Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/10/2025, n. 34778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34778 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da
34778-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE
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- Presidente -
MA IA MA
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ND IA ND
- Relatore -
AN NC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 17-2025 28/08/2025 R.G.N. 20104/2025
U.P.-
sui ricorsi proposti da
SA LU, nato a [...] il [...]; CA SA, nato a [...] il [...]; RI IC, nato a [...] il [...]; CE NC, nato a [...], il [...]; CE AN AN, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ND IA ND;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, limitatamente alla determinazione della pena finale per effetto della riconosciuta continuazione e alla durata delle pene accessorie, con riferimento alla posizione di SA LU e, limitatamente alla determinazione della pena finale, per CA SA, e che siano dichiarati inammissibili i ricorsi presentati da RI IC, CE NC e CE AN AN;
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uditi i difensori: avv. Silvia Brandolini, per SA LU;
avv. MA Cipolloni, in sostituzione dell'avv. Riccardo Luzi, per RI IC, CE AN AN e EL NC;
avv. Silvia Scaini, anche in sostituzione dell'avv. Simone Balzani, per CA SA.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 febbraio 2023, il Tribunale di Forli ha condannato - per la parte che qui interessa - SA LU, RI IC, CA SA, CE NC, CE AN AN per reati di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, nonché altri reati fiscali puntualmente descritti in rubrica. Ferme restando le distinzioni necessarie per singole imputazioni aventi talvolta anche schemi differenti, il processo si incentrava sull'avvenuta emissione - da parte delle diverse e varie società riconducibili a CA SA, CA TA, CE NC, CE AN AN e RI IC di fatture, la maggior parte delle quali riconducibili a operazioni inesistenti, successivamente utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società facenti capo al gruppo SA. Talvolta, le società riconducibili agli imputati risultavano altresì essere evasori totali e completamente prive di documentazione fiscale.
1.1. In particolare, per il procedimento n. 374/2018 R.G., SA LU, RI IC, CA SA, CE NC, CE AN AN venivano dichiarati responsabili dei seguenti reati: -Capo 9) CA SA, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società 'Synapse Logistica srls', con sede legale formale in Nicosia (EN), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2014 e 2015; -Capo 10) CA SA, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'Synapse Logistica srls', con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alle società 'AL srl', "Tabit Trasporti srl', 'Aldebaran Holding srl' e Autotrasporti ET srl l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015;
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-Capo 11) CA SA, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'Synapse srl con socio unico', corrente in Cesena, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alle società 'Synapse Logistica srls' l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti in relazione agli anni 2014 e 2015; -Capo 12) CA SA, art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'Synapse srl con socio unico', al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e/o distruggeva le fatture emesse nei confronti della 'AL srl' e Jolly service relative all'anno 2013, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della predetta società; -Capo 13) CA SA, artt. 110 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'Synapse srl con socio unico', al fine di consentire alle società 'Jolly service spa in liquidazione' e 'AL sri' l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva, in relazione all'anno d'imposta 2013, fatture per operazioni inesistenti;
- Capo 14) CA SA, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società 'Synapse srl con socio unico', al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava - essendovi obbligato la dichiarazione relativa a dette imposte per gli anni 2013 e 2014, superando la soglia di punibilità; -Capo 15) RI IC, art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché nella qualità di titolare della ditta individuale 'Estral di RI IC' corrente in Cesena (FC), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e/o distruggeva le scritture e i documenti contabili previsti dalla legge e di cui è obbligatoria la conservazione, relativi agli anni dal 2012 al 2015, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della predetta impresa;
-Capo 16) RI IC, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare della ditta individuale 'Estral di RI IC', al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava - essendovi obbligato - la dichiarazione relativa a dette imposte per gli anni 2012, 2013 e 2014, essendo l'imposta evasa superiore alla soglia di punibilità; -Capo 17) RI IC, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare della ditta individuale 'Estral di RI IC', al fine di consentire alle società "Jolly Service spa in liquidazione', 'AL srl', 'Tabit Trasporti
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sri' e 'Aldebaran Holding srl' l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti in relazione agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015; -Capo 18) EL AN AN, art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con domicilio fiscale in Seminara (RC), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e/o distruggeva le scritture e i documenti contabili previsti dalla legge e di cui è obbligatoria la conservazione, relativi agli anni dal 2011 al 2014, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari dell'impresa; -Capo 19) CE AN AN, art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicava, nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2011, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
in particolare, veniva accertata una maggiore IVA pari a euro 431.989,05 con un'imposta evasa superiore alla soglia di euro 150.000,00 e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, pari a euro 2.107.521 superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione;
-Capo 20) CE AN AN, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le essendovi obbligato - la imposte sul valore aggiunto, non presentava dichiarazione relativa a dette imposte per gli anni 2012 e 2013, con superamento della soglia di punibilità; - Capo 21) CE AN AN, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alle società 'Jolly Service spa in liquidazione' e 'AL srl' l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva, in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013, fatture per operazioni inesistenti;
- Capo 22) CE NC, art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con domicilio fiscale in Seminara (RC), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e/o distruggeva le scritture e i documenti contabili previsti dalla legge e di cui è obbligatoria la conservazione, relativi agli anni dal 2011 al 2014, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari dell'impresa; -Capo 23) CE NC, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte
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sul valore aggiunto, indicava elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo nella dichiarazione per gli anni d'imposta 2011 e 2013; - Capo 24) CE NC, art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non presentava - essendovi obbligato - la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2012, essendo l'imposta evasa pari a euro 319.500,62; - Capo 25) CE NC, artt. 81, secondo comma, e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alla società "Jolly Service spa in liquidazione', 'AL srl' e 'Tabit Trasporti srl' l'evasione delle imposte sui redditi, emetteva fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014; -Capo 26) SA LU, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società 'Jolly Service spa in liquidazione', con sede legale in Roma e sede amministrativa in Cesena, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013; -Capo 27) SA LU, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società 'AL sri', con sede legale in Milano e sede amministrativa in Cesena, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014; -Capo 28) SA LU, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società 'Tabit Trasporti srl', con sede legale in Roma e sede amministrativa in Cesena, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative all'anno 2014; - Capo 29) SA LU, artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
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quale legale rappresentante della società 'Aldebaran Holding srl', con sede legale in Roma e sede amministrativa in Cesena, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2011, 2012, 2014 e 2015; -Capo 30) SA LU, artt. 81, secondo comma, e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale legale rappresentante della società 'AL srl, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alla società 'Synapse Logistica srl' l'evasione delle imposte sui redditi, emesso fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni d'imposta 2014 e 2015; -Capo 31) SA LU, artt. 81, secondo comma, e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale legale rappresentante della società "Tabit Trasporti srl, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire alla società 'Synapse Logistica srl' l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni d'imposta 2014 e 2015; 1.2. Nel procedimento n.415/2020 R.G. riunito al primo, SA LU era dichiarato responsabile per i seguenti reati: -Capo f) art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'AL srl', al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicava elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2015; -Capo g) artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società 'AL sri', al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicava elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2016; -Capo h) art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'Tabit Trasporti srl', al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicava elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2015; -Capo i) artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società 'Tabit Trasporti srl', al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fattura per operazioni inesistenti, indicava elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2016;
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- Capo j) art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'Aldebaran Holding srl', al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fattura per operazioni inesistenti, indicava elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2015; -Capo k) art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'AL srl', al fine di consentire alle società 'Essetre srl' l'evasione delle imposte sui redditi, emetteva fatture per operazioni inesistenti;
- Capo I) art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, quale legale rappresentante della società 'AL srt', al fine di consentire alle società 'Essetre srl' l'evasione delle imposte sui redditi, emetteva fatture per operazioni inesistenti;
2. Con ordinanza del 10 dicembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. per tutti gli imputati;
con sentenza n. 7182/2024 pronunciata il 18 dicembre 2024, ha dichiarato prescritti taluni reati o talune singole annualità e, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha rideterminato le pene irrogate nei seguenti termini: anni quattro e mesi cinque di reclusione, oltre pene accessorie, per SA LU;
anni tre e mesi uno di reclusione, oltre pene accessorie, con revoca della disposta confisca limitatamente a quella per equivalente in ordine ai reati dichiarati estinti per prescrizione (integralmente o per singole annualità), per RI IC;
anni due e mesi undici di reclusione, oltre pene accessorie e revoca della disposta confisca limitatamente a quella per equivalente in ordine ai reati dichiarati estinti per prescrizione (integralmente o per singole annualità), per CA SA;
anni uno e mesi dieci di reclusione e revoca della disposta confisca limitatamente a quella per equivalente in ordine ai reati dichiarati estinti per prescrizione (integralmente o per singole annualità), per CE AN AN;
anni uno e mesi otto di reclusione, nonché revoca della disposta confisca limitatamente a quella per equivalente in ordine ai reati dichiarati estinti per prescrizione (integralmente o per singole annualità), per CE NC. In particolare, per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato prescritti i Capi 10) limitatamente all'annualità 2013; 13); 16) limitatamente all'annualità 2012; 17) limitatamente all'annualità 2013; 19); 20) limitatamente all'annualità 2012; 21) limitatamente alla residua annualità 2013; 23) limitatamente all'annualità 2011; 24); 25) limitatamente alle residue annualità 2013 e 2014; 26) limitatamente alle annualità 2011 e 2012; 27) limitatamente all'annualità 2012; e 29) limitatamente alle annualità 2011 e 2012.
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3. Avverso l'ordinanza e la sentenza della Corte di secondo grado, SA LU ha proposto due ricorsi per cassazione con censure di analogo contenuto oltre a memoria con motivi nuovi, chiedendone l'annullamento.
3.1. Con un primo motivo di ricorso, si deducono la carenza e la manifesta illogicità della motivazione relativamente al rigetto della proposta di concordato avanzata dal Procuratore Generale a cui la difesa aveva prestato il proprio consenso ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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A parere del ricorrente, la Corte di appello di Bologna, avrebbe erroneamente trascurato di considerare la natura premiale dell'accordo e non avrebbe debitamente valutato se non per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il comportamento processuale ed extraprocessuale dell'imputato, finendo per equiparare la posizione di SA LU a quella di altri due coimputati, RI IC e CA SA, i quali si trovavano in situazioni notevolmente differenti, considerato che solo per uno di loro era possibile apprezzare il comportamento processuale e nessuno di loro aveva provveduto al pagamento del debito tributario. Ciò, senza fornire alcuna giustificazione sul punto ed incorrendo dunque nei vizi di carenza e contraddittorietà della motivazione.
3.2. Con un secondo motivo di censura, si lamentano l'indeterminatezza, dei capi di imputazione da 26) a 31) e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ad avviso della difesa, non sarebbe possibile distinguere in maniera precisa le fatture oggetto delle contestazioni e, in particolare, le fatture ritenute oggetto di sovrafatturazione e le fatture emesse per operazioni inesistenti. Dunque, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria poiché la stessa Corte distrettuale, per un verso avrebbe ammesso l'impossibilità di quantificare l'imposta evasa e, per altro verso, non avrebbe accolto il relativo motivo prospettato in appello dalla difesa sull'indeterminatezza delle contestazioni. Inoltre, la lamentata indeterminatezza dei capi di imputazione, comporterebbe un pregiudizio grave del diritto di difesa e la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso nell'ambito del procedimento penale n. 4955/2015 R.G. - con violazione dell'art. 429, comma 1, lettera c), e, comma 2, cod. proc. pen. - che quale, a sua volta, comporta la nullità della sentenza pronunciata all'esito del procedimento ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen.
3.3. Con un terzo motivo, si denunciano la carenza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per l'audizione di tre testimoni, ai quali la difesa di altro imputato che li aveva introdotti nel procedimento di primo grado aveva rinunciato e che a parere della difesa ricorrente dovevano comunque essere sentiti, essendo divenuti patrimonio dibattimentale e non avendo la difesa
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ricorrente prestato il consenso a detta rinuncia. In particolare, si lamenta la carenza della motivazione addotta dal Tribunale di Forli, alla quale si richiama altresì la Corte di appello.
3.4. Con una quarta doglianza, si denunciano la violazione degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., e vizi motivazionali. La difesa ricorrente, lamenta la mancata definizione delle prove relative all'ipotizzata sovrafatturazione. La Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con i dettagliati motivi sollevati in appello, finendo per generalizzare gli elementi probatori raccolti utilizzando le prove di determinati fatti di reato per altri e non distinguendo le fatture inesistenti da quelle oggetto di sovrafatturazione - e senza esplicitare gli elementi probatori posti alla base di ogni contestazione. Inoltre, avrebbe erroneamente valutato talune prove, poiché, per un verso, avrebbe attribuito eccessiva importanza alle dichiarazioni dei coimputati, CA TA e CA SA e del testimone CA MA, e, per altro verso, non avrebbe prestato la dovuta attenzione a quanto affermato da SA negli interrogatori, circa il fatto che la parte non genuina dei rapporti con i coimputati, oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento, ha riguardato il facchinaggio, le operazioni di lavaggio e di scambio pedane, mentre tutti i trasporti sono stati effettivamente realizzati, seppure in parte sovrafatturati;
dichiarazioni che sarebbero state poste alla base delle assoluzioni in primo grado, quanto ai doppi trasporti e quanto alle tratte marittime. Sarebbe erronea, in particolare, la motivazione della sentenza quanto ai lavaggi di Alfianello, perché non avrebbe considerato l'effettiva sussistenza di quelle operazioni e il pagamento da parte dei CA, seppure con provvista fornita da SA. La Corte territoriale avrebbe fatto rilievo sulla natura utilitaristica delle popolazioni di tali soggetti, senza considerare che questi avevano interesse ad accusare SA per alleggerire le loro posizioni. Si sostiene che vi è un passaggio motivazionale della sentenza nella quale la Corte nega l'esistenza di due magazzini in Cesena, così negando la ritenuta sussistenza della sovrafatturazione relativamente ai trasporti interni che, in assenza di due magazzini, non avrebbero avuto ragione di essere effettuati e che, invece, vengono ammessi dalla stessa sentenza per giustificare il metodo adottato dal giudice di primo grado. In tal modo, la Corte distrettuale avrebbe fornito una motivazione carente, contraddittoria ed illogica rispetto al materiale probatorio raccolto, con evidenti ripercussioni circa l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
3.5. Con un quinto motivo, si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova documentale, con conseguente travisamento del fatto, il quale, in definitiva, avrebbe un impatto significativo nel riconoscimento delle circostanze
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attenuanti generiche e nella determinazione della pena, ai sensi degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Più precisamente, la difesa ricorrente sostiene che la Corte di appello, da un lato, avrebbe concesso le circostanze attenuanti generiche all'imputato in ragione del suo comportamento processuale;
dall'altro, però, non le avrebbe riconosciute nella massima estensione, avendo erroneamente valutato come tardivo e dunque poco proficuo in termini di economia processuale - il comportamento collaborativo di SA, omettendo altresì di considerare che lo svolgimento del processo è dipeso anche dalle posizioni di altri cinque imputati, è ricaduto in pieno periodo Covid ed è stato intervallato dalla grave malattia dello stesso imputato SA. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe completamente tralasciato le ragioni fondanti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rappresentate dalla difesa nel decimo motivo di appello, configurandosi così un vizio motivazionale. In ultimo, la valutazione dei predetti comportamenti positivi di SA non sarebbe stata effettuata neppure ai fini della determinazione della pena.
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3.6. Con un sesto motivo, si deducono la violazione degli artt. 62-bis e 81 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius. A parere della difesa, la Corte di appello avrebbe violato l'art. 62-bis cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, per non avere applicato anche ai reati satellite, oltre che alla violazione più grave, le circostanze attenuanti generiche, poiché, nel caso per cui si sta procedendo non essendo state indicate le imputazioni rispetto alle quali sarebbero state concesse le circostanze attenuanti generiche ed essendo state riconosciute queste ultime sul piano sia soggettivo che oggettivo - si sarebbe dovuta effettuare una riduzione della pena rispetto a tutti i reati. La Corte distrettuale, confermando la pena irrogata in primo grado per i reati satellite, avrebbe altresì alterato in senso peggiorativo il rapporto tra pena base e aumenti a titolo di continuazione, incorrendo così nella violazione del divieto di reformatio in peius.
3.7. Con un settimo motivo di doglianza, la difesa lamenta l'erronea individuazione del reato più grave per l'applicazione della continuazione da parte della Corte di appello con i reati giudicati con sentenza di patteggiamento dell'11 luglio 2024 del GUP del Tribunale di Forli, individuata la pena base in relazione al reato di cui al capo 27 del presente procedimento con conseguente carenza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, non sarebbe corretto il confronto operato dalla Corte distrettuale tra la pena da irrogare con il rito ordinario e la pena inflitta con la sentenza di patteggiamento, diminuita secondo quanto previsto per il rito, poiché si sarebbero confrontate grandezze tra loro non omogenee. A parere della difesa, il giudice d'appello per individuare la violazione più grave, avrebbe dovuto considerare i trattamenti sanzionatori in
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concreto ritenuti equi per i due reati, prescindendo dal riferimento ai limiti edittali e dovendo valutare la riduzione piena della pena dopo la concessione delle circostanze attenuanti generiche e senza la riduzione per il rito speciale.
3.8. Con un ottavo motivo, si eccepiscono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla determinazione della pena per il reato più grave e per gli aumenti in continuazione, non avendo la Corte distrettuale applicato i canoni di valutazione enunciati all'art. 133 cod. pen. come dedotto in specifico motivo di appello. Si afferma che il capo 27) comprende molteplici condotte, che non sono state tutte oggetto di apposita considerazione da parte del giudice di merito, il quale ha considerato il reato come unitario. Inoltre, a parere della difesa, i giudici d'appello, pur avendo considerato i pagamenti del debito tributario per riconoscere le attenuanti generiche, avrebbero omesso la valutazione degli stessi ai fini della pena, senza fornire idonea motivazione sul punto.
3.9. Con un nono motivo, la difesa censura la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione, in merito agli aumenti di pena operati per il reato di bancarotta aggravato dalla continuazione di cui alla sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di Forli dell'11 luglio 2024. Secondo la difesa, in relazione ai reati satellite, la Corte distrettuale avrebbe giustificato gli aumenti effettuati ex art. 81 cod. pen. utilizzando mere formule di stile, assiomatiche e apodittiche, mancando il riferimento alla loro specifica gravità e, addirittura, omettendo completamente la motivazione per gli aumenti effettuati in base alla continuazione esterna. A ciò, si aggiunge che, relativamente ai capi di imputazione 22) e 23), la Corte avrebbe dovuto ridurre i giorni di reclusione una volta considerato il vincolo della continuazione con i fatti di cui al presente procedimento.
3.10. Con un decimo motivo, riferito alla confisca, si contesta l'omessa determinazione dell'imposta evasa, con conseguente violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Parimenti, si lamenta il vizio motivazionale, sul rilievo che la Corte di appello, da un lato, avrebbe ammesso con superficialità la propria incapacità di determinare l'ammontare dell'imposta evasa anche tramite apposita perizia e, dall'altro, avrebbe comunque ritenuto raggiunta la prova dei fatti per i quali si sta procedendo.
3.11. Con un undicesimo motivo che corrisponde, nel secondo ricorso, al secondo numero dieci del primo ricorso presentato la difesa lamenta l'assenza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla conferma, da parte del giudice d'appello, delle sanzioni accessorie irrogate in primo grado. In particolare, si lamenta la mancata considerazione del comportamento processuale ed extraprocessuale assunto dall'imputato, soprattutto per il fatto che tale condotta
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sarebbe stata riconosciuta e valutata dalla stessa Corte per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.12. Con un dodicesimo motivo di doglianza contenuto, come i successivi, nella memoria del 12 agosto 2025 la parte ricorrente denuncia l'erronea interpretazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., il travisamento della prova e il difetto di motivazione, lamentando la scorretta valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale dell'imputato, con specifico riferimento allo stato dei pagamenti effettuati. In particolare, partendo dal presupposto che le ultime modifiche legislative in materia intendono favorire il più possibile il comportamento collaborativo dell'autore di reati tributari e, dunque, ad attribuire importanza prioritaria alla finalità recuperatoria della regolamentazione, i pagamenti effettuati da SA per il solo fatto che investono una percentuale elevata del debito tributario - avrebbero meritato una maggiore considerazione da parte dei giudici di merito, ai fini della diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche e, più in generale, del trattamento sanzionatorio. Si sostiene che, al momento della pronuncia della Corte di appello, era stato corrisposto quasi il 76% del debito tributario, di cui il 56% prima e nel corso del giudizio di primo grado;
si produce una relazione di parte sul punto.
3.13. Con un tredicesimo motivo, la parte ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di tipo soggettivo anche ai reati satellite, oltre che al reato base, come da consolidato orientamento giurisprudenziale.
3.14. Con un quattordicesimo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizi della motivazione relativamente alla determinazione dell'imposta evasa. Specificamente, la Corte di appello si sarebbe sottratta all'obbligo di computo del debito ai fini della confisca diretta e per equivalente e avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi su quest'ultima. Si sostiene che, nella sentenza n. 28557 del 2025 della terza sezione penale della Corte di cassazione, riferita alla fase cautelare, si è affermato che dal dispositivo della sentenza di appello non si evince l'importo del profitto dei reati tributari non dichiarati estinti per prescrizione.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione, mediante difensore, anche l'imputato CA SA, il quale, con un unico motivo di impugnazione, lamenta che la Corte distrettuale, nel dispositivo della sentenza, non ha fatto alcuna menzione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la presunta recidiva, che invece veniva esposto
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nella parte motiva. Di conseguenza, sarebbe stato ingiustamente ritenuto privo di interesse il primo motivo di appello. Più nello specifico, la difesa ricorrente afferma che: nella determinazione della pena, nella parte motiva della sentenza di primo grado, si sarebbe effettuato un bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva, seppure mai contestata dalla pubblica accusa;
nel dispositivo della stessa, si sarebbero applicate solo le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. proc. pen., infliggendo però il medesimo trattamento sanzionatorio. Pertanto, le circostanze attenuanti generiche, seppure in apparenza riconosciute, non avrebbero dispiegato alcun effetto mitigante nella determinazione della pena, con conseguente manifesta illogicità delle motivazioni di primo e di secondo grado, visto che tale vizio sarebbe già stato lamentato con un motivo di appello ritenuto non sorretto da interesse.
5. Avverso la sentenza di appello e l'ordinanza di rigetto del concordato in appello anche RI IC ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione.
5.1. In primo luogo, la difesa censura la carenza della motivazione dell'ordinanza resa dalla Corte di appello in merito al mancato accoglimento dell'accordo ex. art. 599-bis cod. proc. pen., argomentando che il giudice non avrebbe attentamente considerato le ragioni fondanti la proposta di concordato e il ruolo dell'imputato nelle società attraverso cui sarebbero stati commessi i reati, finendo per equiparare la situazione del RI a quella degli altri imputati con posizioni processuali ben più gravi. In aggiunta, lamenta l'errata applicazione dell'art. 161 cod. pen., assumendo che la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla norma non doveva essere estesa a tutti i coimputati del processo, ma solo a coloro che avevano dato causa al differimento, ovvero l'imputato LU SA, per ragioni di impedimento.
5.2. Con il secondo motivo, si impugna la sentenza della Corte di appello per vizi di motivazione e travisamento della prova, con conseguente violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, la difesa ricorrente lamenta di avere eccepito nell'atto di appello la mancanza di prove a carico dell'imputato, mentre la Corte di appello non avrebbe attentamente valutato tale doglianza.
5.3. Si contesta, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sull'assunto che non sarebbero state adeguatamente valutate la collaborazione dell'imputato nel corso dell'intero procedimento, il suo ruolo marginale nella vicenda processuale e lo stato di incensuratezza prima della stessa, soprattutto in considerazione del raffronto della sua posizione con quelle di altri coimputati, ben più gravi. In definitiva, la Corte di appello di Bologna
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sarebbe incorsa in un vizio di motivazione tale da rendere necessario il ricorso per cassazione.
6. Avverso la sentenza di condanna e l'ordinanza di rigetto del concordato in appello anche CE NC ha presentato ricorso con motivi analoghi a RI IC.
6.1. Con riferimento al primo motivo, si argomenta la carenza della motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. sul presupposto che la Corte di appello di Bologna, oltre a non aver considerato il ruolo marginale dell'imputato nella vicenda processuale, avrebbe erroneamente ritenuto compresi nell'accordo reati già prescritti. A ciò si aggiunge la lamentata violazione di cui all'art. 161 cod. pen. sopra riportata.
6.2. Per quanto concerne il secondo ed il terzo motivo, la difesa, come per RI IC, lamenta l'insussistenza di prove per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 e il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7. Avverso la sentenza di condanna e l'ordinanza di rigetto del concordato in appello rese dalla Corte di appello di Bologna, ha, infine, proposto ricorso per cassazione anche CE AN AN con due motivi, analoghi al secondo ed al terzo presentati dall'imputato IA IC.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di SA LU è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, relativo al mancato accoglimento della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile per difetto di interesse. Come più volte affermato da questa Corte e in ultimo dalle Sezioni Unite - con sentenza la cui motivazione deve ancora essere depositata - in seguito al rigetto della proposta di concordato in appello, non si determina alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato idoneo ad integrare un concreto interesse ad impugnare il rigetto della proposta di concordato, visto che la difesa può articolarsi sia sui motivi inerenti alla responsabilità, che su quelli attinenti il trattamento sanzionatorio, oltre a restare salva la possibilità di presentare una nuova proposta (Sez. U, sentenza del 10/07/2025, R.G. 33471/2025 e prima, ex multis, Sez. 2, n. 3124 del 26/01/2024, Rv. 285819; Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Rv. 285393).
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Del resto, nel caso di specie, la difesa dell'imputato si è proprio articolata, sia nel giudizio di appello sia nel ricorso per cassazione, su doglianze attinenti anche al trattamento sanzionatorio.
1.2. Il secondo motivo con il quale si censura l'indeterminatezza dei capi di imputazione è assertivo e generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte di appello, infatti, ha già confutato la tesi difensiva, meramente riproposta con il ricorso per cassazione, sottolineando che i capi di imputazione devono rispondere ad una serie di requisiti individuati in modo da consentire all'imputato di comprendere appieno il contenuto dell'accusa. Nel caso di specie, premesso che il materiale probatorio è ampio, i giudici di merito hanno evidenziato come i capi di imputazione siano chiari e concisi, perché individuano per ogni anno le fatture emesse e l'ammontare dell'evasione, come emerge dalla loro semplice lettura. E la presunta fittizietà totale o parziale delle operazioni costituisce un elemento di valutazione afferente alla fondatezza dell'accusa, ampiamente esaminato nel giudizio di merito ai fini dell'accertamento della colpevolezza, che però non determina l'incompletezza della contestazione, non incidendo sul diritto di difesa. Il ricorrente sembra quindi confondere la prova del fatto di reato con l'imputazione, nella quale si riporta la descrizione del fatto di reato che non corrisponde alla prova del fatto stesso, ma senza necessariamente riprodurre il corredo di indagine a sostegno dell'accusa. Inoltre, la difesa, si limita a contestare l'indeterminatezza delle imputazioni, senza esplicitare in concreto le ragioni che pone a fondamento di tale lamentela e senza riferirsi puntualmente al contenuto dei singoli capi di imputazione.
1.3. Il terzo motivo, concernente il diniego di ammissione delle prove testimoniali è parimenti inammissibile, essendo formulato in maniera non specifica, mancando del tutto un riferimento sia alla consistenza sia alla prospettazione della decisività di tali prove. Sul punto, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Rv. 285580). Deve rilevarsi, in ogni caso, che il giudice di appello ha adeguatamente motivato sia sull'assenza di un obbligo di escussione dei testimoni per il giudice di primo grado, sia sulla superfluità della prova. Più precisamente, la motivazione è stata fornita a pag. 26 della sentenza, con riferimento al secondo motivo di appello, in cui si è prima di tutto evidenziata la natura meramente organizzativa del provvedimento con cui veniva autorizzata la citazione dei testi con la
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conseguenza che non può rinvenirsi alcun obbligo in capo al giudice di primo grado relativamente alla loro escussione e, in secondo luogo, si è ribadito che l'assunzione dei mezzi di prova rientra nella valutazione discrezionale del giudice, il cui sindacato si ricorda essere precluso in tale sede salvo il caso di prove decisive per la stessa. In modo coerente con quanto premesso, la Corte ha dunque saldato la propria decisione a quella del Tribunale, riaffermando la superfluità della testimonianza richiesta, poiché il materiale probatorio acquisito era ritenuto sufficiente.
1.4. Il quarto motivo, inerente alle risultanze probatorie, è anch'esso inammissibile.
1.4.1. Deve premettersi che non sono ammissibili censure dirette ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Inoltre, è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotato dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112; Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Rv. 270071).
1.4.2. Nel caso in esame, a fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello - che si pone in totale continuità con quella del giudice di primo grado - il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata. In altri termini, la difesa non si confronta con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, limitandosi a contestarne genericamente le valutazioni. Va peraltro rilevato che la Corte di appello, come già il Tribunale, ha individuato gli elementi probatori rilevanti per la decisione - ossia, principalmente le prove dichiarative, i processi verbali di constatazione, i flussi di ritorno e talune intercettazioni motivando la considerazione riservata a ciascuno di essi (pagg. 28-33 della sentenza), nell'ambito di una valutazione complessiva del tutto logica e coerente.
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Con particolare riferimento alle censure sulla credibilità del coimputati CA SA e TA e del teste CA MA - meramente riproduttive di analoghi rilievi proposti in appello e caratterizzate da assoluta genericità, perché riferite a non meglio precisati intenti calunniatori dei dichiaranti giustificati alla luce della necessità di alleggerire la propria posizione - deve rilevarsi che tali soggetti hanno reso propalazioni univocamente chiare in chiave accusatoria. I giudici di primo e secondo grado hanno correttamente fondato il giudizio di credibilità, per i primi, sul complesso del quadro istruttorio, per l'altro, sull'estraneità alla partecipazione al meccanismo e, per tutti, sulle ulteriori risultanze probatorie in cui le dichiarazioni hanno trovato riscontro. In ogni caso, la Corte distrettuale ha sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, le altre risultanze processuali sono già sufficientemente idonee a fondare il pieno giudizio di sussistenza dei fatti, rispetto al quale le richiamate dichiarazioni accusatorie fungono da semplice conferma. In ultimo, la difesa sembra non prendere in considerazione la conferma della tenuta del quadro probatorio che deriva dalla parziale confessione dell'imputato (pagg. 31 e 32 della sentenza). La genericità della prospettazione difensiva, che non attacca nel dettaglio la pronuncia impugnata ed omette la considerazione critica di una parte rilevante del materiale probatorio, esime questa Corte da un esame dettagliato della motivazione della sentenza, che risulta del tutto logica e coerente nel suo impianto argomentativo, laddove evidenzia che: a) i motivi di appello non si confrontano con la globalità della sentenza di primo grado, tendendo ad operare una parcellizzazione del quadro istruttorio;
b) la deposizione di CA MA, testimone puro, dipendente della AL in Alfianello, società del SA presso cui venivano svolte operazioni di lavaggio, ha riferito dettagliatamente il meccanismo di distribuzione ai colleghi del denaro contante prelevato dalla Postepay che il fratello SA ricaricava con provviste provenienti dalle società dello stesso SA;
c) tale deposizione ha confermato che gli stessi dipendenti della AL erano retribuiti fuori busta per prestazioni che avrebbero dovuto essere svolte dal personale di società facenti capo a CA SA, in realtà da queste non svolte;
d) il ritorno economico di SA consisteva nello scarico dei costi per gli straordinari, attraverso lo schermo rappresentato dai CA;
e) SA non ha mai adeguatamente spiegato tale meccanismo, limitandosi a generiche contestazioni, corrispondenti a quelli poi ribadite nel ricorso per cassazione, che si scontrano con il nucleo essenziale delle sue dichiarazioni confessorie;
f) le dichiarazioni confessorie dei coimputati CA traevano effettivamente l'occasione dalla carcerazione di CA SA, ma la loro funzione utilitaristica non le ha private del requisito della spontaneità, perché le stesse trovano ampia conferma nel compendio istruttorio, anche con riferimento ai cosiddetti "flussi di
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ritorno"; g) la prospettazione difensiva secondo cui tali flussi erano spiegabili con spontanei regali di vari soggetti in favore di SA si scontra con l'ingente consistenza di tali ipotizzati regali, sulla quale la difesa nulla contesta neanche con il ricorso per cassazione;
h) la svalutazione probatoria di alcune conversazioni ed e-mail apparentemente favorevoli alla ricostruzione difensiva (pagg. 30-31 della sentenza) è spiegabile sulla base del fatto che le stesse erano confezionate ad arte, nella consapevolezza delle verifiche fiscali in corso;
i) i verbali di interrogatorio di SA prodotti dalla difesa confermano il nucleo essenziale delle dichiarazioni accusatorie rese dai CA e l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture relative ai lavaggi. Come anticipato, a fronte di questo solido contesto argomentativo, le affermazioni difensive tese a svalutare le prove raccolte e a sottolineare la parziale genuinità di alcuni dei rapporti alla base delle fatture, unitamente alla pretesa inesistenza di trasporti interni oggetto di sovrafatturazione, per l'inesistenza di due magazzini in Cesena - risultano incapaci di intaccare la tenuta logica della sentenza impugnata.
1.5. Il quinto motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento nel massimo della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche e il dodicesimo motivo, ad esso correlato, sono parimenti inammissibili, perché diretti ad ottenere una rivalutazione preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione pienamente logica e coerente del provvedimento impugnato. I Il giudice d'appello ha ampiamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti nella loro massima estensione, avuto riguardo: al momento dell'adempimento del debito tributario, intervenuto solo in concomitanza del grado di appello, anziché del giudizio di primo grado, come risulta dalla stessa consulenza di parte prodotta dalla difesa;
alla mancata decisività della confessione dell'imputato, la quale non ha avuto un significativo impatto sul procedimento, essendosi basata la decisione su materiale probatorio del tutto autonomo, ed essendo la stessa oggetto di un contraddittorio tentativo di svalutazione da parte della difesa, reiterato con il ricorso per cassazione;
al livello di fraudolenza e al grado di organizzazione delle condotte (pagg. 36-37 della sentenza).
1.6. Il sesto motivo, con il quale si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche ai reati satellite, oltre che al reato base, e il tredicesimo motivo, ad esso connesso, sono manifestamente infondati. Deve ricordarsi che, in tema di reato continuato, il giudice, anche in presenza di attenuanti generiche di tipo soggettivo riconosciute in relazione al reato base, può non far luogo alle relative diminuzioni con riguardo ai reati satellite, dovendo fornire tuttavia, in tal caso, un'adeguata motivazione, mediante indicazione degli
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elementi posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 3, n. 20912 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv. 288287). Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha specificamente valutato in senso negativo l'elevatissimo livello di fraudolenza e di organizzazione delle condotte e ha comunque operato aumenti per la continuazione assai contenuti, a fronte dell'obiettiva gravità dei fatti (pag. 38 della sentenza).
1.7. Il settimo motivo, riguardante l'individuazione della violazione più grave ai fini della determinazione della pena per il reato continuato è manifestamente infondato.
Considerato che
, nel caso di specie, il vincolo della continuazione è stato riconosciuto tra reati per cui si procede e reati per cui è già stata accertata la responsabilità del ricorrente con sentenza di patteggiamento passata in giudicato (GIP del Tribunale di Forli dell'11 luglio 2024) - e non tra reati sottoposti alla cognizione del medesimo giudice - ai fini dell'individuazione del reato più grave, deve trovare applicazione l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che fa esplicito riferimento alla pena più grave inflitta in concreto, e non il principio della valutazione in astratto della violazione più grave (ex plurimis, Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023, Giampȧ, Rv. 285865). Più nello specifico, va ricordato che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Rv. 287893). E tali principi, espressamente enunciati per la fase esecutiva, alla quale il richiamato art. 187 si riferisce, devono trovare applicazione anche in relazione alla continuazione esterna direttamente rilevata da parte del giudice della cognizione, per evitare che la pena base sia parametrata ad una violazione solo astrattamente grave, ma in concreto resa poco significativa, sul piano sanzionatorio, dalla scelta di un rito alternativo. Una tale assimilazione è, del resto, confermata dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma che il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi, quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trova applicazione, per identità di ratio, la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto (ex multis, Sez. 2, n. 13539 del
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02/11/2023, dep. 03/04/2024, Rv. 286206; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, Rv. 259572). In aggiunta, quanto al caso qui in esame, si deve rilevare l'astrattezza della doglianza difensiva, la quale non specifica quale reato debba essere valutato come il più grave, né chiarisce le ragioni per cui l'individuazione di un diverso reato più grave gioverebbe alla posizione dell'imputato in termini di determinazione della pena.
1.8. L'ottavo motivo è manifestamente infondato. Va richiamato il noto e consolidato principio, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005), infatti, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Nel caso in esame, come già visto, la gravità dei reati per cui si procede è adeguatamente argomentata dalla Corte di appello e gli aumenti di pena applicati sulla pena base per i reati satellite sono assolutamente coerenti con tale valutazione, vista la loro modestia in relazione alla consistenza dei fatti;
mentre i pagamenti effettuati, vista la loro tempistica, sono stati già adeguatamente presi in considerazione dalla Corte d'appello. Va poi evidenziata la carenza di interesse in capo alla parte ricorrente a far rilevare il fatto che il capo 27) comprende molteplici condotte e non una fattispecie unitaria. Infatti, l'eventuale accoglimento di tale motivo comporterebbe una condanna del ricorrente per due reati anziché per uno, con conseguente aumento di pena.
1.9. Il nono motivo di doglianza, con cui si denunciano la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazionein merito agli aumenti di pena operati per i reati satellite, è manifestamente infondato. Come già evidenziato, dalla semplice lettura delle pagg. 36 e ss. della sentenza, emerge una determinazione dei singoli aumenti per la continuazione che tiene conto della gravità delle varie fattispecie ed è, dunque, adeguatamente differenziata ove necessario;
trattandosi, in ogni caso, di aumenti molto contenuti in relazione all'effettiva gravità dei fatti. Nessuna reformatio in peius è stata
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operata, perché, quanto ai reati satellite considerati tali nel procedimento oggetto della sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di Forli dell'11 luglio 2024, è stato operato un aumento di pena di 15 giorni di reclusione per ciascuno, mentre nella sentenza di patteggiamento era stata applicata secondo quanto affermato dalla stessa difesa - la maggiore pena di 20 giorni, risultante dalla diminuzione di un terzo della pena di un mese di reclusione.
1.10. Il decimo motivo, riferito alla confisca, è inammissibile. La difesa contesta l'omessa determinazione dell'imposta evasa, con conseguente violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, quando il proprio rilievo sulla pretesa incapacità di determinarne l'ammontare, ma in realtà riferendosi a contestazioni di merito relative all'entità della responsabilità penale. Correttamente la Corte di appello ha revocato la confisca per equivalente relativa alle annualità dichiarate prescritte, mentre ha confermato la confisca diretta evidenziando che i rilievi difensivi, volti a far valere l'esistenza dei doppi trasporti e, in altri casi, la sovraffatturazione anziché l'inesistenza delle operazioni, si scontrano con la stima effettuata nei processi verbali di contestazione;
stima che la difesa non contesta compiutamente, con l'indicazione di cifre e computi riferibili alle singole violazioni, e che, ben vedere, non è neanche richiamata a fini di critica nel ricorso per cassazione.
1.11. L'undicesimo motivo di doglianza, riferito alle sanzioni accessorie, è manifestamente infondato. La difesa trascura del tutto un'analisi critica della motivazione della sentenza impugnata, per ribadire la rilevanza positiva di comportamenti processuali ed extraprocessuali dell'imputato, che secondo quanto la stessa difesa sostanzialmente ammette sono già stati adeguatamente riconosciuti e valutati ai fini delle circostanze attenuanti generiche. Adeguata e coerente è in ogni caso, la motivazione della sentenza, perché riduce l'entità delle pene accessorie temporanee proporzionalmente alla riduzione conseguente alla declaratoria di prescrizione di alcune annualità e determina l'interdizione dei pubblici uffici in misura media, nonostante la rilevante gravità e pluralità dei reati.
1.12. L'inammissibilità dei motivi principali di ricorso, che emerge dalle considerazioni che precedono, deve essere estesa ai motivi nuovi, proposti con memoria difensiva e in parte sopra richiamati in quanto ripetitivi di quelli principali, ai sensi dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.
2. Il ricorso di CA SA, con il quale si censura il mancato effetto mitigante delle circostanze attenuanti generiche sulla pena finale irrogata, è invece
fondato.
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La Corte territoriale sostiene che la prospettazione difensiva circa il fatto che in primo grado la recidiva non fosse contestata e, dunque, non potesse essere applicata è corretta. Erroneamente, però, afferma che la stessa non riveste alcuna rilevanza, perché nel dispositivo della sentenza impugnata, da ritenere prevalente sulla motivazione, non è enunciato alcun giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la contestata recidiva, bensì è enunciata la sola concessione delle circostanze attenuanti generiche, così da doversi ritenere che il primo giudice non abbia fatto alcuna applicazione della recidiva. L'erroneità di tale affermazione emerge dalla considerazione che la mancata riproduzione nel dispositivo della sentenza di primo grado del bilanciamento tra le attenuanti e la recidiva è irrilevante. Infatti, ciò non esclude che tale giudizio di equivalenza abbia effettivamente trovato applicazione come invece riportato nella motivazione e non implica che le circostanze attenuanti abbiano effettivamente dispiegato il loro effetto mitigante nella determinazione della pena;
anzi, tale effetto mitigante non emerge neanche dalla lettura del dispositivo. La fondatezza della doglianza difensiva comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata su tale punto e, investendo in generale tutti i capi di imputazione, comporta la valida creazione del rapporto processuale e la conseguente declaratoria di prescrizione di alcuni reati. In considerazione di ciò -e in applicazione degli artt.: 157 cod. pen., per cui, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, il reato si prescrive;
161 cod. pen., che impedisce all'interruzione di determinare un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato superiore ad un quarto;
17 del d.lgs. n. 74 del 2000, in virtù del quale il termine di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. 2 a 10 del medesimo decreto è elevato di un terzo - deve essere dichiarata la prescrizione dei reati di cui al capi 10) e 11), in relazione alle condotte commesse il 31/12/2014, e al capo 14), in relazione alla condotta commessa il 30/12/2014. Al termine prescrizionale complessivo di dieci anni applicabile a tali fattispecie, deve essere infatti aggiunta la sospensione della prescrizione, computata (pagg. 22-23 della sentenza impugnata) in 188 giorni, giungendosi così alle date del 7 e del 6 luglio 2025, anteriori alla pronuncia della presente sentenza.
3. I ricorsi proposti nell'interesse di RI IC, CE NC e CE AN AN che possono essere trattati congiuntamente, giacché fondati sulle sono inammissibili, in quanto in parte medesime argomentazioni manifestamente infondati e in parte generici.
3.1. Il primo motivo di RI IC e EL NC, consta di due censure eterogenee.
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La prima - sull'inadeguatezza della motivazione della Corte d'appello in merito al rigetto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. - è inammissibile per carenza di interesse, per le ragioni già evidenziate sub 1.1. La seconda con cui si sostiene l'esclusione dell'operatività della sospensione per tutti gli imputati del procedimento, essendo stati disposti i rinvii della trattazione per impedimento dell'imputato SA - è manifestamente infondata. Nell'interpretare la portata dell'art. 161, primo comma, cod. pen., questa Corte ha infatti affermato che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000). Come ben evidenziato dalla Corte di appello, il principio trova applicazione nel procedimento in esame, in cui gli imputati non si sono opposti ai rinvii e non hanno presentato richiesta di separazione delle loro posizioni. In ogni caso, i rinvii della trattazione non sono stati disposti esclusivamente su richiesta dell'imputato SA, anche per COVID e adesione dei difensori ad un'astensione collettiva dalle udienze, per complessivi 78 giorni (come emerge dalle pagg. 22-23 della sentenza impugnata), considerando i quali nessuno dei reati ascritti ai ricorrenti di cui sopra si è prescritto prima della sentenza di appello.
3.2. Il secondo motivo di IA IC e CE NC che corrisponde al primo motivo di CE AN AN sul travisamento della prova e la conseguente violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 - è inammissibile per genericità. Il motivo è formulato in forma perplessa, poiché fa riferimento sia alla mancata istituzione delle scritture contabili, sia all'estraneità dei soggetti rispetto all'amministrazione delle società riconnesse alla commissione del reato. In merito al primo aspetto oggetto di censure del tutto generiche - si evidenzia che risultano in atti le fatture, ossia quella documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione presso la società emittente;
e questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (ex multis, Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Rv. 287392; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862). Relativamente al secondo aspetto, va evidenziato che il ruolo attivo nelle società connesse agli imputati è comprovato e sufficientemente motivato dai
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giudici di primo e secondo grado. La Corte di appello (pagg. 42-43 della sentenza), ha correttamente saldato la propria opinione a quella del Tribunale, evidenziando che, per quanto riguarda RI IC, l'intestazione allo stesso della ditta individuale e lo svolgimento delle operazioni sul conto non lasciano spazio per non riconoscerne la responsabilità penale;
in riferimento a CE AN AN, il giudice di merito rinvia alla sentenza di primo grado, atteso che già aveva risposto ai rilievi difensivi;
relativamente a CE NC, la Corte territoriale conferma le decisione del giudice di primo grado sul presupposto che l'imputato era titolare formale dell'omonima ditta individuale. Ad ulteriore conferma dell'operatività degli ultimi due imputati nelle ditte, vengono altresì valorizzate le testimonianze di TU GO e del commercialista CH. Tali argomentazioni non sono neanche menzionate in chiave critica nei ricorsi, i quali si limitano a mere dimostrate asserzioni di segno contrario.
3.3. Il terzo motivo di RI IC e CE NC che coincide con il secondo motivo di CE AN AN - è inammissibile, perché sostanzialmente teso, sulla base di assunti del tutto generici, ad ottenere una rivalutazione in positivo del complesso dei fatti, a fronte di una motivazione del tutto adeguata e coerente sul punto. In totale continuità con il giudice di primo grado, la Corte distrettuale ritiene privo di fondamento il paragone tra tall imputati e i CA, i quali sono stati i soli a fornire ampia confessione, ed a cui di conseguenza sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Neppure la presunta confessione di CE AN AN sul mancato versamento dell'IVA, richiamata dalla difesa ricorrente, può assumere rilievo, poiché riguardante un fatto già emerso ed accertato in base alle risultanze probatorie. In aggiunta, la Corte territoriale richiama l'elevato livello di fraudolenza e di organizzazione alla radice dei reati, che influenza senz'altro in modo negativo la valutazione delle circostanze (pag. 45 della sentenza).
4. Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di CA SA, limitatamente ai reati di cui al capi 10) e 11), in relazione alle condotte commesse il 31/12/2014, e al capo 14), in relazione alla condotta commessa il 30/12/2014, per essere gli stessi estinti per prescrizione. La stessa sentenza deve essere annullata nei confronti del predetto imputato, limitatamente alla mancata diminuzione della pena in relazione alle attenuanti generiche per i residui reati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. I ricorsi di SA LU, RI IC, CE NC e CE AN AN devono essere dichiarati inammissibili.
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Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA SA, limitatamente ai reati di cui ai capi 10) e 11), in relazione alle condotte commesse il 31/12/2014, e al capo 14), in relazione alla condotta commessa il 30/12/2014, per essere gli stessi estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti del predetto imputato, limitatamente alla mancata diminuzione della pena in relazione alle attenuanti generiche per i residui reati e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi di SA LU, RI IC, CE NC e CE AN AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/08/2025.
Il Consigliere estensore ND IA ND
Il Presidente NG ZZ
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazione Penang Верова и Сарсеllega Reme 24.01. 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marina Cacogni
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