Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
La nozione di abuso di relazione di prestazione d'opera, previsto come aggravante dall'art. 61 n. 11 cod. pen., si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/10/2003
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1402
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 13226/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI CE nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 23 dicembre 2002. Sentita la relazione del Cons. Dott. Fantacchiotti. Lette le conclusioni del P.G., Dott. Favalli, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
PREMESSO
che:
Con sentenza in data 29 gennaio 1999 il pretore di Ancona -sezione distaccata di lesi - ha dichiarato CE AI colpevole del reato di furto di una filiera per tubi di proprietà della ditta Nuova Fatma, condannandolo alla pena di mesi uno di reclusione e lire 300.000 di multa. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, riqualificato, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, il fatto addebitato, ha ritenuto l'imputato colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata riducendo la pena a giorni venti di reclusione (sostituita con euro 750 di multa) ed euro 50 di multa.
Secondo la Corte, la filiera per tubi, della quale l'imputato si è indebitamente appropriato, era stata allo stesso consegnata (in comodato gratuito) dall'amministratore della società proprietaria dello strumento.
La sentenza è stata impugnata dall'AI con ricorso per Cassazione sottoscritto anche dal suo difensore.
Nell'odierna udienza pubblica il P.G., Dott. Favalli, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per il riesame.
RITENUTO
che:
Con il primo motivo si denuncia la "nullità della sentenza per difetto di contestazione in ordine alla circostanza aggravante". Si sostiene che la Corte di merito ha ritenuto presente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., benché mai contestata. Con il secondo motivo, che è collegato al primo, e che conviene pertanto esaminare congiuntamente, si sostiene che, dovendosi escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., perché non contestata, il reato deve considerarsi perseguibile solo a querela di parte, nella specie mancata essendo tardiva quella presentata dalla curatela del fallimento della società.
Quest'ultima censura è manifestamente infondata dato che, come chiarito dal giudice di merito, la querela presentata dal curatore del fallimento della società proprietaria dell'utensile deve considerarsi tempestiva in quanto successiva, alla data in cui il curatore, dopo averne inutilmente richiesto la restituzione, si è reso conto della volontà dell'imputato di trattenere la filiera. L'infondatezza del predetto motivo fa cadere l'interesse dell'imputato al primo motivo dato che l'aggravante ritenuta dal giudice di merito non influisce sulla pena a causa della concessione delle attenuanti generiche prevalenti con applicazione della massima riduzione della pena base stabilita.
Per altro giova anche rilevare che la censura non tiene conto che l'aggravante dipende proprio dalla ricostruzione del fatto sostenuta dall'imputato, che ha negato il furto sostenendo di avere ricevuto la filiera in prestito (comodato gratuito), ed accertato dal giudice di merito nella sentenza impugnata.
Infatti, il rapporto giuridico al quale proprio l'imputato riconduce il titolo del suo possesso, e del quale ha chiesto con successo il riconoscimento al fine di sottrarsi alla accusa di furto, deve ritenersi riconducibile alla categoria dei "rapporti di prestazione d'opera" considerata dall'art. 61 n. 11 c.p. atteso che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera"
abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere", bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del fatto ed a nulla rilevando la sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione e di dipendenza (sent. 20 maggio 1988 n. 11580 Andreuzzi rv 181994). Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione sulle specifiche censure con le quali, nell'atto di appello, si era sostenuto e dimostrato che la filiera era stata restituita.
Il motivo è fondato.
Nell'appello l'AI aveva specificamente rilevato che dalle dichiarazioni di alcuni testi escussi dal giudice di primo grado (più precisamente, i testi SB e MA) risultava provata la restituzione dell'utensile.
Nella sentenza impugnata questo motivo è completamente ignorato ne' vi è, comunque, un argomento che in qualche modo riveli che l'allegazione difensiva sia stata disattesa e la prova valutata in senso difforme.
Tale silenzio realizza vizio di omessa motivazione. Infatti si ha mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod, proc, pen., anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività non potendo ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, atteso che rientra nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez. 2^, sent. n. 4830 del 02-05-1995 (c.c. del 21-12-1994), IS (rv 201268). Il vizio rilevato conduce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di merito (nella specie, la Corte di appello di Perugia, non essendovi possibilità di trasmissione ad altra sezione della Corte di appello di Ancona) per il riesame sul punto.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004