Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
In tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il reato nella condotta del depositario di assegni destinati alla purgazione delle ipoteche gravanti su un bene immobile oggetto di preliminare di vendita che, invece di destinarli al predetto utilizzo, li consegni, contro la volontà del promissario acquirente, al promittente venditore il quali li incassi utilizzando il denaro per propri fini personali, così rendendosi concorrente nel medesimo reato.
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebita per l’amministratore di condominio che impiega il denaro per fini non autorizzati.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Appropriazione indebita per l'amministratore di condominio che impiega il denaro per fini non autorizzati. Massima Giurisprudenziale La condotta dell'amministratore di condominio il quale abbia trattenuto somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione “vincolata” ai pagamenti nell'interesse del condominio, integra il delitto di appropriazione indebita previsto dall'art 646 codice penale. Anche il denaro, nonostante la sua “ontologica” fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà, e può quindi può costituire oggetto di tale reato. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 12869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12869 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
12 8 69 / 1 6 sentenza N. 654 R. Gen. N. 47533/2015 U.P. del 08/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE SECONDA SEZIONE PENALE 30 MAR. 2016 IL DI CA CANCELLIERE Composta da E R P U Claudia Planelli E S T R O C MARIO GENTILE Presidente DOMENICO GALLO MIRELLA CERVADORO Relatore GEPPINO RAGO ANDREA PELLEGRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. IG LV, nato il [...];
2. RA BE nato il [...]; avverso la sentenza del 02/04/2015 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Birrittieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti Antonio Corraini (per la parte civile), Giuseppe Campanelli (in sostituzione dell'avv.to Filippo Marotta, per RA ER), Gianni Morrone (per AT LA) che hanno concluso chiedendo, rispettivamente, il rigetto dei ricorsi (avv.to Corraini) e l'accoglimento dei ricorsi (avv.ti Campanelli e Morrone). RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/04/2015, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza pronunciata in data 25/06/2012 dal giudice monocratico del tribunale di RO nella parte in cui aveva ritenuto IG NO e RA ER colpevoli del delitto di appropriazione indebita aggravata a danno del ZI R.S.U. di RO, di assegni circolari del valore di € 476.800,00 versati dal suddetto ZI a mani del AT, nella sua qualità di legale del RA, a seguito della stipula di un preliminare di vendita, secondo il seguente capo d'imputazione: «RA ER, in qualità di proprietario prominente venditore del complesso immobiliare con destinazione turistico sportiva sito in Villadose (Re), bene sottoposto a pignoramento, notificato il 24.11,2007 e trascritto il 5.12.2007 da FO s.p.a., quale mandatario di BA Intesa s.p.a. e gravato da ipoteche iscritte dagli altri creditori BA Popolare Commercio Industria s.p.a., BA Antonveneta s.p.a., Gestline p.a.; AT NO, in qualità di legale del RA che riceveva all'atto della stipula del preliminare di vendita del predetto bene al ZI R.S.U. di RO (sottoscritto in RO il 10.6.2008) 5 assegni circolari per l'importo totale di 476.800,00 "da versare agli istituti di credito per la riduzione dell'ipoteca" (punto 2 preliminare di vendita) Con l'impegno a "conservarli fino alla consegna nelle mani dei creditori ipotecari" (punto 8 preliminare di vendita), si appropriavano dei predetti assegni circolari (nn. 8350265394, 8350265395, 8350265396, 8350265397, 83502653958) dei quali avevano la materiale disponibilità ed in particolare: il AT consegnando gli assegni al RA (senza alcun titolo), il RA aprendo ad hoc il conto corrente n. 1000/6098 acceso il 10/7/08 presso la Cariparo di RO a sé intestato, ivi versandovi contestualmente il 10/7/08: € 176.800 (assegni 8350265395 04 di 100.000€ e 8350265398 -07 di 76.800 E), di cui € 79.466,85 verranno immediatamente bonificati al AT ed € 54.826,41 a IA LA, moglie del AT, successivamente prelevati in contanti dal AT, nella misura di € 52.000, il 28/8/08, e contestualmente, lo stesso giorno, versati nel proprio conto corrente, o il 11/7/08: 100.000 (assegno 8350265394 03 di 100.000€) o il 15/7/08: E 100.000 (assegno 8350265396- - 05 di 100.000€) nonché versando il giorno 30/7/08 l'ultimo assegno 8350265397 -06 di 100.000 presso la Veneto BA - filiale di Montebelluna c/c 50-295693 intestato a TI NA ed aperto quello stesso giorno;
Con l'aggravante dell'aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere agito con abuso di prestazione d'opera (agendo il AT, presenziante alla stipula del preliminare di cessione dell'area, in qualità di legale e consegnatario degli assegni sulla base di un rapporto fiduciario basato sull'intuitus personae). in RO in epoca prossima ed immediatamente successiva al 10/7/08 e comunque nelle date sopra indicate».
2. Contro la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 24 3. IG, ha dedotto: 2 3.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 646 COD. PEN.: ad avviso della difesa, la Corte non aveva risposto al quesito di diritto che le era stato sottoposto e cioè se la consegna degli assegni fosse stata fatta al AT dal ZI a titolo di detenzione o di possesso. La Corte aveva ritenuto, senza approfondire la problematica, che la custodia dei titoli integrasse il possesso degli stessi. Ma, la Corte non aveva considerato che la consegna era avvenuta a titolo di acconto sul maggior prezzo concordato, sicchè quei titoli non potevano essere considerati altrui essendo entrati a far parte legittimamente del patrimonio del RA il quale, per trasformarli in denaro doveva necessariamente cambiarli. Al contrario, l'imputato si sarebbe reso colpevole di appropriazione indebita solo laddove si fosse rifiutato di consegnare gli assegni al titolare (ossia al RA), legittimo prenditore;
3.2. MANIFESTA ILLOGICITÀ: la difesa sostiene che il richiamo fatto dalla Corte agli artt. 2913 c.c. e all'art. 45 dpr 327/2001, sarebbe illogico e cioè che «il sig. RA avrebbe dovuto restituire l'acconto ricevuto, mentre il ZI avrebbe trattenuto, gratis, il bene già in suo possesso, senza doverlo a sua volta restituirlo». Inoltre, la Corte non aveva considerato che «non il preliminare, ma il perfezionamento del contratto di cessione volontaria, consentiva il successivo adempimento delle obbligazioni dedotte nel preliminare e il relativo obbligo di consegnare la somma alle banche, non quindi, gli assegni, se queste avessero - per tabulas accettato [...] il vincolo di destinazione non riguardava gli assegni bensì la somma incassata dagli stessi comprensiva anche degli ulteriori 323.200,00 euro ancora da versare [...] con lo scadere del contratto preliminare, id est con lo spirare del termine essenziale dalla stipula - decadeva quindi per il RA l'obbligo di conservare gli assegni per le banche atteso il di lui obbligo ex art. 1456 c.c., quale parte contrattuale, di restituire le somme incassate dagli assegni non trasferibili». Secondo, quindi, la difesa, la sorte degli assegni era comunque segnata perché avrebbero comunque dovuto essere incassati: o al fine di consegnare il controvalore ai creditori, alla condizione non verificatesi del perfezionamento del contratto di cessione volontaria;
o, perché, saltato l'accordo, il RA era obbligato a restituire le somme al ZI, ovviamente sempre che ne avesse avuto diritto. Il ricorrente, poi, contesta alcuni passaggi della sentenza, sostenendo che non era vero che egli non avesse risposto ad una lettera del 24/06/2008 e del 07/07/2008 da parte del ZI;
infine, rileva che anche la C.A. civile, con la sentenza del 29/12/2014 aveva ricondotto il pagamento della somma di € 476.800,00 non all'istituto civile dell'indebito oggettivo ma a quello dell'acconto e, quindi, non di garanzia.
3.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 61 N. 11 COD. PEN.: la difesa contesta la configurabilità della suddetta aggravante in quanto l'imputato era solo legale M del RA e, in tale veste, egli si era rapportato al ZI: di 3 conseguenza, non avendo con questo ad alcun rapporto, non poteva essergli contestata la suddetta aggravante;
3.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 69 COD. PEN. per avere la Corte, omesso di motivare in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti che, pure era stata richiesta.
4. RA ER, ha dedotto:
4.1. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine all'elemento oggettivo del reato in quanto la Corte non avrebbe spiegato per quali ragioni gli assegni in questione dovevano considerarsi "altrui", nonostante il ricorrente, nell'atto di appello, avesse spiegato le ragioni per cui il denaro ricevuto dal AT in occasione della stipula dell'atto di cessione di volontaria era di sua proprietà;
4.2. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine all'elemento soggettivo del reato in quanto il giudice avrebbe frainteso e mal considerato gli esiti dell'istruttoria dibattimentale non essendo emerso che la condotta tenuta dal ricorrente fosse stata tenuta «al fine di procurare a sé ed altri un ingiusto profitto>> ;
4.3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 61 N. 7, 11 COD. PEN.: ad avviso della difesa, non sussisterebbe né l'aggravante di cui all'art. 61 n° 7 (non avendo la Corte considerato le reali possibilità economiche del ZI) né quella dell'art. 61 n. 11 in quanto essendo stata la suddetta aggravante contestata al AT, l'art. 59 esclude che possa comunicarsi ad esso ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. II FATTO è stato ricostruito dai giudici di merito nei seguenti termini: nel novembre 2007, FO Spa promuoveva un'esecuzione immobiliare contro il RA, sottoponendo a pignoramento un compendio immobiliare sito in Villadose. Nell'esecuzione intervenivano molteplici istituti di credito che vantavano sul bene una garanzia ipotecaria. Il ZI Smaltimento RSU di RO, a seguito dell'approvazione del progetto volto alla realizzazione nei terreni del RA di un impianto di fitodepurazione nonché a seguito della relativa dichiarazione di pubblica utilità, comunicava a quest'ultimo l'ammontare dell'indennità provvisoria di espropriazione pari ad euro 476.800,00. Poiché il proprietario non accettava tale importo, le parti concordavano di addivenire, ex art. 45 DPR 327/2001, ad una cessione volontaria dell'immobile che garantisse anche i creditori ipotecari. In data 10.06.2008, pertanto, il RA e il ZI RSU stipulavano un contratto di cessione volontaria che prevedeva, in particolare, l'immediato versamento al RA della somma di euro 476.800 a titolo di acconto, da destinare alle banche creditrici aventi ipoteca sui beni da espropriare, il versamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, di un ulteriore 4 importo (comunque non inferiore ad euro 323.200) da destinare agli istituti di credito per ottenere la definitiva cancellazione delle ipoteche nonché la sottoscrizione, entro medesimo termine, del contratto definitivo. Prevedevano gli art. 2 e 8 del suddetto preliminare che l'acconto di euro 476.800 venisse corrisposto in assegni circolari che si riporta testualmente "venivano - - consegnati al dott. RA ER e, per esso, al suo avvocato. doti. NO AT, che si impegna a conservarli, fino alla consegna nelle mani dei creditori ipotecari". Le parti non provvedevano alla stipula del contratto definitivo per una serie di circostanze tra le quali, il mancato consenso delle banche alla cancellazione delle ipoteche, l'intervenuta verifica da parte della promittente acquirente della presenza di una discarica abusiva nei terreni del RA. - Poiché, in data 15/7/08, il legale di una delle banche creditrici informava dell'esistenza della procedura di espropriazione per pubblica utilità il Dott. Borgato (custode dei beni nella procedura esecutiva), questi richiedeva la consegna degli assegni alla già instaurata procedura espropriativa, precedente alla stipula del preliminare. A fronte delle richieste inoltrate al AT di restituzione degli assegni, quest'ultimo comunicava di averli consegnati al RA il quale, tuttavia, si rifiutava di restituirli. Nel corso delle indagini disposte dalla Procura e come peraltro successivamente confermato in sede dibattimentale a seguito della documentazione bancaria e delle dichiarazioni rese dal AT, gli assegni a quest'ultimo affidati vennero dapprima consegnati, in data 10.07.2008, al RA e da questi posti all'incasso tra il 10.07.2008 ed il 30.07.2008, mediante versamento su conto corrente, a lui intestato, acceso lo stesso giorno, nonché sul conto di TI NA, pure aperto nella stessa data;
le somme derivanti dall'incasso venivano, quindi, variamente utilizzate: in parte venivano bonificate al AT, sul conto corrente proprio e su quello intestato alla moglie (asseritamente per estinguere debiti preesistenti) e in parte venivano versate a società facenti capo al RA. Il AT, a seguito del bonifico, provvedeva poi, in parte, a prelevare il denaro in contanti e a versarlo sul proprio conto corrente». Quindi, in sintesi, i passaggi fondamentali della vicenda per cui è processo sono i seguenti: a) in data 10.06.2008, il RA e il ZI RSU stipulavano un contratto di cessione volontaria che prevedeva, in particolare, l'immediato versamento al RA della somma di euro 476.800 a titolo di acconto, da destinare alle banche creditrici aventi ipoteca sui beni da espropriare, il versamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, di un ulteriore importo (comunque non inferiore ad euro 323.200) da destinare agli istituti di credito per ottenere la definitiva cancellazione delle ipoteche nonché la sottoscrizione, entro M medesimo termine, del contratto definitivo;
5 b) l'acconto di euro 476.800 venne corrisposto in assegni circolari che "venivano consegnati al dott. RA ER e, per esso, al suo avvocato, dott. NO AT, che si impegna a conservarli, fino alla consegna nelle mani dei creditori ipotecari"; c) le parti, però, non provvedevano alla stipula del contratto definitivo, sia perché le banche creditrici non avevano acconsentito alla cancellazione delle ipoteche, sia perché si scoprì l'esistenza di una discarica abusiva sul terreno oggetto del contratto che a causa dei costi di risanamento - aveva completamente stravolto i termini della pattuizione proprio in ordine al prezzo pattuito;
d) il AT, a questo punto quindi, quando ormai era certo che il contratto - definitivo non si sarebbe più stipulato - consegnava gli assegni al RA che li incassava.
2. L'ELEMENTO OGGETTIVO: come si è illustrato nella presente parte narrativa, l'argomento principale di entrambi gli imputati, è che non sussisterebbe l'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita in quanto gli assegni erano stati consegnati al AT a titolo di acconto sul maggior prezzo pattuito e, quindi, risolto il contratto, non potevano che essere di proprietà del RA. Le domande alle quali occorre rispondere sono le seguenti: a) a che titolo il ZI rilasciò assegni per € 476.800,00; b) a che titolo il AT deteneva gli assegni. La risposta alla domanda sub a) è facile e pacifica: la suddetta somma era un acconto sul maggior prezzo pattuito, come risulta per tabulas dallo stesso contratto e come hanno espressamente riconosciuto entrambi i giudici di merito. La risposta alla domanda sub b) è anch'essa semplice alla stregua della ricostruzione dei fatti: l'imputato AT era stato investito di un duplice ruolo: a) di consegnatario degli assegni;
b) di garante affinchè venissero consegnati "nelle mani dei creditori ipotecari". L'operazione voluta dalle parti era lineare ed intuitiva: essendo l'immobile gravato da numerose ipoteche, l'acquirente, al fine di garantirsi la libertà dalle medesime, con un'operazione usuale e notoria, affidò il denaro (rectius: gli assegni circolari) ad un terzo perché sovraintendesse all'operazione di purgazione con quella parte del denaro pattuito per la vendita. Si trattava, quindi, di assegni che avevano, come ha correttamente stabilito la Corte territoriale, un preciso ed ineludibile vincolo di destinazione in quanto dovevano essere monetizzati per purgare l'immobile dalle ipoteche. Dal che conseguiva che, ove l'accordo con i creditori non fosse stato raggiunto, il custode (o detentore) degli assegni, ossia il AT, avrebbe dovuto tenere l'unico 6 comportamento possibile: interpellare le parti e chiedere che destinazione da dare ai medesimi;
in caso di controversia, avrebbe potuto, eventualmente, invitare le parti a chiedere un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. Quello che, sicuramente, non poteva fare era quello di rendersi arbitro e giudice della controversia insorta fra le parti e decidere che "aveva ragione" il proprio cliente (il RA), e consegnargli, quindi, gli assegni che, illico et immediate, furono monetizzati. Si ripete qual è il nucleo di tutta questa vicenda: il ZI consegnò gli assegni (che costituivano un acconto del maggior prezzo) perché la somma da essi portata fosse destinata alla cancellazione delle ipoteche;
è chiaro, quindi, che non dovevano in nessun modo pervenire nelle mani del venditore proprio al fine di evitare che questi li incassasse senza cancellare le ipoteche, creando quindi, un danno enorme all'acquirente. Il AT, in questa sede (pag. 10), ha sostenuto dopo una lunga disquisizione di natura civilistica - che, comunque, gli assegni avrebbero dovuto essere consegnati al RA perché costui era l'intestatario e solo lui, quindi, poteva incassarli. Si tratta di un falso argomento perché: se l'accordo con i creditori ipotecari si fosse concluso, i mezzi perché il RA incassasse gli assegni e con le somme fossero pagati i creditori ipotecari, senza quindi, che vi fosse il rischio che se ne appropriasse, c'erano (e ve ne sono molti) come insegna la pratica di queste usuali operazioni commerciali;
se, invece, l'accordo non si fosse raggiunto, nulla autorizzava il AT a trasformarsi da semplice custode ed affidatario degli assegni, in giudice della controversia insorta fra le parti e decidere, insindacabilmente, a chi consegnare gli assegni: il ruolo, delicatissimo, di custode degli assegni che le parti intesero affidargli, implicava un ovvio ed elementare obbligo di comportarsi in modo neutro ed imparziale. Fu, proprio, quindi, la violazione di questo elementare obbligo che sta alla base del delitto di appropriazione indebita. Infatti, una volta accertato che l'accordo con i creditori ipotecari non era stato raggiunto, e, quindi, in pratica che anche il contratto definitivo non si sarebbe potuto stipulare, è chiaro che gli assegni dovevano rimanere "bloccati" a mani del custode proprio perché la volontà delle parti (e, sul punto, non occorre più insistere) era stata inequivoca: quegli assegni dovevano servire solo ed esclusivamente a purgare le ipoteche;
di conseguenza, ove ciò non fosse avvenuto, non dovevano essere consegnati al promittente venditore perché, in tal modo, si sarebbe frustrata tutta l'intera operazione (parte del prezzo doveva servire per la purgazione) in quanto le parti, se quella condizione non fosse stata determinante, di certo non avrebbero consegnato gli assegni ad un terzo al quale avevano demandato di sovraintendere all'operazione di purgazione: il AT, 7 quindi, era non solo custode ed affidatario degli assegni ma anche il garante della buona riuscita dell'intera operazione. Ma, così, l'imputato non si comportò, perché, nonostante fosse divenuto palese che l'accordo definitivo non si sarebbe più concluso, ad libitum, decise di consegnare gli assegni al RA. Traducendo, in termini penalistici, la suddetta vicenda, può quindi, affermarsi che: a) il AT aveva "il possesso" (in senso penalistico, non in senso civilistico) degli assegni perché era lui che ne aveva la materiale disponibilità di fatto e giuridica;
b) quegli assegni avevano, per volontà delle parti, un preciso vincolo di destinazione essendo stati destinati al pagamento dei creditori ipotecari;
c) il AT, contravvenendo alla suddetta volontà delle parti, ad libitum, consegnò, contro il volere del ZI (che, infatti, lo aveva diffidato a conservarli intatti, "fino alla consegna nelle mani dei creditori ipotecari" e "solo dopo la definizione di tutte le problematiche sopra indicate e quel che più conta, dopo l'accettazione anche da parte di BA Anton TA: pag. 10 sentenza impugnata), gli assegni al RA che, appena venutone in possesso, li monetizzò versandone una parte anche al AT;
d) questo comportamento rese possibile al RA di appropriarsi (indebitamente) della somma portata degli assegni. Si può, quindi, concludere che l'elemento materiale del reato è perfettamente integro in quanto il AT, possessore (rectius: custode o affidatario) degli assegni, dette ai medesimi una destinazione diversa (consegna al RA) da quella che le parti avevano pattuito (cancellazione delle ipoteche). Ovviamente del suddetto comportamento risponde anche il RA (in quanto concorrente) atteso che l'intera operazione fu concordata fra i due imputati. Infine, è opportuno rilevare che la situazione di fatto appena descritta non ha nulla a che vedere con quella in cui la parte acquirente versa alla parte venditrice un acconto: se, in tale ipotesi, il contratto poi non si conclude e la parte venditrice si rifiuta di restituire l'acconto ricevuto adducendo le proprie ragioni, è chiaro che non è configurabile alcuna appropriazione indebita trattandosi di una normale lite che dovrà essere risolta dal giudice civile. Ma, come si è detto, non è questo il caso di specie, perchè quella somma, seppure versata a titolo di acconto del prezzo pattuito, era stata vincolata ad un determinato scopo e, quindi, di essa il venditore non poteva appropriarsene ed utilizzarla per farne un uso diverso (cioè a propri fini personali). È qui che sta la differenza fondamentale ed è per questa ragione che è del tutto improprio invocare le regole civilistiche dell'acconto.
3. L'ELEMENTO SOGGETTIVO: sussiste anche il suddetto ulteriore elemento. Sul punto, è sufficiente il rinvio alla lettura delle pagine 8 ss della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, dopo avere preso in esame la doglianza sulla dedotta buona fede di entrambi gli imputati, alla stregua di puntuali ed oggettivi dati fattuali, confuta la suddetta tesi difensiva dimostrando che entrambi gli imputati agirono in perfetta mala fede e cioè ben sapendo che quegli assegni non potevano essere incassati e che ad essi non poteva essere data una destinazione diversa da quella pattuita. Il che, ovviamente, si riverbera anche sull'elemento oggettivo, in quanto contribuisce a rendere chiaro che i due imputati agirono d'accordo fra di loro nel senso che, una volta resosi conto che il contratto non si sarebbe più concluso, decisero ugualmente di incassare quella cospicua somma. Del suddetto comportamento, sulla base delle regole del concorso di persone, rispondono entrambi perché entrambi contribuirono, con le rispettive condotte (il AT, con la consegna degli assegni al RA;
costui con l'incassarli e destinare il denaro a scopi personali) ad appropriarsi di un bene (il denaro) dandogli una destinazione diversa. Va, quindi, confermato il principio di diritto secondo il quale «in tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro»: Cass. 46475/2014; Cass. 11628/1989; Cass. 8633/1985. 4. LE AGGRAVANTI: sono configurabili entrambe le aggravanti contestate.
4.1. Quanto all'art. 61 n° 7 cod. pen. perché il danno subito dal ZI (€ 476.800,00) è oggettivamente grave e, pertanto, è del tutto irrilevante la "potenzialità" economica del ZI. Sul punto, quindi, deve darsi continuità a quella giurisprudenza secondo la quale l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cass. IV, n. 5908/2013; Cass. II, n. 42351/2007; Cass. II, n. 10965/1991; Cass. II, n. 4976/1985); in altri termini, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale 9 di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Cass. II, n. 33432/2015; Cass. VI, n. 8098/1987).
4.2. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., appena il caso di rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'espressione "abuso di relazioni di prestazione di opera" non coincide con la nozione civilistica di locazione d'opera (Cass. II, n. 26850/2013), ma abbraccia, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera facoltà - di "facere" e che instaurino, comunque, tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Cass. II, n. 6350/2015; Cass. II, n. 42352/2005; Cass. VI, n. 2717/1995), a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza (Cass. II, n. 14651/2013; Cass. II, n. 38498/2008; Cass. II, n. 895/2004; Cass. II, n. 895/2003). Nel caso di specie, il rapporto di fiducia (rectius: di custode degli assegni) che si instaurò fra il AT e le parti contrattuali (nella specie il ZI), giustifica ampiamente la sussistenza della contestata aggravante della quale deve rispondere anche il RA ex art. 59/2 cod. pen. in quanto il fatto, così come ricostruito dai giudici di merito, conclama la sua mala fede e cioè la sua conoscenza della sussistenza dell'aggravante in capo al concorrente.
5. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quelle sostenute dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile ZI Smaltimento rifiuti RSU, che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 08/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago Mario Gentile Tario Gentil 10 CANCELLIERE Claudia Pianell