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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 980/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5118/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00334692 68 000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 627/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.10.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IS, la cartella, notificata il 18.09.2024, di pagamento della somma di € 311,88 per tassa rifiuti anno 2006, eccependo la prescrizione quinquennale e la decadenza;
l'omessa notifica ed allegazione degli atti prodromici ed il difetto di motivazione. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS, che eccepiva il difetto di legittimazione;
contesteva l'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale sanitaria da Covid 19; deduceva la legittimità della procedura di riscossione.
Con ordinanza del 2.10.2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Società_1 S.p.A., che si costituiva in giudizio in data 27.12.2025, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la notifica pregressa delle fatture e dell'intimazione n. 232693 per compiuta giacenza;
contestava gli altri motivi e concludeva per l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondarezza del ricorso con il favore delle spese con distrazione.
Il ricorrente depositava memoria il 14.1.2026, contestando il perfezionamento della notifica per carenza della c.d. C.A.D, non prodotta,
All'udienza del 05.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-IS, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Come da giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 10012/2021 e Sez.
6-5 Ordinanza n.
8895/2022), nel caso di temporanea assenza del destinatario (cd. “irreperibilità relativa”), per il perfezionamento della procedura notficataria occorre il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa cd. C.A.D., (ovvero la prova che il destinatario, nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, cd. CAD, non abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza, v. ordinanza n. 8895/2022 sopra richiamata), non essendo sufficiente la prova della spedizione di tale raccomandata, nella fattispecie pure mancante.
E poiché, nel caso di specie, la società ATO s.p.a ha depositato l'intimazione n. 232693/2018 relativa agli anni 2006-2007, notificata, come si evince dalla busta della raccomandata e dal Dettaglio documenti prodotti, per compiuta giacenza in data 2.2.2019, senza produrre ulteriore documentazione, è evidente che non si è perfezionato il procedimento notificatorio relativo al predetto atto di intimazione.
Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo all'anno (2006) cui si riferisce la pretesa, nell'assenza di prova di atti interruttivi.
Peraltro, poiché il suddetto termine di prescrizione è maturato in data precedente all'entrata in vigore della normativa emergenziale sanitaria da CoVID19, con la quale i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi a decorrere dal 9.3.2020, ne deriva che tale normativa non è applicabile nel caso di specie.
Restando assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Sulle parti resistenti grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. SI
05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_1
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5118/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00334692 68 000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 627/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.10.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IS, la cartella, notificata il 18.09.2024, di pagamento della somma di € 311,88 per tassa rifiuti anno 2006, eccependo la prescrizione quinquennale e la decadenza;
l'omessa notifica ed allegazione degli atti prodromici ed il difetto di motivazione. Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS, che eccepiva il difetto di legittimazione;
contesteva l'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale sanitaria da Covid 19; deduceva la legittimità della procedura di riscossione.
Con ordinanza del 2.10.2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Società_1 S.p.A., che si costituiva in giudizio in data 27.12.2025, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la notifica pregressa delle fatture e dell'intimazione n. 232693 per compiuta giacenza;
contestava gli altri motivi e concludeva per l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondarezza del ricorso con il favore delle spese con distrazione.
Il ricorrente depositava memoria il 14.1.2026, contestando il perfezionamento della notifica per carenza della c.d. C.A.D, non prodotta,
All'udienza del 05.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate-IS, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Come da giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 10012/2021 e Sez.
6-5 Ordinanza n.
8895/2022), nel caso di temporanea assenza del destinatario (cd. “irreperibilità relativa”), per il perfezionamento della procedura notficataria occorre il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa cd. C.A.D., (ovvero la prova che il destinatario, nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, cd. CAD, non abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza, v. ordinanza n. 8895/2022 sopra richiamata), non essendo sufficiente la prova della spedizione di tale raccomandata, nella fattispecie pure mancante.
E poiché, nel caso di specie, la società ATO s.p.a ha depositato l'intimazione n. 232693/2018 relativa agli anni 2006-2007, notificata, come si evince dalla busta della raccomandata e dal Dettaglio documenti prodotti, per compiuta giacenza in data 2.2.2019, senza produrre ulteriore documentazione, è evidente che non si è perfezionato il procedimento notificatorio relativo al predetto atto di intimazione.
Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo all'anno (2006) cui si riferisce la pretesa, nell'assenza di prova di atti interruttivi.
Peraltro, poiché il suddetto termine di prescrizione è maturato in data precedente all'entrata in vigore della normativa emergenziale sanitaria da CoVID19, con la quale i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi a decorrere dal 9.3.2020, ne deriva che tale normativa non è applicabile nel caso di specie.
Restando assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Sulle parti resistenti grava in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. SI
05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_1