Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In tema di violazioni del codice della strada ed in ipotesi di violazioni dei limiti di velocità, l'utilizzazione di un'apparecchiatura del tipo "autovelox" non rende impossibile di per sè la contestazione immediata, ai sensi dell'art. 384, lett. e), prima ipotesi, del regolamento di esecuzione del codice della strada. Ne consegue che l'obbligo di indicare a verbale i motivi della mancata contestazione immediata non è escluso se risulta che l'apparecchiatura è dotata di dispositivi che consentono la lettura immediata del dato, fermo restando che al giudice non è consentito di sindacare la tipologia degli strumenti utilizzati dalla pubblica.
Commentario • 1
- 1. Autovelox: legittime le multe elevate senza la presenza della polizia stradaleAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11722 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN SA, elettivamente domiciliato in Roma, via N. Colajanni, n. 3, presso l'Avvocato Ottorino Giugni rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Maida per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Comune di Modena;
- intimato -
avverso la sentenza n. 201/99 del Giudice di pace di Modena, depositata il 31.5.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.5.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.1.1999 il signor SA EN chiese al giudice di pace di Modena l'annullamento, previa sospensione di efficacia, del verbale di accertamento d'infrazione al codice della strada notificatogli dalla locale polizia municipale il 14.11.1998, con cui gli era stata originariamente irrogata la sanzione pecuniaria di Lire 587.500 (raddoppiata in sede di esecuzione), oltre spese di notifica, per la violazione dell'articolo 142, 9^ co., stesso codice, accertata in Modena il 15.9.1998 e consistente nell'avere egli circolato, alla guida di autoveicolo, a velocità eccedente di oltre 40 Km/h quella massima consentita. Eccepì, a sostegno del ricorso, la mancata contestazione immediata della violazione, rilevata a mezzo di autovelox;
l'illegittimità dell'atto amministrativo per manifesta illogicità del limite massimo di velocità, fissato a 50 Km/h su un'arteria urbana equiparabile, per le sue caratteristiche, ad una strada di scorrimento;
la mancata indicazione in verbale di alcuni dati essenziali (tipo di apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione;
generalità dell'autore dell'accertamento, essendo il verbale sottoscritto con sigla illeggibile;
organo giudiziario competente per l'eventuale ricorso). In subordine, chiese la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Il giudice di pace, con sentenza depositata il 31.5. 1999, pur confermando il verbale di contravvenzione, ridusse l'entità della sanzione inflitta e compensò le spese di giudizio fra le parti, avendo ritenuto:
- che l'uso di apparecchiatura, del tipo autovelox, per il rilevamento della velocità dei veicoli su strada, costituisce - in base alla legge (articolo 384, 1^ co., lett. e, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ed alla conforme giurisprudenza di questo supremo collegio - causa d'impossibilità della contestazione immediata della violazione;
- che il provvedimento di fissazione del limite massimo di velocità a 50 km/h, sulla strada in questione, non poteva essere considerato, e dichiarato incidentalmente, illegittimo, perché adottato dal comune in conformità agli scopi di sicurezza della circolazione e di tutela della vita umana, perseguiti dalla legge (articolo 142, 1^ co., C.d.S.);
- che guasti o difetti di costruzione dell'apparecchiatura utilizzata non erano stati provati dall'opponente, a fronte dell'onere, assolto dall'amministrazione, d'indicare le modalità di accertamento dell'illecito e di farne partecipe l'autore mediante deposito della documentazione pertinente ed indicazione nominativa degli agenti accertatori dell'infrazione ed autori del verbale;
- che l'avviso, contenuto nel verbale notificato, della possibilità di proporre ricorso, anche in sede giudiziaria, era sufficiente a rendere edotto il destinatario dei suoi diritti, usando la normale diligenza;
- che, infine, considerate le modeste condizioni economiche dell'opponente e l'eccessiva onerosità della sanzione, in rapporto all'entità della violazione, la pena pecuniaria poteva essere contenuta nel minimo edittale. Per la cassazione di tale sentenza - inappellabile ai sensi dell'articolo 23, ult. co., legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall'articolo 205, co. 3^, C.d.S.,
sostituito dall'articolo 23, co. 3, D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 - ricorre, con tre motivi, SA EN. L'intimato comune di Modena non svolge difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo di gravame, la sentenza del giudice di pace è censurata, ai sensi dell'articolo 360, 1 co., n. 3, c.p.c, per violazione e falsa applicazione degli articoli 200 e 201, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
Sostiene il ricorrente, sulla scorta di due pronunzie di questo supremo collegio (Cass. nn. 4010/2000 e 6123/1999), l'erroneità della decisione impugnata per violazione delle norme suddette, laddove il giudice a quo - ponendo a base della sua argomentazione l'utilizzo dell'autovelox, ipotesi introdotta a titolo meramente esemplificativo dall'articolo 384, co. 1, lett. e), del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - ritiene ininfluente la mancata indicazione a verbale delle specifiche ragioni d'impossibilità della contestazione immediata, considerando insita tale impossibilità nel fatto stesso della rilevazione di velocità mediante autovelox, nonostante che, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 14, legge n. 689/1981 per le violazioni amministrative in generale, nell'ipotesi d'infrazione al codice della strada la contestazione immediata della contravvenzione sia obbligatoria, salvo dimostrazione dell'effettiva e concreta impossibilità di eseguirla;
dimostrazione che l'amministrazione comunale non aveva fornito, essendo anzi provato che questa si era volontariamente posta nell'impossibilità di contestare immediatamente le infrazioni al limite di velocità rilevate, perché le pattuglie di vigili urbani, pur dotate di un tipo di apparecchiatura che consente il rilevamento dell'infrazione nel momento stesso del passaggio del veicolo, erano asseritamente composte da una sola persona che, intenta a controllare il dato strumentale, non poteva, nello stesso tempo, fermare il conducente controllato per contestargli la condotta illecita di guida. La censura è infondata.
Esattamente, infatti, il ricorrente ritiene necessaria, per la correttezza del procedimento sanzionatorio, la contestazione immediata delle infrazioni al codice della strada, ogniqualvolta ciò sia possibile e, in particolare, se l'apparecchiatura utilizzata è del tipo a lettura istantanea (Cass. nn. 3017/2002, 4010/2000, 6123/1999; per l'obbligo di motivare, in tal caso, la mancata contestazione, Cass. n. 3836/2001). Devesi, d'altra parte, considerare che, nel caso di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature di questo tipo, qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno comunque reso impossibile procedere a contestazione immediata, e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'articolo 384, lett. e), del regolamento di esecuzione del C.d.S. (con particolare riguardo a quella dell'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari), al giudice non è consentito di sindacare la tipologia degli strumenti utilizzati o la possibile diversa organizzazione del servizio, giacché tale valutazione si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione (Cass. nn. 4048/2002, 8528/2001, 7103/2001, 3836/2001, 2494/2001). Nel caso di specie, il giudice di pace ha ritenuto che il semplice fatto dell'utilizzazione di un'apparecchiatura del tipo autovelox rendesse impossibile "di per sè" la contestazione immediata, ai sensi dell'articolo 384, lett. e), prima ipotesi, del regolamento di esecuzione del C.d.S., e che pertanto, implicitamente, non sussistesse l'obbligo di motivare a verbale la mancanza di tale contestazione.
Devesi invece ritenere, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, che l'obbligo d'indicare a verbale i motivi della mancata contestazione immediata non sia escluso dal semplice rilievo dell'utilizzazione di un'apparecchiatura rivelatrice del tipo autovelox, se risulta che questa è dotata di dispositivi che consentono la lettura immediata del dato;
ferma restando, anche in questo caso, l'insindacabilità nel merito di tali motivi da parte del giudice.
In questo senso va corretta, conforme al disposto dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c, la motivazione della sentenza impugnata.
Il dispositivo, peraltro, è conforme al diritto, giacché risulta dalla parte narrativa della sentenza stessa che il verbale, diversamente da quanto assume il ricorrente, conteneva la motivazione della mancata contestazione immediata con formula non meramente "di stile", espressa con la seguente dicitura: "La violazione non è stata contestata immediatamente al trasgressore in quanto l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio che consente la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza e comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile senza creare pericolo per la sicurezza...".
Col secondo motivo la sentenza di primo grado è censurata per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dal fatto di avere il giudice a quo ritenuto legittimo l'atto amministrativo istitutivo del limite di velocità, pur essendo partito dalle giuste premesse relative alla sindacabilità incidenter tantum dell'atto medesimo per eccesso di potere ed alle caratteristiche viarie dell'arteria urbana considerata.
Questo motivo di censura è infondato e, sotto altro aspetto, inammissibile.
Il giudizio d'infondatezza deriva dall'inesistenza di contraddizione logica fra il concetto, esatto, di sindacabilità incidentale dell'atto amministrativo sotto il profilo della legittimità, e la conclusione, cui è pervenuto motivatamente il giudice di pace, d'immunità dell'ordinanza del comune di Modena, portante il limite di velocità su viale Italia a 50 km/h, dal denunziato vizio di eccesso di potere che consisterebbe, secondo il ricorrente, nell'essere tale limitazione imposta su una strada urbana avente caratteristiche di elevato scorrimento, così da costituire un intralcio ed un pericolo per la circolazione, piuttosto che garantire le finalità di sicurezza del traffico e di tutela della vita umana, espresse dall'articolo 142 C.d.S.. Il giudice di pace tuttavia - pur rilevando che alcune caratteristiche della strada (viale Italia, in Modena), "di cui ha conoscenza diretta", giustificano sostanzialmente, a suo parere, il limite di velocità imposto - basa la propria decisione di rigetto dell'eccezione, in conformità a giurisprudenza di questa suprema corte (citata come Cass. n. 2499/1997, ma rectius, 9429/1997), su una diversa ratio, rappresentata dall'impossibilità di valutare incidentalmente il merito dell'atto amministrativo, essendo consentito al giudice ordinario solo di controllare la coerenza fra le finalità specifiche perseguite dal singolo atto amministrativo e quelle di tipo generale, stabilite dalla legge ed istituzionalmente affidate all'ente pubblico. Conclude quindi nel senso che l'imposizione di un limite di velocità, quale che esso sia, su viale Italia corrisponde alle finalità generali di tutela e sicurezza delle persone, perseguite dalla legge;
che pertanto il provvedimento, con cui il comune di Modena ha fissato tale limite, non può essere disapplicato dal giudice per considerazioni di merito, la cui valutazione è strettamente riservata alla pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 332/2002). Tale ratio non è stata affatto criticata dal ricorrente, sicché il motivo di censura, sotto questo profilo, risulta inammissibile. Col terzo mezzo, infine, è impugnata la sentenza del giudice di pace per violazione e falsa applicazione degli articoli 383, co. 2, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada) e 3, 4 co., legge 7 agosto 1990, n. 241, per avere detto giudice erroneamente ritenuto soddisfatta, da una frase generica e poco chiara contenuta nel verbale, l'esigenza normativamente prescritta d'indicare con esattezza l'autorità giudiziaria davanti alla quale proporre l'eventuale ricorso, ed i relativi termini.
La censura è infondata.
Si osserva, in primo luogo, che le suddette indicazioni non erano completamente omesse nel verbale, come lo stesso ricorrente ammette, ma erano comprese in una formula che egli giudica "generica" ed "involuta". Il giudice di pace, riportando integralmente in sentenza detta formula, la ritiene invece idonea ad informare la parte circa l'organo giudiziario cui ricorrere in opposizione, risultando questo "facilmente conoscibile con l'uso di una diligenza minima". D'altra parte, questa suprema corte ha ripetutamente affermato, con motivazioni che il collegio condivide (Cass. nn. 9263/2002, 13891/2000, 5453/1999), che la mancanza delle suddette indicazioni, prescritte dalla legge n. 241/1990, non determina la nullità o l'inefficacia dell'atto amministrativo - nel caso, il verbale di accertamento di violazione del codice della strada - ma costituisce elemento utile al fine di valutare la scusabilità dell'errore in cui il ricorrente sia eventualmente incorso a causa di tale omissione.
In ogni caso, ed in conformità al principio generale sancito dall'articolo 156, 3 co., c.p.c. la nullità di un atto non può essere pronunziata, se esso ha raggiunto lo scopo cui è destinato (cfr. Cass. n. 13891/2000 cit.). Il ricorso, per tutte le ragioni esposte, deve quindi essere rigettato.
Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio di legittimità, perché l'intimato comune di Modena non vi ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003