Sentenza 6 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOME POL LO IT AN3 3 LA CORT SUPRIMA DICASSAZIO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 25275/00 - - Rel. Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO 25701/00 - Consigliere Cron. 7656 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 13/11/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OL AN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso 10 studio rappresentata e difesa dell'avvocato ALDO FERRETTI, dagli avvocati ALDO GRASSI, GUIDO GRASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CASA CURA "CLINICA C. G. RUESCH" S.P.A.; - intimata -- e sul 2° ricorso n° 25701/00 proposto da: CURA "CLINICA C.G RUESCH" S.P.A., in persona del 2002 CASA rappresentante pro tempore, 4526 legale elettivamente -1- domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO TURRA', giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
OL AN;
- intimata avverso la sentenza n. 225/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/07/00 R.G.N. 40/2000 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato FERRETTI ALDO per delega GROSSI ALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso alla Corte d'Appello di Napoli, TO ON proponeva appello avverso la decisione resa dal giudice unico del tribunale della medesima città, che aveva rigettato la domanda intesa a sentir dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento intimato nei suoi riguardi per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla soppressione del posto di lavoro, dalla s.p.a. Clinica Rues ch. La Corte d'appello, alla quale la questione è stata riproposta, ha rigettato l'appello compensando le spese. La Corte rileva a la tardività della deduzione concernente la oralità del licenziamento ed accertava in punto di fatto che il posto occupato dalla lavoratrice era stato soppresso per una maggiore economicità della gestione attinente al servizio di lavanderia, con conseguente eliminazione delle mansioni svolte prevalentemente dall'appellante. Avverso tale sentenza TO ON ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. L'intimata si è costituita con controricorso contenente ricorso incidentale esplicitamente definito condizionato. Motivi della decisione_ I due ricorsi vanno riuniti concernendo la medesima sentenza. Motivi della decisione. Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che il licenziamento non poteva essere qualificato come efettuato per giustificato motivo oggettivo. La censura attiene alla parte della sentenza che ritiene che il posto occupato dalla ricorrente era stato soppresso. Il motivo è infondato. Infatti esso collide irrimediabilmente con un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non sottoponibile al controllo di legittimità in mancanza di vizi logici o altri errori della sentenza che attengano alla competenza funzionale di questa Corte. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora la nullità del licenziamento che, a suo parere le era stato comunicato solo in forma orale. Nessun profilo della censura concerne il dictum del giudice di merito circa la tardività della prospettazione della questione, per cui anche tale censura è infondata. Con il terzo motivo il ricorso deduce che sarebbe errata l'affermazione del tribunale, secondo la quale il servizio di lavanderia era stato soppresso. Anche in questo caso deve rilevarsi che la censura collide con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, così come esula dalla funzione di questa Corte l'apprezzamento delle risultanze testimoniali, che la ricorrente vorrebbe inammissibilmente che fosse fatto laddove cita e riporta le deposizioni raccolte in giudizio. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia che non era stata accertata la possibilità della propria riutilizzazione, mentre la dettagliata sentenza gravata si è occupata della questione, per cui anche sotto questo profilo کے il ricorso ripropone una questione di fatto il cui esame è compito esclusivo del giudice di merito. I motivi che seguono, cioè il quinto ed il sesto, in parte sono meramente ripetitivi ed in parte denunciano genericamente supposti vizi della sentenza affatto dimostrati, e che sono lungi dal sussistere, per cui il ricorso va rigettato. rese del presente Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Le Јашир ийке ерке ха a dispositivo-
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al 2 pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro.16,00 oltre ad euro 1.500. per onorario di avvocato. Roma, 13 novembre 2002 Vinceuro Miles Il Presidente Il Cons. est. Bu IL CANC RE Depot Meria 2003 WERE 3