Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza necessario per impedire al pubblico ufficiale il compimento di un atto del suo ufficio, mentre l'omicidio, travalicando detto limite, attenta direttamente alla vita od all'incolumità del soggetto passivo; i due reati possono concorrere, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e le differenze qualitative e quantitative della violenza esercitata contro il pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ravvisato il concorso formale tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio nella condotta dell'indagato che, in fuga a bordo di un'autovettura appena rapinata, aveva a più riprese tentato di investire la motocicletta a bordo della quale due agenti di P.G. lo inseguivano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 38620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38620 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 26/09/2007
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1216
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 023727/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LI, N. IL 29/05/1976;
avverso ORDINANZA del 15/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. PAPADIA Umberto e MERLUZZO Fabrizio, quali sostituti processuali, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 27.4.2007 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva l'applicazione nei confronti di AN SA, siccome indagato dei reati di tentato omicidio, rapina, detenzione e porto di arma, della misura cautelare della custodia in carcere. Con ordinanza del 15.5.2007 il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza del G.I.P..
Avverso tale provvedimento l'indagato AN SA propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 311 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), art. 273 c.p.p., art. 56 c.p., in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 c.p.. In particolare rileva la difesa l'erronea applicazione di norme di legge oltre che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentato omicidio contestato all'indagato sotto il profilo che lo stesso, dopo aver sottratto alla parte offesa HE RA l'autovettura BMW che quest'ultimo aveva in uso esplodendo a scopo intimidatorio un colpo di pistola, si sarebbe dato alla fuga a bordo dell'autovettura Alfa Romeo utilizzata per effettuare detta rapina, tentando a più riprese di investire gli agenti di P.G. in motocicletta;
sul punto osserva la difesa, citando numerosi arresti giurisprudenziali a sostegno del proprio assunto, che la condotta posta in essere dall'indagato integrerebbe il reato di resistenza a pubblico ufficiale e non quello di tentato omicidio atteso che la condotta in questione, se pur compiuta con modalità tali da determinare pericolo di collisione dell'automezzo proprio con quello dei pubblici ufficiali e quindi pericolo per l'incolumità degli inseguitori, costituiva in realtà una grave minaccia intesa ad ostacolare l'espletamento da parte degli agenti di Polizia della pubblica funzione, essendo diretta a costringere gli inseguitori a desistere dalla loro azione. Pertanto non poteva ritenersi sussistente il reato contestato sia per difetto di una condotta diretta in modo non equivoco a cagionare la morte, ma anche per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero i più recenti arresti giurisprudenziali in materia hanno avuto modo di evidenziare che, allorché la condotta posta in essere dal soggetto agente nei confronti di un pubblico ufficiale per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto del suo ufficio, ecceda il fatto dell'uso di violenza o minaccia e, se pur finalizzata alla resistenza, volontariamente attenti al bene della vita o dell'incolumità fisica del pubblico ufficiale, il fatto configura l'ipotesi delittuosa del tentato omicidio, che anzi concorre con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale:
il reato di resistenza infatti assorbe soltanto quel minimo di violenza per impedire al pubblico ufficiale il compimento di un atto del suo ufficio, il tentato omicidio invece, travalicando detto limite, attenta direttamente alla vita o all'incolumità del soggetto agente.
Orbene, nel caso di specie dagli atti di causa emerge che il ricorrente tentò a più riprese di investire la motocicletta su cui si trovavano i due agenti, effettuando una serie di manovre tese a far cadere gli agenti dalla moto suddetta, e pertanto correttamente il Tribunale del riesame, argomentando dalla velocità del mezzo, dal tipo di manovre, dalla reiterazione di tali manovre, ha ritenuto la configurabilità a carico del predetto del reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p.. Sul punto rileva altresì il Collegio che il detto motivo, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. E pertanto anche sotto questo profilo il proposto gravame va ritenuto sul punto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dell'episodio operato dai giudici del riesame del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 311 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), art. 273 c.p., art. 143 c.p.p. e art. 144 c.p.p., lett. d), in relazione ai reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14 ed all'art.628 c.p.. In particolare rileva la difesa la nullità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa trattandosi di cittadino straniero non in grado di comprendere la lingua italiana, tant'è che, sentito a sommarie informazioni testimoniali il 12.4.2007, si era provveduto alla nomina di un interprete, ed a tale ufficio era stato chiamato il connazionale TE TO, sentito pur esso a sommarie informazioni in data 12.4.2007, con evidente violazione dell'art. 144 c.p.p., lett. d); la assoluta carenza probatoria in ordine al ritenuto concorso del ricorrente nei reati di detenzione e porto d'arma, atteso che la suddetta parte offesa aveva individuato nel conducente l'Alfa Romeo il possessore dell'arma, mentre il ricorrente veniva individuato come passeggero a bordo di tale autovettura;
la omessa pronuncia in ordine alla richiesta di assorbimento del reato di detenzione in quello di porto d'arma; la discrasia tra le dichiarazioni della parte offesa, che aveva fatto riferimento a due soli individui a bordo dell'Alfa Romeo, e l'informativa di P.G. da cui risultava che gli agenti, giunti sul posto (avendo sentito l'esplosione di un colpo di arma da fuoco), avevano riscontrato la presenza di tre persone in piedi nelle vicinanze dell'auto.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, per quel che riguarda la ritenuta violazione degli artt.143 e 144 c.p.p., rileva il Collegio che gli stessi si riferiscono alle dichiarazioni rese dall'imputato, essendo poste a garanzia della difesa, e non alle dichiarazioni rese dalla parte offesa: le disposizioni suddette devono ritenersi quindi inapplicabili nel caso di specie, di talché nessuna nullità può ritenersi verificata. Quanto al rilievo concernente l'insussistenza di elementi da cui possa trarsi il concorso dell'odierno ricorrente nei reati di detenzione e porto d'arma, osserva innanzi tutto il Collegio che la condotta tenuta nella fattispecie dai due soggetti (rapina dell'autovettura con esplosione di arma da fuoco e tentativo di investire gli inseguitori) evidenzia una ipotesi tipica di concorso di persone nel reato, siccome correttamente contestato dagli inquirenti. E pertanto, in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato (teoria monista, adottata dal nostro legislatore), allorché si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi, nei limiti della concordata impresa criminosa;
non può pertanto dubitarsi che nel caso di specie ci troviamo in presenza di una serie di indizi di indubbia gravità in ordine al concorso del ricorrente nei suddetti reati di detenzione e porto di arma, indizi attualmente certi, ed idonei a fondare un apprezzabile fumus di colpevolezza, dovendosi in proposito rilevare che in sede di giudizio de libertate gli indizi non vanno valutati secondo gli stessi parametri richiesti nel giudizio di merito, per come risulta dal fatto che l'art. 273 c.p.p. richiama espressamente l'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4 ma non il comma 2 del medesimo articolo.
In ordine alla mancata pronuncia sulla richiesta di assorbimento del reato di detenzione in quello di porto di arma, rileva il Collegio che tale motivo deve ritenersi implicitamente disatteso atteso che la tipologia del reato che l'indagato si accingeva a compiere (rapina) non consente di dubitare della predisposizione, e quindi del precedente possesso, da parte dei soggetti agenti, delle armi necessarie per compiere l'attività delittuosa progettata. Ed invero in proposito questa Corte ha avuto modo di evidenziare che "le condotte di detenzione d'arma non denunciata e di porto di arma - denunciata o meno - in luogo pubblico senza licenza sono distinte;
le relative norme incriminatrici non si trovano in rapporto di specialità e, di regola, concorrono. Vi può essere assorbimento nel solo caso in cui si riscontri piena coincidenza temporale tra la detenzione e il porto della medesima arma. Tale ipotesi è peraltro residuale e, anche in pura linea di fatto, non rispondente a "quod plerumque accidit", poiché è normale che l'agente acquisti prima la disponibilità dell'arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti non sè. Ne segue che solo l'acquisita prova del contrario può giustificare l'assorbimento; in proposito non si configura un onere probatorio a carico dell'imputato, incompatibile con il sistema processuale, ma bensì un onere di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto ad effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione sul porto".
Infine, per quel che riguarda la ritenuta discrasia tra le dichiarazioni della parte offesa e l'informativa di P.G., in ordine al numero delle persone che avevano partecipato all'azione delittuosa, osserva il Collegio che nessuna discordanza è dato rilevare, ove si osservi che la parte offesa ebbe ovviamente a notare solo i due soggetti che si trovavano a bordo dell'Alfa Romeo, ma non può escludersi tuttavia la presenza a piedi di un terzo soggetto, non identificato;
ciò non intacca il nucleo centrale della vicenda, e cioè la partecipazione del ricorrente all'azione delittuosa in questione e la attendibilità della parte offesa confermata dal rinvenimento di un bossolo di arma da fuoco e di un pezzo del frontale anteriore dell'autovettura Alfa Romeo sul luogo ove ebbero a verificarsi i fatti descritti dalla stessa.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 311 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), art. 274 c.p.p., art. 275 c.p.p., comma 3, artt. 282, 283 e 284 c.p.p. in relazione a tutti i reati contestati. In particolare la difesa rileva la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p., sia in ordine alla mancata sostituzione della misura applicata con altre meno afflittive ex artt. 282, 283 o 284 c.p.p., evidenziando che i giudici del merito avevano ritenuto la inidoneità di altra misura cautelare ai sensi degli articoli predetti, omettendo di considerare che i reati contestati non rientravano nel novero dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, per cui andavano rigorosamente applicati i principi di "proporzionalità" ed "adeguatezza".
Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto ritiene il Collegio di dover innanzi tutto evidenziare la assoluta genericità del suddetto motivo, incombendo al ricorrente l'onere di specificare sia i motivi di dissenso dalla decisione appellata sia le argomentazioni poste a fondamento della diversa elaborazione sollecitata presso il giudice del gravame. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato la estrema gravità della condotta posta in essere e le modalità particolarmente violente della stessa (esplosione di un colpo di arma da fuoco), evidenziando che tali elementi indicavano una forte carica criminale e la propensione alla commissione di altri delitti, e rilevando come gli stessi rendessero necessaria l'applicazione di una misura cautelare e come l'unica misura idonea, attesa l'elevata trasgressività del prevenuto, fosse quella della custodia in carcere;
ciò conformemente al costante indirizzo di questa Corte secondo cui le "specifiche modalità e circostanze del fatto" ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell'indagato ai fini della applicazione di una misura custodiale e della scelta della misura applicabile, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, e tale pronuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007