Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
In tema di conflitto di competenza, la disposizione contenuta nell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. secondo la quale, nei casi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo non opera allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale, da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto di competenza vero e proprio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che integrasse un conflitto negativo di competenza il caso del giudice delle indagini preliminari che, investito dal pubblico ministero di richiesta di emissione di misura cautelare a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., aveva declinato la propria competenza sulla base della diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto per il quale il tribunale di diverso ufficio, in sede di giudizio direttissimo promosso ai sensi dell'art. 449 cod. proc. pen., aveva, a sua volta, dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 23, comma primo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2015, n. 20928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20928 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/05/2015
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 1328
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 4959/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 4 febbraio 2015 da:
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino;
nei confronti di:
Tribunale di Nocera Inferiore:
nel procedimento nei confronti di:
EM EL, nato il [...] a [...];
visti gli atti e i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CORASANITI Giuseppe il quale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore;
rilevato che il difensore del EM non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Arrestato in Nocera Inferiore (provincia di Salerno) alle ore 20,50 del 29 gennaio 2015, nella flagranza del denunciato delitto di resistenza a pubblico ufficiale, mentre era alla guida di un'autovettura rubata alle ore 20,30 dello stesso giorno in Montoro (provincia di Avellino), EM EL, previa convalida dell'arresto da parte del tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica e applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato contestualmente tratto a giudizio direttissimo davanti allo stesso tribunale per rispondere dei delitti di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, in Montoro e Nocera Inferiore tra le ore 20,10 e le ore 20,45 del 29/01/2015.
All'esito, con sentenza del 30 gennaio 2015 il tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere stato il più grave delitto di furto commesso in Montoro e, conseguentemente, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Avellino, indicato come territorialmente competente anche ai fini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen.. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, investito della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, già disposta dal tribunale monocratico di Nocera Inferiore dichiaratosi incompetente, ha a sua volta ritenuto la propria incompetenza, previa riqualificazione della condotta tenuta dal EM per sfuggire al controllo dei Carabinieri, mentre era alla guida dell'autovettura poco prima sottratta, come rapina impropria commessa nel circondario del tribunale di Nocera Inferiore, e ha quindi sollevato conflitto rimettendo gli atti alla corte di cassazione con ordinanza del 4 febbraio 2015. 2. Il procuratore generale, nell'odierna udienza, ha concluso a favore della competenza del tribunale di Nocera Inferiore, stimando corretta la riqualificazione del fatto nei termini suddetti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il caso del giudice per le indagini preliminari il quale, investito dal pubblico ministero di richiesta di emissione di misura cautelare a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., declini la propria competenza sulla base di diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto per cui il tribunale di diverso ufficio, in sede di giudizio direttissimo promosso ex art. 449 cod. proc. pen., aveva dichiarato la propria incompetenza a norma dell'art. 23 c.p.p., comma 1, integra un caso di conflitto vero e proprio previsto dall'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), nel quale due giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, e non un caso analogo al conflitto a norma dello stesso art. 28, comma 2, statuente la regola della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la norma di cui all'art. 28 c.p.p., comma 2, secondo cui prevale la decisione del giudice del dibattimento, opera esclusivamente per l'ipotesi in cui ricorra un "caso analogo" e pertanto non è applicabile allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto vero e proprio (Sez. 1, n. 16555 del 01/04/2010, Confi, comp. in proc. Bellucci, Rv. 246942; Sez. 1, n. 5363 del 07/12/1993, dep. 15/01/1994, Confi, comp. in proc. Lauretta Rv. 196101; Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 21/04/1992, Conflitto in proc. Di Stefano, Rv. 190249).
Va inoltre precisato che, in tema di misure cautelari personali, il giudice, pur essendo vincolato alla richiesta del pubblico ministero in ordine agli elementi di fatto che integrano la contestazione, può legittimamente modificare la definizione giuridica dell'addebito (Sez. 6, n. 12828 del 14/02/2013, P., Rv. 254902; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, Pisano, Rv. 258983; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617). Il caso in esame, dunque, in cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero di applicare la misura coercitiva degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., con riguardo al medesimo fatto per cui il tribunale monocratico del giudizio direttissimo si era dichiarato incompetente, ha a sua volta declinato la propria competenza sulla base di diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto;
attribuito alla medesima persona, integra un conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b). Orbene, dalla descrizione del fatto contenuta nel duplice capo di imputazione, emerge la stretta continuità spazio-temporale tra la sottrazione dell'autovettura Fiat Panda, di proprietà di GI NT, in una frazione del Comune di Montoro, commessa intorno alle ore 20,10 del 29 gennaio 2015, giusta denuncia della proprietaria presentata alle ore 20,30 dello stesso giorno (capo b), e la precipitosa fuga del EM allorché, come indicato nell'imputazione, fu sorpreso dai carabinieri nei pressi del casello autostradale di Nocera Inferiore-Pagani, ai quali l'imputato si oppose con violenza, mediante la spericolata guida dell'autovettura poco prima sottratta, "allo scopo di conseguire l'impunità", secondo la testuale formulazione della contestazione (capo a), e ciò fino al suo arresto avvenuto in Nocera Inferiore alle ore 20,50 del medesimo 29 gennaio 2015.
Correttamente il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino ha ravvisato nel fatto, come descritto nelle predette imputazioni, il delitto di rapina impropria anziché quello di furto aggravato, formalmente concorrente col meno grave reato di resistenza a pubblico ufficiale, consumatosi nel circondario del tribunale di Nocera Inferiore, in conformità della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 6, n. 9476 del 11/12/2009, dep. 10/03/2010, Arziliero, Rv. 246403, quest'ultima sul concorso formale tra i reati di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale).
2. La corretta riqualificazione del fatto più grave nei termini suddetti comporta, dunque, che il conflitto negativo di competenza tra il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino e il tribunale di Nocera Inferiore deve essere risolto a favore del tribunale di Nocera Inferiore, già investito del giudizio direttissimo nei confronti del EM, arrestato nella flagranza del reato, ai sensi dell'art. 449 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2015