Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11275 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA O: CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. STELLA CO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE per diritti 1,55 REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio -7-9-644-2007 dal Sig. IL SOLE 24 ORE LA CORT SUP EMAI CASSAZIONE.12 75 /02 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 per diritti € 1,55 il 31. LUG. 2002 IL CANCELLIERE SEZIONE TERZA C LE composta dai Signori Magistrati: R.G. 2259/00 dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 4350/00 Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 2935 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Cron. 28882 dott. Fabio MAZZA Consigliere dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere Ud.
7.5.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2259/00 proposto da Firs Italiana di Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta ammi- nistrativa, con sede in Milano, in persona del suo Commissario liqui- Que datore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pola n. 31, presso lo studio dell'avv. Stefano Stellacci, che la difende, giusta delega in atti. ricorrente CANCELLERIA
contro
OI MA, AT NO, Assitalia S.p.A. intimati e sul ricorso n. 4350/00 proposto da Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - nella qualità di impre- 1058/2002 Oggetto: Risarcimento danni sa designata alla gestione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona dell'amministratore delegato dott. Luciano Roasio, residente presso gli uffici della società in Ro- ma, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 57, pres- so lo studio dell'avv. Sergio Magnani, che la difende, giusta delega in atti. controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AT NO, OI MA, Firs Italiana Assicura- zioni S.p.A., in liquidazione. intimati avverso la sentenza n. 5769/99 del Tribunale di Roma, emessa il 29 gennaio 1999 e depositata il 26 marzo 1999 (R.G. 4752/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Stefano Stellacci;
udito l'avv. Sergio Magnani;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alber- to Russo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo La Firs Italiana di Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso per cassazione illustrato da - memoria contro la sentenza del Tribunale di Roma, che ha dichiara- to inammissibile l'appello da essa proposto contro la sentenza del giudice di pace della stessa città, con la quale era stata parzialmente 2 -accolta ritenuto il pari concorso di colpa ai sensi del secondo com- ma dell'art. 2054 c.c. - la domanda di risarcimento dei danni, conse- guenti ad incidente stradale, proposta da OI MA nei confronti di AT NO, della stessa Firs e dell'Assitalia S.p.A. nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'Assitalia S.p.A. ha proposto ricorso incidentale adesivo. Gli intimati OI MA e AT NO non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti. Con il primo motivo del ricorso della Firs Italiana di Assicu- razione si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, c.p.c. in relazione all'art. 2054 ли c.c. per avere il Tribunale dichiarato non appellabile la sentenza del giudice di pace perché pronunciata secondo equità. Si deduce che il giudice di pace aveva deciso la causa secondo diritto e non secondo equità avendo fatto applicazione dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile. Analogo motivo viene dedotto dalla ricorrente incidentale Assitalia S.p.A. I motivi non possono trovare accoglimento. Premesso che il valore della causa era pacificamente inferiore a lire 2.000.000, giova ricordare che questa Corte ha ripetutamente evidenziato come la sentenza del giudice di pace, ove resa in una 3 controversia il cui valore non ecceda i due milioni di lire, sia da considerare pronunziata sempre secondo equità per testuale disposi- zione normativa - art. 113 secondo comma, c.p.c., nel testo sostitui- to, con decorrenza 1° maggio 1995, dall'art. 21 della legge 21 no- vembre 1991 n. 374, che ha portato il giudizio così regolato nell'al- veo della cosiddetta equità formativa o sostitutiva, non correttiva od integrativa - anche se il giudicante abbia applicato una norma di leg- ge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto pur senza riferimento alcuno all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispon- denza sic et simpliciter della norma giuridica applicata alla regola di equità; ciò che già si riteneva per le pronunzie del conciliatore ed, a maggior ragione, si deve ritenere per quelle del giudice di pace, cui non è posta neppure la limitazione della rispondenza della decisione ai principi generali della materia», vincolanti in passato il giudice conciliatore ma non, per manifesta espunzione della relativa previ- sione dalla normativa vigente, il giudice di pace (v. per tutte Cass. Sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716 e sul punto specifico del presente giudizio Cass. 6 aprile 2000 n. 4326). Correttamente, pertanto, il tribunale ha dichiarato l'inammis- sibilità dell'appello proposta contro la sentenza del giudice di pace in causa di valore inferiore a lire 2.000.000. Restano assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Non deve provvedersi sulle spese atteso che le parti intimate 4 non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, riunisce i ricorsi e li ri- getta. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 7 maggio 2002. Il Presidente i F Il Consigliere est. С моргоно IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 456T 20,66 f 143,77 Depositata in Cancelleria TOT. Oggi,30 .07.02 806 18,00 7 IL CANCELLIERE C1 7 . Dott.ssa Maria Aiello 7 6 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regist Registrato in data 8. GEN. 2009erie 4. 872 aln. versata SASSA 144 (euroCE p. Il Dirigente Area Servita Responsabile Servizo diga Dr. Mauro RACCHINE 007 5