Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19931
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per inosservanza dell'art. 19, comma 2 lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non prova la convivenza effettiva e che, anzi, dimostra il contrario. In particolare, la comunicazione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 286 del 1998 e la dichiarazione di assenso del proprietario di casa sono state formate successivamente al provvedimento impugnato e non provano la convivenza.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attuale pericolosità sociale

    La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano ampiamente motivato la pericolosità sociale desunta dalla pluralità e gravità dei delitti commessi, dalla mancata resipiscenza e dalla condotta negativa durante la detenzione. La valutazione degli illeciti disciplinari è discrezionale e la censura del ricorrente è meramente rivalutativa. La Corte ha inoltre ritenuto che la convivenza con i familiari non sia effettiva, evidenziando la separazione dalla moglie, la decadenza dalla potestà genitoriale e i contatti sporadici con il figlio.

  • Rigettato
    Valutazione di pericolosità sociale

    La Corte ha confermato la valutazione di pericolosità sociale basata sulla pluralità e gravità dei reati commessi, la condotta ininterrottamente incline alla violenza e allo spregio delle regole, la mancata integrazione, la mancanza di attività lavorativa e la persistente devianza della personalità, come emerso dalla condotta in carcere e dai ripetuti trasferimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19931
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19931
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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