Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/1999, n. 13648
CASS
Sentenza 20 ottobre 1999

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In tema di esame di persona imputata in procedimento connesso, mentre il divieto di cui all'art 63 cod.proc.pen.(che comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere ascoltato quale indagato) inerisce alle sole dichiarazioni autoindizianti, il riferimento che l'art 210 cod.proc.pen. fa all'art 12 stesso codice deve ritenersi limitato alla ipotesi della sola connessione soggettiva (lettera a del predetto articolo 12), la quale si realizza nel concorso o nella cooperazione di persone nel reato, ovvero nella causazione dell'evento da parte di più persone, con condotte indipendenti. Restano dunque escluse dalla previsione sia la così detta connessione teleologica, sia quella occasionale, di cui all'art 12 lettera c) cod.proc.pen. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, chiamato a rispondere di lesioni personali, che aveva dedotto la inutilizzabilità delle dichiarazioni di un teste, diverso dalla vittima del reato, il quale, in altro procedimento, era imputato di ingiurie in suo danno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/1999, n. 13648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13648
    Data del deposito : 20 ottobre 1999

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