzione alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale, applicata con sentenza del Tribunale di Ravenna del 13.2.2015. Il Tribunale di sorveglianza, premesso che l’appello aveva ad oggetto la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente e la presenza di cause ostative costituite da riferimenti personali e familiari in Italia, tali da integrare il divieto di espulsione, quanto alla pericolosità sociale rilevava che: l’appellante si era reso responsabile di plurimi e gravi reati, per i quali aveva maturato una pena complessiva di 11 anni, 9 mesi e 10 gg. di reclusione;
dalle relazioni delle FFOO e delle case di reclusione risultava una condotta ininterrottamente incline alla violenza, alla sopraffazione, all’assoluto spregio delle regole giuridiche e sociali, nonché di ogni altra forma di autorità; che, pur essendo giunto in Italia nel 2005 per Penale Sent. Sez. 1 Num. 19931 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 ricongiungimento familiare, non aveva mai dato segno di integrazione, non aveva mai svolto attività lavorativa, dedicandosi esclusivamente alla commissione di delitti e di reati in genere;
che, nonostante i lunghi ininterrotti anni di carcerazione, non era stato in grado di aderire a qualche forma di reale rieducazione e di cambiamento della personalità deviante, come si è evinto dalla condotta tenuta durante l’intero periodo di detenzione che ha portato a ripetuti cambiamenti di istituto detentivo per lo più dovuti a motivi di ordine e sicurezza. Quanto alle cause ostative all’espulsione, osservava che XXXXXX non si è mai integrato ed ha condotto uno stile di vita lontano da ogni canone civile;
i familiari presenti in Italia, pur avendo acquisito la cittadinanza italiana, negano la devianza del detenuto e si dubita siano realmente integrati posto che la madre non parla la lingua italiana ed il fratello ha portato in carcere stupefacenti da consegnare all’odierno ricorrente;
che, comunque, egli non conviveva con il nucleo familiare prima della carcerazione, essendo stato dapprima, dimorante in altro Comune e avendo vissuto con i familiari solo durante il periodo di arresti domiciliari che, peraltro, sono durati pochissimo tempo, essendo stata aggravata la misura con la custodia inframuraria;
la moglie di XXXXXX si è separata da tempo a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente, il quale è stato dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio minore, con il quale ha vissuto pochissimo e solo nei primi anni di vita del bambino e con il quale ha riagganciato i contatti solo negli ultimi tempi di carcerazione;
che egli non ha un valido permesso di soggiorno;
che nel paese di provenienza ha, ancora, membri della famiglia ovvero due fratelli. Concludeva, quindi, ritenendo che la spiccata pericolosità sociale poteva essere fronteggiata solo con l’espulsione in quanto altre misure non detentive quali la libertà vigilata non potevano ritenersi idonee a contenere la capacità criminale del soggetto, dato il fallimento di tutte le precedenti esperienze sia extracarcerarie, sia carcerarie.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza del disposto dell’art. 19, comma 2 lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, essendo egli convivente con i propri genitori e con il fratello e non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 13 comma 1, d.lgs. citato.
2.2 Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attuale pericolosità sociale del ricorrente, rilevando che quelle che vengono in gioco sono le eccezionali ragioni di pericolosità per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato previsti dall’art. 13 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998 che devono essere attuali. Nel caso in esame difetterebbe l’attualità, essendo i reati risalenti negli anni ed essendo stati gli illeciti disciplinari commessi in carcere di scarsa gravità, come si evince dal fatto che sono stati sanzionati solo la blanda sanzione dell’esclusione dalle attività comuni. Evidenzia, inoltre, la contraddittorietà della motivazione laddove dubita della effettiva integrazione del nucleo familiare di appartenenza e con cui è convivente e lamenta che sia stato sottovalutato il rapporto con il figlio minore, svilendosi l’esigenza di questi di avere il riferimento della figura paterna.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo basato su motivi manifestamente infondati CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’art. 235 cod. pen. disciplina la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ovvero dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea nei casi espressamente previsti dalla legge e quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Si tratta di misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale (Sez. 2, n. 16400 del 17/2/2012, Rv. 281123-01). Ai fini dell’applicazione della misura nei confronti del condannato extracomunitario, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato (Sez. 5, n. 1953 del 29/11/2018, [...], Rv. 274439-01; Sez. 3, n. 6707 del 12/01/2016, Rv. 266276-01; Sez. 1, n. 34562 del 12/06/2007, Rv. 237625-01), ha affermato che la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 235 cod. pen., o da disposizioni speciali, è disposta, in presenza delle ulteriori condizioni di legge, nei confronti dello straniero socialmente pericoloso, titolare o meno del permesso di soggiorno, sempre che non ricorrano i divieti previsti dall'art. 19 T.U. imm. Si tratta di divieti di portata generale in quanto collegati a prevalenti esigenze umanitarie o di tutela della persona del condannato o delle sue relazioni familiari e si applicano, quindi, a tutte le espulsioni giudiziali (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, [...], Rv. 270983-01; Sez. 6, n. 3516 del 1.2/01/2012, Farid, Rv. 251580-01; Sez. 3, n. 18527 del 03/02/2010, [...], Rv. 246974-01). Nel disporre la misura di sicurezza, il giudice dovrà, quindi, ponderare, da un lato, il carattere eccezionale della minaccia di pregiudizio ai valori dell'ordine e della sicurezza, alla luce in particolare delle pene previste o irrogate, del grado di coinvolgimento nell'attività criminosa, della portata del danno e, eventualmente, della tendenza alla recidiva, della natura e gravità della violazione commessa, della durata del soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, del periodo 3 trascorso dalla violazione commessa e della condotta dell'interessato durante tale periodo (Sez. 1, n. 23399 del 14/7/2020, Rv. 279440-01), e, d'altro lato, il rischio di compromettere il reinserimento sociale del cittadino e di violare i diritti fondamentali di cui l'Unione garantisce il rispetto, tra cui specialmente rileva il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito all'art. 7 della Carta di Nizza e all'art. 8 CEDU. «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 cod. pen. nei confronti di un condannato extracomunitario che abbia legami familiari, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con un cittadino dell'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato di sorveglianza è tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, non solo l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 19 del citato d.lgs., ma anche che ricorrano le rigide condizioni cui l'ordinamento europeo subordina l'adozione della misura dell'allontanamento del cittadino dell'Unione o del familiare "qualificato" (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, recepita nell'ordinamento interno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) » (Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Rv. 279440-01). Sotto tale profilo, questa Corte ha affermato che lo straniero, onde vantare una ostatività all'espulsione che lo attinge, deve dimostrare non solo di avere legami familiari entro il secondo grado con cittadini di nazionalità italiana, ma altresì che la convivenza con costoro è concreta ed effettiva e ciò quantomeno per evitare un uso strumentale della norma di salvaguardia (Sez.1, n. 22100 del 28.4.2011, Rv 250241-01, in motivazione) 2. Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza, con ampia motivazione, e il Tribunale di sorveglianza in sede di conferma in appello, hanno ampiamente motivato in ordine al presupposto della pericolosità sociale del ricorrente desunta: dalla pluralità e gravità dei delitti commessi (tra gli altri, porto d’armi, lesioni personali, violenza sessuale di gruppo, detenzione illecita di stupefacenti, rapina aggravata, sequestro di persona etc.), alcuni dei quali commessi anche durante la misura cautelare degli arresti domiciliari;
dalla mancata resipiscenza dell’interessato, pur nei lunghi anni di detenzione (durante i quali, la negativa condotta ha determinato lo spostamento in vari istituti, presso i quali è stato raggiunto anche da ripetute sanzioni disciplinari), elementi, che, da un lato, escludono che la detenzione abbia avuto efficacia rieducativa e di emenda e, dall’altro, inducono a ritenere assai concreto il rischio di recidiva tenuto anche conto della persistente mancanza di 4 attività lavorativa. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione degli elementi fattuali, incontestati nell’an, osservando che le violazioni disciplinari commesse in carcere sono di lieve entità. Si tratta di valutazione discrezionale, spettante al giudice del merito, sulla quale la valutazione di questa Corte è limitata alla verifica di logicità e non contraddittorietà. Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale è immune da vizi da motivazione che, comunque, non sono neanche dedotti, essendo la censura di natura meramente rivalutativa.
3. Con riferimento ai motivi ostativi, si osserva i giudici hanno fornito elementi per evidenziare che la convivenza con i familiari non è effettiva, evidenziando che il ricorrente non ha mai convissuto con i familiari, avendo sempre dimorato in altro Comune, se non nel brevissimo periodo in cui è stato ristretto agli arresti domiciliari, ben presto aggravati con la misura inframuraria;
che egli è separato dalla moglie, nei confronti della quale aveva posto in essere comportamenti maltrattanti;
che è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale ed ha intrattenuto in passato solo sporadici contatti con il figlio minore, solo di recente parzialmente ripresi;
che, peraltro, ha coinvolto nella condotta negativa anche il fratello, il quale ha introdotto in carcere stupefacenti per il ricorrente. A fronte di questi argomenti, la difesa del ricorrente eccepisce la violazione di legge sotto il profilo della omessa considerazione della causa ostativa della convivenza, ma non si confronta con gli argomenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza in ordine alla non effettività della convivenza, e produce documenti, esaminabili da questa Corte in quanto allegati al ricorso, che, in realtà, nulla provano. Si tratta della comunicazione all’Autorità di PS ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 286 del 1998, effettuata dal padre del ricorrente in relazione alla moglie e al figlio XXXXXXXXXXXX e la dichiarazione di assenso del proprietario di casa acchè il padre del ricorrente ospiti anche l’odierno ricorrente in casa. Si tratta, quindi, di documentazione, peraltro formata successivamente al provvedimento impugnato ovvero il 9.10.2025, che non prova affatto la convivenza e, anzi, costituisce dimostrazione che, almeno sino a quella data, XX non era convivente.
4. Alla luce di tali argomenti, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6