CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2026, n. 20128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20128 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO Di EN SQ, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 29-07-2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere FA IC;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20128 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 25/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 luglio 2025, resa a scioglimento dell’udienza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di SQ TO Di EN, finalizzata a ottenere la revoca dell’ingiunzione a demolire emessa in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 1° dicembre 2010, irrevocabile l’11 ottobre 2013, nei confronti di VA TO Di EN;
a quest’ultimo, in particolare, era stato ordinato di demolire le opere abusive realizzate sul terreno demaniale dove insiste il “lido Bellariva”, sito in via Marina di Varcaturo nel Comune di Castel Volturno, lido di cui era divenuto nelle more gestore l’odierno ricorrente. 2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, SQ TO Di EN, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza degli art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, 125, comma 3, 666 ss. e 676 cod. proc. pen., censurando la decisione del Tribunale sammaritano di ritenere l’incidente di esecuzione come la mera riproposizione di un’analoga richiesta, stante l’errata valutazione dei presupposti fattuali e normativi posti a base dell’istanza difensiva. Si evidenzia in proposito che il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto della relazione dell’8 maggio 2024, con la quale il Comune di Castel Volturno ha comunicato che le opere abusive site all’interno dello stabilimento balneare “lido Bellariva” sono state completamente demolite, ad eccezione di un’unica non abbattibile, perché strutturalmente connessa a quella oggetto di condono edilizio. L’impugnata declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione si fonderebbe pertanto su un errore percettivo che ha dato luogo al travisamento del dato probatorio rispetto agli elementi allegati dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Ritiene il Collegio che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione sia immune da censure, in quanto legittimamente fondata sul rilievo che l’istanza difensiva costituiva la sostanziale riproposizione dell’incidente di esecuzione promosso da VA TO Di EN e disatteso con ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 luglio 2015. Con tale provvedimento, infatti, era stato evidenziato che non vi era stata alcuna sanatoria delle opere abusive, risultando non risolutiva in tal senso la mera 3 pendenza del relativo procedimento amministrativo, non risultando per altro verso provata la dedotta eliminazione di quasi tutti gli interventi abusivi realizzati. Orbene, dieci anni dopo la situazione non è mutata in termini significativi. Ed invero il giudice dell’esecuzione ha dato atto che l’ordine di demolizione non è stato ottemperato nella sua interezza, come emerso dal sopralluogo eseguito il 2 maggio 2024 dal funzionario dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Castel Volturno, essendo rimasto integro in particolare il manufatto ubicato a Sud Est. Ora, rispetto a tale manufatto, la difesa del ricorrente invoca l’impossibilità della demolizione, ma tale asserzione è rimasta priva di adeguata allegazione, richiamando il ricorso la relazione di sopralluogo del 2 maggio 2024 che tuttavia non è stata prodotta, il che impedisce al Collegio di verificare la rilevanza della circostanza dedotta, dovendo richiamarsi in via proposito la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, [...], n. 48422 del 09/09/2019, Rv. 277796), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L’omessa allegazione difensiva in punto di asserita inesigibilità della demolizione integrale delle opere abusive assume nel caso di specie particolare pregnanza alla luce del condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474), secondo cui l’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato. Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive. 2. Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di SQ TO Di EN deve essere rigettato, con conseguente onere per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25.02.2026 Il consigliere estensore Il Presidente FA IC CA MA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere FA IC;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20128 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 25/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 luglio 2025, resa a scioglimento dell’udienza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di SQ TO Di EN, finalizzata a ottenere la revoca dell’ingiunzione a demolire emessa in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 1° dicembre 2010, irrevocabile l’11 ottobre 2013, nei confronti di VA TO Di EN;
a quest’ultimo, in particolare, era stato ordinato di demolire le opere abusive realizzate sul terreno demaniale dove insiste il “lido Bellariva”, sito in via Marina di Varcaturo nel Comune di Castel Volturno, lido di cui era divenuto nelle more gestore l’odierno ricorrente. 2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, SQ TO Di EN, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza degli art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, 125, comma 3, 666 ss. e 676 cod. proc. pen., censurando la decisione del Tribunale sammaritano di ritenere l’incidente di esecuzione come la mera riproposizione di un’analoga richiesta, stante l’errata valutazione dei presupposti fattuali e normativi posti a base dell’istanza difensiva. Si evidenzia in proposito che il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto della relazione dell’8 maggio 2024, con la quale il Comune di Castel Volturno ha comunicato che le opere abusive site all’interno dello stabilimento balneare “lido Bellariva” sono state completamente demolite, ad eccezione di un’unica non abbattibile, perché strutturalmente connessa a quella oggetto di condono edilizio. L’impugnata declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione si fonderebbe pertanto su un errore percettivo che ha dato luogo al travisamento del dato probatorio rispetto agli elementi allegati dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Ritiene il Collegio che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione sia immune da censure, in quanto legittimamente fondata sul rilievo che l’istanza difensiva costituiva la sostanziale riproposizione dell’incidente di esecuzione promosso da VA TO Di EN e disatteso con ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 luglio 2015. Con tale provvedimento, infatti, era stato evidenziato che non vi era stata alcuna sanatoria delle opere abusive, risultando non risolutiva in tal senso la mera 3 pendenza del relativo procedimento amministrativo, non risultando per altro verso provata la dedotta eliminazione di quasi tutti gli interventi abusivi realizzati. Orbene, dieci anni dopo la situazione non è mutata in termini significativi. Ed invero il giudice dell’esecuzione ha dato atto che l’ordine di demolizione non è stato ottemperato nella sua interezza, come emerso dal sopralluogo eseguito il 2 maggio 2024 dal funzionario dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Castel Volturno, essendo rimasto integro in particolare il manufatto ubicato a Sud Est. Ora, rispetto a tale manufatto, la difesa del ricorrente invoca l’impossibilità della demolizione, ma tale asserzione è rimasta priva di adeguata allegazione, richiamando il ricorso la relazione di sopralluogo del 2 maggio 2024 che tuttavia non è stata prodotta, il che impedisce al Collegio di verificare la rilevanza della circostanza dedotta, dovendo richiamarsi in via proposito la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, [...], n. 48422 del 09/09/2019, Rv. 277796), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L’omessa allegazione difensiva in punto di asserita inesigibilità della demolizione integrale delle opere abusive assume nel caso di specie particolare pregnanza alla luce del condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474), secondo cui l’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato. Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive. 2. Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di SQ TO Di EN deve essere rigettato, con conseguente onere per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25.02.2026 Il consigliere estensore Il Presidente FA IC CA MA