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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1286/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1286 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/08/1964 ed ivi residente nella via Goito n.38, rappresentato e difeso dall' avv.
HE Di Caro, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/08/1970 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
CE GU, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, che ha apposto il proprio visto in data 5/12/2025, senza nulla opporre;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/11/2025.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 17/07/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato a IT (RG) il 10/09/1991, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.
244, parte 2, Serie A, uff. 1, dell'anno 1991; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie (IT, Per_1
1/6/1993) e (IT, 6/11/1998); Per_2 hanno esposto di essere separati consensualmente dal 3/10/2024 e che il Tribunale di
Ragusa ha pronunciato la loro separazione con sentenza, resa in data 8/5/2025; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal Tribunale di Ragusa in data 8/5/2025, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
2 “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove più gli aggrada,
b) la casa coniugale, sita in Via Goito 38 di proprietà della sig.ra , Controparte_1 rimarrà alla stessa, atteso che ogni arredo e pertinenza in essa presente risulta in comproprietà dei coniugi;
c) il sig. non corrisponderà alla Sig.ra nessuna somma a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti.”
Il Tribunale prende atto della rinuncia delle parti al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 10/09/1991 a IT (RG) e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune predetto, n. 244, parte 2, Serie A,
Ufficio 1, dell'anno 1991;
- prende atto degli accordi tra le parti e della loro rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IT (RG) ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IT (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1286 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/08/1964 ed ivi residente nella via Goito n.38, rappresentato e difeso dall' avv.
HE Di Caro, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/08/1970 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
CE GU, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, che ha apposto il proprio visto in data 5/12/2025, senza nulla opporre;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/11/2025.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 17/07/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato a IT (RG) il 10/09/1991, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.
244, parte 2, Serie A, uff. 1, dell'anno 1991; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie (IT, Per_1
1/6/1993) e (IT, 6/11/1998); Per_2 hanno esposto di essere separati consensualmente dal 3/10/2024 e che il Tribunale di
Ragusa ha pronunciato la loro separazione con sentenza, resa in data 8/5/2025; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal Tribunale di Ragusa in data 8/5/2025, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
2 “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove più gli aggrada,
b) la casa coniugale, sita in Via Goito 38 di proprietà della sig.ra , Controparte_1 rimarrà alla stessa, atteso che ogni arredo e pertinenza in essa presente risulta in comproprietà dei coniugi;
c) il sig. non corrisponderà alla Sig.ra nessuna somma a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti.”
Il Tribunale prende atto della rinuncia delle parti al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 10/09/1991 a IT (RG) e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune predetto, n. 244, parte 2, Serie A,
Ufficio 1, dell'anno 1991;
- prende atto degli accordi tra le parti e della loro rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IT (RG) ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IT (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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