Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 46475
CASS
Sentenza 26 maggio 2014

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Massime1

In tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro. (Fattispecie in tema di appropriazione da parte del consulente di una società, di una somma di denaro destinata al soddisfacimento di un creditore).

Commentari2

  • 1Truffa sentimentale non è (quasi) mai reato (Tr. Milano 14/7/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2022

    E' ipotizzabile il caso di un soggetto che, attraverso un'artificiosa messa in scena, faccia credere ad una persona che esistano d eterminati sentimenti di affetto o di amore reciproci all'unico e preciso scopo di ottenere da quest'ultima un atto di disposizione patrimoniale. Il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa. Il dolo sopravvenuto non dà luogo al delitto di truffa, dato che l'agente deve avere fin dall'inizio voluto ingannare la vittima e ottenere una prestazione patrimoniale ingiusta con altrui danno. Perché possa dirsi integrato il delitto di truffa occorre la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che …

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  • 2Appropriazione indebitaAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 46475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46475
Data del deposito : 26 maggio 2014

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