Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il giudice, pur essendo vincolato alla richiesta del pubblico ministero in ordine agli elementi di fatto che integrano la contestazione, può legittimamente modificare la definizione giuridica dell'addebito. (Fattispecie in cui il G.I.P., con valutazione confermata dal Tribunale del riesame, aveva riqualificato in termini di maltrattamenti in famiglia il fatto contestato dal pubblico ministero "sub specie" di tentata estorsione).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2013, n. 12828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12828 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
del di diffusione ento O S C U R A T A provvedim e generalità 28 gli altri dati identificativi, caso 3 presenta 2 In 5 le ll'art. ettere quanto: FE de om a in d'ufficio orm d.lgs. 196/03 richiesta di parte n dalla legge a disposto M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO imposto REPUBBLICA ITALIANA □ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0% SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIO AGRO'Dott. - Presidente - SENTENZA N. 357 - Consigliere - Dott. FRANCESCO SERPICO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 851/2013 - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P.G. N. II (omissis) avverso l'ordinanza n. 3661/2012 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 14/12/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. OSCAR CEDRANGOL Idu he clusto ye wern Uditi difensor AV O S C U R ATA Ritenuto in fatto.
1. P.G. con ordinanza resa dal Gip presso il Tribunale di Roma è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. Proposto riesame il Tribunale di Roma ha confermato il ' provvedimento di applicazione della custodia inframuraria.
2. Il ricorrente impugna personalmente l'ordinanza resa dal Tribunale del riesame articolando due diversi motivi.
2.1 Con il primo lamenta violazione di legge in punto alla esatta qualificazione del fatto, da riportare, secondo l'assunto difensivo, all'egida della tentata estorsione, scriminata ex art 649 comma IIII cp in ragione della causale, temporanea e contingente, del comportamenti vessatori , motivati dallo stato di tossicodipendenza e del fine di profitto perseguito dall'indagato, trattandosi di comportamenti sistematicamente concretatisi in minacce volte ad estorcere alla madre somme di denaro mal consegnate dalla stessa.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt 273 cpp, 351 e 357 cpp comma nonche difetto di motivazione, illogica e contraddittoria. Il tribunale del riesame, in particolare, avrebbe tratto la presenza di comportamenti vessatori 'e ingiuruiosi ulteriori alle minacce rivolte alla madre, travisando le valutazioni rese da quest'ultima, dal fratello e utilizzando atti non verbalizzati dalla PG. 4 In ordine al travisamento, evidenzia la difesa che quanto alle dichiarazioni del fratello, da queste emergerebbe esclusivamente la sussistenza di minacce e violenze utili alla ipotizzata tentata estorsione;
nulla emergerebbe,poi, dalla annotazone della PG del 10 ottobre 2012 mentre dalle altre dichiarazioni dei soggetti sentiti a sommarie informazioni, pur se non citati nella ordinanza non v'è traccia a riscontro dei comportamenti vessatori ed ingiuriosi ivi indicati. Il Tribunale del riesame, infine, avrebbe utilizzato dichiarazioni ricevute dalla PG dalla madre dell'indagato, non verbalizzate ma solo annotate nelle relazioni di servizio Atti questi da · ritenersi inesistenti, inutilizzabili pure in sede cautelare;
e chiede, in ipotesi di diversa interpretazione, che la questione venga rimessa alle sezioni unite della Corte. Considerato in diritto.
3. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.
4. Le due valutazioni rese conformente dai Giudici della cautela muovono dalla riqualificazione , operata dal Gip, del fatto contestato, da estorsione a maltrattamenti;
e si poggiano in fatto sulle pressanti e continue richieste di somme di denaro formulate dal IS alla madre, accompagnate da atti produttivi di diverse sofferenze morall per il tramite di contegni vessatori e ingiuriosi e attraverso l'esposizione a stati d'ira; comportamenti realizzati presso l'esercizio commerciale dove la madre presta attività lavorativa madre oltre che nell'abitazione della stessa, determinando nella donna sentimenti di vergogna e umiliazione sino a provocarne uno stato di frustrazione psicologica. अग स्त O S C U R A T A 5. Questo il quadro fattuale di riferimento, non sembra alla Corte che ricorra nella specie la addotta violazione di legge in punto a alla corretta qualificazione della fattispecie per come ricondotta dal Gip nel reato di maltrattamenti. In primo luogo, va ribadito che in tema di misure cautelari, deve escludersi la violazione del disposto di cui all'art 291 cpp - che vincola la iniziativa cautelare alla richiesta del P.M. laddove il Gludice, sulla base degli elementi presentati a supporto della richiesta cautelare, proceda, come accaduto nella specie, a qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi in fatto, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta ( cfr Cassazione penale, sezione seconda, sentenze nr 18104/03 e 47563/08). E nel caso in esame, il Gip si è limitato ad esercitare il potere- dovere di qualificazione giuridica del fatto in linea con la competenza ascrittagli dalla citata norma in funzione della adozione della misura cautelare invocata. La qualificazione del fatto operata dal Gip e confermata dal Tribunale del riesame non merita poi censure. Ed infatti, volta che si sia dato atto della abitualità della condotta in ragione della frequenza, sistematicità e gravità delle vessazioni riscontrate in fatto, poco importa che nella specie talune vessazioni abbiano assunto i toni della minaccia funzionale alla ipotesi della estorsione e che comunque tutti i contegni riscontrati siano stati di fondo colorati dalla volontà di pressare sulla persona offesa per ottenere dalla stessa la provvista economica 夕 necessaria all'acquisto della sostanza stupefacente della quale il ricorrente è dipendente. L'elemento psicologico che caratterizza il delitto di cui all'art. 572 c.p. è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali, mentre a nulla rilevano le finalità di volta in volta perseguite dall'autore degli atti vessatori (cfr. sez. 6, 2005/39927, Agugliaro, RV 233478; sez. 6, 2004/4933, Catanzaro, RV 229514). Al più, nella specie , accanto alla certa presenza dei maltrattamenti posti a fondamento dell'intervento cautelare in contestazione, potrebbe discutersi, in ragione del dedotto fine ulteriore, della concorrente sussistenza della fattispecie estorsiva nella specie, tuttavia, posta in dubbio in fatto dallo stesso Giudice della cautelare (cfr pag della ordinanza del Gip quanto alla sussistenza seppur indiziaria del contegno minaccioso o violento ). Da qui la infondatezza del primo motivo.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Prescindendo da ogni osservazione sulla possibilità di valutare in questa sede il dedotto travisamento a fronte di una duplice valutazione conforme resa di giudici del merito in punto al materiale probatorio assertivamente travisato, osserva la Corte come all'infuori della I annotazione di servizio del 10 ottobre 2012 ( la quale, differentemente da quanto ritenuto dal ricorrente, dà corpo allo stato di palese agitazione e turbamento arrecato alla madre dal contegno del P. , il Tribunale del riesame, nel fondare la motivazione in contestazione, abbia fatto riferimento a fonti indiziarie ( l'annotazione dei CC del 30 settembre 2012 in punto alle dichiarazioni della madre quanto ai comportamenti offensivi ed ai danneggiamenti posti in O S C U R A T A essere dal ricorrente;
le dichiarazioni del fratello del ricorrente, riportate nella annotazione del 1 ottobre 2012) diverse da quelle fatte oggetto di specifica contestazione da parte del P. in ricorso ed in ordine alla cui conducenza indiziaria nulla viene osservato in senso opposto rispetto alle valutazioni rese dal Giudice del riesame. Piuttosto, tale ultimi momenti indiziari sono oggetto di contestazione sotto il diverso versante della utilizzabilità, trattandosi di dichiarazioni non verbalizzate dalla PG ma solo annotate nelle relative relazioni di servizio. In parte qua la doglianza è infondata in diritto. Il ricorrente, infatti, si richiama ad un orientamento interpretativo di questa Corte assolutamente minoritario (cfr la sentenza del 12 gennaio 1994, Savignano, richiamata in ricorso) in punto alla Inutilizzabilità nella fase delle indagini preliminari delle sommarle informazioni annotate nell'informativa ma non verbalizzate ex art 357, comma 2, lettera c;
orientamento non tanto e solo risalente nel tempo ma soprattutto contraddetto dalla prevalente scelta interpretativa di segno contrario espressa dalla glurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende aderire, in forza alla quale l'obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell'art. 357 c.p.p., comma 2, non è prescritto a pena di nullità, sicché è da ritenere che, qualora la loro documentazione sia avvenuta in altro modo che ne consenta comunque la individuazione della relativa fonte, essa può fare parte del fascicolo del pubblico ministero da depositare a norma dell'art. 416 c.p.p., comma 2, e se ne può tenere conto ai fini della adozione delle misure cautelari e del rinvio a f giudizio dell'imputato, mentre non può entrare a fare parte del fascicolo per il dibattimento nel quale gli atti irrepetibili possono essere inseriti solo se risultanti da verbali (v. Cass. Sez. 1 n. 440 del 1993, rv. 193323; Cass. Sez. 2 n. 30113 del 2005, rv. 231662; Cass. Sez. 1 n. 14980 del 2004, rv. 229398; Cass. Sez. 1 n. 4582 del 1999, rv. 214017; Cass. Sez. 4 n. 2073 del 1996, rv. 206701 ). Nel caso quindi di sommarie informazioni non verbalizzate ma solo riportate nella informativa di reato e cioè documentate in forme diverse da quelle previste dall'art. 351 c.p.p., è stato recentemente ribadito (cfr la sentenze 15663/09 della I sezione, pedissequamente richiamata dalla nr 15437/10 della 3 sezione penale)" che la loro utilizzazione nelle indagini non può essere preclusa, stante anche la atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, in assenza di qualsiasi previsione di nullità o di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 c.p.p. ovvero di inutilizzabilità specifica. La prova si atteggia infatti in forma diversa nelle indagini e nel dibattimento per cui non si possono trasferire alla fase delle indagini le regole per la assunzione dibattimentale della testimonianza, anche perché il dibattimento, in presenza dei riti alternativi, è una fase soltanto eventuale del procedimento che impone regole diverse e risponde a logiche diverse. È vero che la consistenza indiziaria, onde giustificare la misura cautelare, deve essere grave anche nelle indagini, però il materiale probatorio che la supporta non può rispettare le forme di quello assunto in dibattimento nel contraddittorio fra le parti, essendo tall forme incompatibili con la fase delle indagini;
con la conseguenza che acquistano rilievo in tale fase anche gli atti atipici di indagine della polizia giudiziaria ritenuti necessari ai fini dell'accertamento del reato e della individuazione dei O S C U R A T A colpevoli, non potendosi confondere problema delle forme di acquisizione della prova con quello della consistenza probatoria". Da qui la definitiva infondatezza delle doglianze sollevate in ricorso. Alle relezione del gravame consegue la condanna del ricorente al pagamento delle spese del processo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali. Così deciso il 14 febbraio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott Benedetto Paternò Raddusa внаси DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito,