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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2025, n. 35672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35672 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT LE, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10 dicembre 2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale LE NT è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con confisca dei beni in sequestro ex art. 12 sexies, dl. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), fittiziamente intestati alla convivente dell'imputato. lì Penale Sent. Sez. 6 Num. 35672 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 25/09/2025 2.Avverso tale sentenza ha presentato ricorso LE NT, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, riportandosi integralmente a quella di primo grado e senza alcun approfondito confronto con le deduzioni difensive, con argomenti apparenti, ha ritenuto la natura fittizia della intestazione dei beni riconducibili alla compagna del ricorrente, AR IL, nonostante p2g ra avesse dimostrato le capacità economiche per il loro acquisto, anche a prescindere dal solo reddito. In tal modo non solo la sentenza non si è attenuta ai principi sanciti dalla Corte di legittimità in ordine alle ragioni della ritenuta interposizione fittizia per ogni singolo bene, ma ha imposto l'inversione dell'onere probatorio gravante sull'accusa, con l'effqb di inserire nel giudizio di sproporzione relativo ai redditi dichiarati da NT beni appartenenti ad altra persona. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata, dopo avere confermato la condanna di LE NT per i delitti di narcotraffico internazionale per ingenti quantità di cocaina, di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), ritenendo che i beni della convivente dell'imputato, AR —CC IL, fossero a eptstil fittiziamente intestati in quanto: a) acquistati tutti nell'anno 2012, epoca in cui erano stati commessi i delitti contestati, per un valore nettamente sproporzionato rispetto al reddito familiare, pari a zero, dal 2003 al 2013; b) gli accertamenti bancari sul conto corrente di IL, puntualmente riportati a pagina 350 della sentenza di primo grado e richiamati dalla sentenza impugnata, avevano dimostrato che la provvista confluita nel conto della donna f nel luglio 2010, era insufficiente per l'acquisto degli immobili confiscati. 3. Il ricorso di LE NT, anziché essere fondato sulla fittizietà dell'intestazione dei beni immobili e, conseguentemente, sul diritto del ricorrente ad ottenerne la restituzione per carenza dei presupposti per disporre la confisca, è volto a comprovare la titolarità dei beni immobili in capo a AR IL. 2 La Consigliera estensora Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, già espresso per le misure di prevenzione (tra le tante Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 e Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767) che, in tema di confisca allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 2, n. 16933 del 04/04/2025 (dep. 2025) Rv. 288000, non massinnata sul punto;
Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209 - 02; Sez. 4, n. 13172 del 26/03/2025, Hu;
Sez. 7, ord. n. 7286 del 12/01/2024, Sokoli;
Sez. 4, n. 2867 del 13/01/2021, Guidetti). Dunque, è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi / a meno che l'imputato non deduca un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione che, nella specie, è stato dedotto in modo del tutto generico. 4. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale LE NT è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con confisca dei beni in sequestro ex art. 12 sexies, dl. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), fittiziamente intestati alla convivente dell'imputato. lì Penale Sent. Sez. 6 Num. 35672 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 25/09/2025 2.Avverso tale sentenza ha presentato ricorso LE NT, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, riportandosi integralmente a quella di primo grado e senza alcun approfondito confronto con le deduzioni difensive, con argomenti apparenti, ha ritenuto la natura fittizia della intestazione dei beni riconducibili alla compagna del ricorrente, AR IL, nonostante p2g ra avesse dimostrato le capacità economiche per il loro acquisto, anche a prescindere dal solo reddito. In tal modo non solo la sentenza non si è attenuta ai principi sanciti dalla Corte di legittimità in ordine alle ragioni della ritenuta interposizione fittizia per ogni singolo bene, ma ha imposto l'inversione dell'onere probatorio gravante sull'accusa, con l'effqb di inserire nel giudizio di sproporzione relativo ai redditi dichiarati da NT beni appartenenti ad altra persona. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata, dopo avere confermato la condanna di LE NT per i delitti di narcotraffico internazionale per ingenti quantità di cocaina, di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), ritenendo che i beni della convivente dell'imputato, AR —CC IL, fossero a eptstil fittiziamente intestati in quanto: a) acquistati tutti nell'anno 2012, epoca in cui erano stati commessi i delitti contestati, per un valore nettamente sproporzionato rispetto al reddito familiare, pari a zero, dal 2003 al 2013; b) gli accertamenti bancari sul conto corrente di IL, puntualmente riportati a pagina 350 della sentenza di primo grado e richiamati dalla sentenza impugnata, avevano dimostrato che la provvista confluita nel conto della donna f nel luglio 2010, era insufficiente per l'acquisto degli immobili confiscati. 3. Il ricorso di LE NT, anziché essere fondato sulla fittizietà dell'intestazione dei beni immobili e, conseguentemente, sul diritto del ricorrente ad ottenerne la restituzione per carenza dei presupposti per disporre la confisca, è volto a comprovare la titolarità dei beni immobili in capo a AR IL. 2 La Consigliera estensora Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, già espresso per le misure di prevenzione (tra le tante Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 e Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767) che, in tema di confisca allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 2, n. 16933 del 04/04/2025 (dep. 2025) Rv. 288000, non massinnata sul punto;
Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209 - 02; Sez. 4, n. 13172 del 26/03/2025, Hu;
Sez. 7, ord. n. 7286 del 12/01/2024, Sokoli;
Sez. 4, n. 2867 del 13/01/2021, Guidetti). Dunque, è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi / a meno che l'imputato non deduca un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione che, nella specie, è stato dedotto in modo del tutto generico. 4. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Presidente