Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 10484
CASS
Sentenza 12 novembre 2014

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In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. poichè, per questa ipotesi, operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum".

In tema di tutela penale del paesaggio, lo scarico irregolare di acque reflue industriali in un corso d'acqua, in zona paesaggisticamente vincolata, in assenza o in difformità dall'autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto il paesaggio, quale bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, deve essere inteso come complesso di valori estetici e naturali considerati unitariamente in una determinata area, e la modificazione del territorio, oggetto del divieto penalmente sanzionato, può essere attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'immissione in un torrente di scarichi provenienti da un impianto di lavorazione inerti).

Commentario1

  • 1Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 10484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10484
Data del deposito : 12 novembre 2014

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