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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa NI VE Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3739 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 28.08.2025 da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Danila Pittalis in Adria (RO) in Via
Mercato Vecchio n. 2 (PEC che li rappresenta ed assiste per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 27.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 02.08.2001 a AR Parte_1 Pt_2
(VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AR (VE) al n. 9 p.I, anno 2001, alle seguenti: C O N D I Z I O N I:
1. I figli minori sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre a
AR (VE) in Via Flemming n. 10. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in AR (VE), via Flemming n. 10 è di proprietà esclusiva della sig.ra , la quale per la stessa paga un mutuo di circa € 450,00= al mese. Parte_1
3. Il sig. otrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Pt_2
- due pomeriggi – sere infrasettimanali, nelle giornate da concordarsi tra i genitori, dalle ore 18:00 alle ore 21:30 ed un week – end a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 21:00 della domenica sera;
- nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli minori possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con l'uno una volta con l'altro genitore, un periodo di sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie comprendenti ad anni alterni
Natale o Capodanno e di tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo; seguendo il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività durante l'anno; - un periodo, durante le vacanze estive, di 15 giorni, anche non continuativi, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno. Previo accordo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali dei figli, i genitori hanno la facoltà di concordare e modificare le visite stabilite.
4. Il sig. i obbliga a corrispondere alla Sig.ra Pt_2
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 500,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
Ticket sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Sevizio Sanitario nazionale, farmaci particolari. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa scolastica;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese sportive;
F) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese per attività sportive ulteriori rispetto alla prima, spese per attività artistiche, ludico e ricreative, comprensive dei costi per l'iscrizione, spese accessorie, attrezzature e trasferte, viaggi e vacanze senza genitori, conseguimento della patente di guida. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia. Tutte le spese straordinarie che vanno previamente concordate tra i genitori saranno oggetto di tacito consenso dell'altro genitore ove quest'ultimo, debitamente informato non manifesti per iscritto, il proprio dissenso motivato entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta formale.
5. La sig.ra beneficerà al 100% dell'assegno unico Parte_1
e delle detrazioni fiscali relative ai figli.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 02.08.2001 contratto matrimonio con rito civile in AR (Ve) era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 21.05.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G.
1261/2019) omologata con decreto del 31.05.2019 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 27.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 21.05.2019, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 1261/2019) omologata con decreto del 31.05.2019 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02.08.2001 da e Parte_1
, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di AR (Ve) Parte_2
al n. 9, parte I, dell'anno 2001;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa NI VE