Sentenza 21 aprile 2017
Massime • 1
In materia di diritto di difesa il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e, dunque, informata: esso può, pertanto, essere legittimamente negato al difensore precedentemente revocato, cui l'imputato abbia conferito nuovamente l'incarico professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2017, n. 27981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27981 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2017 |
Testo completo
279 8 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1195 Dott. Giovanni Diotallevi -Presidente Dott. Ignazio Pardo UP 21.4.2017- R.G.N. 37603/2016 Dott. Alberto Pazzi -Relatore - Dott. Giovanni Ariolli Dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM ON, nata a [...] il [...], LI IE, nato a [...] il [...], AS UC, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 6424/2012 in data 17.11.2015 della Corte d' Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17 novembre 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 4 giugno 2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ON MM rispetto ai reati a lei ascritti ai capi C), D), G), H) e I) dell' imputazione perché estinti per prescrizione, nonché nei confronti di IE LI e UC AS in relazione al reato a loro ascritto al capo C) perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena per gli altri reati in contestazione nella misura ritenuta di giustizia e confermava nel resto la sentenza appellata. Aparri 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati sollevando le seguenti doglianze.
2.1 Il difensore di IE LI ha dedotto:
2.1.1 ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 96, 484 e 598 c.p.p., violazione di legge processuale in quanto la corte territoriale non solo non aveva tenuto conto della richiesta di rinvio formulata dal difensore investito dell' incarico il giorno prima dell' udienza dibattimentale, ma aveva nominato quale difensore d'ufficio proprio il legale che era stato revocato dall' imputato;
2.1.2 ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 192 e ss. c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell' imputato, mancando la prova del suo concorso nel reato di ricettazione;
2.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata prova della sussistenza della consapevolezza dell' illecita provenienza del titolo.
2.2 Il difensore di ON MM ha dedotto, con un solo motivo di ricorso, la sussistenza di un vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell' imputata per tre distinte ipotesi di ricettazione, in quanto l' atto di ricevimento degli assegni e della carta d'identità risultava unico.
2.3 Il difensore di UC AS ha dedotto, con un unico motivo di ricorso, la sussistenza di una violazione di legge e un vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell' attenuante di cui all'art. 114 c.p., che era stata esclusa senza che fosse operata una valutazione concreta e specifica della sua condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentata dal difensore di IE LI non è fondato.
1.1 Risulta dagli atti del procedimento che il giorno precedente la data di celebrazione dell' udienza fissata avanti alla Corte d' Appello di Milano IE LI conferì il mandato difensivo all' Avv. Vincenzo Strazzullo revocando il precedente difensore;
nel contempo il legale investito dell'incarico domandò alla corte territoriale un termine per esaminare gli atti del procedimento inviando a tal fine una richiesta tramite posta elettronica certificata. Tale istanza, benché sottoposta al vaglio del collegio di appello nel corso della camera di consiglio, non ha ricevuto alcuna risposta dalla corte territoriale. Nessuna nullità può però essere ravvisata. Al riguardo occorre infatti rilevare che l' LI risultava difeso di fiducia nel giudizio di primo grado tanto dall' Avv. Vincenzo Strazzullo, quanto dall' Avv. 2 Cekoon Antonella Bisogno, la quale poi propose appello avverso la decisione del Tribunale di Milano nell' interesse di tutti gli imputati. La nomina dell' Avv. Vincenzo Strazzullo del 16 novembre 2015 appare così una mera conferma dell' incarico già conferito al medesimo difensore per il giudizio di primo grado. L' implicita reiezione dell' istanza di rinvio non si presta quindi a censure di sorta, dato che il termine previsto dall' art. 108 c.p.p., essendo funzionale ad assicurare una difesa effettiva e dunque informata, compete al difensore dell' imputato di nuova designazione e non certo al legale a cui era già stato conferito l'incarico professionale. D' altra parte l' indiscusso svolgimento dell' opera professionale nel corso del giudizio di primo grado rendeva edotto l' Avv. Strazzullo dei temi processuali, di modo che egli, quand' anche fosse stato revocato all' esito del giudizio di primo grado e poi nuovamente nominato a immediato ridosso del dibattimento di appello, non aveva ragione per richiedere copia degli atti e consultare gli stessi onde effettuare uno studio finalizzato alla difesa, in quanto l'incarico già espletato gli consentiva di svolgere le proprie funzioni non all' oscuro della res iudicanda ma con completa conoscenza del contenuto del processo e nel pieno rispetto della sua funzione difensiva. La richiesta di rinvio presentata contestualmente alla nuova nomina, con apparente alternanza fra i legali già officiati congiuntamente della difesa per il giudizio di primo grado, costituisce perciò una chiara tattica dilatoria con abuso del diritto alla difesa tecnica, di per sè inidonea a determinare alcuna nullità ("In materia di diritto di difesa, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall' art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva ma integri un' evidente tattica dilatoria con abuso del processo" Sez. 2, n. 12306 del 15/03/2016 - dep. 23/03/2016, P.G. in proc. Acciari, Rv. 26677201; nella fattispecie la Corte ha precisato che nell' ipotesi di reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, in cui il nuovo difensore di fiducia presente in udienza chieda un termine per discutere la causa, il tribunale, qualora ravvisi l'abuso del diritto alla difesa tecnica, è legittimato a rigettare tale richiesta invitando il difensore a concludere nella stessa udienza e, a fronte del diniego di quest' ultimo, interpretabile come abbandono della difesa, ex art. 108 cod. proc. pen., può far concludere un difensore d'ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia precedentemente revocato dall' imputato e presente in udienza che rifiuti di discutere). Risulta infine legittimo il ricorso al difensore di fiducia revocato, sia perchè l' istanza di rinvio presentata dal nuovo difensore, stando al verbale, fu portata a conoscenza del collegio giudicante solo quando l' udienza dibattimentale era già 3 Ceparii terminata, sia perché comunque il difensore revocato permaneva nel suo incarico in caso di mancato intervento del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 107, commi 3 e 4, c.p.p.. 1.2 La Corte d' Appello ha spiegato che l' LI fu sorpreso insieme alla MM (la quale non era in grado da sola di trafugare o ricettare gli assegni inviati per posta, confezionare i falsi documenti e recarsi presso le banche site in località diverse) mentre era in possesso del materiale necessario per applicare la fotografia della complice sui falsi documenti rinvenuti in possesso di quest'ultima, da utilizzarsi poi al fine di portare all' incasso gli assegni rubati, e ne ha tratto la convinzione della sua complicità nella consumazione dei reati in contestazione. Le censure mosse con il ricorso espongono critiche che si fondano su un confronto diretto con i dati processuali e attengono al merito della decisione impugnata, sollecitando una rivalutazione in fatto che è preclusa nel giudizio di legittimità; esula infatti dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
1.3 La Corte d' Appello ha tenuto conto, ai fini di trarre la prova dell' elemento soggettivo del reato di ricettazione, dell' accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del documento falso e dell' assegno di provenienza furtiva descritti ai capi A) e B) dell' imputazione e del fatto che gli imputati non avevano fornito alcuna versione alternativa a quella del Pubblico Ministero. quanto allaIn tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata qualificazione giuridica del fatto accertato al consolidato orientamento di questa - Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell' elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell' omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
in questo modo non si richiede all' imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un' attendibile spiegazione dell' origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possono essere valutati da parte del giudice di merito 4 CH secondo i comuni principi del libero convincimento ( si veda in tal senso Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
2. Il motivo dedotto dalla difesa di ON MM è inammissibile, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall' art. 606, comma 3, c.p.p., come si evince dall' atto di gravame, al cui interno (pag. 7) si è inteso espressamente non sollevare alcuna questione in merito ai delitti di ricettazione contestati ai capi A, B), E) ed F).
3. Il motivo dedotto dalla difesa di UC AS non è fondato. La corte territoriale ha ritenuto che la circostanza attenuante della minima partecipazione non dovesse essere esclusa poiché il contribuito morale e materiale fornito dal AS non poteva ritenersi marginale e disinteressato. A fronte di una simile motivazione il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell' impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che comporta, a mente dell' art. 591, comma 1, lett. c), l' inammissibilità della doglianza (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Per le considerazioni sopra esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;
ne consegue, a norma dell' art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA anni Diotallevi, Throt Clew Alberto PazziCelberto Rover SECONDA SEZIONE PENALE - 6 GIU. 2017 IL MADIO CASSA 5 Cancelliere CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli A I C O N Z E