Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 2
In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. poichè, per questa ipotesi, operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum".
In tema di tutela penale del paesaggio, lo scarico irregolare di acque reflue industriali in un corso d'acqua, in zona paesaggisticamente vincolata, in assenza o in difformità dall'autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto il paesaggio, quale bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, deve essere inteso come complesso di valori estetici e naturali considerati unitariamente in una determinata area, e la modificazione del territorio, oggetto del divieto penalmente sanzionato, può essere attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'immissione in un torrente di scarichi provenienti da un impianto di lavorazione inerti).
Commentario • 1
- 1. Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 10484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10484 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 12/11/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3192
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 40404/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/10/2013 della Corte di appello L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 29 giugno 2012 del Tribunale di Teramo, con la quale RU NI era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 30.000,00 di ammenda con riferimento al reato (capo a) previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137, comma 3, in relazione all'art. 101 del medesimo D.Lgs., per avere effettuato, in qualità di legale rappresentante dell'impresa industriale "Dragaggio Fiumicino", in violazione dell'autorizzazione allo scarico Prot. n. 213847 del 26 ottobre 2006, uno scarico di acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavorazione e lavaggio degli inerti e di acqua decantata, i cui valori superano il limite fissato nella tabella 3, Allegato 5, Parte Terza, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in Teramo, il 19 ottobre 2009, nonché del reato (capo b) previsto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 181 e 142, comma c), perché, nella citata qualità, mediante la condotta di cui al capo A), scaricava i reflui industriali i cui valori superano il limite fissato nella tabella 3, Allegato 5, Parte Terza, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel torrente Fiumicino, acqua iscritta nell'elenco delle Acque Pubbliche della provincia di Teramo. In Teramo, il 19 ottobre 2009.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il difensore, RU NI affidando il gravame a sei articolati motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137.
Assume che Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha erroneamente applicato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, in quanto il ricorrente non ha commesso la fattispecie criminosa ascrittagli e, comunque, la stessa non costituisce più reato a seguito dell'entrata in vigore della L. 25 febbraio 2010, n. 36. Pertanto, il ricorrente andava assolto dai reati di cui ai capi d'imputazione a) e b) innanzitutto per non aver commesso il fatto ascrittogli, visto che non aveva scaricato le acque reflue di lavorazione, e poi perché il fatto non costituisce più reato, visto che dal responso analitico del campione di acqua prelevata dal pozzetto di raccolta non è risultato un superamento dei limiti i tabellari di sostanze pericolose rientranti tra quelle elencate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza D.Lgs. n. 152 del 2006. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio e relativo al mancato scarico delle acque reflue di lavorazione.
Si sostiene che la Corte di merito nulla avrebbe riferito in ordine alla circostanza della mancanza di prova dello scarico delle acque reflue di lavorazione sul torrente da parte della Dragaggio Fiumicino S.r.l., avendo invece ritenuto il contrario sulla base di una mera presunzione e cioè sul rilievo che vi fosse stato uno scarico di acque reflue di lavorazione e che nel pozzetto di raccolta vi fosse acqua reflua di lavorazione contenente solidi sospesi in misura superiore al consentito e che detti scarichi confluissero nel torrente Fiumicino.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 530 c.p.p., in quanto, sulla base delle considerazioni svolte con il precedente motivo, il ricorrente andava assolto con formula piena ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1, per non aver commesso il fatto, o quantomeno assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova dello scarico sul torrente Fiumicino delle acque reflue di lavorazione.
2.5. Con il quinto motivo prospetta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della norma penale in riferimento al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1. La Corte d'appello avrebbe, secondo l'assunto del ricorrente, erroneamente ritenuto la configurabilità del reato paesaggistico sul mero rilievo di un'intervenuta modificazione dell'assetto del territorio, in assenza di autorizzazione, senza tenere conto che non si può ravvisare il reato previsto del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 142, comma c) di cui al capo (b), in quanto nel caso in esame non vi era stata alcuna modifica del torrente Fiumicino sottoposto a vincolo paesaggistico.
2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, non essendosi tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del primo motivo di gravame.
Per il resto il ricorso non è fondato.
2. Va preliminarmente osservato che, con logica ed adeguata motivazione, perciò sottratta al sindacato di legittimità, la Corte distrettuale ha accertato che, in data 19 ottobre 2009, personale del Corpo Forestale dello Stato effettuava un sopralluogo presso l'impianto di lavorazione inerti denominato "Dragaggio Fiumicino", eseguendo una verifica documentale e l'ispezione delle vasche di decantazione, ove le acque di derivazione industriale subivano un processo di depurazione del materiale arenario prima di essere sversate nel torrente Fiumicino. Nel corso del controllo, gli operanti eseguivano tre prelievi di campioni di acque: uno in corrispondenza del pozzetto d'ispezione posto a valle delle vasche di decantazione e prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, e due nelle acque del torrente (uno a monte del punto d'immissione e l'altro a valle). La verifica consentiva di accertare la regolarità dell'autorizzazione rilasciata all'azienda. Gli esiti delle analisi effettuate dall'ARTA fornivano un risultato sfavorevole, quanto alla concentrazione di solidi sospesi totali, nel campione prelevato nel pozzetto d'ispezione; favorevole, sia pure con differenze di valori, nei campioni prelevati dalle acque del fiume.
I militari, peraltro, constatavano che l'acqua del torrente a valle del punto d'immissione si presentava meno limpida rispetto a quella a monte. Sulla base di ciò, il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, dopo, hanno ritenuto pienamente provato che quegli scarichi provenissero dall'impresa industriale "Dragaggio Fiumicino", della quale era legale rappresentante l'imputato, e confluissero nel torrente Fiumicino sia per il posizionamento del pozzetto medesimo e sia per la presenza di un tubo di versamento.
Ne consegue che il primo (in parte qua), il secondo ed il terzo motivo di gravame, attraverso i quali si censura il difetto di motivazione in ordine alla prova circa la commissione del fatto ed alla riconducibilità di esso all'imputato, devono ritenersi del tutto infondati.
3. Non è fondato il quarto motivo di gravame con il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità dei campioni di acqua analizzati dall'ARTA sul rilievo che sarebbero state violate le procedure previste dall'art. 223 disp. att. c.p.p.. Il ricorrente, quale legale rappresentante della "Dragaggio Fiumicino" s.r.l., non era indiziato di reato quando gli agenti si recarono sul posto per eseguire i prelievi.
Questa Corte ha affermato che, in tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 norme att. c.p.p. e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria eseguito nell'ambito di un'indagine preliminare, anche se precedente all'acquisizione della notitia criminis, disciplinato dall'art. 220 norme att. c.p.p..
In quest'ultimo caso devono operare, in via genetica, le norme di garanzia previste dal codice di rito mentre, nell'altra ipotesi, scattano le garanzie difensive e devono essere perciò assicurati i diritti di difesa solo quando gli indizi di reato emergano nel corso dell'attività amministrativa che, a quel punto, non può più definirsi extra processum (Sez. 3^, n. 23369 del 14/05/2002, PM in proc. Scarpa, Rv. 221627 e, da ultimo, Sez. 3^, Sentenza n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246597). Nel caso di specie, come del resto si desume dal testo della sentenza impugnata e senza che il motivo di ricorso abbia preso specifica posizione sul punto, tutta l'attività di prelievo dei campioni si è svolta nel solco di accertamenti di natura squisitamente amministrativa senza che, nel corso di essi, fosse stato possibile concretamente ipotizzare l'insorgenza di indizi di reità a carico del ricorrente, il quale perciò non può dolersi di non essere stato posto nelle condizioni di presenziare ai prelievi, mentre non è contestato che furono regolarmente seguite le procedure dirette ad assicurare i diritti difensivi con riferimento agli avvisi dati per l'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati, ai sensi dell'art. 223 disp. att. c.p.p., le cui disposizioni sono state quindi puntualmente osservate.
Consegue perciò l'infondatezza del motivo.
4. È invece parzialmente fondato il primo motivo di gravame limitatamente alle censure mosse con riferimento al reato contestato al capo a) della rubrica. Infatti, la L. 25 febbraio 2010, n. 36, art. 1 (Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue pubblicata in GU n. 59 del 12-3-2010) ha sostituito il primo periodo, comma 5 del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, nel modo seguente "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'ari. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila Euro".
In altri termini, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice sono necessarie, e perciò devono concorrere, due condizioni:
1) lo scarico sul corpo idrico di acque reflue industriali;
2) le predette acque reflue industriali scaricate devono contenere le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006 con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3.
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, come modificato dalla L. n. 36 del 2010,
prevede la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, per cui le medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 1, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'Allegato 5 (Sez. 3^, n. 11884 del 21/02/2014, Palaia, Rv. 258704). Nel caso di specie, gli esiti delle analisi depongono nel senso che risulta un valore superiore ai minimi tabellari solo per alcuni "solidi sospesi" che tuttavia non rientrano tra le sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, tranne che per una sostanza i cui valori sono risultati inferiori al limite indicato nella tabella 3, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
4. Sono infondati il quinto e il primo motivo di gravame, quest'ultimo limitatamente alla configurabilità del reato paesaggistico.
È stato infatti ampiamente provato che le acque del torrente Fiumicino, risultato iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche della provincia di Teramo, presentassero, prima e dopo il punto d'immissione, valori diversi quanto ai solidi sospesi totali, e ciò a dimostrazione dell'intervento, in quel brevissimo tragitto, di un fattore inquinante o, comunque, alterante, individuato nello scarico proveniente dall'azienda dell'imputato, risultato essere irregolare proprio a causa del rilevamento dei solidi sospesi, sebbene non rientranti nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del più volte citato decreto legislativo.
Lo scarico di acque reflue industriali, in zone paesaggisticamente vincolate e in assenza o in difformità dall'autorizzazione, integra il reato paesaggistico, in quanto l'oggetto della tutela penale è costituito dal paesaggio, inteso come complesso di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area (Sez. 3^, n. 7214 del 17/11/2010, dep. 25/02/2011, Copeti, Rv. 249521), al quale la fattispecie incriminatrice appresta protezione, con la conseguenza che è configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, (Sez. 3^, n. 23980 del 12/02/2004, P.M. in proc. Signorini, Rv. 228686) ogniqualvolta si verifichi una modificazione dell'assetto del territorio, giacché nelle zone paesisticamente vincolate è, di regola, inibita ogni modificazione dell'assetto territoriale, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma ndi qualunque genere", avendo il legislatore inteso assicurare, attraverso l'autorizzazione, "una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa pubblica amministrazione sia posta di fronte al fatto compiuto" sicché l'ambito di applicazione della normativa penale in materia di tutela dei beni ambientali non è ristretto alla esecuzione di opere edilizie per le quali sia necessario un titolo abilitativo (Sez. 3, n. 23980 del 2004, cit., in motivazione) e ben può rientrare nella previsione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, anche lo scarico irregolare di acque reflue industriali.
5. Anche il sesto motivo è infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la congruità della pena sull'esatto rilievo che la stessa è stata determinata in prossimità dei minimi edittali, con la conseguenza che appare del tutto ininfluente lo stato di incensuratezza dell'imputato, unico elemento, a torto, invocato quale indice di una ritenuta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che comunque al ricorrente sono state concesse le attenuanti generiche e che la Corte territoriale ha fatto leva, per logicamente giustificare lo scostamento dal minimo edittale, sul fatto che, in occasione di un successivo controllo del novembre 2009, fu verificato che le prescrizioni impartite per l'adeguamento della tubazione di scarico non erano state eseguite, e ciò a dimostrazione della scarsa sensibilità dell'imputato per le questioni ambientali.
6. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo a), potendo la Corte di cassazione procedere direttamente alla determinazione della pena (art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), scorporando la parte di essa che, per il reato di cui al capo a), è stata aggiunta, a titolo di aumento per la continuazione, al reato previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, (capo b), già individuato come reato più grave dai Giudici del merito. La pena va pertanto rideterminata in mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 20.000 di ammenda, con conseguente rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente all'imputazione di cui al capo a) della rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, ridetermina la pena - per il residuo reato di cui al capo b) - in mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 20.000 di ammenda.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015