Sentenza 11 dicembre 2009
Massime • 1
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è assorbito in quello di rapina, ma concorre con esso, stante la diversa oggettività giuridica delle due ipotesi criminose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2009, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE OB Giovanni - Presidente - del 11/12/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 2197
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 39351/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL OB N. IL 08/03/1959;
2) BE IE N. IL 21/02/1952;
3) BA OR N. IL 24/07/1958;
avverso la sentenza n. 3825/2001 CORTE APPELLO di TORINO, del 21/09/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. LU che ha concluso come nei ricorsi. FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la penale responsabilità di IL ER, ZI EL e AT TT per il delitto di resistenza, commesso nell'esplodere alcuni colpi di arma da fuoco dalla macchina con cui, dopo l'effettuazione di una rapina, tentavano di sottrarsi alla cattura da parte di operatori della Polizia, che li inseguivano con la propria autovettura. Propongono ricorso per cassazione gl'imputati a mezzo del comune difensore, deducendo che la Corte di merito ha confermato le condanne pur in presenza di ragionevoli dubbi sulla effettiva esplosione dei colpi d'arma da fuoco da parte dei prevenuti e fondando la loro responsabilità su deposizioni testimoniali insicure e travisate e sostanzialmente smentite dalle rilevazioni peritali e investigative. Con un secondo motivo i ricorrenti eccepiscono che in ogni caso il presunto fatto di resistenza è coperto dal giudicato formatosi in ordine al delitto di rapina. DIRITTO
Preliminarmente rilevasi che non è accoglibile l'eccezione di giudicato sollevata col secondo motivo di ricorso, posto che la particolare natura dell'interesse offeso dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale non consente di confondere questo reato con la violenza richiesta dell'art. 628 cod. pen. per l'integrazione del delitto di rapina,nelle forme propria ed impropria;
pertanto i due reati possono concorrere tra loro (Sez. 1, Sentenza n. 2628 del 18/11/1972, dep. 03/04/1973, Rv. 123688). Ciò chiarito, si osserva che, per il resto, i ricorsi sono fondati, per i motivi che seguono.
Effettivamente, invero, la sentenza impugnata presenta diversi vizi, laddove, circa il punto saliente della esplosione di colpi d'arma da fuoco dalla macchina con cui, dopo l'effettuazione della rapina, i rapinatori tentavano di sottrarsi alla cattura da parte di operatori della Polizia, che li inseguivano con la propria autovettura:
- parla di reciproca coerenza fra le varie testimonianze, superando con generiche considerazioni la specifica denuncia di diversità tra le versioni rese, rispettivamente, dal MA, dal AG e dal LU;
- da per certo che gli spari siano stati in numero superiore a quello che gli agenti hanno dichiarato di avere esploso, superando con generiche considerazioni la specifica denuncia di inadeguatezza probatoria, al riguardo, delle dichiarazioni del Cozzaglio, e le argomentate ragioni di inattendibilità della versione resa dal CA (in relazione anche alle dichiarazioni dell'ispettore LU), nonché, con rilievi illogici (vedi il riferimento alla non conoscibilità della traiettoria dei bossoli - che, evidentemente, traiettoria non hanno - e, quindi, del luogo dove cercarli, che era invece agevolmente individuabile, e di fatto fu individuato, in base alle testimonianze e al percorso dell'inseguimento), il dato obiettivo del mancato rinvenimento dei bossoli dei presunti colpi sparati dalla macchina in fuga;
- ritiene superabili le risultanze peritali (sul rinvenimento delle particelle da polvere da sparo e sulle ferite riportate dal Menegatti), deponenti contro la effettiva provenienza di spari dal lato posteriore destro dell'autovettura dei rapinatori, attraverso una ricostruzione dei fatti (possibile esplosione dei colpi da parte del passeggero seduto nel posto anteriore destro attraverso il finestrino del portello posteriore destro), da un lato, contrastante in modo stridente con le stesse risultanze testimoniali cui il Giudice afferma di prestar credito, e della quale, dall'altro, era stato anche denunciato (senza che vi sia stata risposta al riguardo) il contrasto con le leggi della fisica, in relazione ai punti di rinvenimento della maggiore quantità di particelle di polvere da sparo;
- non tiene in adeguato conto il dato oggettivo che, nelle comunicazioni effettuate dagli agenti con la Centrale durante l'inseguimento, nessuno riferì che stessero provenendo colpi dall'auto inseguita.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, tenendo conto dei rilievi suesposti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010