Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37186 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
37186-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
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- Presidente-
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TE RB
- Relatore -
SS RC
n. 1454
Sent. n.
UP - 08/10/2025 R.G.N. 20057/2025
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da
SENTENZA
OU HA, noto in Marocco il 20/02/2001 NE AN, nato a [...] il [...]
In caso di diffusione del presente provvedimento amettere generalisé e gli altri de a non defert. 52 duga, 1966) a quanto van Guilde ima di parte
IL FUNZIONARIO QUDIZIARIO AN AR
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TE RB;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna;
udito il difensore della parte civile, avv. Valentina Vulpinari, che ha concluso chie- dendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di NE AN, avv. Andrea Gaddari, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Rimini all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bologna ha rideterminato in tre anni, otto mesi e venti giorni di reclusione la pena inflitta nei confronti di AN RA, e, re- cependo l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., previo riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche, in quattro anni e dieci mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di HA OU, nel resto confermato la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui all'art. 609-octies cod. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il ministero dei rispettivi di- fensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. Il ricorso presentato di HA OU deduce la violazione degli artt. 19, 20, 28 e 29 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena sotto la soglia cinque anni, ha lasciato inalterata la durata, perpetua, dell'interdizione dai pubblici uffici, laddove avrebbe dovuto rideterminarla nella misura di cinque anni.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di AN RA si struttura in due motivi.
4.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. Espone il difensore che la Corte di merito non ha in alcun modo valorizzato la condotta post delictum posta in essere dal ricorrente, il quale si è adoperato spontaneamente ed effica- cemente, tramite i propri difensori, per rintracciare la persona offesa dal reato in territorio spagnolo, invitandola a farsi assistere da un avvocato, convincendola a nominare un proprio difensore in Italia per poter partecipare al giudizio: elementi che, ad avviso del difensore, integrerebbero l'attenuante del ravvedimento ope- roso. Per contro, la Corte di appello ha omesso ogni valutazione sul punto, limi- tandosi a negare i presupposti di cui alla prima parte del n. 6 dell'art. 62 cod. pen.
4.2. Con un secondo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al rigetto dell'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen.; in relazione a tale aspetto, l'ordinanza della Corte è priva di motivazione.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato di HA OU è fondato.
2. Invero, stante l'avvenuta rideterminazione in melius della pena - ridotta da sei anni a quattro anni e dieci mesi di reclusione la Corte di appello avrebbe dovuto conseguentemente rimodulare anche la durata della pena accessoria dei pubblici uffici: da perpetua, come inflitta in primo grado, a cinque anni, ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte, cod. pen.
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3. Postola Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271831- 01), nel caso di specie, non comportando alcuna valutazione di merito, questa Corte può emendare l'errore in cui è incorsa la Corte di appello. Ne consegue che, nei confronti di HA OU, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, durata che si determina in cinque anni.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di AN RA è inammissibile.
5. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
5.1. Con indirizzo costante, questa Corte, sin dal 1985 (Sez. 5, n. 6303 del 06/06/1985, [...], Rv. 169911 01), ha affermato che le distinte ed auto- nome circostanze attenuanti di natura soggettiva previste dall'art. 62 n. 6 cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) attribuiscono rilievo alla condotta dell'autore del reato successivamente alla consumazione dello stesso al fine di ripararne le conseguenze: nella prima il danno è inteso in senso civilistico come lesione patrimoniale o non patrimoniale, ma economicamente risarcibile (art. 185 cpv., cod. pen.; art. 2059 cod. civ.); nella seconda, invece, esso è con- siderato unitamente al pericolo di danno nel suo significato penalistico, ossia quale lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, [...], Rv. 260290 01; Sez. 1, n. 17637 del 06/04/2005, [...], Rv. 231575 - 01; Sez. 6, n. 4304 del 10/10/2003, dep. 2004, [...], Rv. 228678-01).
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5.2. Le conseguenze dannose e pericolose del reato debbono perciò intendersi esclusivamente quelle concernenti il danno penale causato dal reato stesso e cioè solo quello strettamente inerente alla lesione o al pericolo di lesione del bene giu- ridico specificamente tutelato dalla norma violata, a condizione che il danno penale non sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole.
5.3. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la circostanza in parola non è perciò configurabile nella vicenda qui al vaglio, sia perché, a ben vedere, si tratta di una condotta posta in essere dal difensore e non dall'imputato, sia perché, in ogni caso, il comportamento di collaborazione diretto a porre la persona offesa, residente all'estero, nelle condizioni di partecipare a processo certamente valu- tabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e dell'art. 62-bis cod. pen., come peraltro avvenuto nel caso di specie - non elide, né attenua le conseguenze del delitto, che incide sulla libertà sessuale della parte offesa. Non provenendo dall'imputato e, comunque, essendo priva di qualsiasi inci- denza in ordine alla elisione o all'attenuazione delle conseguenze dannose del reato, tale condotta non spiega perciò alcuna rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.
6. Nel caso di specie, se è vero che la Corte di merito non ha colto le censure dedotte con l'appello, essendosi unicamente soffermata sulla riparazione totale del danno, va tuttavia richiamato il principio secondo e inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, [...], Rv. 277281 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, [...], Rv. 276745-01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, [...],
Rv. 265878-01).
7. Il secondo motivo è inammissibile.
Pur prescindendo dalle considerazioni dinanzi espresse, deve rilevarsi che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, come si apprende dalla notizia di deci- sione divulgata all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, ric. Bira, le Sezioni Unite hanno escluso che, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia proponibile ricorso per cassa- zione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di appello.
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8. Essendo il ricorso di NE AN inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispo- sitivo. L'imputato, inoltre, deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Bologna mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata confronti di OU HA limitatamente alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che ridetermina in anni cinque. Dichiara inammissibile il ricorso di NE AN, che condanna- ricorrentelal pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 08/10/2025.
Il Consigliere estensore TE RB
Il Presidente NI TI
Elibanali
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
Giovani TI
Depositata in Cancelleria
Oggi,
14 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
AN ME