Sentenza 26 giugno 2012
Massime • 1
In tema di rapina impropria il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 maggio 2019 (r.o. n. 130 del 2019), il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale. Si procede nel giudizio a quo, mediante rito abbreviato, nei confronti di persona accusata del reato di rapina cosiddetta impropria (secondo comma dell'art. 628 cod. pen.). L'imputato, in particolare, dopo essersi impossessato di oggetti di scarso valore all'interno di un esercizio commerciale, avrebbe esercitato violenza nei confronti di una persona che tentava di fermarlo, riuscendo a …
Leggi di più… - 2. Rapina impropria aggravata: condanna per violenza post-sottrazione con arma impropria (Collegio - Di Petti presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
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La massima Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempre che la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all' art. 495, comma 3, n. 2, c.p. , qualora la falsità dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 luglio 2020
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 maggio 2019 (r.o. n. 130 del 2019), il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale. Si procede nel giudizio a quo, mediante rito abbreviato, nei confronti di persona accusata del reato di rapina cosiddetta impropria (secondo comma dell'art. 628 cod. pen.). L'imputato, in particolare, dopo essersi impossessato di oggetti di scarso valore all'interno di un esercizio commerciale, avrebbe esercitato violenza nei confronti di una persona che tentava di fermarlo, riuscendo a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2012, n. 40421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40421 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/06/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1646
Dott. PRESTIPINO NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 1460/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PP NT N. IL 23/08/1970;
2) PP VI N. IL 30/09/1977;
avverso la sentenza n. 4788/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 31/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
1. ZA TA e ZA NT sono stati condannati, in primo e secondo grado, con la sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 13.05.2011 e con la sentenza della Corte d'appello della stessa città del 31.01.2012, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di rapina impropria e lesioni aggravate, in continuazione.
1.1 Entrambi gli imputati ricorrono ora per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo: ZA NT. a) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria aggravata invece che furto aggravato perché dagli atti emerge che gli agenti non individuarono gli imputati sul luogo del reato ma a distanza di tempo ed in altro luogo sicché, diversamente da quanto afferma la Corte, con una apprezzabile soluzione di continuità dal fatto illecito, secondo i particolari dell'azione desumibili dall'annotazione di P.G. che viene allegata al ricorso. ZA TA.
a) la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) per inosservanza della legge penale, il ricorrente, dopo aver riprodotto il motivo di appello secondo il quale il fatto contestato non poteva qualificarsi come rapina impropria , posto che nel momento in cui i due imputati erano stati avvistati dalla Polizia e poi arrestati, l'azione del furto era già stata compiuta integralmente con l'impossessamento, e secondo l'insegnamento di parte della giurisprudenza di legittimità , così come non poteva certo parlarsi di quasi flagranza dal punto di vista processuale, da quello sostanziale i fatti non dovevano essere qualificati come rapina impropria, lamenta che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare i fatti e sicuramente aveva omesso di pronunciarsi sulla questione come sopra dedotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. I ricorsi, che propongono le medesime censure relative all'essenza della immediatezza nella rapina impropria, non sono fondati.
2.1 Secondo la giurisprudenza unanime di questa Corte, il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia nella rapina impropria , non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di "flagranza" o "quasi flagranza" (n. 12341 del 2000, n. 43337 del 2007) sicché l'elemento dell'"immediatezza" di cui alla fattispecie dell'art. 628 cod. pen., comma 2 (alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione..) coinvolge esclusivamente gli aspetti temporali della flagranza o quasi flagranza, senza alcun coinvolgimento degli altri profili propri della peculiare situazione investigativa, pure caratterizzati dalla giurisprudenza di questa Corte.
2.2 Questo collegio ritiene che il concetto di flagranza individui la situazione nella quale gli investigatori, acquisita la conoscenza della commissione di un reato appena realizzato, o per autonoma percezione o perché messi al corrente del fatto da chi vi ha assistito procedano all'arresto dei responsabili, colti sul fatto e quello di quasi flagranza individui la situazione nella quale gli investigatori, acquisita la conoscenza della commissione di un reato appena realizzato, o per autonoma percezione o perché messi al corrente del fatto da chi vi ha assistito, si pongano immediatamente all'inseguimento dei responsabili, senza frapporre atti di approfondimento investigativo, anche protraendo le ricerche per più tempo, ma senza soluzione di continità.
Dei parametri identificativi della particolare situazione investigativa predetta, che si sostanziano nella percezione contestuale o mediata della commissione del reato dalla quale scaturisce la ricerca mirata dei responsabili, nel protrarsi di tale ricerca in termini di inseguimento fino all'esito dell'arresto e nell'assenza di approfondimenti investigativi resi inutili dalla percezione istantanea della commissione del reato in via diretta o mediata, la giurisprudenza che delinea l'elemento della "immediatezza" nella figura della rapina impropria utilizza soltanto il dato temporale, essendosi anche già affermato che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (Sentenza n. 30127 del 2009).
2.3 La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, che nega la sussistenza della quasi flagranza quando si rileva un minimo di attività investigativa prima dell'inseguimento , non si attaglia alla situazione di fatto ricostruita in sentenza e negli atti del processo, pure indicati in ricorso. Emerge,infatti, chiaramente, che gli agenti, intervenuti su sollecitazione di soggetti che avevano percepito l'illecito, si sono posti subito alla ricerca dell'autovettura a bordo della quale si erano dileguati gli autori del furto, senza frapporre altra attività investigativa, avendo subito recepito gli elementi essenziali del fatto illecito tali da indirizzarli univocamente verso l'autovettura dei responsabili della sottrazione.
2.4 Secondo l'insegnamento di questa Corte, la nozione di inseguimento del reo ricomprende anche l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità. Non è, quindi, indispensabile la coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello in cui comincia l'inseguimento, purché l'arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia terminato l'inseguimento.
2.5 Pertanto l'inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico;
dal punto di vista tecnico-giuridico, esso ricomprende anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità. (Cass., Sez. 5^, 7.6/1.9.1999, Giannatiempo).
Sulla base di quanto premesso, i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento e devono essere pertanto rigettati con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012