Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
In tema di conflitti di competenza, la regola della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare opera esclusivamente per l'ipotesi in cui ricorra un "caso analogo" e pertanto non è applicabile allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto vero e proprio. (Fattispecie nella quale il giudice di pace, investito della cognizione dei reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen. commessi da due imputati in danno reciproco e inoltre del reato di cui agli artt. 582 e 583 stesso codice ascritto a uno solo di essi, aveva declinato la competenza in ordine a tutte le imputazioni in favore del tribunale, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. e il G.i.p. aveva sollevato conflitto con riferimento ai primi due reati sul rilievo, condiviso dalla Suprema Corte, della non riconducibilità del caso di specie alle previsioni dell'art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000 in tema di competenza per connessione relativa ai reati di competenza del giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2010, n. 16555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16555 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/04/2010
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1008
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 46853/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo con ordinanza pronunziata il 1 dicembre 2009, in relazione alla sentenza 6.6.2008 del Giudice di pace di Arezzo, nel procedimento a carico di:
CI AU, nato il [...] ad [...];
RD LU, nata il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice di pace, previa separazione, per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p.. RITENUTO IN FATTO
1. AU CI e LU RD erano stati tratti a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Arezzo per rispondere: - entrambi dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi in Arezzo in data 8.4.2006; - il solo LL altresì del reato di cui all'art. 582 cpv. c.p. commesso in Castiglion Fiorentino in data 11.4.2006.
Con sentenza pronunziata il 6.6.2008, il Giudice di pace di Arezzo dichiarava la propria incompetenza a conoscere dei reati contestati a AU CI e a LU RD, affermando che il reato di lesioni aveva prodotto alla persona offesa una malattia (sindrome ansioso depressiva reattiva) durata circa dieci mesi, dichiarava competente funzionalmente, per entrambi i capi d'imputazione il Tribunale di Arezzo, e ordinava trasmettersi gli atti al Pubblico ministero.
2. Investito della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. (capo A) ascritti ad entrambi gli imputati e per il reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p. (capo B) ascritto al solo LL, con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo propone conflitto con esclusivo riferimento ai reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. (capo A).
Osserva che in relazione ai reati di competenza del Giudice di pace la competenza per connessione opera D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art.6, in deroga al regime codicistico, soltanto se la stessa persona è
imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. Nel caso di specie, invece, i reati di ingiuria e minaccia, di competenza del Giudice di pace e ascritti al Bellocci e alla Verde, erano stati commessi con condotte distinte e diverse, per luogo e tempo. Di conseguenza assume che il Giudice di pace non poteva spogliarsi della competenza anche in relazione ai reati di ingiuria e minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste nel caso in esame materia di conflitto ai sensi dell'art.28 c.p.p., comma 1, lett. b), pur riguardando il conflitto sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare una decisione del giudice dibattimentale.
La previsione del secondo periodo dell'art. 28 c.p.p., comma 2 si riferisce esclusivamente a quella del comma 1, e cioè ai "casi analoghi", ovverosia alle situazioni di stallo che dipendono da dissensi tra Uffici del medesimo organo giudiziario in ordine a situazioni diverse dalla ripartizione della giurisdizione e della competenza. La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento rispetto a quella del Giudice dell'udienza preliminare non opera perciò quando detti giudici appartengono, come nel caso in esame a diversi uffici e sono stati chiamati a prendere cognizione dello stesso fatto mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero. In tale ipotesi non ricorre difatti un "caso analogo" (ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 2), ma un conflitto vero e proprio, inquadrabile nell'ambito del comma 1 e per il quale non vi sono regole in forza delle quali la decisione di uno dei giudici debba prevalere su quella dell'altro, in ragione del ruolo o della funzione esercitati (Sez. 1, n. 5363 del 07/12/1993 e ivi citate, nonché, mutatis, S.U. n. 22 del 06/12/1991).
2. Il conflitto va quindi risolto affermando che per i reati di cui all'art. 594 e 612 c.p. contestati agli imputati CI AU e LU RD la competenza appartiene al Giudice di pace. Come esattamente osserva il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, comma 1, tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice può aversi connessione solo nel caso di persona imputata di più reati connessi con una sola azione od omissione.
Nel caso in esame, stando alla contestazione i reati di competenza del Giudice di pace sarebbero stati commessi in Arezzo in data 8.4.2006, mentre quello di competenza del Tribunale a causa della contestazione integrativa sarebbe stato commesso in Castiglion Fiorentino in data 11.4.2006. Non ricorre di conseguenza l'ipotesi del concorso formale cui si riferisce il D.Lgs. n. 274 del 2000, art.6, comma 1 e non è pertanto possibile la trattazione unitaria, per ragioni di connessione, dinanzi al Giudice superiore. Le imputazioni vanno dunque trattate separatamente e va dichiarata in relazione alle ipotesi di lesioni e minaccia contestate al capo A) la competenza del Giudice di pace di Arezzo. Resta del Tribunale di Arezzo la competenza per il reato di lesioni così come contestato al capo B) all'atto della richiesta di rinvio a giudizio 17.2.2009. Gli atti vanno per l'effetto restituiti al Giudice di pace di Arezzo limitatamente al capo A), in relazione al quale soltanto è stato, correttamente, sollevato conflitto.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di pace di Arezzo, cui dispone trasmettersi gli atti in relazione ai reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p.. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010