Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
In tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro. (Fattispecie in tema di appropriazione da parte del consulente di una società, di una somma di denaro destinata al soddisfacimento di un creditore).
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E' ipotizzabile il caso di un soggetto che, attraverso un'artificiosa messa in scena, faccia credere ad una persona che esistano d eterminati sentimenti di affetto o di amore reciproci all'unico e preciso scopo di ottenere da quest'ultima un atto di disposizione patrimoniale. Il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa. Il dolo sopravvenuto non dà luogo al delitto di truffa, dato che l'agente deve avere fin dall'inizio voluto ingannare la vittima e ottenere una prestazione patrimoniale ingiusta con altrui danno. Perché possa dirsi integrato il delitto di truffa occorre la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che …
Leggi di più… - 2. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 46475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46475 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 1621
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 48095/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL ST, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 3.5.2013 dalla corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 3.5.2013 la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 14.11.2005, aveva condannato OL ST, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ad una pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, compiutamente descritti nei capi D) ed F) dell'imputazione, commessi in relazione al fallimento della società "RN e CH s.n.c.", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Bologna del 21.7.1999. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito il OL, nella sua qualità di consulente di RN NC, titolare della società fallita, con la sua condotta avrebbe partecipato direttamente alle attività distrattive, consistenti nella stipula di un contratto di affitto d'azienda in favore della società "Felsinea s.r.l.", di cui era amministratore il coimputato RI ST, e nell'appropriazione della somma di L. 9.500.000, consegnata dal RN all'imputato per pagare un creditore, di cui il OL si era appropriato.
2. Avverso la sentenza della corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Alessandro Cristofori, del Foro di Bologna, il OL, che lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p.; 216 e 219, comma 2, n. 1, L. Fall.; artt. 646, 133 e 62 bis c.p., denunciando: 1) l'erronea valutazione sulla natura del contratto di affitto d'azienda, che, invece, ad avviso del ricorrente, era foriero di utilità per il locatore;
2) la mancanza di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del RN in ordine al preteso carattere fittizio del menzionato contratto di affitto di azienda, che avrebbero dovuto essere sostenute da riscontri esterni, in quanto quest'ultimo è coimputato del OL ed, al pari del ricorrente, ha riportato condanna nel giudizio di primo grado;
3) l'impossibilità di configurare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento al fatto contestato nel capo F), da qualificare in termini di appropriazione indebita, poiché il denaro di cui si è impadronito il OL apparteneva al RN, per cui non è configurabile nessun depauperamento del patrimonio della società in danno dei creditori della stessa;
4) l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall., trattandosi nel caso di specie, di un unico reato e non di più fatti di bancarotta;
5) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio e la conferma da parte della corte territoriale della valutazione equitativa dei danni derivanti da reato, operata dal giudice di primo grado.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei termini che seguono.
4. Infondati appaiono i rilievi difensivi sub n. 1) e n. 2). Al riguardo si osserva che il OL, originariamente imputato in relazione a tre episodi qualificati come distrattivi nei capi D), E) ed F), è stato assolto dal giudice di primo grado, con la formula perché il fatto non sussiste, dal reato di cui al capo E), in cui veniva contestato al ricorrente di avere indotto le parti contraenti, "RN e CC (affittante) e "Felsinea s.r.l." (affittuaria), ad omettere ogni riferimento nel contratto di affitto di azienda alla fatturazione della mercè costituente il magazzino della società poi dichiarata fallita.
Per cui, residuando a carico del OL, in relazione al contributo dallo stesso fornito in ordine alla stipula del menzionato contratto d'affitto d'azienda, esclusivamente il fatto-reato allo stesso contestato nel capo D) dell'imputazione, in cui non si fa menzione della natura fittizia del suddetto contratto, ma solo della sua incidenza negativa sulla consistenza patrimoniale della società, in considerazione del canone, dell'importo di L.
5.500.000 mensili, "assolutamente iniquo" pattuito per l'affitto di un'azienda costituita da due negozi per la vendita al dettaglio, siti in Bologna, le doglianze difensive volte a contestare le affermazioni del RN sulla natura simulata del contratto, oltre ad essere assolutamente generiche in ordine alla pretesa mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni di quest'ultimo, non colgono nel segno, perché non evidenziano nessuna difformità tra la motivazione della sentenza impugnata ed il contenuto della contestazione di cui al capo D).
Peraltro la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha puntualmente evidenziato come le condizioni alle quali era stato stipulato il contratto d'azienda fossero particolarmente penalizzanti per la "RN & CC ed estremamente vantaggiose per la "Felsinea s.r.l.", che non solo usufruiva del pagamento di un modesto canone di affitto (non ritenuto congruo dalla stessa curatrice del fallimento), ma riceveva un ulteriore vantaggio dalla pattuizione secondo la quale "i canoni per l'affitto dei locali dei punti vendita restavano a carico della RN & CH, così come i canoni dei leasing aventi ad oggetto gli arredi del negozio" (cfr. pp.
4-5 della sentenza impugnata). Corretta, dunque, alla luce di questi rilievi, appare l'inquadramento della condotta contestata al ricorrente nel paradigma normativo della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, dovendosi qualificare, come chiarito da un condivisibile orientamento del Supremo Collegio, condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo, riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall. l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo.
Il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, infatti, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, ne' la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (cfr. Cass., sez. 5, 9.10.2008, n. 44891, rv. 241830). A fronte di tale limpido argomentare, le doglianze difensive non evidenziano nessuna contraddittorietà o manifesta illogicità del percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, caratterizzandosi, piuttosto, per assoluta genericità, in quanto con esse il ricorrente si limita a ribadire che il contratto d'azienda era "comunque determinativo, per tabulas di utilità economica" per il locatore (cfr. p. 3 del ricorso).
5. Fondato, invece, deve ritenersi il motivo di ricorso sub n. 3).
6. La conferma della condanna riportata dal OL in primo grado per il reato di cui al capo F), da parte della corte territoriale, appare frutto di un evidente equivoco giuridico, da cui va sgombrato il campo.
La corte di appello felsinea, infatti, ha ritenuto infondata la pretesa dell'imputato di derubricare il fatto contestato in tale capo al OL nel reato di cui all'art. 646, c.p., in quanto, trattandosi di una somma di denaro destinata da parte del RN al soddisfacimento di un creditore della "RN & CC, "con il suo appropriarsene il OL ha determinato un depauperamento del patrimonio della ditta in danno dei suoi creditori" (cfr. p. 5 della sentenza impugnata).
Orbene proprio la circostanza, su cui non vi è dubbio, che la somma di denaro consegnata dal RN al OL fosse destinata al soddisfacimento di uno dei creditori (la "C.F. & L. s.r.l.") della società dichiarata fallita, appare, invece, in irriducibile antitesi con l'oggetto della tutela giuridica apprestata dall'art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall., individuato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, nell'interesse della massa dei creditori alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore, quale garanzia dell'adempimento delle obbligazioni a suo carico, giusta la previsione dell'art. 2740 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 24/03/2010, n. 16579, rv. 246879). Con la sua condotta, pertanto, il OL non ha posto in essere un atto con finalità distrattive, volto a sottrarre una parte del patrimonio della "RN & CC alla garanzia della massa dei creditori, ma si è semplicemente impadronito di una somma di denaro, che, secondo l'incarico ricevuto dal RN (sollecitato al riguardo, come si evince dal capo d'imputazione, dallo stesso ricorrente), in esecuzione del mandato scritto del 28.8.1998, con cui al OL era stato attribuito il ruolo di consulente aziendale e finanziario della "RN & CC, era destinata al pagamento parziale del credito vantato dalla "C.F. & L. s.r.l.", pagamento, peraltro, che, ove effettivamente verificatosi, avrebbe costituito un possibile sintomo rivelatore del ben diverso reato di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma 3, L. Fall.. Collocata nella giusta prospettiva, dunque, la condotta del OL si appalesa riconducibile allo schema normativo del delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.. Come chiarito, infatti, da un condivisibile arresto del Supremo Collegio, la "ratio" di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, anche nel caso in cui si tratti di una somma di denaro (cfr. Cass., sez. 2, 03/03/1989, rv. 182001). Se, dunque, il possesso di una somma di denaro da parte del soggetto agente, trova giustificazione nello scopo e nei limiti di un incarico conferitogli (nel caso in esame il parziale pagamento del debito della società fallita nei confronti di uno dei suoi creditori), ciò implica, in mancanza di una espressa facoltà di utilizzazione di tale somma, un implicito divieto di utilizzazione, senza acquisizione della proprietà del denaro stesso da parte dell'agente, che, pertanto, non può appropriarsi del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico, così violando le disposizioni al riguardo impartitegli, pena l'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni previste dall'art. 646 c.p. (cfr. Cass., sez. 2, 17/10/2013, n. 46256, rv. 257446;
Cass., sez. 2, 10/04/2014, n. 17901; Cass.; sez. 6, 16/10/2000, n. 11752, rv. 217384).
7. In conclusione, premesso che il potere-dovere della Suprema Corte di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica comprende anche l'individuazione delle eventuali circostanze aggravanti configurabili, la condotta contestata al OL nel capo F) va qualificata come appropriazione indebita, aggravata ai sensi del combinato disposto dell'art. 649 c.p., comma 3 e art. 61 c.p., n. 11, trattandosi di fatto commesso dal OL con abuso di prestazione d'opera, in quanto egli ha agito approfittando del suo ruolo di consulente aziendale e finanziario della "RN & CC, conferitogli, come si è detto, con mandato scritto del 28.8.1998.
Ciò non consente, come preteso dal ricorrente, di rilevare un difetto originario di procedibilità per mancanza di querela, trattandosi di delitto perseguibile d'ufficio in forza della menzionata circostanza aggravante, giusto il disposto dell'art. 646, comma 3, ma non impedisce di rilevare l'estinzione del reato medesimo per compiuta prescrizione.
Ed invero, stante l'operatività anche nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 c.p.p., (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428;
Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Conti), va dichiarata in questa sede l'estinzione per prescrizione del delitto di appropriazione indebita aggravata di cui si discute, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto, posto che il relativo termine nella sua estensione massima, tenuto conto, cioè degli atti interruttivi intervenuti, ed in assenza di periodi di sospensione del relativo decorso, risulta ampiamente perento a tutt'oggi. Siffatta decisione comporta, come inevitabile conseguenza, anche l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché provveda a rideterminare l'entità del trattamento sanzionatorio, dovendosi ritenere assorbiti in tale decisione gli ulteriori motivi di ricorso sub. n. 4) e n. 5).
7. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, l'impugnata sentenza va annullata, senza rinvio, limitatamente all'addebito di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo F), perché, riqualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata, il reato è estinto per prescrizione;
con rinvio, invece, ad altra sezione della corte di appello di Bologna, ai fini della conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, mentre nel resto il ricorso va rigettato, con conseguente avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità del OL per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo D).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all'addebito di bancarotta per distrazione di cui al capo F), perché, riqualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata, il reato è estinto per prescrizione.
Annulla, altresì, la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna, ai fini della conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014