Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 12869
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

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Massime1

In tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il reato nella condotta del depositario di assegni destinati alla purgazione delle ipoteche gravanti su un bene immobile oggetto di preliminare di vendita che, invece di destinarli al predetto utilizzo, li consegni, contro la volontà del promissario acquirente, al promittente venditore il quali li incassi utilizzando il denaro per propri fini personali, così rendendosi concorrente nel medesimo reato.

Commentario1

  • 1Appropriazione indebita per l’amministratore di condominio che impiega il denaro per fini non autorizzati.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Appropriazione indebita per l'amministratore di condominio che impiega il denaro per fini non autorizzati. Massima Giurisprudenziale La condotta dell'amministratore di condominio il quale abbia trattenuto somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione “vincolata” ai pagamenti nell'interesse del condominio, integra il delitto di appropriazione indebita previsto dall'art 646 codice penale. Anche il denaro, nonostante la sua “ontologica” fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà, e può quindi può costituire oggetto di tale reato. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 12869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12869
Data del deposito : 8 marzo 2016

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