Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di esame di persona imputata in procedimento connesso, mentre il divieto di cui all'art 63 cod.proc.pen.(che comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere ascoltato quale indagato) inerisce alle sole dichiarazioni autoindizianti, il riferimento che l'art 210 cod.proc.pen. fa all'art 12 stesso codice deve ritenersi limitato alla ipotesi della sola connessione soggettiva (lettera a del predetto articolo 12), la quale si realizza nel concorso o nella cooperazione di persone nel reato, ovvero nella causazione dell'evento da parte di più persone, con condotte indipendenti. Restano dunque escluse dalla previsione sia la così detta connessione teleologica, sia quella occasionale, di cui all'art 12 lettera c) cod.proc.pen. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, chiamato a rispondere di lesioni personali, che aveva dedotto la inutilizzabilità delle dichiarazioni di un teste, diverso dalla vittima del reato, il quale, in altro procedimento, era imputato di ingiurie in suo danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/1999, n. 13648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13648 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 20.10.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Cognetti " N.1802
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N.4632/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TA OR nato ad [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Catania del 16.10.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per rigetto del ricorso. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella emessa dal tribunale di Catania il 09.07.1996, in punto di responsabilità del TA per il delitto di lesioni gravi ed aggravate ai danni del cittadino tedesco IM KE.
In primo grado era stata sentita come teste IE Ingrid, già imputata di ingiurie ai danni del TA, nell'ambito del medesimo episodio criminoso.
Sulla questione di inutilizzabilità della testimonianza, la corte di merito aveva ritenuto non applicabile l'art. 63 c.p.p., ma solamente l'art. 210 c.p.p., precisando - tuttavia - che l'audizione del diritto di difesa e la violazione eventuale dell'art. 210 c.p.p. non poteva incidere sulla posizione del TA.
Il ricorrente allegava, in unico motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 63 co. 2 e 210 c.p.p. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato.
Il riferimento all'art. 63 c.p.p. è palesemente infondato. Tale norma, infatti, attiene specificamente alle dichiarazioni indizianti rese da persona che doveva essere sentita sin dall'inizio come imputato. L'inutilizzabilità garantisce evidentemente la posizione di chi le rende contro sè stesso (art. 63 co. 1 ultima parte c.p.p.) e poteva riguardare - eventualmente - il giudizio (ormai concluso) nei confronti della IE imputata di ingiurie ai danni del TA.
Diverso è, invece, l'ambito di applicazione dell'art. 210 c.p.p. Esso si riferisce all'esame di persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., qualora - procedendosi nei suoi confronti separatamente - venga esaminata in altro giudizio a carica di differenti soggetti.
La norma dispone garanzie ineludibili, attinenti al diritto di difesa della persona da esaminare non obbligata a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua penale responsabilità. L'inutilizzabilità, tuttavia, si estende in maniera assoluta a tutte le parti, siccome sanzione che concerne l'interesse stesso al giusto processo, indipendentemente dalle particolari posizioni. È ovvio, pertanto, che la sua previsione deve rimanere nell'ambito di una rigorosa e stretta interpretazione. Diventa allora essenziale accertare la presenza di un caso di connessione, dato l'esplicito riferimento dell'art. 210 c.p.p. all'art. 12 c.p.p. Nella struttura di tale ultima disposizione, balza evidente come solo il caso di cui alla lett. a) fa riferimento a concorso (110 c.p.) o cooperazione (113 c.p.) di persone a comunque di determinazione dell'evento da più persone, tutte ipotesi di connessione "soggettiva".
I casi previsti nella lett. b) attengono evidentemente al concorso formale o al reato continuato (art. 81 c.p.), cioè a connessione "oggettivà' di più reati, commessi da una stessa persona.
La lett. c) riguarda, infine, la connessione c.d. teleologica (comportante l'aggravante ex art. 61 n. 2 c.p.) o occasionale, ma comunque anche qui si tratta di connessione "oggettiva" di più fatti addebitati alla medesima persona.
La modifica della norma, quanto alla lett. c)" operata dall'art.1 del D.L. 20.11.1991 n. 367 (conv. in L. 20.01.1992 n. 9), se da una parte ne ha esteso la portata (la vecchia formulazione era "se una persona è imputata di più reati quando gli uni sono stati commessi per eseguire ad occultare altri") rendendola più aderente alla formulazione dell'art. 61 n. 2 c.p. ed aggiungendo l'ipotesi del "nesso occasionale", non ha certamente inteso abbandonare il riferimento alla connessione "oggettiva" tra reati commessi da unica persona, risultante più esplicito nella originaria formulazione. In definitiva si intende affermare che il nesso ravvisabile nell'ipotesi di reati commessi distintamente da più persone sia pure in unico contesto (ovviamente siamo fuori delle ipotesi previste alla lett. a, dell'art. 12 c.p.p.) non è previsto dall'art. 12 lett. c) c.p.p. Una tale interpretazione è, ancora, avallata dall'art. 17 c.p.p., che consente la riunione di processi, oltre che "nei casi previsti dall'art. 12 c.p.p." (lett. a), anche "nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre". Se, infatti, questa seconda ipotesi giustifica la riunione del processo ex art. 17 c.p.p., in aggiunta ai casi di connessione ex art. 12 c.p.p., è evidente che essa non rientra nella previsione di tale ultima disposizione.
Ne risulta dunque smentita la tesi che vedrebbe inclusa nella lett. c) dell'art. 12 c.p.p. quell'ipotesi atta a giustificare solo la riunione ex art. 17 c.p.p., considerando anche come la sede più naturale di riferimento sarebbe stata la lett. a) dell'art. 12 c.p.p. Se, infine, la reciprocità delle condotte criminose non costituisce un'ipotesi di connessione ex art. 12 lett. c), a maggiore ragione la mera contestualità occasionale (con esclusione di reciprocità) può farsi rientrare in tale norma.
Nella specie la IS, addotta come teste, era stata chiamata a rispondere di ingiurie nei confronti del ricorrente, il quale aveva commesso lesioni ai danni non della IS, ma di IM. Per concludere l'art. 210 c.p.p. non doveva trovare applicazione e, pertanto, non può parlarsi di inutilizzabilità dell'esame IS.
Il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 1999