Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel corso della prescrizione.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
Leggi di più… - 2. Il punto sulla sospensione della prescrizione nella legislazione di emergenzaOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 giugno 2021
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2016, n. 26429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26429 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
26429/ 1 6 २९ REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.633 Composta da - Presidente - Renato Grillo U.P. 01/03/2016- R.G.N. 39672/2015 Oronzo De Masi Mauro Mocci Gastone Andreazza - Relatore - Emanuela Gai . : ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : LL ER, n. a Chieti il 12/12/1957; LL NG RI, n. a Chieti il 29/08/1959; MI MA Sante, n. a Hergiswill (CH) l'11/01/1965; . avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data 24/09/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C. Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udite le conclusioni dei Difensori di fiducia, Avv. V. Supino per LL ER e NG RI, e Avv. M. Muscariello per MI MA Sante, che hanno chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. LL ER, LL NG RI e MI MA Sante, hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila di conferma della sentenza del Tribunale di Chieti del 05/06/2013 di condanna per il reato di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (per avere, nelle rispettive vesti di amministratore e legale rappresentante della S.e.a.b. S.r.l., socio e addetto alla manutenzione dell'impianto e consulente legale e amministratore di fatto, al fine di conseguire l'ingiusto profitto del risparmio di spesa per lo smaltimento di rifiuti pericolosi sotto forma di rifiuti non pericolosi, fatto confluire rifiuti pericolosi speciali e tossico nocivi in stabilimento della Seab s.r.l. ove solo apparentemente procedevano alla loro inertizzazione così conseguendo simulatamente il loro declassamento in rifiuti non pericolosi e comunque nei limiti dei parametri per l'accoglimento nelle discariche di categoria II B (capo b) dell'imputazione) e di cui all'art. 640, comma 2 n.1, c.p. per avere fatto conseguire alla S.e.a.b. gli ingiusti profitti sotto forma di risparmio di spesa del maggior importo dovuto per la Eco Tassa in danno delle regioni Puglia, Toscana e Abruzzo rappresentando falsamente nei cer relativi che i rifiuti smaltiti presso la discarica gestita da Vergine S.r.l. nel periodo ricompreso tra gli anni 2005 e 2007 fossero ascrivibili alla categoria dei rifiuti non pericolosi (capo I).
2. Hanno proposto ricorso pel tramite del proprio difensore, Avv. V. Supino, LL ER e LL NG RI.
2.1. Con un primo motivo lamentano la violazione di legge per erronea applicazione ed interpretazione della tabella A 2 dell'allegato A del .M. 7/11/2008 e della direttiva 1967/548/CEE relativa alla classificazione. In particolare lamentano che, a fronte della disciplina relativa alla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, rappresentata dall' art. 6 quater del D.L.n. 208 del F 2008, convertito in I. n. 13 del 2009, e della richiamata tabella A 2 dell'allegato A del . . 7 novembre 2008 e rispetto alla quale l'Istituto superiore di sanità con : parere 32074 del 2009 ha stabilito che le concentrazioni in essa indicate sono riferite ai limiti di quantificazione che il metodo di analisi utilizzato da laboratorio deve essere in grado di raggiungere, la Corte d'Appello ha ritenuto non necessaria la classificazione degli idrocarburi quando i rifiuti siano di origine nota;
al contrario, nella specie, alla luce di una corretta interpretazione dell'art.6 quater della I. n. 13 del 2009, era necessario comunque determinare i markers degli idrocarburi, essendo la pericolosità di un rifiuto contenenti idrocarburi 2 impartita dalla presenza di un idrocarburo di origine minerale e non di origine vegetale.
2.2. Con un secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 354 e 356 c.p.p. per mancato avviso al difensore e mancato avvertimento del diritto di farsi assistere da difensore fiducia nonché violazione : degli artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p. e 360 c.p.p.. In particolare, sono stati utilizzati e ritenuti determinanti come prova i risultati di attività di prelievo e analisi effettuate nei confronti di soggetti già sottoposti ad indagini e che dunque avrebbero avuto diritto, secondo le regole previste agli articoli 220 e 223 cit., a previo avviso che consentisse loro di partecipare nominando un difensore ed eventualmente un consulente di parte. E ciò tanto più in quanto queste stesse analisi erano state ritenute inutilizzabili nei confronti di altri imputati, infatti assolti. Alla censura in tal modo formulata già con l'atto d'appello la Corte territoriale ha erroneamente risposto distinguendo tra attività di campionamento, avente natura amministrativa, non necessitante di garanzie, e attività di analisi, per la quale le garanzie sarebbero invece state rispettate, senza considerare che nella specie le analisi e i prelievi effettuati sono intervenuti nell'ambito di una ん indagine di polizia giudiziaria nell'ambito della quale già erano stati individuati soggetti determinati indiziabili di reati. Lamentano poi che, con riguardo alla obiezione, già esposta in atto di appello, inerente la mancata esecuzione della procedura della quartatura, la Corte territoriale ha opposto deposizioni testimoniali da cui emergeva che per alcuni accertamenti era stata effettuata una procedura "compatibile" con la quartatura, così dando atto implicitamente della mancanza della stessa, ritenuta viceversa non necessaria dal Tribunale sulla base di una mera ipotesi del consulente tecnico del P.M., e in ogni caso senza spiegare i termini di tale ritenuta compatibilità.
2.3. Con un terzo motivo lamentano la mancata assunzione di prova decisiva ritualmente richiesta in particolare essendo state richieste l'acquisizione del fascicolo relativo al ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato presso il Tribunale di Chieti in data 4 ottobre 2007 e lo svolgimento di una perizia volta ad appurare la conformità dei modi di conservazione dei campioni e la loro attendibilità o possibile manomissione. Sul punto specifico, come risultante dalla stessa sentenza impugnata, il campione prelevato fu messo a contatto con il terreno e non vennero utilizzati appositi agitatori né venne suddiviso il campione stesso. In particolare, dunque, i campioni prelevati 3 vennero esposti sia ad agenti contaminanti provenienti dal terreno sia ad agenti atmosferici.
2.4. Con un quarto motivo lamentano la violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 260 cit. e carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione dello stesso nel reato di cui all'art. 256 nonché ancora erronea applicazione dell'art. 6 quater della legge n. 13 del 2009 in tema di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi. Sotto un primo profilo lamentano che la sentenza impugnata non ha identificato nella condotta contestata il requisito necessario della abusività posto che è stata ritenuta la sussistenza in capo alla S.e.a.b. di tutte le necessarie autorizzazioni anche in deroga al divieto di miscelazione dei rifiuti. Sotto un secondo profilo la Corte d'appello ha desunto automaticamente il requisito dell'ingente quantitativo di rifiuti dalla stessa organizzazione e continuità della abusiva gestione degli stessi, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La natura abusiva inoltre, sarebbe stata ancorata a deduzioni indiziarie ricavabili da 1 intercettazioni telefoniche e dalla adesione acritica alle argomentazioni del consulente tecnico dell'accusa senza tener conto della complessa e articolata analisi del consulente della difesa, liquidata come generica, e senza in ogni caso disporre una perizia che potesse far propendere per l'una o per l'altra tesi specialistica in punto di composizione chimica ed organica dei rifiuti, di presenza nella S.e.a.b. di tutte le necessarie autorizzazioni compresa quella in deroga al divieto di miscelazione, di identificazione e classificazione degli idrocarburi. La Corte ha invece semplicisticamente risposto nel senso che non risultava comunque effettuato il trattamento dell'ingente quantitativo di rifiuti trasformandoli in non pericolosi perché il consulente del P.M. aveva accertato l'utilizzo di sostanza legante quale la calce in misura pari a sole 1.800 tonnellate in luogo delle 14.000 necessarie, ritenendo tale conclusione riscontrata anche dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle risultanze delle indagini t tecniche. Ma tale risposta deve ritenersi immotivata giacché non sono state considerate le deduzioni difensive in ordine alla utilizzazione di materiali inertizzanti anche diversi dalla calce quali le ceneri leggere, mentre le intercettazioni telefoniche sono state ritenute idonee a surrogare l'accertamento tecnico sui rifiuti. Di qui anche la mancata risposta in ordine alla derubricazione dei fatti sub art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. 2.5. Con un quinto motivo lamentano la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova posto che essendo la S.e.a.b. munita di tutte le autorizzazioni, compresa quella in deroga al divieto di miscelazione, ed avendo il giudice di primo grado basato la sentenza di condanna sulla circostanza relativa alla miscelazione stessa, la Corte d'appello avrebbe dovuto giungere ad una pronuncia assolutoria;
al contrario, la stessa, non potendo più invocare la circostanza relativa al divieto di miscelazione ha argomentato per l'irrilevanza delle autorizzazioni essendo invece determinanti i quantitativi di rifiuti, tuttavia non fatti oggetto d'imputazione.
2.6. Con un sesto motivo lamentano l'omessa valutazione di prova contraria in violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. e 111 Cost., avendo la Corte d'appello ritenuto valida unicamente la relazione del consulente tecnico del P.M. in assenza di una perizia e in presenza di una consulenza tecnica della difesa contenente specifiche censure non considerate.
2.7. Con un settimo motivo lamentano l'erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e l'illogica motivazione in tema di concorso nei reati da parte di LL NG RI, ritenuto dalla Corte responsabile unicamente in ragione della sua qualità di socio e pur in assenza di qualsiasi atto di gestione o cogestione della società. La sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare che dalle intercettazioni in atti sarebbe emersa la partecipazione dell'imputato alle attività di miscelazione dei rifiuti senza considerare che ciò non era sufficiente, essendo necessaria anche la consapevolezza e partecipazione a tutto il complesso di operazioni avvenute nel tempo e ai meccanismi di organizzazione dell'attività di conferimento alle discariche e di redazione dei CER asseritamente falsi. In particolare, sono state valorizzate le conversazioni telefoniche intervenute con l'addetto commerciale Chiavaroli, pur essendo quest'ultimo stato poi assolto dei 4 medesimi reati ascritti a LL per insussistenza della prova certa dell'elemento psicologico.
2.8. Con un ottavo motivo lamentano l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p. in relazione agli elementi costitutivi del delitto di truffa aggravata nonché carenza della motivazione;
deducono in particolare che gli elementi degli artifizi e dei raggiri nonché della induzione in errore e dell'ingiusto profitto non sono stati singolarmente analizzati ma sono stati individuati meccanicisticamente sulla base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 260 cit.. 5 2.9. Con un ultimo motivo infine lamentano l'erronea applicazione degli artt. 62 I bis e 133 c.p. nonché carenza ed illogicità della motivazione avendo sul punto la sentenza impugnata fatto riferimento alla mera astratta gravità dei reati commessi in tal modo adottando una mera formula di stile disancorata dalla specificità dei ricorrenti e senza dare alcun rilievo allo stato di incensuratezza degli imputati.
3. LL ER e LL NG RI hanno poi proposto un secondo ricorso, a mezzo dell'Avv. M. Muscariello, esattamente ripropositivo del contenuto del secondo, quarto, settimo, ottavo e nono motivo del ricorso appena sopra indicato.
4. Ha poi presentato ricorso MA Sante MI per il tramite dell'Avv. Marco Femminella.
4.1. Con un primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 360 c.p.p., 220 e 223 disp. att. c.p.p. e 24 e 111 Cost.. In particolare lamenta che, essendo egli indagato all'epoca dei fatti sin dal febbraio del 2007 e sottoposto ad intercettazioni ambientali, l'operazione di campionamento dei rifiuti, quale atto pacificamente irripetibile e consistente nella costituzione di un campione di circa kg.5 rappresentativo d'una massa complessiva trasportata pari a kg.24.000, rientrava nell'alveo delle attività di indagine per le quali doveva essere garantito il diritto di difesa nei termini e con le modalità di cui all'art. 360, comma 1, c.p.p.. Di qui l'inutilizzabilità dei campioni di rifiuti prelevati in data 25/07/2007 ed in data 21/09/2007 nonché presso il laboratorio Marchionni dal Noe di Pescara e presso il laboratorio Green Lab di Spoltore. Contesta inoltre, l'affermazione fatta dalla sentenza secondo cui in ogni caso il campionamento e l'analisi non sarebbero le uniche prove decisive per fondare il giudizio di responsabilità, presupponendo il reato ambientale contestato l'esistenza di un evento quale l'avvenuto smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi e non potendo, una volta venuto meno l'unico valido sistema di acquisizione di prova, sussistere altre argomentazioni di natura scientifica assumibili a valenza di prova processuale circa la diversa natura del rifiuto prodotto e conferito in discarica rispetto a come fu all'epoca analizzato e classificato. Del resto il Tribunale di Chieti ha fondato il giudizio di colpevolezza proprio sulle risultanze analitiche dei rifiuti trasportati. Contesta inoltre la fondatezza dell'affermazione della Corte d'Appello secondo cui gli accertatori, limitatisi a salire sul camion e, prelevati con l'ausilio di una semplice stecca 4 o 5 6 chilogrammi di rifiuti per deporli a terra su un telo di plastica in modo da ottenere un campione rappresentativo, avrebbero rispettato le metodiche di campionamento in realtà da individuare nella normativa tecnica rappresentata dalla UNI 10802 citata dall'art.8 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e dai criteri CNR IRSA. La Corte d'appello non ha in alcun modo argomentato in merito al sedicente impiego del metodo della quartatura, non verificando l'individuazione di alcun protocollo, né il metodo di campionamento impiegato né il numero di incrementi ottenuti per giungere alla formazione del campione rappresentativo.
4.2. Con un secondo motivo lamenta l'inosservanza di legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione rispetto alla sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 260 cit. di ingente quantitativo e di condotta abusiva. Rileva in particolare che la sentenza non ha considerato essere stata accertata la non pericolosità delle acque di percolato nelle discariche Vergine e Bleu circostanza, questa, la cui rilevanza deriva dal fatto che se il sito fosse stato effettivamente contaminato dalla presenza di un ingente quantità di rifiuti pericolosi, l'effetto di dilavamento scaturente dalla precipitazione delle acque meteoriche sugli stessi rifiuti stoccati avrebbe determinato una presenza di materiali inquinanti sulle acque di percolazione ovvero sui liquidi che vanno a depositarsi sul letto della discarica e ad immettersi nelle falde sotterranee dei pozzi;
al contrario, le risultanze delle analisi delle acque di falda, i cui campioni sono stati prelevati il 29/11/2007 proprio sulla zona asservita ai rifiuti smaltiti, hanno fatto constatare l'assenza di elementi inquinanti, come riscontrabile in base alla deposizione dello stesso consulente del P.M. Ing. Iacucci. Deduce, inoltre, come sfugga ad ogni criterio logico ritenere che una condotta penalmente rilevante così grave al punto da richiedere l'approntamento di mezzi, : organizzazione, logistica, impianti finali e personale tecnico qualificato sia stata posta in essere dall'imputato individualmente con l'estraneità di tutti gli altri concorrenti. Di qui la mancanza di un comprovato illecito smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti. Quanto al requisito della condotta abusiva, deduce come dagli atti si desume che nel periodo dal 2005 al 2007 non solo la parte prevalente di rifiuti conferiti non era classificata pericolosa ma la miscelazione autorizzata della parte prevalente di rifiuti non pericolosi unitamente alla aggiunta di materiale legante permetteva la produzione di un rifiuto solido confacente le caratteristiche di conferibilità in discarica. Anche la valutazione della sentenza in ordine all'inefficacia del processo produttivo adottato per il trattamento dei rifiuti mediante la 7 miscelazione - inertizzazione non ha tenuto conto di come tale metodica sia stata prevista proprio dal dettato autorizzativo in capo alla S.e.a.b. Contesta, inoltre, la natura rudimentale del calcolo effettuato dal consulente del P.M. per giungere a determinare che non si sarebbe posta in essere una miscelazione di rifiuti bensì una mera diluizione, avendo il consulente proceduto a simulare dal programma informatico una previsione di come possa essere avvenuta la miscelazione tra il totale dei rifiuti in ingresso e il risultato ottenuto con i rifiuti in uscita senza considerare che gli esperti del settore utilizzano un software nel quale, oltre al caricamento dei quantitativi di rifiuti miscelati tra loro, è necessario riportare la quantità e concentrazione dei singoli componenti in modo che il programma legga la combinazione delle molecole e ne riproduca la possibile reazione tra loro. Anche le considerazioni della sentenza in ordine all'insufficiente impiego di calce nella miscelazione dei rifiuti sono il frutto di una motivazione che non ha dato alcuna risposta alle deduzioni difensive circa il fatto che invece fossero state impiegate sostanze leganti in considerevole quantità al punto da reagire tra loro e provocare un processo di stabilizzazione e inertizzazione grazie alla presenza soprattutto di idrossido di calce per kg. 10.063.656, come risultante sempre dalle analisi del consulente del P.M.. :
4.3. Con un terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per erroneità in ordine alla indicazione delle quantità effettive di rifiuti complessivamente conferiti negli anni 2005-2007 e classificati come pericolosi, in realtà pari a 41.342.981 chilogrammi e non 100.469.884; in particolare il consulente del P.M. ha indicato per la differenza solo il primo dei tre numeri binari necessari;
conseguentemente, l'omessa individuazione della sottoclasse e della categoria dei rifiuti ha comportato l'impossibilità di attribuire alla prevalente quantità di quelli conferiti la caratteristica di pericolosità come invece scritto nella sentenza impugnata;
di qui l'incidenza dell'errore in particolare relativamente all'elemento dell'ingente quantitativo.
4.4. Con un quarto motivo lamenta la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 6 quater del d.l. n.208 del 2008 in materia di classificazione dei rifiuti . pericolosi. Premette di avere dedotto in atto di appello la non classificabilità dei . rifiuti come pericolosi per effetto della semplice presenza di oli minerali eccedenti - la soglia minima stabilita per la conferibilità in discarica in base alla normativa sopravveniente di cui all'art. 6 quater citato. La sentenza impugnata ha invece valorizzato il d.m. 4 agosto 2010 che, tra l'altro modificando la tabella A 2 dell'allegato a del d.m. 7 novembre 2008, ha previsto per la classificazione di 8 pericolosità del rifiuto la ricerca di marcatori di pericolosità solo per i materiali di origine non nota non riconoscendo ai rifiuti prodotti dalla S.e.a.b. tale requisito sulla base di quanto riferito dal perito circa la provenienza di una parte di essi dai poli petroliferi. Tuttavia lamenta che il rifiuto proveniente dai poli petroliferi è definizione del tutto generica, che molteplice ed eterogenea è stata la mole di rifiuti conferiti presso la S.e.a.b. negli anni dal 2006 al 2008 sì che l'origine degli stessi andava riscontrata sulla base dei documenti obbligatori, e che il trattamento chimico -fisico delle varie tipologie di rifiuti inertizzate tra loro genera un rifiuto ex novo le cui caratteristiche chimico-fisiche non possono avere una provenienza nota ma vanno determinate sulla base di analisi chimiche.
4.5. Con un quinto motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali con riferimento alla violazione degli artt. 63 e 192 c.p.p. e agli articoli 24 e 111 Cost. con particolare riferimento alle intercettazioni ambientali del 09/10/2007 e del 15/10/2007; deduce, in particolare, che la lettura della conversazione della prima intercettazione non può costituire di per sé alcuna ammissione di colpevolezza considerata l'utilizzazione della locuzione "in questo momento" da ricondurre ad una più verosimile non conformità interna accertata illo tempore nel processo di inertizzazione. Inoltre le frasi rivolte da ER LL al suo difensore sono state oggetto di una evidente e distorta estrapolazione rispetto al contesto argomentativo nel quale egli più volte sottolineava la correttezza dell'operato della sua azienda.
4.6. Con un sesto motivo lamenta l'inosservanza degli artt. 43, 81 e 110 c.p. e mancanza e manifesta illogicità delle motivazioni e in particolare, quanto al ricorrente, relativamente alla sussistenza del dolo, al suo concorso e alla rilevanza causale all'evento criminoso contestato al capo b); nella specie, la compartecipazione sarebbe stata ricondotta alla difesa posta in essere con l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, per la cui configurazione di reato è intervenuta declaratoria di assoluzione, e per la sua presenza ad un'unica intercettazione ambientale del 9 ottobre 2007 il cui tenore è chiaramente inquadrabile in una estemporanea interlocuzione tra cliente e avvocato con riguardo alle strategie difensive da adottare. La fattispecie dell'art. 260 cit. presuppone invece la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo non ricavabile l in via ipotetica attraverso un procedimento fondato su presunzioni. Di fatto, la colpevolezza è stata basata unicamente sul ruolo di consulente legale ricoperto nell'azienda senza addurre elementi oggettivi precisi, univoci e circostanziati. 9 4.7. Con un ultimo motivo lamenta la nullità della sentenza per carenza di motivazione quanto al capo d'imputazione di cui alla lettera I) posto che i motivi di difesa addotti relativamente al reato di cui all'art. 260 determinerebbero, ove accolti, per attrazione, la conseguente declaratoria di nullità quanto a tale specifico addebito. In secondo luogo l'assoluzione degli imputati LO ER e NI AN, rispettivamente titolare e responsabile tecnico della discarica Vergine, e di AN IO e IO BR, quali titolare e responsabile tecnico della discarica Bleu, dai capi di imputazione di cui alle lettere m) e n) comporta automaticamente la mancata possibile configurazione del reato di cui alla lett. I) attesa la necessaria e non altrimenti evitabile presenza attiva di dette figure alla commissione del reato in quanto soggetti percettori e restitutori dell'ecotassa alla regione di competenza. In ultimo, comunque, non risulta comprensibile quale sia stato il criterio adottato dal collegio giudicante per giungere alla determinazione del quantitativo di chilogrammi e sconosciuta la normativa di riferimento invocata per la determinazione del tributo dovuto.
5. In data 27/01/2016 è stata presentata, sempre per MASante MI, memoria con cui sono stati ribaditi i motivi di doglianza di cui ai motivi di ricorso.
6. Con motivi nuovi del 18/01/2016 LL ER e LL NG RI hanno chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati loro ascritti per prescrizione;
infatti, pur a fronte di formale indicazione in imputazione di un tempo di commissione del reato sub B) protrattosi sino al marzo 2008, molteplici passaggi della sentenza impugnata evidenziano che i reati sono stati commessi sino all'anno 2007 e segnatamente sino al 29/11/2007 quale data dell'accertamento essendo anzi tale indicazione quella formalmente riportata con riguardo al capo I) ; peraltro, essendo la condotta sub capo b) contestata come finalizzata ad eludere i maggiori costi della corretta gestione dei rifiuti, con conseguente risparmio dell'impresa Seab, deve ritenersi che i conferimenti siano avvenuti appunto sino al 2007. Anche la sentenza di primo grado ha riportato in molteplici passaggi il periodo di riferimento dell'indagine del Noe di Pescara nel triennio 2005-2007. Di qui, anche a volere considerare il periodo di sospensione pari a 156 giorni calcolato dal giudice d'appello, la maturata prescrizione. Deduce che in ogni caso, anche a volere considerare per il reato sub b) la data di commissione formalmente contestata, la prescrizione sarebbe ugualmente maturata per errata valutazione dei periodi di prescrizione da parte del giudice d'appello essendo due di questi (dal 9/1 al 6/3/2013 e dal 24/4 al 5/6/2013) stati dovuti a rinvii per ragioni processuali e rispettivamente per l'esame di testi 10 della difesa e per calendarizzare la discussione di numerosi avvocati anche se su indicazione formale di una concorde richiesta delle parti. Ma, anche a volere escludere il solo primo di tali due periodi, il reato si sarebbe prescritto il 07/01/2016. 6.1. Con un ulteriore motivo definito come nuovo, infine, richiamano, ad integrazione del secondo e terzo motivo del ricorso dell'avv. Muscariello e del quarto motivo del ricorso dell'avv. Supino, la doglianza in ordine all'assenza del requisito dell'abusività della gestione tenendo conto che la S.e.a.b. era autorizzata a tutte le attività di recupero, ivi compreso il riciclaggio dei rifiuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati ascritti estinti per prescrizione successivamente alla sentenza impugnata in presenza di ricorsi non manifestamente infondati.
8. Vanno in proposito anzitutto valutate le censure, svolte con il secondo e con il primo motivo dei ricorsi di LL ER e LL NG RI e con il primo motivo del ricorso di MI MA Sante, che appaiono logicamente pregiudiziali rispetto a tutte le restanti, circa la inutilizzabilità delle attività di campionamento e di analisi dei rifiuti oggetto delle imputazioni in quanto effettuate, secondo le prospettazioni difensive, in violazione degli artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p.. In punto di necessaria premessa fattuale indiscussa, risulta invero dagli atti, ed in particolare dalla sentenza di primo grado, che in data del 25/07/2007, a seguito di controllo sul carico di un camion che trasportava rifiuti dalla S.e.a.b. alla discarica Vergine s.r.l. in Taranto da parte dei carabinieri di San Giovanni Teatino, veniva eseguito dagli stessi carabinieri un campionamento del carico;
un secondo campionamento, in data 21/09/2007, veniva poi effettuato dai carabinieri del N.o.r.m. di Cerignola sul carico proveniente sempre dalla S.e.a.b. e diretto alla discarica Bleu di Canosa di Puglia. L'esito di tali campionamenti e prelievi e delle successive analisi, effettuate dall'Arta di Pescara e dall'Arta Foggia, veniva quindi posto a fondamento della ritenuta natura dei rifiuti in uscita dalla S.e.a.b. quali rifiuti speciali pericolosi tossico nocivi (vedansi in - particolare, quanto ai campionamenti, pagg.
3-5 e, quanto agli esiti delle analisi, pag. 29 della sentenza di primo grado). 11 Ciò posto, la suddetta doglianza è stata superata dalla sentenza impugnata sul presupposto che, pur essendo risultato che alla data dei prelievi a campione gli imputati avevano già acquisito la qualità di persone sottoposte ad indagini (sempre nella sentenza di primo grado si dà atto delle attività di osservazione e controllo presso la sede della S.e.a.b. svolta dal Noe di Pescara, e delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale), la natura meramente amministrativa dell'attività di campionamento non avrebbe reso necessario il rispetto delle garanzie difensive come discendenti dagli artt. 220 e 223 disp. att. c.p.p.; la sentenza ha poi aggiunto che, in ogni caso, l'esito delle analisi eseguite sul materiale oggetto del campionamento non sarebbe stato l'unico e decisivo elemento atto a fondare l'accertamento circa la effettiva natura dei rifiuti alla luce di considerazioni logiche (ovvero l'indisponibilità di materiale inertizzante in quantità tale da potere trattare la quantità di rifiuti ricevuti) e del contenuto di intercettazioni telefoniche intervenute tra MI e LL ER.
8.1. Osserva allora la Corte che detto motivo di ricorso non è certo manifestamente infondato essendo in ogni caso erronea la risposta in diritto fornita dalla sentenza impugnata : indiscusso, per affermazione, come visto, della stessa Corte territoriale, il fatto che, al momento del campionamento, fossero già sussistenti indizi di reato nei confronti degli imputati, questa stessa sezione, con la sentenza n.15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246597, ha affermato infatti che l'attività di campionamento e di analisi ha sì almeno normalmente, natura amministrativa, ma sempre purché la stessa sia svolta dagli organi di polizia e di controllo nell'ambito della loro normale attività amministrativa di vigilanza e di ispezione, ossia quando sia diretta soltanto ad accertare la regolarità della attività e non sia ancora emersa nessuna notizia di reato, posto che in tali casi, e proprio perché anche dallo svolgimento di tali verifiche amministrative potrebbero emergere indizi di reato, il legislatore con l'art. 223 disp. att. c.p.p. ha previsto alcune garanzie difensive nei confronti dei soggetti interessati. Da tali ipotesi, ha aggiunto la Corte, devono tuttavia distinguersi nettamente i ad prelievi di campione e le analisi inerenti non una attività amministrativa, bensì q una attività di polizia giudiziaria nell'ambito di una indagine preliminare, per i quali devono invece trovare applicazione le norme dell'art. 220 disp. att. c.p.p., in base al quale quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. 12 Nel caso quindi di attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito di una indagine preliminare, devono operare le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum (cfr., sia pure in materia di acque, Sez. 3, n. 10484/15 del 12/11/2014, Grue, Rv. 262698; Sez. 3, n. 15170 del 29/01/2003, Piropan, Rv. 224456; Sez. 3, n. 23369 del 14/05/2002, Scarpa, Rv. 221627); ed il presupposto per l'operatività dell'art. 220 cit. e dunque per il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza, nella specie , come già detto, fuori discussione, della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere tra l'altro dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. Un., n. 45477 del 28/11/2004, Raineri, Rv. 220291; Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005, Cacace, Rv. 233330). In definitiva, quindi, anche l'attività di campionamento, in quanto volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale deve essere compiuta, laddove già siano emersi indizi di reato, con l'osservanza delle disposizioni del codice. Già solo tale conclusione dimostrerebbe dunque la non manifesta infondatezza del ricorso, volto a valorizzare l'indirizzo interpretativo dell'art. 223 disp. att. c.p.p. di segno contrario rispetto alle conclusioni adottate dai giudici di appello. Ma a ciò deve aggiungersi, poi, la considerazione che, nonostante la puntualizzazione fatta a pag. 27 della sentenza, e già ricordata sopra, secondo cui il risultato delle analisi effettuate sulla base di detti campionamenti non sarebbe né l'unica né la decisiva prova per fondare il giudizio di penale responsabilità degli imputati, tale esito è stato in realtà utilizzato come elemento quanto meno concorrente al fine della ritenuta sussistenza della prova che i rifiuti pericolosi trattati dalla S.e.a.b. non venivano in realtà trattati e declassati quindi in rifiuti non pericolosi;
valga in proposito quanto riportato a pag. 29 della stessa sentenza laddove si afferma che gli esiti degli accertamenti effettuati sui rifiuti campionati costituirebbero una riprova della reale natura dei rifiuti unitamente al quantitativo insufficiente di materiale inertizzante da un lato e al contenuto di intercettazioni ambientali e telefoniche dall'altro (da cui sarebbe stata evincibile la consapevolezza che i rifiuti "uscivano" pericolosi), in altri termini essendo stata la prova del fatto stata dedotta dal complessivo compendio dato da tali elementi. 13 E ciò tanto più considerando che, come già lamentato con l'atto di appello e ulteriormente ribadito in ricorso, dall'accertamento eseguito dal consulente del P.M. in data 29/11/2007 nella discarica Vergine sulle acque di falda o di percolazione non era stata rilevata la presenza di elementi contaminanti di sorta;
ora, se pure è vero che la sentenza impugnata ha sul punto spiegato non esservi alcuna certezza che le acque ivi presenti dovessero essere già inquinate alla data del novembre del 2007, è peraltro innegabile che, essendo l'attività di recapito dei rifiuti in tesi accusatoria pericolosi iniziata sin dal 2005, proprio l'esito delle analisi sui rifiuti abbia ancor più potuto rappresentare, nella motivazione della sentenza impugnata, un elemento probatorio certamente di non trascurabile rilievo nella classificazione degli stessi. E su tale linea, del resto, la stessa sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, aveva affermato, a pag. 29, che la circostanza che la miscela finale fosse costituita da miscele di rifiuti pericolosi miscelati tra loro in percentuali variabili non sottoposti a trattamenti di stabilizzazione e/o solidificazione, doveva dedursi proprio dagli accertamenti analitici da cui era risultato che "i campioni...contenevano oli minerali, idrocarburi, metalli pesanti, composti aromatici quali toluene, etilbenzene, stirene, a concentrazioni elevate".
9. Constatata dunque, in tal modo, la non manifesta infondatezza della doglianza processuale, sin qui considerata, di carattere logicamente pregiudiziale rispetto alle restanti, acquista rilievo, per quanto già detto in principio, la questione della prescrizione dei reati in oggetto maturata successivamente alla sentenza impugnata. Sul punto, come già riassunto sopra sub § 5., i ricorrenti hanno invocato la ormai maturata prescrizione anche del reato sub b) (quello sub 1) essendo prescritto già sulla base della data di consumazione come formalmente contestata) in base a due considerazioni: da un lato, ed in via principale, il fatto che, a dispetto della formale contestazione della data di consumazione sino al mese di marzo 2008, i reati sono stati commessi, come evincibile anzitutto da elementi fattuali evidenziati dalla stessa sentenza impugnata sino all'anno 2007 e segnatamente 1 sino al 29/11/2007 quale data dell'accertamento, e, dall'altro, in ogni caso, il fatto che un corretto computo dei periodi di sospensione condurrebbe comunque, anche a volere considerare la data in contestazione, a ritenere maturato comunque il periodo.
9.1. Ciò posto, ritiene la Corte che entrambi i reati siano ormai prescritti. 14 Nessuna questione pare porsi anzitutto per il reato sub I) che, anche a volere ritenere correttamente computato (così come compare nella epigrafe della sentenza impugnata) in giorni 155 il periodo di sospensione avversato dalle FE (ma così non è posto che, come subito oltre si dirà, il periodo di sospensione deve essere ridotto a complessivi giorni 99), si sarebbe in ogni caso prescritto in data 03/12/2014, ovvero alla scadenza del termine di anni sette e mesi sei, oltre alla sospensione suddetta, a decorrere dalla data di consumazione del 01/01/2007; in realtà, più esattamente, atteso appunto che, secondo quanto subito oltre, la sospensione rettamente considerabile è di giorni 99, il reato si è prescritto in data 09/10/2014. Quanto invece al reato sub b), lo stesso risulta prescritto in data 10/12/2015. Va invero osservato, quale dato comunque risolutivo, che anche solo fermandosi alla data di formale contestazione del reato (senza necessità dunque di vagliare le ragioni indicate dai ricorrenti nel senso di una data di commissione anteriore) individuata nel 01/03/2008, quale dato comunque condiviso dalla Corte territoriale, il complessivo periodo di sospensione risulta pari a giorni 99 rappresentato segnatamente da giorni 57 per rinvio del processo dall'udienza del 15/05/2012 all'udienza dell'11/07/2012 per legittimo impedimento degli imputati e da giorni 42 per rinvio del processo dall'udienza del 24/04/2013 all'udienza del 05/06/2013 per richiesta in tal senso dei difensori. Di tale secondo rinvio, in particolare, può tenersi conto, nonostante quanto argomentato dalla Difesa, atteso l'intervenuto differimento su richiesta di "tutte le parti processuali" (ivi comprese dunque le difese), di un incombente (ovvero la discussione) che ben poteva essere espletato nella data del 24/04/2013 e che venne differito unicamente perché in tal senso ebbero appunto ad instare anche le FE. Non può invece tenersi conto, come esattamente argomentato dalle FE, del rinvio intervenuto dal 09/01/2013 al 06/03/2013 in tal caso, infatti, sempre come risultante dal verbale in atti, il rinvio venne disposto dal Tribunale per fare luogo all'esame di testi, ritualmente ammessi, e dunque ritenuti necessari, non presenti all'udienza del 09/01/2013; sicché è indubbio che, nonostante il Tribunale avesse a dare atto della sospensione della prescrizione, il rinvio avvenne esclusivamente per ragioni legate all'istruzione dibattimentale ovvero, segnatamente appunto, per procedere all'esame di testi che non era possibile espletare in quella udienza perché assenti. Di qui, dunque, in ragione della finalità "istruttoria" del rinvio, ed in coerenza con quanto già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835 nonché Sez. U., n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220509 secondo cui deve escludersi l'addebitabilità all'imputato o al suo 15 difensore della sospensione o del rinvio destinati ad assecondare la funzione cognitiva del processo), la non operatività della sospensione, la cui ratio deve infatti ritenersi invece risiedere nella non computabilità, all'interno della prescrizione del reato, delle "pause processuali" dovute esclusivamente alla iniziativa dell'imputato, ed in tal modo niente affatto espressive del "disinteresse" dello Stato alla persecuzione del reato. 10. In definitiva, dunque, maturato per entrambi i reati il periodo di prescrizione ed esclusa la sussistenza di ragioni indicative con evidenza della insussistenza dei fatti ex art. 129, comma 2, c.p.p., non traibili neppure dalla esposizione in sé dei motivi articolati con i ricorsi, si impone, già solo a fronte della non manifesta infondatezza delle pregiudiziali censure di natura processuale, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione degli stessi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Renato Grillo DEPOSITATS IN CANCELLERIA 24 GIU 2016 IL CANDE WERE Luana rani 16